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mercoledì 30 ottobre 2019

Ministero dell'economia e delle finanze: Nel 2020 maggiori entrate tributarie per 3 miliardi di euro

In base agli ultimi dati di monitoraggio, ammonta a circa 10,7 miliardi di euro il gettito versato lo scorso 30 settembre dai contribuenti ai quali si applicano gli ISA e dai c.d. forfettari. Nel complesso, a livello di Pubblica Amministrazione, le proiezioni 2019 dei risultati dell’autoliquidazione (comprensivi delle imposte sostitutive e delle compensazioni), elaborate sulla base dei versamenti del 30 settembre, mostrano per l’anno in corso uno scostamento positivo di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni su base annua incluse nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Va segnalato che lo scostamento positivo rappresenta una stima estremamente prudenziale del gettito atteso dai contribuenti che alla scadenza del 30 settembre hanno scelto di rateizzare il versamento (entro la scadenza del 16 novembre), ovvero di versare con una maggiorazione dello 0,4% il 30 ottobre (in unica soluzione o in due rate entro il 16 novembre).

Il dato non rappresenta una novità assoluta e imprevista: in questo senso le stime del governo sulle entrate derivanti dal miglioramento della tax compliance inserite nella Nadef erano prudenziali. Gli ultimi dati disponibili confermano l’impostazione prudente di tali stime e consentono di registrare importanti entrate nel Bilancio dello Stato. In particolare, con il differimento previsto nel decreto legge fiscale in procinto di essere varato dal Consiglio dei ministri al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16 novembre 2019, si prevedono maggiori entrate nel prossimo anno per circa 3 miliardi di euro.
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giovedì 23 marzo 2017

POSSIBILE APERTURA DI UN VARCO A SOFFITTO VALUTATA LA CAPACITA’ DI ALTERAZIONE DELLA COSA COMUNE

Apertura di un varco nel soffitto del proprio appartamento per accede ad una parte di lastrico esclusivo. Si giunge in Cassazione dove il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1102 c.c. essendo stato interpretato in maniera troppo restrittiva: cioè, nel senso che «il solo fatto di un intervento sul bene comune con l’eliminazione di alcune travi ne determinerebbe la sua alterazione». Secondo il ricorrente questa interpretazione è da rigettare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che vi sia stata effettivamente un’errata interpretazione del summenzionato articolo, in quanto il giudice di merito, una volta considerato il taglio delle travi, non ha ulteriormente valutato la sua capacità di alterazione della cosa comune, anche con riguardo alla statica dell’edificio. Si tratta, invece, di un uso lecito della cosa comune, che «solo in particolari circostanze, da dimostrare di volta in volta, può assumere aspetti lesivi per l’integrità dell’edificio, se ne compromette la sicurezza, il decoro o altra essenziale caratteristica».

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CASSAZIONE 10 MARZO 2017, N. 6253 - in tema di utilizzo cosa comune



CASSAZIONE 10 MARZO 2017, N. 6253

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SEZIONE SECONDA CIVILE


ha pronunciato la seguente:             
Dott. MIGLIUCCI Emilio  -  Presidente 
Dott. PARZIALE Ippolisto - Rel.  Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo -  Consigliere  
Dott. GIUSTI Alberto -  Consigliere  
Dott. COSENTINO Antonello -  Consigliere

ha pronunciato la seguente:    
                                      
SENTENZA

sul ricorso 3706-2012 proposto da:
D. P. C. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato G. A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. B, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -

CONTRO
S. B, che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato S. C., dal quale è anche rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 734/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l'Avvocato G. B. e l'avv.to B.S., che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Rosario Russo, che conclude per la manifesta infondatezza del ricorsi con condanna aggravata alle spese.
                             
FATTI DI CAUSA

1. L’odierno ricorrente, D.P. , realizzava un’apertura nel soffitto del suo appartamento in via (omissis) , per accedere direttamente al sovrastante lastrico solare, con funzione di copertura di parte del fabbricato ed in suo uso esclusivo. Per consentire uno stabile collegamento tra alloggio e lastrico solare proteggeva l’apertura così realizzata, delle dimensioni poi accertate e comunque incontestate di circa 6 mq (mt. 3,75 x 1.6), con una bussola in vetro.
2. L’odierno resistente, avv. S. , proprietario dell’altro alloggio posto al di sotto della copertura del fabbricato, all’esito di un giudizio possessorio, svolto anche con la presenza del Condominio, iniziava il presente giudizio, chiedendo la eliminazione dell’apertura, praticata senza autorizzazione e comunque in violazione dell’art. 1102 cod. civ. In particolare, il S. osservava che "la bussola in vetro non equivaleva ad un tetto vero e proprio a protezione della casa" e che "la sostituzione di parte del tetto con una bussola, di proprietà privata, e l’incorporaione di parte del tetto in proprietà esclusiva, costituiva violaone dell’art. 1102 cc. e degli artt. 1118 e 1119" (vedi sentenza impugnata, pag. 5).
3. Il Tribunale di Trieste rigettava la domanda del S. , ritenendo (sempre secondo la sentenza impugnata, pagg. 5 in fondo e ss) che "a) la funzione di copertura rimaneva garantita dalla bussola; b) non c’era lesione dei diritti altrui, ma solo un migliore utiliuo del diritto esclusivo; c) D.P. era legittimato a ciò non solo in quanto condomino, ma soprattutto in quanto usuario;
d) D.P. , quale unico casuario, aveva tutto il diritto di escludere dal godimento della cosa comune gli altri condomini, ad esclusione di quelle parti del terrazzo di uso comune (linda, copertura vano ascensore e scale); e) le opere non sembravano aver compromesso la statica del Condominio: tali opere avrebbero in primo luogo compromesso la statica proprio dell’appartamento di D.P. ".
4. La Corte di appello di Trieste accoglieva il gravame del S. , e condannava il D.P. dell’apertura fatta nella copertura dello stabile (tetto) del fabbricato di via (omissis) per accedere direttamente all’alloggio sottostante al tetto, con ripristino a regola d’arte dello stato antecedente". Regolava le spese del doppio grado.
4.1 - Osservava la Corte locale che: a) si trattava di giudizio petitorio e non possessorio; b) il D.P. "è intervenuto sulle strutture comuni dell’immobile, senza autorizzazione alcuna, praticando un’apertura nel tetto-lastrico solare di ca. 6 mq"; c) "per realizzare detto accesso diretto ha tagliato alcune travi del tetto sottostante al lastrico solare".
4.2 - Riteneva poi la Corte locale che: a) "l’uso esclusivo riguarda il lastrico (e nemmeno tutto), e che non coinvolge il tetto inteso come copertura dell’edificio (che è ovviamente parte comune...); b) non può dubitarsi che si sia realizzata l’alterazione della cosa comune, dal momento che è pacifico che D.P. sia intervenuto sulle travi portanti del tetto tagliandole"; c) "l’opera in concreto, per le modalità con cui è stata realizzata, anche con il taglio delle travi, avrebbe dovuto essere autorità dal Condominio e stravolge l’uso che il condomino può fare delle cose comuni". Rilevava al riguardo che: d) "non vale ripetere che il condomino D.P. così ha avuto accesso ai propri locali", e) "l’uso della parte comune da parte degli altri condomini può essere anche solo potenziale (Cass. 23065/2009)”; f) "non è consentito il mutamento dei luoghi che impedisca anche e soltanto sul piano delle possibilità o modalità di esercizio accessibilità, ispezionabilità del manufatto (Cass. 2947/1993, 10406/2001); g) "con il taglio della struttura e con la disponibilità di un accesso diretto di D.P. , si verifica, di fatto, anche una possibilità di usucapione (Cass. 17322/ 2010)".
5. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo si deduce: "Violazione dell’art. 1102 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la Corte d’appello ha fornito una interpretazione di detto articolo veramente restrittiva e non conforme ad un indirizzo giurisprudenziale altamente maggioritario". Osserva il ricorrente che la Corte locale "ha accentrato tutto il suo argomentare giuridico su un solo punto o questione e cioè ha stabilito che l’apertura della bussola avrebbe alterato la destinazione del lastrico solare, essendo intervenuti nella sua struttura". La Corte territoriale ha dato, circa l’alterazione del bene comune (che non consente di applicare l’art. 1102 cod. civ.) una "interpretazione (non suffragata né da dottrina né da giurisprudenza) limitatissima sul punto", posto che "il solo fatto di un intervento sul bene comune con l’eliminazione di alcune travi ne determinerebbe la sua alterazione". Secondo il ricorrente per valutare se via stata o meno alterazione della destinazione della cosa comune, occorre aver riguardo alla "destinazione che i condomini hanno concretamente dato alla cosa comune", non potendo consistere "in qualsiasi modificazione materiale della cosa per cui, a parte al richiamo al pregiudizio o al danno per l’uso collettivo, la sua individuazione è operata in genere in rapporto alla destinazione della cosa". Il ricorrente conclude affermando che "l’inserimento di una bussola di accesso su un lastrico solare con l’uso esclusivo dello stesso a favore del D.P. non ha alterato la sua destinazione naturale (e/o originaria), si ricorda che nello stesso lastrico solare era già inserita una bussola d’accesso condominiale". In ogni caso, prosegue il ricorrente, "la bussola d’accesso de quo fornisce sempre una copertura che ha sostituito quelle originaria". Richiama, ritenendola applicabile, la giurisprudenza di questa Corte in materia di uso dei muri perimetrali.
1.2 - Col secondo motivo si deduce: "Violazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)". La Corte locale ha "tutto apoditticamente affermato che l’eliminazione di alcune travi
costituirebbe sempre alterazione vietata dall’art. 1102 c. c, mentre come insegna la Suprema Corte nella Cass. n. 10008/1991 - in realtà si tratta di uso normalmente lecito della cosa comune, che solo in particolari circostanze, da dimostrare di volta in volta, può assumere aspetti lesivi per l’integrità dell’edificio, se ne compromette la sicurezza, il decoro o altra essenziale caratteristica".
2. Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 - Occorre in primo luogo rilevare, in relazione all’eccezione avanzata da parte controricorrente in memoria, che la nuova formulazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., introdotta dalla legge dal decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito in legge 2012 n. 134, non è applicabile al presente giudizio, perché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15/11/2011, mentre la modifica in questione è applicabile con riguardo alle sentenze pubblicate a far corso dall’11 settembre 2012.
2.2 - Il ricorso è fondato perché la Corte locale, nel ritenere l’intervenuta violazione dell’art. 1102 cod. civ., ha affermato che "non può dubitarsi che si sia realizzata l’alterazione della cosa comune, dal momento che è pacifico che D.P. sia intervenuto sulle travi portanti del tetto tagliandole". La Corte di appello non ha considerato che di per sé il taglio delle travi del solaio, ove non ulteriormente valutato anche con riguardo alla statica e comunque agli altri limiti dettati dall’art. 1102 cod. civ., non può determinare l’alterazione della cosa comune che ne impedisce l’uso ai sensi della norma civilistica in questione.
Al riguardo, questa Corte di recente ha avuto occasione di affermare i seguenti condivisi principi di diritto: a) “Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene. (Sez. 2, Sentenza n. 14107 del 03108/2012, Rv. 623614)"; b) "Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può effettuarne la parziale trasforma ione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti - da un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo riguardo alla motiva ione - che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali possibilità di farne uso. (Se 6 - 2, Ordinanza n. 2500 del 04/ 02/ 2013, Rv. 624921)".
Inoltre, occorre anche tener conto della peculiarità del caso in esame, nel quale è pacifico che l’apertura in questione è stata realizzata per mettere in collegamento l’appartamento di proprietà del D.P. con il sovrastante lastrico solare in suo uso esclusivo. La Corte locale in tale situazione avrebbe dovuto con un’adeguata motivazione individuare la specifica violazione dei limiti di cui alla norma citata, non potendosi appunto ritenere che il solo necessario taglio delle travi ne integrasse la violazione, dovendosi altrimenti ritenere inibito qualsiasi intervento sulla cosa comune. La Corte locale avrebbe dovuto quindi specificamente valutare, adeguatamente motivando, la violazione degli altri limiti indicati, anche con la realizzazione della bussola a copertura della nuova apertura.
3. L’accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che procederà ad un nuovo esame e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 19 luglio 2016
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017
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martedì 20 dicembre 2016

Certificazione Unica 2017, online la bozza Slitta al 31 marzo il termine per la consegna al lavoratore

COMUNICATO STAMPA

Certificazione Unica 2017, online la bozza
Slitta al 31 marzo il termine per la consegna al lavoratore

Disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it la bozza della Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi 2016. Per la consegna del modello al soggetto che percepisce le somme i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 31 marzo (e non più fino al 28 febbraio), mentre rimane ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici. Fanno il loro ingresso nuove sezioni per l’inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Spazio anche ai premi di risultato - Entra nel nuovo modello una sezione ad hoc per gestire le somme erogate per premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha, infatti, previsto, a decorrere dal 2016, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 10 per cento per i premi di risultato; il beneficio riguarda, inoltre, la partecipazione agli utili d’impresa da parte dei lavoratori. Possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente, del settore privato, di importo non superiore a 50mila euro nell’anno precedente a quello in cui le somme agevolate sono state percepite.

Lavoratori “impatriati” e rimborsi - Tra le novità compaiono, inoltre, appositi campi per gestire il regime speciale, introdotto dal D.lgs. n. 147/2015, relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare. È stata infine introdotta una nuova sezione per gestire i dati relativi ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione effettuati dal datore di lavoro.

Roma, 15 dicembre 2016
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lunedì 27 giugno 2016

LA TRASPARENZA DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IN EUROPA

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare, di cui all'art.11, lettera C) punto II), nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Le eventuali modifiche apportate a tali elenchi sono notificate senza indebito indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compressa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.
2. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'art. 7 paragrafo 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l'inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni.
3. Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all'art. come requisiti, sono compatibili con i seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da una motivo imperativo di interesse generale,
c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di la di quanto e necessario per raggiungere tale obiettivo.
4. il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate di un o Stato membro da un'associazione o un'organizzazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 e agli eventuali requisiti in materia di adesione a tali organizzazioni o associazioni.
5. Entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti Conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall'adozione della misura.
6. Entro il 18 gennaio 2016 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi.
7. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 6 agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo di sei mesi, la Commissione consulta le parti interessate, compresi i professionisti interessati.
8. La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali che può formulare osservazioni in merito a detta relazione.
9. Alla luce delle osservazioni di cui al paragrafo 7 e 8 la Commissione presenta, entro il 18 gennaio 2017, le proprie conclusioni definitive al Parlamento Europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnate da proposte di nuove iniziative.
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RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI IN EUROPA

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IL RUOLO DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN EUROPA

Nel "Piano nazionale di riforma delle professioni" è il momento di inserire il ruolo dell'amministratore di condominio a tutela dei soggetti che gli attribuiscono l'incarico, affinché sia possibile verificare preventivamente il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 71 bis delle Disposizioni di attuazione del codice civile in applicazione del citato art. 3 D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (Sistema nazionale di certificazione delle competenze) ed assicurare trasparenza in materia di requisiti formativi previsti negli Stati membri come base di riconoscimento automatico per le professioni settoriali.
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IL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. ln linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.
2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, Comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.
4. II sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:
  • l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
  • i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;
  • gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;
  • il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, Comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
  • l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle Competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.
5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate:
  • alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
  • alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;
  • alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della Regge 28 giugno 201 2, n. 92.
Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse.

6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.
Una eventuale azione contrattuale di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore per "mala gestio" invocando gli obblighi imposti dall'art. 1710 C.C. (diligenza del mandatario) in ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, non può essere esperita in quanto il contratto di mandato con l'amministratore è da considerarsi nullo perché concluso in violazione di legge (l'ar t. 71 bis) e l'art. 1227 c.c. stabilisce comunque che il risarcimento non è dovuto per i danni che si potevano evitare usando la ordinaria diligenza.
La responsabilità dell'amministratore di condominio è di natura contrattuale in quanto con il "cliente" condominio si instaura un contratto di lavoro autonomo stabilito normativamente, una figura nuova dell'amministratore non più come semplice mandatario, con compiti e responsabilità anche di natura pubblica, che travalicano la natura contrattuale del rapporto con i condomini. Una evoluzione della figura dell'amministratore: dalla diligenza del buon padre di famiglia alla diligenza professionale qualificata. Il crescente grado cli organizzazione professionale ed i numerosi obblighi della legislazione speciale soprattutto in tema di sicurezza impongono l'adozione di un criterio più rigido.
Diligenza qualificata ai sensi dell'art.1176 c.c. comma 2 che richiede di uniformare il proprio modello di condotta attraverso un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente necessari in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta e ad evitare eventi dannosi.
Occorre fare appello allarticolo 1176 c.c. ai sensi del quale nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
La diligenza esigibile dal professionista nell'adempimento delle obbligazioni assume nell'esercizio delle sue attività e una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione richiesta.
La figura dell'amministratore di condominio nel nostro ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative d'ufficio visto che, non solo il codice civile, ma anche numerose leggi speciali gli imputano il dovere di impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni a terzi.
La verifica dei requisiti anzidetti da parte di un ente terzo (ancora indicato dall'art. 71 Disp. att. c.c., ma inesistente) potrebbe assicurare una forma di pubblicità finalizzata a rendere conoscibili attraverso sistemi informatici alcune rilevanti notizie riguardanti la vita del condominio nonché la tutela di interessi generali per assicurare all'utente la capacità tecnica e professionale dell'amministratore (senza oneri a carico dello Stato).
Forse lo strumento giuridico attraverso il quale si è gestita gran parte del patrimonio immobiliare, è entrato in crisi; difficoltà di costituzione dell'organo deliberante in funzione del numero dei soggetti che hanno diritto alla convocazione, il contenzioso crescente e la necessità di interventi straordinari di manutenzione. Di fronte alla difficoltà di convocazione dell'assemblea ed alla scarsa attendibilità dei risultati, l'intervento dell'organo assembleare si riduce sempre di più, l'esigenza di realizzare opere urgenti e di conservare omogeneità alla gestione consiglia interventi sul piano amministrativo volti a sopperire ad inerzie e remore legato alle situazioni soggettive dei singoli partecipanti.
Assume quindi maggior rilievo la figura dell'amministratore come elemento centrale di una coerente gestione, come destinatario di un rapporto fiduciario che finisce per coinvolgere una parte degli stessi diritti individuali. C'è da chiedersi quindi se l'istituto condominiale che ha la sua matrice nell'attribuzione dei tradizionali diritti dominicali ai partecipanti offra in concreto quella copertura che i proprietari hanno diritto di attendersi per ottenere un utile godimento dei servizi ed impianti senza troppe perdite di tempo.
La professionalità degli amministratori connessa alla possibilità di verifica dei requisiti relativi e l'individuazione di principi contabili analoghi a quelli societari (nuovo art. 1130 bis c.c.) consente di affidare all'amministratore poteri superiori a quelli attuali senza depauperare l'assemblea condominiale delle scelte amministrative di fondo secondo le tematiche generali che sono le sole affrontabili da un organo collettivo non permanente, di complessa convocazione e di altrettanto complessa gestione.
Sembra quindi arrivato il momento di distinguere tra la figura tradizionale dell'amministratore pater familias, gestore alla buona dell'edificio, ed il professionista polivalente in sintonia con le nuove ed amplissime funzioni e responsabilità, con la possibile distinzione anche dal punto di vista normativo, tra amministratore-mandatario ed amministratore-professionista.
La distinzione potrebbe essere riferita ad una diversa consistenza dell'immobile con la valutazione di opportuni indicatori (numero dei condomini o meglio delle unità immobiliari, importo rendiconto spese ordinarie). La soluzione da individuare (legislativamente) è lo spostamento dell'asse portante della gestione condominiale al di fuori della tradizionale sede assembleare, con poteri propositivi nell'interesse della collettività rappresentata alla quale occorre riservare opportune garanzie.
A partire quindi da una certa dimensione e con un determinato grado di complessità occorre ipotizzare il ricorso allo schema societario (finalmente ne è stato adottato il bilancio) attribuendo ad un ben individuato "consiglio di condomini" un ruolo specifico e ben determinato nella formazione della volontà dell'organo di gestione.
Amministratore quindi non solo con tutti i requisiti dell'art. 71 bis disp. att. c.c., ma controllato da un organismo interno, Con modalità da definire con grande attenzione, analogamente a quanto da tempo previsto dal codice civile per l'ambito societario che individua "tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale" (il consiglio di condominio e già previsto dal secondo comma dell'art. 1130-bis della legge n. 220/2012).
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LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Il DPE ha evidenziato poi una modalità più flessibile per le professioni non regolamentate (legge n. 4/2013) che ha dato importanza al ruolo delle associazioni professionali volontarie per garantire il rispetto delle regole della deontologia e della concorrenza con una sorta di bollino di qualità.
Le stesse associazioni possono riunirsi in forma aggregativa e devono garantire l'istituzione di uno sportello al quale il cliente possa rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista o per avere informazioni sull'attività e sugli standard qualitativi. Solo se in possesso di tutti i requisiti e previa dichiarazione responsabile dei rispettivi rappresentanti legali, le associazioni professionali possono chiedere di essere iscritte nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.
Il DPE precisa che l'iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e delle regole deontologiche loro applicabili.
La legge fissa l'obbligo per il professionista di inserire in ogni rapporto scritto con i clienti l'espresso riferimento alla legge n. 4/2013 (l'inadempimento e considerata pratica commerciale scorretta tra professionisti e consumatori). Può essere certificata da Organismi accreditati l'eventuale conformità alla norma UNI 10801.
La tessera professionale europea e una novità introdotta dalla direttiva 2013/55/UE ed è volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri.
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IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Viene fatto inoltre riferimento al D.Lgs. n. 13/2013 (sistema nazionale di certificazione delle competenze) con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per rendere operativa tale certificazione con apposite linee guida.
  • L'oggetto del citato decreto è il seguente:
  1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendistato permanente quale diritto della persona ed assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
  2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.
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IL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI: 174 PROFESSIONI REGOLAMENTATE DAL DPE

Il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi) ha elaborato il Piano Nazionale di riforma delle professioni individuando n. 174 professioni regolamentate (rispetto alle precedenti 143) tra le quali, oltre all'agente immobiliare, sono comprese anche l'autoriparatore, l'addetto alla disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, il conduttore di impianti termici, l'impiantista, gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (i cosiddetti "buttafuori"), gli insegnanti di scuola guida, il titolare di istituto di vigilanza, l'assistente bagnanti, l'aiuto allenatore, il maestro di scherma. E' evidenziato che, per ciascuna di esse, sono stati analizzati gli obiettivi della regolamentazione, l'adeguatezza delle norme, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.
Si legge nella relazione che "la materia professioni, di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, a norma dell'art.117 della Costituzione, ha visto nel coordinamento una duplice finalità nell'impegno delle Regioni: da una parte, la volontà di esercitare in modo trasparente e Collaborativo il proprio spazio di competenza, dall'altra, la necessità di individuare, accompagnare e sostenere le istanze professionali emergenti nei territori, evitando nel contempo sia processi di eccessiva regolamentazione sia dinamiche di evoluzione incontrollata".
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L'ALBO UNICO dei CONSULENTI FINANZIARI (Legge stabilità 28 dicembre 2015,n. 208)

Comma 35 - All'art. 22 della tariffa delle tasse Sulle concessioni governative, annessa al DPR 26/10/1972, n. 641, dopo il n. 8 è aggiunto il seguente: <<8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del T.U. di Cui al D.Lgs. 24/2/1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge>>.

Comma 36 - Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), sono trasferite all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti daily CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98.

Comma 37 - L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 3l, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 assume la denominazione di <<albo unico dei Consulenti finanziari>>.
Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

Comma 38 - Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs.n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo di cui al comma 37 quando gli stessi operano in forma societaria.

Comma 39 - I promotori finanziari di cui all'art. 311 del D.Lgs. n. 58/1998 assumono la denominazione di <<consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede>>.
I consulenti finanziari di cui all'art.18-bis del D.Lgs. n. 8/1998 assumono la denominazione di <<consulenti finanziari autonomi>> Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del D.Lgs. n.58/1998, le parole: <<promotore finanziario>> e <<promotori finanziari>>, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede>> e <<consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede>> e all'articolo 18-bis del D.Lgs.n. 58/1998, le parole: <<consulenti finanziari>> e <<consulente finanziari>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<consulenti finanziari autonomi>> e <<consulente finanziario autonomo>>.

Comma 40 - L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, Comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.I dell'articolo 29-bis della legge 28/12/2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con DPCM, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15/5/1997, n. 127.

Comma 41 - Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dallorganismo di cui allart. 31, comma 4, del D.Lgs. n 58/1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:

  • la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
  • la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Comma 42 - Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35 affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 43 - All'articolo 190-ter del D.Lgs. 58/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
  • dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti>>.
Comma 44 - L'art.8 del D.Lgs. 8/10/2007, n. 179, è sostituito dal seguente: <<Art. 8. (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).
1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo".
Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24/2/1998/ n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedure, nonché per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24/2/1998, n. 58, nonché nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del l998.
L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinchè gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al Fondo.

Comma 45 - Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel titolo, le parole: <<fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori>>;
  • la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: <<Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori>>.
Comma 46 - Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n. 114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 44 del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Comma 47 - Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 8/10/ 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 179/2007. Il regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 179/2007 prevede, altresì le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.

Comma 48 - Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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venerdì 22 aprile 2016

TUTTO sulla Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 g.u. n. 302 del 30/12/2015

I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”.

Conosciuta e nota fino ad alcuni anni orsono come “Legge Finanziaria”, ridenominata ultimamente Legge di Stabilità, definizione per stimolare emotivamente la finalità di stabilizzazione economica, finanziaria e procedurale, interviene a tutto campo con un unico articolo suddiviso in 999 commi e con l’entrata in vigore in massima parte dal 1° gennaio dell’anno corrente. La legge ha avuto un percorso lungo e tortuoso, con la struttura originaria modificata e definita cammin facendo da molteplici e diffusi emendamenti dei partiti di opposizione ed anche di governo tanto da giungere alla definitiva promulgazione sul filo di lana della giornata del 28/12 con il seguito della pubblicazione in G.U. due giorni dopo consentendo il riposo per l’ultimo dell’anno. Il provvedimento presenta interventi strutturali: sconto sugli investimenti e revisione della fiscalità immobiliare, proroga e rettifiche di misure e norme preesistenti anche in materia di “lavoro” e di imposte nazionali e locali, oltre a molteplici interventi che corrispondono ad esigenze particolari del Paese.
Con l’intento di fornire una bussola sugli argomenti di indirizzo attuale e corrente per l’esistenza dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori, senza smarrire l’orientamento in modo da poter distinguere norme e disposizioni settoriali rispetto a quelli di rilevanza generale finalizzati ad aggiornare la vita delle famiglie, delle imprese e dei professionisti si riportano e riepilogano gli interventi normativi degni di maggiore attenzione. IVA: l’aliquota del 10% passerà al 13% dal 2017 mentre quella ordinaria del 22% passerà al 24% dal 2017 ed al 25% dall’anno 2018. IMU: per le abitazioni (escluse quelle di lusso) concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50% con obbligo di registrazione del contratto ed a condizione che il concedente possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito ad abitazione principale e vi risieda. TASI: dal 2016 abolita la Tasi (tassa servizi indivisibili) sulle abitazioni principali inclusa la c.d. quota dovuta dall’occupante utilizzatore non proprietario quale inquilino, comodatario o altro titolo. L’imposta resta sulle abitazioni signorili, gravate inoltre anche dall’Imu, nella percentuale del 4 per mille. Sono assimilate all’abitazione principale la casa assegnata al coniuge, gli immobili delle cooperative edilizie assegnate ai soci, gli alloggi sociali, ed altro ancora.
Dal 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili delle cat. D ed E va effettuata per il tramite di una stima diretta che tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi generatori della qualità del bene immobile.
Albo dei promotori finanziari è sostituito dall’albo dei consulenti finanziari suddiviso in 3 sezioni di cui 2 per i consulenti persone fisiche abilitati all’offerta fuori sede o autonomi ed 1 per le società di consulenza, mentre per l’attività di controllo sarà istituito un autonomo organismo di vigilanza in luogo e sostitutiva della Consob: sconto del 25% su imu e tasi per le residenze locate a canone concordato applicabile anche a quei comuni per cui non vi sono le originarie esigenze abitative che prevedono l’emanazione dei patti concordatari. Agevolazione prima casa spetta anche a coloro che vendono la prima casa precedentemente posseduta entro 1 anno dalla data di acquisto e non preventivamente al nuovo acquisto. Iva pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B ceduta dall’impresa costruttrice potrà essere detratta al 50% dall’Irpef dell’acquirente in 10 quote annuali a condizione che l’operazione di acquisto avvenga entro l’anno 2016.
Con lo scopo e finalità di combattere il c.d. “nero” nell’ambito di locazioni residenziali è stabilito che e’ nullo contrattualmente ogni accordo per la determinazione di un canone superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, come pure sono nulli i patti in deroga ai limiti di durata fissati per legge e quelli per aumenti occulti sui canoni di locazione “concordati”. L’inquilino potrà richiedere le somme versate in più entro 6 mesi dalla fine della locazione. I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”. Proroga per tutto il 2016 dell’ammontare delle detrazioni maggiorate al 50% delle spese per il recupero edilizio, ed al 65% per il risparmio energetico, conferma della detrazioni nota come BONUS MOBILI. Le giovani coppie coniugate o conviventi da almeno 3 anni e acquirenti di una prima casa possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’arredo della casa medesima. Sono giovani coppie quelle in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Riconoscimento di una detrazione irpef del 65% per l’acquisto, e spese accessorie, di dispositivi per il controllo da remoto per gli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione.
Esclusivamente per l’anno 2016 per le spese di natura condominiale sostenute per interventi di riqualificazione energetica da parte di pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi (in contabilità semplificata) incapienti a detrarre il beneficio fiscale possono cedere il corrispondente credito Irpef ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.
Maggiorazione del 40% del costo fiscale ai fini Irpef ed Ires dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da lavoratori autonomi e imprese.
Il regime contabile dei minimi resta in vigore per i periodi residui per coloro che avevano iniziato l’attività entro il 31/12/2015 avendone i requisiti, mentre il regime contabile forfettario diventa più accessibile grazie all’aumento della soglia dei ricavi e compensi di euro 10.000 per tutte le attività, mentre per i professionisti l’aumento della soglia è fissato in euro 15.000 e più appetibile in virtù della riduzione per i primi 5 anni dell’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% in luogo del 15%, mentre i contributi ART/COM sono ridotti al 65% dell’imponibile risultante. Il reddito da lavoro dipendente diventa un ostacolo all’accesso al regime forfettario esclusivamente se superiore ad euro 30.000. Riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione o cessione ai soci di società di capitali e di persone di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, in pratica per i beni immobili aventi caratteristica patrimoniale anche se strumentali. Anche l’imprenditore individuale accede a tale agevolazione per tutti gli immobili strumentali compresi quelli in uso diretto. I termini per l’opzione sono rispettivamente fissati nel 2016 al 30 settembre per le società ed al 31 maggio per l’imprenditore individuale. Aumento di euro 2.500 per le società di persone, imprenditori individuali e professionisti della deduzione forfettaria IRAP. In pratica la soglia di esenzione è fissata ad euro 13.000 a condizione che il valore della produzione non sia superiore ad euro 180.759,91.
Aumento di 1 anno del termine di prescrizione a partire dall’anno fiscale in corso al 31/12/2016, in pratica il potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si prescrive nel termine del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure 6° in caso di omissione della dichiarazione. Per contro viene abrogato il raddoppio dei termini prescrizionali in presenza di reati tributari.
Riduzione ad euro 100 del canone di abbonamento RAI e presunzione certa del possesso di un apparecchio televisivo in presenza di una propria utenza per la fornitura di energia elettrica per il luogo di residenza. E’ ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non possesso sanzionabile penalmente in caso di mendacio. E’ discusso e quindi in attesa di chiarimenti l’applicazione retroattiva della sanzione per coloro che non risultano intestatari di un apparecchio televisivo nell’anno corrente. Sono previste particolari modalità per l’addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica.
Resta per il 2016 al 27,72% l’aliquota INPS dei professionisti con partita Iva.
Il divieto di utilizzo di “denaro contante” è elevato da euro 1.000 ad euro 3.000, resta a euro 1.000 per i Money transfer. L’argomento POS torna di attualità. E’ previsto che la mancata installazione da parte di imprese e professionisti venga sanzionata con le modalità previste da un emanando decreto dal Ministero dello sviluppo economico.
Prorogata di 1 anno la rivalutazione fiscale del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell’esercizio d’impresa con le medesime formalità precedenti ma con l’imposta sostitutiva dell’ 8%.

di Nicola Rizzi
Commercialista
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