martedì 14 dicembre 2010

DPR 445/2000 - CAPO II - Art. 34 - Legalizzazione di fotografie

CAPO II - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE VI 
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE 

Articolo 34    Legalizzazione di fotografie 


1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco. 

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non é soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo. 







DPR 445/2000 - Elenco completo degli articoli:

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