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martedì 26 dicembre 2017

Conformità degli impianti: guida all'applicazione del D.M. 37/2008

Ambito di applicazione
Il D.M. 37/2008 (che ha sostituito la legge 46/1990) è il regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Negli edifici in condominio, indipendentemente dalla destinazione d'uso, si applica a tutti gli impianti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c..
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del D.M. 37/2008 (ad esempio la materia disciplinata dal D.P.R. 162/1999 e D.P.R. 23/2017 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).
Il D.M. 37/2008, ai sensi dell’art. 1 delle disposizioni sulle leggi in generale, tra le fonti del diritto è subordinato alla legge. Pertanto, ogni qualvolta una legge o un decreto legislativo disciplinano diversamente la stessa materia, il D.M. 37/2008 è destinato a soccombere.


Impianti interessati.
Il D.M. in esame si applica ai seguenti impianti così classificati.
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
Ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera e) per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, devono intendersi: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.
Ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera f) impianti radiotelevisivi ed elettronici si devono intendere le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
Il D.M. 37/08 non contiene la definizione degli impianti di cui alla lettera c). Ai fini di individuare la materia di cui trattasi parrebbe possibile richiamare altra definizione contenuta in diversa disposizione di legge, che, benché limitata alla legge a cui è riferita, potrebbe essere qui riproposta a meri fini indicativi. Si ritiene pertanto di citare la definizione di impianto termico contenuta nel D. Lgs. 192/2005 art. 2 lettera l-tricies): “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
Ai fini di una migliore individuazione degli impianti di cui alla presente lettera, potrebbe essere utile riportare il parere del MISE al DM 37/2008 versione aggiornata al 23 ottobre 2014 1.28 “Parere a privato del 3-7-2014 impianto fognario condominiale”.
“Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se il rifacimento dell’impianto fognario condominiale ricada o meno nel campo di applicazione del DM 37/08, art.1, comma 2, lettera d, e se dunque vada affidato ad impresa abilitata ai sensi del decreto in parola (la quale provvederà, nel caso, a rilasciare - al termine dei lavori - la relativa dichiarazione di conformità). Tenuto conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1, il Mi.S.E. ha rappresentato che gli impianti oggetto del quesito (impianti di scarico all’interno dell’area condominiale) debbano essere considerati pienamente rientranti nel campo di applicazione del decreto in oggetto, occorrendo, pertanto, all’uopo, la relativa abilitazione sopra menzionata (con obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per i lavori effettuati dall’impresa incaricata). Ha altresì precisato che – ovviamente - l’impianto di scarico debba essere considerato assoggettato al DM 37/2008 fino al punto in cui avviene l’allacciamento alla fognatura pubblica.”
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
Per quanto riguarda il presente punto occorre avere attenzione anche al D.P.R. 162/1999 e D.P.R. 23/2017. La materia relativa agli impianti di sollevamento verrà eventualmente trattata separatamente.
g) impianti di protezione antincendio.
Ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera h) si devono intendere impianti di protezione antincendio gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.
Il MISE, nel parere di cui al punto 1.11 Pareri MISE a CCIAA di Firenze e CPA di Mantova e nella circolare del MISE n.3643/C del 24/10/2011, ritiene che non rientrino nel campo di applicazione del D.M. 37/08 l’installazione di apparecchiature tipo plug and play, ovvero di apparecchiature elettroniche che possono essere messo in uso all’interno di un sistema senza che l’utente conosca o metta in atto una specifica procedura di installazione o configurazione (ad esempio l’installazione di un decoder TV o l’installazione di antenne o memorizzatori di dati per i ripartitori di calore).

Progettazione degli impianti
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 37/08 il progetto occorre in caso di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) sopra riportati.
La lettera f), non compresa nell’elenco, è riferita agli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, soggetti alla disciplina dei D.P.R. 162/1999 e D.P.R. 23/2017, ai quali si rinvia.
L’art. 7 comma 3 lascerebbe intendere che il progetto sia necessario anche in caso di rifacimento parziale di impianti.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati qui sotto, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte.
I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e norme UNI, CEI o altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
Sarebbe opportuno che il progetto indicasse espressamente la normativa e le indicazioni delle predette guide utilizzate. Qualora il professionista o il responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei casi previsti), al fine di elaborare il progetto secondo la regola dell’arte, avesse ritenuto di discostarsene, ne dovrebbe dare indicazione ed esauriente motivazione.
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
I progetti, fatta salva l’osservanza di diverse norme, contengono almeno:
- gli schemi dell'impianto
- i disegni planimetrici
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Imprese abilitate
Il Committente si deve rivolgere esclusivamente alle imprese abilitate in riferimento all’opera da eseguire.
Le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane della CCIAA.
Il legale rappresentante (anche lo stesso imprenditore individuale) e/o il responsabile tecnico dell’impresa deve essere in possesso dei requisiti per le diverse lettere.
Si raccomanda, quindi, all’amministratore di acquisire la documentazione comprovante l’iscrizione nel registro o nell’albo di cui sopra. Tale scopo è assolto con l’acquisizione del Certificato dell’iscrizione alla CCIAA, il quale ha validità 6 mesi dalla data di emissione.

Realizzazione e installazione degli impianti
Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, CEI o altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori l’impresa deve:
- effettuare le prove di funzionalità dell'impianto
- effettuare le prove di sicurezza dell'impianto
- effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente (norme di legge e norme tecniche CEI e/o UNI o equivalenti)
- rilasciare, all’esito positivo di quanto sopra, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Si raccomanda all’amministratore di accertarsi che la stessa sia redatta sulla base del modello ministeriale allegato al D.M. 37/2008.
Detta dichiarazione deve obbligatoriamente, ai fini della validità della stessa, essere compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati obbligatori.
Fanno parte integrante, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08:
- il progetto
- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
Si raccomanda di accertarsi che in allegato vi siano anche tutti gli altri documenti indicati nel modello di dichiarazione di conformità.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Dichiarazione di rispondenza
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità, salvo i casi sanzionabili previsti dal D.M. 37/08 articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 ovvero 27/03/2008 - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 (cioè soggetti a progetto redatto da un professionista iscritto all’albo professionale), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Obblighi dell’amministratore
Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza (manutenzione ordinaria preventiva e periodica, manutenzione straordinaria, adeguamento) previste dalla normativa vigente in materia (norme di legge e norme tecniche di settore), tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. L’amministratore deve farsi consegnare dall’impresa installatrice il manuale d’uso e manutenzione di quanto realizzato, trasmettendone copia al manutentore unitamente al contratto d’appalto, del quale deve formare parte integrante e sostanziale.
L’amministratore, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.

Manutenzione degli impianti
La manutenzione ordinaria degli impianti di cui sopra non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
L’amministratore, in caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) sopra riportate, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, si accerti che l'impresa installatrice depositi, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, la dichiarazione di conformità ed il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, o provvedimenti analoghi, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
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martedì 17 maggio 2016

Rimborsi IMU

Dopo quattro anni di attesa ecco che il D.M. che disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi dell’Imu versata allo Stato è arrivato ma, sorpresa, si dovrà attendere ancora a lungo per ricevere materialmente il rimborso in quanto l’applicativo predisposto dal Ministero è macchinoso, richiedendo l’inserimento manuale di una pluralità di dati, compresa una “certificazione di rimborso” firmata digitalmente.
Insomma, niente trasmissione di dati in forma massiva ma solo caricamenti manuali, con dovizia di dati.
Sarà quindi improbabile che i Comuni riescano a rispettare il termine di 60 giorni concesso dal D.M. 24 febbraio 2016 per il caricamento di tutte le domande di rimborso definitive dal 2012 all’aprile 2016.
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giovedì 10 dicembre 2015

Tutto sul Risparmio energetico: Uni 10200, D.lgs 102/2014, contabilizzazioni, riparti...

Premessa

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102. Con esso lo Stato ha recepito la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Tra gli strumenti utilizzati dal Legislatore per per seguire il fine che si è imposto, vi è la contabilizzazione del calore. Lo scopo è quello di far leva sui risparmi economici per spingere i cittadini condomini a consumare meno calore (cioè energia).
Per la prima volta la ripartizione della spesa tra condomini viene vista dal legislatore come strumento non solo per disciplinare i rapporti tra privati, ma anche (e soprattutto) per perseguire ben altri finiche, in ultimo, rivestono un ruolo non solo nazionale, ma sovranazionale. Il tutto nasce dalla sottoscrizione dell'Italia dell'ormai famoso protocollo di Kyoto. Da esso, infatti, discendono la Direttiva Europea 2012/27/UE ed il Decreto Legislativo oggi in commento.
Di particolare interesse per i condomini, tra le altre cose oggetto di futura disamina, è l'articolo 9 avente ad oggetto: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”.
Il condominio è disciplinato dagli artt. 1117 e seg. del c.c. che però non ne forniscono una definizione esaustiva ed organica.
Sinteticamente, esso può essere definito come una “contitolarità” di diritti sul medesimo bene, ex legeo ex contracto. Nella sostanza il condominio è un ente di gestione e non una persona giuridica (cfr. Cassazione civile 3064/2007).
“Edificio polifunzionale” il quale è un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata. Mentre nel condominio occorre che vi siano almeno due proprietari di diverse unità immobiliari, in questa definizione viene previsto il caso in cui l'edificio appartiene ad un solo proprietario ma è “occupato” da almeno due soggetti (magari in forza di un contratto di locazione o di comodato o di leasing) Sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali dovranno poter ottenere informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati e dal monitoraggio del consumo energetico.
L'ottica nella quale il Legislatore si muove è quella dell'attenzione verso il cliente finale nonché l'adeguata trasparenza e informazione al fine di consentire allo stesso di meglio comprendere i dati dei propri consumi. Entro breve, pertanto, il “peso” del singolo scatto del contatore o del ripartitore dovrà essere facilmente intellegibile.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

ART. 1

STABILISCE UN QUADRO DI MISURE PER LA PROMOZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

ART. 2

DEFINIZIONI

  1. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.115 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  2. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 FEBBRAIO 2007, N.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  3. ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.192 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  4. AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163

ULTERIORI DEFINIZIONI

AUDITOR ENERGETICO:

Persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

CONDOMINIO:

edificio con almeno due unita'immobiliari, di proprietà' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

CONTATORE DI FORNITURA:

apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio;

CONTATORE DIVISIONALE O INDIVIDUALE:

apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC):

accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE:

sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unita'immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

SISTEMA DI MISURAZIONE INTELLIGENTE:

un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE:

sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente;

ART.3

OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO

NON PIU’ AMMINISTRATORI, MA RISPARMIATORI ENERGETICI

L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001,2011

OBIETTIVO DELLA DIAGNOSI

Individuare gli interventi necessari per conseguire il miglioramento della classe energetica complessiva del condominio

AUDIT ENERGETICO

LA METODOLOGIA DEFINITA NELLE LINEE GUIDA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI FASI:

verifica preliminare dell’opportunità di elaborare un audit energetico; tale azione ha lo scopo di valutare, sulla base di considerazioni puramente qualitative, se sussistano possibilità reali di migliorare le prestazioni energetiche del sistema edifico impianto;
acquisizione dei dati rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche del sistema edifico-impianto (caratteristiche termiche dell’involucro, dei sistemi di conversione energetica e di distribuzione ecc.) e dei consumi (bollette);
simulazione del comportamento energetico del sistema edificio-impianto attraverso modelli ed algoritmi indicati nell’ambito della metodologia stessa,-calcolo di opportuni indicatori che permettano il confronto tra i consumi attesi, ottenuti dall’analisi di cui al punto precedente, e quelli reali desunti dalle bollette;
affinamento dei parametri utilizzati nel modello di simulazione al fine di renderli meglio rispondenti alla situazione di reale utilizzo dell’edifico e degli impianti;
individuazione degli interventi migliorativi ed analisi tecnico economica in merito alla convenienza della singola azione e di relative combinazioni.
supporto al committente nell’individuazione delle azioni meglio rispondenti alle esigenze e dalle disponibilità economiche di quest’ultimo.
Art. 9. - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001, 2011

Art. 9

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Comma 5

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

CONTATORE FORNITURA DI CALORE

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

IL CONTATORE DI CALORE


 






SONDE DI TEMPERATURA

misura l’energia utilizzata per il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua fornita alle singole utenze servite da impianti centralizzati.
L’elaborazione del dato relativo alla differenza tra la temperatura dell’acqua in mandata e quella in ritorno, assieme al dato relativo al volume d’acqua utilizzato da ciascuna utenza, consente di calcolare la quantità di energia effettivamente utilizzata.





Q = (Cp G DT) dt

MODULO DI CALCOLO














CONTATORE DI CALORE















TIPO DI DISTRIBUZIONE












CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE e RIPARTIZIONE

CONTATORI INDIVIDUALI

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;











CONTATORI INDIVIDUALI

IMPIANTI CENTRALIZZATI A COLONNE MONTANTI





Art. 9 - COMMA 5

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

RIPARTITORI DI CALORE











Art. 9. - COMMA 5 -RIPARTITORI DI SPESA





Sono unità (applicabili ai radiatori o ai convettori) che misurano un indice correlato con l’emissione termica dal singolo corpo scaldante
  • Devono essere utilizzati insieme alla contabilizzazione diretta in centrale
  • Esistono tre tipologie di ripartitori
  1. A evaporazione (obsoleti)
  2. A una sonda di temperatura (misura la temperatura del corpo scaldante e assume fissa la temperatura ambiente)
  3. A due sonde di temperatura (misura anche la temperatura ambiente)
  • Nei sistemi attuali i dati vengono inviati a una centrale di raccolta ed elaborazione:
  1. Tramite rete in doppino telefonico
  2. Per via radio







Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

NORMA UNI 10200 -2013

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACQUA CALDA SANITARIA

1) NORMA UNI 10200 TERMINI E DEFINIZIONI




IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

2) COMPOSIZIONE DELLA SPESA





IL PROGETTO DELLA CONTABILIZZAZIONE

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giovedì 13 novembre 2014

DM 236/89 - Criteri generali di progettazione Allegato A


Criteri generali di progettazione Allegato A



AccessibileVisitabileAdattabile




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Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni




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Unità immobiliariPlurifamiliari con non più di tre livelli fuori terraEdifici
residenziali




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Parti comuniPlurifamiliari con non più di tre livelli fuori terraEdifici
residenziali




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Unità immobiliariPlurifamiliari con più di tre livelli fuori terraEdifici
residenziali




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Parti comuniPlurifamiliari con più di tre livelli fuori terraEdifici
residenziali




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Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)Edifici non residenziali




*




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Collocamento non obbligatorioRiunione o spettacolo e ristorazioneEdifici non residenziali




*
Collocamento obbligatorioRiunione o spettacolo e ristorazioneEdifici non residenziali




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Collocamento non obbligatorioRicettivi e pararicettiviEdifici non residenziali




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Collocamento obbligatorioRicettivi e pararicettiviEdifici non residenziali




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Culto
Edifici non residenziali




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Collocamento non obbligatorioLocali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorieEdifici non residenziali




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Collocamento obbligatorioLocali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorieEdifici non residenziali




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Collocamento non obbligatorioLuoghi di lavoro non aperti al pubblicoEdifici non residenziali




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Collocamento obbligatorioLuoghi di lavoro non aperti al pubblicoEdifici non residenziali
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