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venerdì 13 settembre 2019

Geometri: VOL, UN FONDO PER CREARE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI PER I GEOMETRI

Dando attuazione alle linee guida nazionali della Categoria, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di BAT promuove iniziative professionali per i propri iscritti: in tre anni raggiunti incarichi professionali per 225mila euro Roma, 16 ottobre 2018 - Ancora una volta “l’unione fa la forza”. La riprova è il risultato raggiunto dalla Categoria dei Geometri liberi professionisti e dai comuni di Barletta, Trani e San Ferdinando di Puglia. Per i primi, un‘opportunità di lavoro per 37 iscritti al Collegio Provinciale di BAT, equivalente a onorari per circa 225mila euro, a cui se ne sommeranno ben presto ancora 115mila per altri 13 geometri; e per i secondi, la possibilità di effettuare rogiti con una previsione di incasso di oltre 6 milioni di euro di corrispettivo. Il tutto in condizioni di regolarità fiscale e contributiva. Alla base, nessuna bacchetta magica, bensì la capacità del Presidente del Collegio Provinciale Antonio Mario Acquaviva di attuare le linee guida nazionali indicate da CNGeGL e CIPAG in due mosse. In primis, porsi come interlocutore privilegiato della PA per la valorizzazione del patrimonio pubblico - due diligence immobiliare - certificazione delle prestazioni energetiche - valutazioni immobiliari e, conseguentemente individuare il campo di azione, adottando gli strumenti messi a disposizione dagli organi di Categoria, come il VOL e il Fondo Rotativo. 

In sintesi, dunque, i Comuni hanno potuto risolvere in questo modo un problema di lunga data, producendo entrate al bilancio comunale che si tradurranno in un immediato beneficio per le casse pubbliche e per le istanze dei cittadini. Da parte sua, il Collegio dei Geometri di BAT ha favorito l’accesso al lavoro dei propri iscritti, determinando opportunità e retribuzioni regolari, affermando la professionalità e le competenze richieste. In termini operativi, dopo aver verificato preventivamente l’iscrizione e la formazione dei tecnici sulla piattaforma abilitata, il Collegio provinciale dei Geometri di BAT detiene il coordinamento delle diverse fasi, uniformandosi ai principi di trasparenza e pari opportunità nella scelta dei professionisti, grazie al metodo della rotazione. I requisiti necessari vengono verificati a ogni passaggio, fino alla valutazione e validazione delle richieste economiche, tali da essere congruenti ai parametri stabiliti nella Convenzione stipulata da CIPAG con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. 


La convenzione prevede anche un impegno importantissimo da parte di CIPAG: mettere a disposizione una provvista finanziaria finalizzata esclusivamente alle anticipazioni dei compensi in favore dei Geometri che hanno svolto incarichi nell’ambito di tali accordi; provvedere all’anticipazione delle fatture presentate dai professionisti previa validazione da parte del Collegio e del Comune. A tal proposito, va ricordato, come la CIPAG insieme al CNGeGL col Fondo Rotativo stiano lavorando con assiduità per proporre la categoria dei Geometri come unico interlocutore della Pubblica Amministrazione e di soggetti Istituzionali. Le dichiarazioni. “Ancora una volta i Geometri liberi professionisti - ha dichiarato il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - si propongono come interlocutore diretto fra la Pubblica Amministrazione, i cittadini, e non solo.

Nel caso del Collegio Provinciale di BAT, hanno svolto persino una funzione di ‘facilitatori’ rispetto alle attività amministrative che, spesso i Comuni e, in generale gli enti locali, non riescono più a svolgere. Un operato che ha indubbiamente rafforzato il ruolo della Categoria in ambito territoriale, consentendo a molti colleghi di svolgere delle prestazioni, con la garanzia di essere pagati tempestivamente grazie all’accordo VOL e al Fondo Rotativo CIPAG”. Particolare soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa anche dal Presidente del Collegio provinciale di BAT Antonio Mario Acquaviva: “Dopo 3 anni, nel tracciare un primo bilancio di questa situazione ad oggi, l’impegno più gravoso e complesso che il nostro Collegio ha affrontato è stato senza dubbio a Barletta. I Colleghi si sono occupati della regolarizzazione catastale ed amministrativa delle aree comprese nei Piani di Zona ‘167’, al fine di consentirne la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai soggetti attuatori degli interventi. 

Il lavoro, in funzionale sinergia con gli uffici comunali, è stato sviluppato da 8 geometri che hanno effettuato la verifica tecnica sui luoghi e la conseguente bonifica/regolarizzazione dei disallineamenti topografici, catastali ed urbanistici, generati nelle fasi di esproprio e cantierizzazione di ben 49 lotti edilizi d’intervento (oltre 1.000 alloggi, attività commerciali, eccetera) per una superficie complessiva dei suoli interessati di circa 147.000 metri quadrati”.
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martedì 17 ottobre 2017

INGENIO AL FEMMINILE – BONAFE’: “IN ITALIA, DIFFICILE ESSERE DONNA NELLA PROFESSIONE”

In programma stamattina a Roma i lavori della quarta edizione di “Ingenio al femminile”.

“In un paese come il nostro è difficile essere donna nelle professione, la parità di genere è ancora lontana e per questo esperienze come ‘Ingenio al femminile’ valorizzano il ruolo della donna nella società”. Così Simona Bonafè della Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento Europeo, intervenuta stamattina ai lavori coordinati dalla giornalista Paola Pierotti. “Tenacia e determinazione – ha aggiunto - servono per essere donne nelle professioni. I dati mostrano che ci stiamo incamminando verso un futuro Impossibile, se i ritmi continuano ad essere questi non ci basterebbe il pianeta che abbiamo a disposizione. Stiamo andando verso uno scenario con tratti di insostenibilità, pensiamo ai cambiamenti climatici. Dobbiamo interrogarci su come invertire la rotta e provare a dare prospettive alle future generazioni”. 

Filippo Della Puppa, economista esperto in pianificazione strategica e marketing territoriale, ha parlato della necessità di ragionare in modo diverso. “Siamo inseriti – ha detto - in un periodo di grande cambiamento, dobbiamo iniziare a pensare in modo circolare. Dobbiamo abituarci a pensare ad una smart community, non solo smart city e limitarci ad alcuni settori per fare questo. Dobbiamo riporre la fiducia in voi donne”. 

Caterina Franchini, coordinatrice europea del progetto Momowo, ha insistito sulla necessità di rivedere il ruolo della professione di ingegnere nella società contemporanea, alla luce soprattutto del movimento moderno. “Per accrescere la visibilità delle donne – ha affermato - servono attività, bisogna creare consenso. Condividere le esperienze e le ricerche dei professionisti, far convergere due mondi che devono creare creare sinergia e circolarità per avere imbatto sociale”. 

Per Marina Brogi, Vicepresidente Facoltà di Economia e Co-Presidente di WCD Italy, “Servono modelli di ruolo per le donne che facciano da punto di riferimento per tutte le altre. Ciò vale a maggior ragione per le donne nei consigli di amministrazione”.

Infine Elisabetta Vernoni (Independent Human Resources Professional) ha sottolineato come quella delle donne e delle professioniste è una vera e propria lotta. “In qualità di coach – ha detto - con i professionisti parliamo spesso di conciliazione tra talento e forza. Ecco, le donne devono imparare a dare forza al proprio talento”. 

Al termine dei lavori della mattina sono state premiate tre donne ingegnere le cui storie possono essere di esempio e incentivo. Si tratta di Marzia Bolpagni (Collaboratrice BIM Team Ministryof Justice UK), Marilde Longo (Co-fondatore Edilportale.com) e Elena Stoppioni (Presidente Federazione Cdo Edilizia – Compagnia delle Opere).
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martedì 16 agosto 2016

Le griglie di aereazione dei garage sono soggette a TOSAP


Con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo da parte del Condominio

In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e
39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. In particolare, l’art. 38 cit., rubricato “Oggetto della Tassa”, testualmente prevede: “Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La TOSAP si applica alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’articolo 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall’articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti.” Il successivo art. 39, invece, nel disciplinare i soggetti attivi e passivi della TOSAP, stabilisce che: “La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”.
Tanto premesso, con una recentissima sentenza n. 11449 del 01 giugno 2016, la Corte di Cassazione Sesta Sezione Tributaria è intervenuta stabilendo l’applicabilità della TOSAP al condominio, nell’ipotesi di installazione di griglie di aerazione per i garage.
Nello specifico, a seguito di ricorso promosso dal condominio avverso l’avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2010, le doglianze del contribuente sia in primo che in secondo grado venivano rigettate, salvo i giudici di seconde cure accogliere parzialmente l’appello e annullare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Impugnata la sentenza di appello in cassazione, con l’unico motivo di ricorso il condominio denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, affermando che l’occupazione, per essere tassabile, deve consistere in un’apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, la quale cioè incida sull’uso del bene, senza però modificarne la natura né comprometterne la destinazione, lasciando ripristinabile l’uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio.
Nella fattispecie in esame, il condominio sottolineava che l’occupazione, viceversa, era da ritenersi “irreversibile”, in considerazione del fatto che le griglie costituivano componente naturale (indispensabile ed essenziale) del diritto di superficie ipogeo regolato dalla convenzione sottoscritta tra Comune e condominio.
Tanto eccepito, i giudici di legittimità hanno, tuttavia, rigettato il ricorso del condominio precisando come, nella fattispecie in esame, il presupposto per l’applicazione della TOSAP si fosse realizzato <<atteso che con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio>>.
Precedentemente, con sentenza n. 1611 del 25/07/2007, la Corte di Cassazione in subiecta materia aveva avuto modo di rilevare come in tema di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’acquisto da parte del Comune dell’area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell’aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell’edificio, non fa sorgere a carico del condominio l’obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell’esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell’obbligazione, costituito dall’occupazione del suolo pubblico.



di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
Fonte: Amministrare Immobili
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martedì 19 luglio 2016

Corte di Cassazione: Ordinanza 01 giugno 2016, n. 11449 - obbligo TOSAP per le griglie di aereazione



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1527-2015 proposto da: CONDOMINIO (OMISSIS),
in persona dell'amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ANGELLA giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

COMUNE DI LIVORNO;
- intimato -

avverso la sentenza n. 1081/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 26/05/2014, depositata il 28/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
In fatto

Il Condominio G.A., costituito dai comproprietari del garage sotterraneo sito in Livorno al di sotto della Piazza A., ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Livorno avverso avviso con il quale il Comune di Livorno aveva accertato la TOSAP dovuta per l’anno 2010 (applicando le relative sanzioni) in ordine all’occupazione di suolo pubblico determinata dall’apposizione di griglie di aereazione di detto garage poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e cedute da quest’ultimo in diritto di superficie ipogeo.

L’adita CTP ha rigettato il ricorso nel merito, rideterminando le sanzioni.

Con sentenza depositata il 28-5-2014 la Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. distaccata di Livorno, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla sussistenza dell’obbligo tributario, dichiarando tuttavia non dovute le sanzioni stante l’obiettiva incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria; in particolare, nel merito, la CTR ha, in primo luogo evidenziato che "non risulta in atti il diritto reale di superficie relativamente alle griglie di aereazione, essendo tra l’altro irrilevante che l’occupazione sia irreversibile", e che "nell’atto di convenzione del 1983 e nel rogito del 1985 non è fatto riferimento alle griglie in questione, in ordine ad un eventuale trattamento fiscale di favore"; la CTR ha, inoltre, precisato che "nemmeno risultano esistenti atti di trasferimento dal condominio al demanio delle aree coperte da tali griglie"
Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

In diritto

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs 15-11-1993 n. 507, deduce, riportando il contenute di alcune precedenti statuizioni di questa Corte, che l’occupazione, per essere tassabile, deve consistere in un’apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, la quale cioè incida sull’uso del bene, senza però modificarne la natura né comprometterne la destinazione, lasciando ripristinabile l’uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio; nel caso di specie l’occupazione era invece da ritenersi "irreversibile", atteso che le griglie costituivano componente naturale (indispensabile ed essenziale) del diritto di superficie ipogeo regolato dalla su menzionata convenzione.
Il ricorso, che presenta profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza (in quanto nel ricorso non viene né compiutamente riportato il contenuto della detta convenzione -essenziale per comprendere esattamente i rapporti sottesi all’imposta in questione, non essendo a tal fine sufficiente la esposta sintesi- né indicato dove la convenzione medesima è stata prodotta nei gradi di merito, è comunque (per quanto possa comprendersi dal contenuto del ricorso medesimo) infondato nel merito.
Al riguardo va innanzitutto precisato che oggetto dell’avviso di accertamento ai fini TOSAP. in questione non è (come sembra invece intendere parte ricorrente nel momento in cui menziona alcuni precedenti giurisprudenziali) l"’occupazione di sottosuolo pubblico" determinata dalla fabbricazione del garage sotterraneo realizzato in forza della costituzione di un diritto di superficie ipogeo concesso dal Comune (v. citate sentenze S.C. 4976/1998, 3363/2002 e Corte Appello Brescia 30-4-1987), ma solo e soltanto l’occupazione del suolo pubblico determinata da griglie di aereazione posto sul detto suolo a vantaggio del garage condominiale; non attinente al caso di specie, riguardante (come detto) un diritto di superficie "ipogeo" (e cioè un diritto di costruire al di sotto del suolo), è il precedente di questa Corte (Cass. 11142/2015), secondo cui "il terreno concesso contrattualmente dal Comune al contribuente in diritto di superficie non può essere assoggettato a TOSAP. per l'impossibilità di realizzare il presupposto dell'imposta, consistente nell'occupazione di uno spazio pubblico, in quanto, con la costituzione di un diritto di superficie, l'area viene "ab origine" sottratta all'uso pubblico a favore del superficiario"; oggetto di tale precedente è, infatti, l’ordinario diritto di costruire sopra il suolo, nel qual caso si verifica effettivamente la sottrazione "ab origine" del suolo all’uso pubblico, atteso che, in tale ipotesi, con la stessa concessione del diritto di superficie ( e cioè del diritto di costruire sopra il suolo), viene meno anche l’uso pubblico del suolo.
Ciò posto, va poi rilevato che, per costante principio di questa Corte, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.
Siffatto presupposto è stato realizzato nell’ipotesi in esame, atteso che con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio.
Né può ritenersi che l’apposizione di dette griglie costituisca "occupazione irreversibile", atteso che le stesse, pur incidendo (come detto) sull’utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell’uso collettivo.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In mancanza di attività difensiva del Comune, non si provvede sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2016
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Occupazione di spazi ed aree pubbliche: sì alla TOSAP per le griglie di aerazione di garage interrati

La controversia giunta all'attenzione della Sesta Sezione della Corte di Cassazione vede contrapposto un Condominio - costituito dai comproprietari di un garage sotterraneo - ed il Comune per l'avviso notificato da quest'ultimo con il quale veniva accertata la TOSAP dovuta per l'anno 2010 (applicando le relative sanzioni poi annullate dalla Commissione Tributaria Regionale) in ordine all'occupazione di suolo pubblico determinata dall'apposizione di griglie di aereazione di detto garage poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e cedute da quest'ultimo in diritto di superficie "ipogeo" (e cioè un diritto di costruire al di sotto del suolo).

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 11449 pubblicata il 1 giugno 2016 ha rigettato il ricorso proposto dal Condominio affermando che per costante principio giurisprudenziale, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. 

Tale presupposto è stato realizzato nell'ipotesi in esame, in quanto con l'apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio. 

La Corte, peraltro, in conclusione esclude che l'apposizione di dette griglie costituisca "occupazione irreversibile", in quanto le stesse, pur incidendo sull'utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell'uso collettivo.



Fonte: il QuotidianodellaPa.it
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