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giovedì 16 marzo 2017

TERRORE AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: pacco bomba

In Francia è nuovamente terrore, questa mattina presso gli uffici del Fondo Monetario Internazionale a Parigi c'è stata un'esplosione di una busta che ha ferito un dipendente.
Il Giornale "Le Soir" riporta le parole di Francois Hollande (Presidente della Repubblica Francese) "L'esplosione del pacco bomba è un attentato!".


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mercoledì 27 luglio 2016

La dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera

La dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale di per sé a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera; pertanto, in caso di contestazione, è onere di chi pretende che da quella ricezione siano derivati effetti giuridici di dimostrare il reale contenuto della lettera. Con riferimento all'ipotesi analizzata dalla Cassazione, il destinatario può contestare che il documento contenuto nel plico chiuso a lui spedito non contenga alcuna intimazione di pagamento o che il plico sia stato consegnato vuoto ovvero che contenga una dichiarazione non corrispondente a quella di cui il mittente conservi la copia. Si può evitare tali situazioni con una raccomandata “senza busta” chiamata anche raccomandata “alla francese”.


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martedì 5 luglio 2016

CASSAZIONE 12 MAGGIO 2005, N. 10021: l'aver ricevuto una raccomandata non può dimostrare quale fosse il contenuto della lettera



CASSAZIONE 12 MAGGIO 2005, N. 10021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SABATINI - Presidente
Dott. Michele VARRONE - Consigliere
Dott. Fabio MAZZA - Rel. Consigliere
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere
Dott. Raffaele FRASCA - Consigliere
           
ha pronunciato la seguente                                          

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. COSTRUZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. ing. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. Z., che la difende, giusta delega in atti;                                                    
                                                      - ricorrente -

contro
SUD FACTORING SPA in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. G. C. elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato B. P., rappresentato e difeso dall'avvocato F. S., giusta delega in atti;                                              
                                              - controricorrente -

avverso la sentenza n. 350/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, seconda sezione civile emessa il 19/06/2001, depositata il 16/10/01; RG. 44/1999; 


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza. Del 04/04/05 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA; 
udito l'Avvocato V. Z.; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Sud Factoring, dichiarando di essere cessionaria del credito di lire 9.457.435, originariamente vantato dalla sas Tecnomarmi nei confronti della spa G. Costruzioni, otteneva dal Presidente del Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo di pari importo, oltre accessori, a carico del debitore ceduto. La soc. ingiunta proponeva opposizione deducendo di aver saldato il suo debito con pagamento alla Tecnomarmi e di non aver ricevuto la notifica della cessione. La soc. opposta produceva la ricevuta di ritorno di raccomandata da essa inviata alla soc. G. costruzioni e l'attestazione dell'Amministrazione postale di Bari, dalla quale risultava l'avvenuto ricevimento della raccomandata in data 2.7.1991. Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto opposto, osservando che la soc. opposta non aveva provato di aver validamente notificato la cessione, in quanto non aveva prodotto la copia della lettera di comunicazione e la distinta di spedizione. In accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Sud Factoring, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 16.10.2001, rigettava l'opposizione, avendo ritenuto provata l'avvenuta comunicazione della cessione. Avverso la sentenza di appello la G. Costruzioni propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. La soc. intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Catanzaro ha osservato che la Sud Factoring ha prodotto sia la ricevuta di ritorno, sia l'attestazione dell'Amministrazione Postale di Bari, dalla quale risulta che la raccomandata è stata consegnata alla Gatto Costruzioni in data 2.7.1991; che la suddetta società Sud Factoring non poteva provare il contenuto di tale raccomandata, essendo questa in possesso della società destinataria, cui incombeva l'onere di dimostrare che la lettera recava comunicazione diversa da quella concernente la cessione del credito. Ha quindi dedotto dall'assenza di tale dimostrazione l'avvenuta comunicazione della cessione.
Il ricorrente, con il primo mezzo di gravame, lamenta la violazione degli artt. 2697 del codice civile e 115 del codice di rito. Osserva che la sola dimostrazione della consegna della lettera raccomandata non vale ad invertire l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione della cessione del credito. Rileva ancora che la soc. Sud Factoring non ha prodotto altri elementi a sostegno del suo assunto, quali la copia della lettera, né ha chiesto sul punto la prova per testi e l'interrogatorio. Con la seconda doglianza, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia che indica nella ritenuta prova della comunicazione ed afferma essere illogico l'assunto del giudice circa l'onere della prova della comunicazione. Le due censure, essendo strettamente connesse, devono essere esaminate congiuntamente e risultano fondate. L'art. 2697 del codice civile stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L'avvenuta comunicazione della cessione del credito è certamente un presupposto di fatto del diritto vantato dal cessionario e, come tale, deve essere da lui provato. Detta prova consiste nel dimostrare che la notizia della avvenuta cessione è pervenuta a conoscenza del debitore ceduto e, a tal fine, è sufficiente che la relativa comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, secondo quanto disposto dall'art. 1335 cc, con razionale temperamento del principio della cognizione. Ma la lettera di cui, come nel caso in esame, sia contestato il contenuto, non vale a provare che la notizia in questione sia giunta nella sfera di conoscibilità del debitore ceduto, poiché in tal caso l'onere gravante sul cessionario non è compiutamente assolto. La lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto, l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancanza di prova, da parte del destinatario, circa il diverso contenuto della lettera, sta a dimostrare l'avvenuta comunicazione della cessione, appare essere viziato da evidente illogicità, ove si consideri doverosamente che la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato. Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi il giudice del rinvio. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, addì 4.4.2005

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MAG. 2005
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martedì 2 febbraio 2016

Congrès de l’Immobilier 2015 - FNAIM - Parigi




Ogni anno, da oltre 70 anni, la Federazione Nazionale Francese (FNAIM) organizza il più grande appuntamento per il settore immobiliare. 
Il 14 e 15 dicembre 2015, il congresso, forte di una grande mobilitazione nazionale dei propri aderenti, ha accolto oltre 3000 partecipanti, 120 espositori, consacrando ancora una volta il successo di questo evento. Tematiche politiche, economiche, tecnologiche e sociali hanno rappresentato il cuore dei dibattiti,consentendo un approfondimento puntuale sui grandi temi cruciali del mondo immobiliare; esposti con professionalità e competenza dai soggetti e dai professionisti che animano e studiano le evoluzioni e le prospettive del settore immobiliare.
Jean-Francois Buet, Presidente della FNAIM, nel discorso di apertura del congresso,ha ricordato,che se un settore del mercato immobiliare,continua a crescere anche se lentamente,cercando di superare questa grave crisi strutturale che colpisce il mercato europeo, questo è anche e soprattutto merito dei seri e preparati professionisti del settore che hanno saputo adattarsi alle evoluzione della loro professione.
“Viviamo tre fondamentali rivoluzioni: una che riguarda le nuove regolamentazioni delle legislazioni e del mercato, l’altra l’evoluzione è la programmazione economica e finanziaria,e infine quella più profonda è difficile la tecnologica e digitale, responsabile di profonde mutazioni e cambiamenti,che incidono sulla filosofia e sul metodo di concepire e realizzare il lavoro. L’ANACI, e’ sempre stata ispiratrice e precursore, nell’anticipare, metodi di lavoro, iniziative, studi, che hanno favorito diverse categorie di professioni e anticipato regole oggi stabilite dallo stato italiano. L'ANACI e’ sicuramente leader nel settore della gestione e amministrazione immobiliare anche in Europa,unitamente ad altre associazioni.
Il congresso ha visto la partecipazione di Sylvie Pinel, (Ministre Francese du Logement, de l’Egalitè des territoires et de la Ruralitè), che nel corso del suo dettagliato e dotto discorso, ha elogiato e spronato il lavoro svolto da tutti i componenti del settore immobiliare (Amministratori, Agenti Immobiliari, Gestori della Locazione), affinché si continui a costruire insieme un mercato immobiliare responsabile, equilibrato e adatto alle condizioni economiche dell’attuale mercato,favorendo politiche che siano vicine alla maggior parte dei cittadini, come l’accesso al credito,l’efficientamento energetico,la sostenibilità ambientale,il comfort abitativo.
Il congresso ha visto anche la partecipazione del CEPI-CEI, rappresentata dai Vice Presidenti Claudine Speltz e Manuel Negrao. Non è mancata la presenza di ANACI con il Presidente Francesco Burrelli e il Delegato Estero Leonardo Caruso, oltre ad una delegazione della sede provinciale di Milano.
Il Presidente Burrelli, durante una riunione con CEPI-CEI, ha illustrato i contenuti della Carta dell’Ambiente sottoscritta a Milano e presentata all’Assessore Regionale Fabrizio Sala all’EXPO chiedendo al CEPI di organizzare una apposita commissione che possa dare seguito ai contenuti ed ai progetti in essa contenuti,in particola, la carta del professionista europeo,i livelli di formazione riconosciuti a livello europeo,la circolazione della professione negli Stati membri, accreditamento di ANACI alla CE.L’occasione è stata favorevole per affrontare anche i temi della formazione iniziale e dell’aggiornamento professionale obbligatori, che vede l’ANACI impegnata totalmente è in tutti i settori, vista la nuova normativa italiana,che regola la professione di Amministratore Immobiliare.
Sicuramente il futuro presente, ci vedrà protagonisti considerando le opportunità rappresentate dallo sviluppo ed utilizzo di sistemi informatici ANACI si sta dotando, per consentire ai nostri professionisti i essere al passo con le innovazioni e formati ed informati ad una diversa velocità di cui oggi il mercato richiede. Abbiamo avuto la sensazione di essere apprezzati dai partner europei e siamo convinti che insieme,possiamo non solo crescere più velocemente,ma stabilire delle regole e metodi di lavoro vantaggiosi per tutti,sopratutto per l’utente finale. Sicuramente l’Europa e’ la nostra comune casa.

Fonte: Amministrare Immobili
di Leonardo Caruso
Vice Presidente Nazionale Vicario
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