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lunedì 3 settembre 2018

Spese di riscaldamento, regolamento di condominio ed esonero dalle spese - Cassazione 03 Maggio 2018 - N 10478 - Il commento



A seguito di un incendio nell’appartamento e del mancato utilizzo per molto tempo il proprietario non intendeva partecipare alle spese di riscaldamento sulla base di un articolo del regolamento di condominio. La Cassazione sancisce il principio in cui nel fornire un interpretazione alle clausole del regolamento contrattuale il Giudice deve utilizzare i canoni ermeneutici previsti dal codice civile e quindi leggere le clausole complessivamente e non limitarsi alla singola disposizione e cercare di ricostruire la volontà e l'intenzione delle parti contraenti.


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Spese di riscaldamento, regolamento di condominio ed esonero dalle spese - Cassazione 03 Maggio 2018 - N 10478 - Il testo





CASSAZIONE 03 MAGGIO 2018, N. 10478

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MANNA  Felice  -  Presidente  
Dott. D'ASCOLA Pasquale  -  rel. Consigliere  
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi  -  Consigliere 
Dott. SCARPA Antonio   -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          
ORDINANZA

sul ricorso 13656/2014 proposto da: 
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato A. D.A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. D.A.; 
- ricorrente - 
CONTRO
C.G.; 
- intimato - 

avverso la sentenza n. 1825/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  depositata il 18/03/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) C.G. impugnava davanti al Tribunale di Roma la delibera del 14.10.2010 del Condominio (OMISSIS) con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo del 2009 e il bilancio preventivo del 2010, relativamente alle spese di riscaldamento e ad altri oneri condominiali. Affermava che, a seguito di un incendio sviluppatosi nell'appartamento di sua proprietà in data 19.04.2005, il Comando dei VV.FF. aveva dichiarato l'appartamento inagibile sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, sicchè aveva diritto alla riduzione del 50% della quota inerente alle spese di riscaldamento, come previsto dall'art. 5 del regolamento condominiale

Il Condominio (OMISSIS) rimaneva contumace.

1.1.) il Tribunale, con sentenza n. 20147/2013, depositata il 10.10.2013, accoglieva la domanda e annullava la delibera nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo del 2009, in relazione alla gestione del servizio di riscaldamento e al riparto delle relative spese. Condannava quindi il Condominio alla restituzione della metà della somma versata a tale titolo dal C., previa dichiarazione del diritto del condomino al pagamento della quota del 50% a suo carico del servizio di riscaldamento.

2) su gravame del Condominio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1825/2014, depositata il 18.3.2014, rigettava il gravame. Affermava che l'inagibilità dell'appartamento a causa dell'incendio integrava una situazione di inesigibilità temporanea, sebbene protratta nel tempo, tale da giustificare la riduzione del 50% del concorso alle spese del servizio di riscaldamento.

3) Per la cassazione della sentenza il Condominio ha proposto ricorso, ritualmente notificato 26.5.2014, articolato su due motivi.

L'intimato non ha svolto difese.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, con proposta di accoglimento.

6) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè degli artt. 5 e 13 del regolamento condominiale, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il Condominio lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto l'inagibilità dell'appartamento temporanea e dipendente dall'incendio.

La Corte d'appello ha ritenuto la fattispecie inquadrabile nell'art. 5 del regolamento condominiale secondo cui "se un'unità rimanesse disabitata durante il periodo invernale per un periodo superiore a due mesi il condomino interessato potrà ottenere una riduzione del 50 % della quota a suo carico facendone richiesta con lettera raccomandata chiudendo i corpi radianti e facendolo constatare all'amministrazione o a un suo incaricato".

Secondo il Condominio tale disposizione andava coordinata con l'art. 13 del regolamento, secondo cui "nessun condomino può sottrarsi al pagamento della quota parte di spese che gli compete, nemmeno mediante abbandono o rinunzia delle proprietà comuni".

Parte ricorrente sostiene che secondo una valutazione alla luce del principio di buona fede contrattuale la persistente mancata riattivazione dell'impianto di riscaldamento aveva mutato l'iniziale temporaneità dell'inagibilità in inagibilità permanente, tale da integrare "abbandono... delle cose comuni" ai sensi dell'art. 13 del regolamento e non temporanea inagibilità ai sensi dell'art. 5 del medesimo atto.

Parte ricorrente sostiene, in definitiva, che le disposizioni del regolamento condominiale e, in particolare, l'art. 5, e l'art. 13, dovevano essere interpretate in modo sistematico alla stregua dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e 1363 c.c..

7) Con il secondo mezzo, il Condominio deduce la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 277 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza della inagibilità permanente per scelta del condomino, obliterando così la valutazione su tale specifico punto.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro attinenza alla medesima problematica interpretativa del regolamento condominiale, sono fondati nei termini che seguono.

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. nn. 14460/2011;4670/09, 18180/07, 4176/07 e 28479/05).

Di qui l'erroneità dell'esegesi fissata esclusivamente su di una singola parola o frase, astratta dal resto della stessa o di altre clausole del contratto, cui pure deve applicarsi il medesimo canone interpretativo.

Nello specifico la sentenza impugnata ha adoperato in modo non conforme agli enunciati anzidetti i canoni ermeneutici dell'interpretazione complessiva della clausole (art. 1363 c.c.) e dell'interpretazione secondo l'intenzione delle parti contraenti (art. 1362 c.c.).

L'interpretazione isolata dell'art. 5 del regolamento conduce a qualificare erroneamente il caso di specie come provvisoria sospensione dell'utilizzo dell'impianto di riscaldamento.

Dal complesso delle clausole contrattuali, artt. 5 e 13 del regolamento, raccordate tra loro, si evince chiaramente che lo scopo delle previsioni era nel senso di tutelare il singolo condomino in caso di temporaneo non utilizzo dell'impianto e, al contempo, salvaguardare le ragioni del Condominio da una eventuale mancata contribuzione alle spese condominiali per una scelta prolungata, si potrebbe dire "strutturale", della proprietà quale l'abbandono o la rinuncia alla proprietà comune di un impianto.

In tale prospettiva, risulta operazione contraria alle regole di ermeneutica contrattuale sancite dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ricondurre il caso in esame all'ambito di applicazione dell'art. 5 del regolamento condominiale, quando in base ai fatti accertati nei giudizi di merito, risultava all'evidenza integrata l'ipotesi contemplata dall'art. 13.

In tale operazione di qualificazione giuridica e esegesi sistematica occorreva tenere conto del fatto per cui la mancata riattivazione dell'impianto, perdurante nel tempo già per quattro anni al momento della delibera, alla stregua del principio di buona fede contrattuale, mutava l'iniziale situazione di temporaneità dell'inagibilità in inagibilità permanente.

Il limite alla qualificabilità di una sospensione temporanea con pagamento ridotto ex art. 5 Reg., era da trarre dalla connessione con l'art. 13 che negava la facoltà di trasformare la transitorietà di utilizzo in condizione permanente di esonero totale dal pagamento, tale da integrare "abbandono... delle cose comuni".

Significativamente il ricorso evidenzia che in citazione la richiesta principale del condomino era di esonero totale ex art. 13, circostanza che è verificabile perchè emerge dalla sentenza del tribunale 10 ottobre 2013.

Il tutto trova conferma anche nel comportamento complessivo tenuto posteriormente dal condomino. Condotta rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2.

A tal proposito, parte ricorrente deduce che già in appello aveva denunciato il fatto che dopo otto anni dal risarcimento assicurativo l'appartamento era ancora disusato per scelta, sicchè se l'iniziale inagibilità non era imputabile al C., non altrettanto poteva dirsi a seguito del risarcimento del danno che lo metteva nella condizione di ripristinare l'agibilità dell'appartamento.

Simile circostanza, acclarata nella sentenza di secondo grado, riscontra che già nel 2009 il comportamento di mancato ripristino dell'impianto equivaleva ad abbandono o rinunzia, con conseguente applicabilità dell'art. 13 del regolamento condominiale, nel cui perimetro ricade la fattispecie in esame.

Emerge da quanto esposto la fondatezza del ricorso e la possibilità di decidere la controversia nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiarando, in accoglimento del ricorso, il rigetto dell'impugnazione della delibera assembleare proposta da C. nella parte oggetto della sentenza di appello e dell'odierno ricorso.

Non vi è cioè necessità di rimettere la causa al giudice d'appello perchè la sentenza di primo grado ebbe a decidere la controversia relativamente alle sole spese di riscaldamento oggetto delle impugnazioni successive. Non residuano quindi questioni diverse da quelle relative al riparto delle spese di riscaldamento per cui è stato proposto ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'impugnazione della delibera assembleare condominiale per cui è causa.

Condanna la parte controricorrente alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 1.100,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; 1.800,00 Euro per il giudizio di primo grado di cui 200 per esborsi e 2000,00 per il giudizio di secondo grado, di cui duecento per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018
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martedì 26 dicembre 2017

È scaduto il termine per la termoregolazione e contabilizzazione



In data 30 giugno 2017 è scaduto il termine per dotare gli impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

L’obbligo è previsto dal D. Lgs. 102/2014 (successivamente modificato dal D. Lgs. 141/2016) articolo 9 comma 5 lettera b) (per i sistemi di contabilizzazione diretta nei così detti impianti a distribuzione ad anello o orizzontale) e lettera c) (per i sistemi di contabilizzazione indiretta con contestuale installazione di valvole termostatiche nei così detti impianti a distribuzione verticale). Non si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo la quale sia sufficiente la sola delibera di dare incarico all’impresa al fine di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa. Per quanto giuridicamente non vincolante, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, nella FAQ del mese di giugno 2017 al punto n. 7, ha precisato che la sola delibera non assolve all’obbligo di legge.
Ciò che rileva è se il termine sia o meno stato rispettato.

L’obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda i condominii e gli edifici polifunzionali.
Sin dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 12/2014 sono emersi dubbi interpretativi circa il termine “edifici polifunzionali” così come definito nell’articolo 2 secondo il quale trattasi di “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”.
Lo stesso MISE (pur sempre con i limiti della valenza giuridica di una FAQ ai fini interpretativi) ha ritenuto che con il termine “edifici polifunzionali” devono essere intesi quegli edifici appartenenti ad un solo proprietario le cui unità immobiliari sono occupate da soggetti diversi (ad esempio in forza di contratti di locazione o di comodato) tra i quali deve essere ripartita la spesa del riscaldamento.
Non vi è un limite numerico minimo e, pertanto, parrebbero ricompresi sia gli edifici composti da due unità immobiliari abitate, magari, da due fratelli con le rispettive famiglie, così come il grattacielo le cui unità immobiliari sono concesse in locazioni a varie società.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno nelle leggi regionali. Ne consegue che anche gli edifici di edilizia popolare devono essere adeguati.
In caso di mancato adeguamento, trovano pertanto applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 16 del citato D. Lgs. 12/2014 i quali, testualmente, recitano: comma 6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Comma 7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non e’ efficiente in termini di costi.
La relazione così detta “esimente” prevista nell’articolo 9 comma 5 lettera c) consente al condominio di non effettuare alcun tipo di intervento. Differentemente, però, dalla versione iniziale della norma, la modifica introdotta con il D. Lgs. 141/2016 non prevede il caso di impossibilità tecnica ma solo la non efficienza in termini di costi con riferimento esclusivamente alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Il professionista abilitato deve quindi effettuare una relazione basata esclusivamente sulla richiamata norma UNI senza aggiungere ulteriori dati. In questo caso la relazione deve essere firmata ma non asseverata.
Tale ultimo requisito è invece obbligatorio per la relazione necessaria ai fini della non applicazione della norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione della spesa del riscaldamento. In assenza di questo requisito formale si possono avanzare dubbi sulla validità della delibera stessa. Sarà la giurisprudenza a chiarire se il requisito richiesto sia ad substantiam oppure ad probationem.
L’asseverazione è la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere presso il Tribunale. Si ricordi che ai sensi dell’art. 26 co. 5 L. 10/1991, gli interventi volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione sono “innovazioni”. Ne consegue che di questi deve esserne data notizia presso il catasto degli impianti termici che le Regioni e le Province autonome, devono avere istituito ai sensi del DPR 74/2013 art. 10 co. 4.
Al momento dell’inserimento dell’informazione circa l’avvenuta installazione, occorrerà anche inserire la data.
Non è pertanto certo se la sanzione possa essere irrogata a tutti i condomini che non abbiano eseguito l’intervento entro la data indicata dalla legge (riportata nel CIT) oppure se sia sufficiente che l’intervento sia stato eseguito al momento dell’accertamento da parte dell’ente abilitato dalla Regione.
Ai sensi dell’art. 16 co. 14 D. Lgs. 102/2014, le sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o Enti da esse delegati.
Ciascuna Regione ha quindi regolamentato le modalità di inserimento di tali informazioni.
In caso di mancata effettuazione degli interventi stante la relazione “esimente”, occorre verificare cosa prevede la piattaforma informatica.
In caso di relazione così detta “esimente”, il documento in originale deve essere conservato dall’amministratore e reso disponibile per eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti abilitati.
La sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per la ripartizione della spesa del riscaldamento non effettuata in base alla norma tecnica UNI 10200 (ad oggi la versione in vigore è quella del 2015) o al criterio indicato nello stesso D. Lgs. 102/2014 art. 9 co. 5 lettera d) è invece riferita al condominio e non a ciascun proprietario.
In ogni caso, oltre alla sanzione amministrativa, il condominio sarà diffidato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni. Termine, quest’ultimo, sicuramente troppo ristretto per il condominio che non si era adeguato nei termini.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN 
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venerdì 15 settembre 2017

L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI - Tra innovazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria

A seguito della entrata in vigore della legge 220/2912 la S.C. non ha avuto occasione di affrontare il problema della natura delle opere di adeguamento degli impianti alla normativa sopravvenuta e dei conseguenti poteri-doveri dell’amministratore di condominio.



Il problema, pertanto, si presenta immutato.

La prima questione di carattere generale da affrontare riguarda la natura delle opere di adeguamento delle parti comuni alla legislazione vigente.
In teoria si possono formulare tre ipotesi: a)innovazioni; b) opere di manutenzione straordinaria; c) opere di manutenzione ordinaria.

E’ principio pacifico che non può qualificarsi innovazione la realizzazione di opere che rendano gli impianti conformi alla normativa per esse dettata, non eccedendo i limiti della conservazione e del godimento della cosa comune ed in ogni caso non alterandone la destinazione originaria.
Il problema si è presentato con riferimento all’impianto di riscaldamento (Cass. 22 aprile 1992 n. 4802; Cass. 20 agosto 1986 n. 5101).

Secondo una decisione (Trib. Napoli 20 aprile 1970, in Riv. giur. edilizia 1971, I, 84) la trasformazione dell’impianto di riscaldamento per adeguarlo a prescrizioni legislative non può considerarsi innovazione, in quanto con tale termine si intendono tutte quelle modifiche della cosa comune che ne importano una alterazione della struttura sostanziale o una mutazione della recedente destinazione.
Commentando tale decisione si è osservato (BRANCA, Trasformazione dell’impianto di riscaldamento e manutenzione straordinaria, in Dir. giur. 1970, 422) che se in astratto le opere di trasformazione dell’impianto di riscaldamento rientrano nelle innovazioni, nel caso in cui esse siano prescritte dal legislatore rientrano nella manutenzione ordinaria; le opere di manutenzione infatti, non sono solo quelle necessarie materialmente , ma anche quelle necessarie giuridicamente (cioè prescritte dalla legge).

Si è tuttavia chiarito che costituisce vera e propria innovazione e non opera di manutenzione straordinaria la demolizione ed asportazione dell’impianto di riscaldamento e la sua ricostruzione in altro luogo e con caratteristiche diverse, anche se determinate dalla necessità di adeguare l’impianto alla normativa antinquinamento (Cass. 9 aprile 1980 n. 2288, in Riv. giur. edilizia 1980, I, 959).

I dubbi riguardano l’inquadramento delle opere di adeguamento nel la manutenzione ordinaria o nella manutenzione straordinaria.
Le conseguenze di tale inquadramento incidono non solo sulla maggioranza necessaria a deliberare, ma, a seguito della riforma del condominio, sulle modalità stesse della stipulazione dell’appalto per l’esecuzione delle opere.
Ove si dovesse ritenere che si tratta di manutenzione straordinaria, troverebbe applicazione il n. 4 del primo comma dell’art. 1135 cod. civ., per cui sarebbe necessaria la preventiva costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Secondo una opinione sostenuta in giurisprudenza (Trib. Napoli 20 aprile 1970, cit.) se le a spesa non è veramente notevole, né in se stessa né in relazione alle singole quote, non si verte nel caso di riparazione straordinaria.

In senso contrario,in dottrina (BRANCA, op. cit.) si è affermato che si tratterebbe sempre di opere di manutenzione ordinaria.
Se, però, si parte dal presupposto che la manutenzione consiste in un intervento di carattere ripristinatorio, il che non si verifica nel caso di adeguamento degli impianti ad alla normativa sopravvenuta, che comporta un intervento di carattere aggiuntivo, forse è errata la stessa premessa della necessità dell’inquadramento delle relative opere nella manutenzione straordinaria o ordinaria.
Ed allora, in mancanza di una diversa previsione specifica, la delibera di esecuzione delle opere di adeguamento non avrà bisogno di una maggioranza qualificata.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione  
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martedì 20 giugno 2017

Il fabbisogno energetico per la ripartizione della spesa del riscaldamento

Il calcolo del fabbisogno termico è elemento necessario per procedere correttamente alla ripartizione della spesa del riscaldamento conseguentemente all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione. L’articolo 9, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 102/2014, prevede che il criterio base per la ripartizione della spesa debba necessariamente essere la norma UNI 10200 (attualmente è in vigore la versione del 2015).
Tuttavia, qualora siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Appare quindi essenziale, prima di dare corso all’incarico per la redazione dei calcoli necessari ai fini della norma UNI 10200, procedere alla determinazione del fabbisogno energetico.
Infatti, acquisiti questi dati, la prima cosa da verificare è se sussistano o meno i presupposti per poter disapplicare la norma UNI. In tal caso, la questione dovrà essere sottoposta all’assemblea la quale potrà valutare quale scelta adottare. Si ritiene indispensabile la presenza del professionista in quella sede.
Nel caso in cui i condomini dovessero scegliere di non fare ricorso alla norma tecnica per la ripartizione, il fabbisogno non sarà più necessario, anche se resta un dato utile per eventuali scelte future. Qualora, invece, l’assemblea dovesse decidere di applicare la norma UNI, il fabbisogno sarà necessario per la formazione della nuova tabella millesimale del riscaldamento.
La norma tecnica per il calcolo del fabbisogno è la UNI TS 11300 che, si ritiene, non debba essere applicata pedissequamente.
La norma, infatti, per calcolare il fabbisogno prevede di considerare l’attività posta all’interno delle unità immobiliari. Infatti, se vi fosse un ufficio con molti computer che erogano calore, il fabbisogno energetico sarebbe diverso da quello, ad esempio, di una unità immobiliare ad uso abitazione oppure se nell’appartamento vi fosse un negozio da parrucchiera con i caschi che, notoriamente, scaldano molto.
A seconda dell’attività posta all’interno dell’alloggio, cambia, quindi, la quantità di calore che deve essere prelevata dai corpi scaldanti e, quindi, il fabbisogno.
Tali elementi andrebbero ad incidere sulle differenze di fabbisogno con la conseguenza che, cessata l’attività e mutata la destinazione (ad esempio da parrucchiera a enoteca), conseguirebbe una modifica che potrebbe alterare le differenze oltre il 50%. Così fosse, ogni volta che varia una attività, occorrerebbe procedere nuovamente ai calcoli (quanto meno dell’unità stessa) per verificare se ancora sussistono le condizioni per disapplicare la norma UNI.
Ne consegue che si sarebbe portati a ritenere che il calcolo del fabbisogno debba essere effettuato senza considerare l’attività che in concreto viene svolta nell’unità immobiliare. Saranno invece presi in considerazione solo l’edificio e quelle parti di esso che possono portare a minori o maggiore dispersioni ma che, in ogni caso, riguardano il palazzo e non l’uso che dello stesso viene fatto. Pertanto, si ritiene che debbano essere considerati i doppi vetri e gli eventuali “cappotti interni” che, in ogni caso, hanno carattere di stabilità nel tempo.
Qualora, invece, i condomini dovessero decidere di applicare comunque la norma UNI 10200 (oppure se non dovessero sussistere le condizioni per la sua disapplicazione), la determinazione del fabbisogno torna utile per calcolare la nuova tabella millesimale con la quale verranno ripartiti i costi che generano la così detta “spesa per potenza termica installata”: dispersioni (la così detta quota fissa), energia elettrica, terzo responsabile, manutenzione ordinaria.
In tal caso, però, occorrerà apportare modifiche ai criteri utilizzati per il calcolo. Poichè, in tal caso, il calcolo del fabbisogno è strumento per procedere alla determinazione della tabella millesimale, troveranno applicazione quelle norme che disciplinano i criteri per la formazione della stessa.
L’articolo 68 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, prevede espressamente che “nell’accertamento dei valori di cui al primo comma (millesimi -ndr-) non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”.
Conseguentemente, non dovranno essere considerati i doppi vetri in quanto “miglioramenti”. Questi, riducendo le dispersioni, sicuramente vanno ad abbassare il fabbisogno dell’unità immobiliare. Tuttavia la norma del codice deve prevalere sulla norma tecnica (la UNI TS 11300) che, peraltro, non è richiamata espressamente dalla legge.
Il professionista deve quindi considerare, per la determinazione della tabella millesimale, lo stato degli infissi al momento del completamento dell’edificio.
Si ricordi che la tabella millesimale verrà utilizzata per la ripartizione della spesa per potenza termica installata. Il risparmio per il singolo condomino che ha effettuato opere o interventi migliorativi energeticamente, si ha nella quota a consumo. Infatti, avendo diminuito il fabbisogno dell’unità immobiliare, sarà necessario prelevare una quantità inferiore di calore dai corpi scaldanti.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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martedì 16 maggio 2017

VALVOLE TERMOSTATICHE: Legislazione Tecnica

La proroga al 30 giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione non vale per la Regione Lombardia. E’ quanto sostiene la Regione stessa a mezzo di una pubblicazione sulla pagina internet www.curit.it.
La proroga citata è prevista nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”) il quale modifica il D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5 lettere b) e c).
La scadenza al 31/12/2016 è prevista invece in Lombardia dalla Legge Regionale 24/2006 articolo 9 comma 1 lettera c).
Ad avviso della Regione, quindi, la Legge Regionale prevale sulla norma nazionale.
Vi sarebbero però spazio anche per una possibile interpretazione contraria.
Occorre infatti ricordare che la Legge 24/2006 Regione Lombardia (emanata a tutela della salute e dell’ambiente) prevedeva inizialmente la scadenza per la termoregolazione al 01/08/2014.
Successivamente, con la legge 20/2015, la Regione decise di uniformarsi alla normativa nazionale richiamando espressamente il D. Lgs. 102/2014 che all’articolo 9 comma 5 prevedeva la scadenza al 31/12/2016.
La nuova formulazione della Legge Regionale a seguito della modifica è, pertanto, la seguente:

Art. 9, Legge 24/2006 (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
“La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2007), detta disposizioni per:
  1. (omissis);
  2. (omissis);
  3. estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”
Parrebbe quindi possibile anche ritenere che l’articolo della legge Regionale sopra richiamato, di fatto, altro non faccia che autorizzare la Giunta Regionale ad emanare, con propria Delibera, disposizioni attuative per l’installazione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione. Tutto quanto sopra, però, al fine di uniformarsi alla normativa nazionale.
Si ricorda, infatti, che la Delibera di Giunta Regionale è norma regolamentare attuativa di una Legge. In questo contesto si inserisce il decreto legge così detto “milleproroghe” che rinvia la scadenza per l’adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione al 30 giugno 2017.
Pertanto, il milleproroghe ha modificato la norma a sua volta richiamata dalla Legge regionale.
Si consideri che il D. Lgs. 102/2014 ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE mentre la Regione Lombardia non ha, a sua volta, recepito tale direttiva con una Legge decidendo, così, di non ricorrere alla potestà legislativa riconosciutagli dalla Costituzione ma, invece, di emanare solo norme attuative.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 102/2014, le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale il quale consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Per il raggiungimento di tale obbiettivo, quindi, la Legge regionale demanda alla Giunta di emanare provvedimenti attuativi.
Non sfuggirà all’interprete la circostanza in base alla quale il D. Lgs. 102/2014 non contiene, a differenza dal D. Lgs. 192/2005 attuativo della Direttiva UE 2002/91/ce poi sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE, la clausola di cedevolezza che lascia alle Regioni la possibilità di recepire autonomamente la Direttiva (non appare questa la sede per la disamina circa l’eventuale incostituzionalità di tale norma in riferimento all’articolo 117 della costituzione che, invece, assegna alle Regioni la potestà legislativa in materia).
In ogni caso, soccorrerebbe in tale ipotesi la “clausola di cedevolezza”. Secondo tale interpretazione, le norme legislative di dettaglio emanate dallo Stato nelle materie per le quali le Regioni hanno la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, sostituiscono le norme regionali in vigore e cedono, in seguito, solo nel caso in cui la Regione dovesse emanare nuove leggi nella stessa materia.
Vi è sicuramente incertezza interpretativa, anche in riferimento alla possibile incompatibilità tra le nuove disposizioni di Legge e le precedenti, nonché ai rapporti tra le diverse potestà legislative esercitate dallo Stato e dalle Regioni (le une fatte proprie dalle altre).
Occorre prestare attenzione anche alle conseguenze circa l’eventuale scadenza al 31/12/2016 in Lombardia. Si ricordi, infatti, che dallo spirare del termine consegue che:
  1. migliaia di cittadini lombardi potrebbero vedersi destinatari della sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare, come previsto dalla DGR Lombarda n. 1118/2013 articolo 25, comma 5 lettera q);
  2. decadenza di tutti i contratti stipulati con un terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della medesima DGR 1118/2013; la decadenza è determinata dal fatto che l’impianto termico, in assenza di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, non sarebbe più conforme alle disposizioni di legge; tale norma è analoga a quella contenuta nel DPR 74/2013 articolo 6 comma 4; la decadenza del contratto porterebbe a mancati guadagni da parte delle imprese.
Visto tutto quanto sopra, potrebbe essere utile un pronunciamento del Consiglio Regionale Lombardo che si uniformi, anche questa volta, alla norma nazionale.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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giovedì 20 aprile 2017

In Lombardia proroga per la contabilizzazione

In materia di contabilizzazione e termoregolazione, anche la Regione Lombardia si uniforma alla scadenza nazionale del 30 giugno 2017. Quest’ultima data è oggetto di una proroga di quella inizialmente prevista per il 31 dicembre 2016.
La Legge della Regione Lombardia 24/2006, già si era allineata con la stessa scadenza nazionale di fine anno. A seguito, invece, della proroga concesso dallo Stato, si è creato un disallineamento di date, posto che nella legge della Regione Lombardia compare ancora la data (ormai vecchia) del 31 dicembre. ANACI aveva sin da subito comunicato ai propri iscritti Lombardi che era possibile ritenere valida la data del 30 giugno stabilita da Legge dello Stato.
Questo sia in forza della così detta Clausola di cedevolezza, sia perché la Legge regionale di fatto opera un rinvio alla legislazione statale. Con la variazione di questa ultima, avrebbe potuto essere inteso che sarebbe variata anche la scadenza regionale.
Al fine di prevenire difformità di interpretazioni e disparità di trattamento nell’applicazione di sanzioni in conseguenza del contrasto tra normativa nazionale e regionale, è stato proposto e votato in Commissione Regionale il Progetto di Legge 336 della X Legislatura Regione Lombardia.
In assenza della proroga, tutti gli impianti termici in Lombardia non adeguati, sarebbero stati non conformi alle disposizioni di legge.
La conseguenza sarebbe stata da una parte la possibile irrogazione delle sanzioni amministrative da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare e, dall’altra, la decadenza di tutti i contratti con i terzi responsabili. Infatti, ai sensi del DPR 74/2013 e della DGR 1118/2013 Regione Lombardia, in assenza di conformità a legge degli impianti, la delega al terzo responsabile non può essere ammessa e, se già esistente, decade automaticamente.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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mercoledì 12 aprile 2017

IMPIANTO CENTRALIZZATO: Il condomino 'distaccante'

Deve pagare (anche) le spese relative ai consumi del carburante per l’impianto di riscaldamento centralizzato?

Forse solo dopo gli animali domestici - che il regolamento non può vietare di detenere in casa, ex art. 1138, comma 5, c.c. - quello sul distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato è stato l’argomento che, prima e dopo la riforma della normativa condominiale, ha maggiormente interessato l’opinione pubblica, con vasta risonanza sui mass media.
Invero, entrata in vigore la legge n. 220/2012, si è registrata una certa “euforia” tra i condomini, nel senso della liberalizzazione incondizionata di tale iniziativa, che, invece, la nuova disciplina, riportando tralaticiamente i “paletti” imposti dalla precedente giurisprudenza di legittimità - sia pure con una tecnica legislativa che lascia alquanto a desiderare - àncora a precisi e puntuali presupposti (di natura sia tecnica che economica).
Sulla tematica de qua, sono intervenute due recenti sentenze del Supremo Collegio, quasi coeve, nell’autunno 2016, che, ovviamente, non possono riguardare distacchi realizzati dopo il 18 giugno 2013 - dopo tre anni, si arriva a stento alla conclusione di un giudizio di primo grado, figurarsi quello di appello o di cassazione! - ma appaiono interessanti per i principi ivi affermati, anche in chiave “evolutiva” (pur se non condivisibili in toto, segnatamente sul versante della regola di giudizio dell’onere della prova).
La causa decisa da Cass., sez. II, 22 novembre 2016, n. 23756, prendeva le mosse dalla domanda di un condomino, il quale assumeva di aver provveduto, previa comunicazione all’amministratore e previo consenso verbale di quest’ultimo, al distacco del suo appartamento dall’impianto di riscaldamento centralizzato, e che, ciò malgrado, il condominio pretendeva il pagamento dell’intera quota condominiale, comprensiva anche dei consumi di carburante.
L’attore chiedeva, pertanto, l’accertamento del suo diritto ad utilizzare l’impianto autonomo realizzato a servizio del suo appartamento, a seguito del distacco di cui sopra, con conseguente esonero dalla contribuzione alle suddette spese di consumo.
Il Tribunale aveva dichiarato (inspiegabilmente) inammissibile la domanda relativa all’accertamento del diritto al distacco, e, a seguito dell’appello del condomino, la Corte territoriale aveva confermato sostanzialmente tale statuizione, osservando però che era erronea la declaratoria di inammissibilità del giudice di prime cure in quanto fondata sul convincimento della necessità di una previa deliberazione assembleare.
Veniva, quindi, ribadito il principio per il quale il condomino può legittimamente rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato e distaccare la diramazioni della sua unità immobiliare, anche senza necessità di autorizzazione assembleare, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto; tuttavia, ai fini di ottenere l’esonero anche dal pagamento delle spese di gestione - come richiesto dall’attore - era necessario provare altresì che il distacco non si risolvesse in una diminuzione degli oneri del servizio.
Nella fattispecie, la prova testimoniale espletata permetteva di affermare che la consapevolezza dell’amministratore dell’epoca circa l’esecuzione dei lavori di distacco, se poteva far ritenere l’insussistenza di una “volontà antagonista” a quella di distacco dell’istante, non poteva però dimostrare anche che vi fosse stata un’accettazione, vincolante per gli altri condomini, della richiesta di esonero dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto centralizzato.
Occorreva, dunque, verificare, in sede giudiziaria, se l’esonero in esame fosse giustificato dall’assenza di uno squilibrio termico, in conseguenza del distacco, pregiudizievole all’erogazione del servizio oppure dall’assenza di un aggravio di spese per gli altri condomini e, sul punto, il giudice distrettuale aveva ritenuto che l’attore non avesse assolto all’onere della prova su di lui incombente, in quanto gli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio non permettevano una delibazione favorevole della domanda, essendo rimaste scoperte delle lacune insanabili, anche in ragione del tempo trascorso dall’esecuzione dei lavori e della non perfetta conoscenza delle condizioni dell’impianto in epoca anteriore alle modifiche poste in essere dall’attore ab origine, e successivamente dal condominio allorchè era stata sostituita la caldaia con mutamento del tipo di alimentazione.
In buona sostanza, veniva rigettava la domanda di esonero dalla contribuzione ai costi di gestione: per la cassazione di tale decisione, il condomino soccombente proponeva ricorso sulla base di due motivi.
Con il primo, si è denunciata la omessa/insufficiente motivazione sull’affermazione circa la mancata dimostrazione dell’insussistenza dello squilibrio termico, deducendo che sarebbe errato l’assunto secondo cui l’onere della prova di tale evenienza incombeva sulla parte che pretendeva l’esonero, occorrendo in ogni caso tenere conto anche della condotta processuale della controparte che aveva omesso di mettere a disposizione la documentazione in merito alle caratteristiche progettuali dell’impianto centralizzato sia prima che dopo le modifiche apportate; inoltre, la decisione risultava contraddittoria nella parte in cui affermava che gli accertamenti tecnici erano risultati insufficienti per ritenere che non vi fosse squilibrio termico, pregiudizio all’erogazione del servizio o aggravio di spesa, laddove le conclusioni delle espletate CTU deponevano nel senso che gli altri condomini, i quali continuavano ad usufruire dell’impianto comune, non avevano dovuto potenziare i loro radiatori, e che si era verificato un ragguardevole decremento sia dei consumi sia dei costi di esercizio.
Con il secondo motivo, si è denunciata la violazione dell’art. 26 della legge n. 10/1991, in quanto la decisione gravata aveva ritenuto insufficienti, al fine di giustificare l’accoglimento della domanda attorea, gli accertamenti compiuti in corso di causa, in presenza di una dichiarazione rilasciata dal tecnico, il quale aveva curato la realizzazione dell’impianto autonomo, che attestava il perfetto funzionamento dell’impianto, dimostrando in tal modo l’insussistenza dello squilibrio termico.
I due motivi - esaminati congiuntamente in quanto volti nel complesso a contestare la correttezza della decisione impugnata, nella parte in cui aveva denegato il diritto dell’attore all’esonero dalla contribuzione alle spese di gestione - sono stati ritenuti infondati dai giudici di Piazza Cavour.
In primo luogo, si è evidenziato che era infondata la pretesa violazione delle regole dell’onere della prova, per avere il giudice di merito ritenuto che l’onere della prova circa l’esistenza delle condizioni che giustificano l’esonero del condomino distaccato dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto centralizzato, incomba sullo stesso condominio che l’invoca.
In tal senso, militava la costante giurisprudenza, ad avviso della quale il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato ed a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, oppure abbia offerto la prova che dal distacco non derivano nè un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale, sicché è legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare (v., tra le altre, Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 7708, in Immobili & diritto, 2008, fasc. 3, 14, con nota di M. DE TILLA; Cass., sez. II, 30 giugno 2006, n. 15079, in Foro it., Rep. 2006, voce Comunione e condominio, n. 164; Cass., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974, in Arch. loc. e cond., 2004, 568).
Correttamente - ad avviso degli ermellini - era stata invocata dal giudice di merito la regola di cui all’art. 2697 c.c., ponendo, quindi, a carico dell’attore le conseguenze negative derivanti dal mancato raggiungimento della prova circa la ricorrenza delle condizioni che legittimano il richiesto esonero.
Inoltre, dovendosi acclarare quale fosse la condizione dell’impianto anche prima dell’intervento di distacco operato dal ricorrente, l’omessa attestazione di tali circostanze ben poteva risultare imputabile alla stessa condotta dell’attore, il quale, proprio nella prospettiva di documentare la sussistenza delle condizioni per l’esonero, avrebbe dovuto far precedere il distacco da una relazione tecnica che fotografasse la situazione precedente il suo intervento, “onde precostituirsi la prova da spendere nel presente giudizio”.
Tuttavia, trattasi di affermazioni da prendere cum grano salis, nel senso che, alla luce del novellato art. 1138, comma 4, c.c., si rivela problematico - oltre che verificare in pratica i previsti presupposti per la legittimità del distacco, anche - individuare il soggetto deputato a valutarne la sussistenza e delineare quali siano le corrette modalità per realizzarlo.
Nella sede pre-contenziosa, ossia nell’àmbito della vita condominiale, con tutta probabilità, il condomino che assume volontariamente tale iniziativa provvederà ad affidare ad un tecnico specializzato del settore l’incarico di redigere una perizia in ordine alla fattibilità dell’intervento, con il rischio, però, che si possano fornire pareri interessati, espressi da rivenditori di caldaie unifamiliari o da soggetti improvvisati, unicamente intenzionati ad eseguire l’opera.
Nulla esclude, però, che il condomino si distacchi tout court, o dichiari semplicemente non sussistere squilibri e aggravi di spesa; d’altronde, l’incipit del capoverso è chiaro nel senso che “il condomino può rinunciare … in tal caso, il rinunciante … ”, facendo intendere che sia, invece, il condominio a provare l’inesistenza delle condizioni che giustificano l’iniziativa del singolo (d’altronde, in linea con l’interpretazione giurisprudenziale formatasi sul disposto dell’art. 1102 c.c.).
Può succedere, per correttezza, che quest’ultimo faccia partecipe - per il tramite l’amministratore - gli altri condomini della perizia all’uopo redatta; è ovvio che i restanti partecipanti non sono tenuti ad accettare le conclusioni del tecnico di parte senza possibilità di replica, sicché, una volta ricevuta la relazione, potranno riunirsi in assemblea per deliberare se avallare l’iniziativa del singolo o dare l’incarico ad un tecnico di loro fiducia al fine di accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge, restando inteso che, qualora le perizie portassero a conclusioni divergenti, l’unica strada per risolvere il conflitto è quella giudiziaria.
In quest’ultima sede, sembra ricadere sul condomino l’onere della prova dei presupposti legittimanti la sua iniziativa qualora impugni la delibera che approvi un consuntivo che, nonostante il distacco, pone a suo carico (anche) le spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, e parimenti se proponga opposizione al decreto ingiuntivo che gli intima di pagare le relative spese pro quota, mentre tale onere dovrebbe ricadere sul condominio (o sui condomini attori) qualora agiscano per l’accertamento dell’illegittimità del distacco, dovendo dimostrare che da quest’ultimo derivino, in concreto, quegli inconvenienti tecnici/economici contemplati dall’art. 1118, comma 4, c.c., ossia lo squilibrio termico o l’aggravio di spesa.
Quanto, poi, alle ulteriori doglianze sviluppate nel ricorso di cui sopra, il Supremo Collegio - oltre che denunciarne il difetto di autosufficienza - ha ritenuto che si risolvessero sostanzialmente nella surrettizia richiesta di procedere ad una rivalutazione dei fatti di causa, ritenendosi non soddisfacente la valutazione degli stessi così come operata dal giudice del merito, cui in esclusiva il legislatore ha affidato questo compito, escludendo che lo stesso possa essere compiuto in sede di legittimità.
Ad ogni buon conto, la sentenza impugnata aveva dato atto che - sebbene l’appartamento dell’attore avesse conservato la sua originaria ubicazione (risultando sempre collocato al di sopra di locali non riscaldati), ed ancorchè la copertura del tetto avesse migliorato la precedente situazione di dispersione termica - l’indagine per risultare favorevole alla tesi del ricorrente avrebbe dovuto accertare in concreto se l’inevitabile ripercussione sulla strutturazione dell’impianto, a seguito del distacco, avesse avuto ricadute pregiudizievoli sul calore goduto dai restanti condomini (a parità di periodo di accensione e di costo dei consumi) e sui tempi di erogazione negli altri appartamenti di acqua calda a temperatura prefissata.
In tal senso, non era sufficiente accertare che i termosifoni fossero “abbastanza caldi”, ma occorreva verificare se, con gli stessi periodi di accensione, tutti gli altri restanti appartamenti fruissero della stessa quantità di calore goduta prima del distacco e dei medesimi tempi di erogazione del servizio di acqua calda.
In tale prospettiva, si era, invece, evidenziato che, a seguito del distacco, il radiatore più lontano dalla caldaia veniva raggiunto da acqua calda, che aveva ha una temperatura inferiore a quella che avrebbe dovuto avere, con la conseguenza che, a quel radiatore, veniva ceduta una quantità di calore inferiore a quella necessaria per fargli raggiungere la temperatura interna di progetto.
Inoltre, mentre gli appartamenti intermedi continuavano a fruire della temperatura di confort, risultava che la pompa dell’impianto operasse sotto sforzo, che l’aumento di velocità dell’acqua determinava una maggiore rumorosità, e soprattutto che, per la sua particolare collocazione, l’appartamento dell’attore continuava ad essere interessato da trasmissione di calore, essendo attraversato da ben sei montanti dell’impianto centralizzato.
A fronte, poi, di una diminuzione dei consumi per combustibile, non si era, però, saputo quantificare in termini percentuali il pregiudizio subìto dai condomini rimasti allacciati all’impianto centralizzato, non risultando quindi possibile effettuare una comparizione tra il risparmio di spesa per i consumi, il pregiudizio patito dall’appartamento posto all’ultimo piano - i cui radiatori risultavano maggiormente distanti dalla caldaia e che usufruivano, quindi, di una minore temperatura dell’acqua calda - ed il vantaggio dell’immobile dell’attore che riceveva tuttora calore dall’impianto comune.
Quanto, infine, alla pretesa violazione dell’art. 26 della legge n. 10/1991, giustamente il massimo consesso decidente ha sottolineato che l’attestazione resa sul punto concerneva “unicamente la conformità dell’impianto alle specifiche tecniche imposte dalla menzionata legge ed il suo perfetto funzionamento”, ma non poteva in alcun modo avere valenza probatoria, e per lo più privilegiata - come sperato dal ricorrente - in ordine al diverso profilo, investito dalla causa, concernente la legittimità della pretesa del condomino distaccatosi ad essere esonerato dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto centralizzato.
Ne deriva che anche il principio di diritto che si assumeva essere stato violato dalla sentenza gravata, in base al quale sussisterebbe il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condominio che si è munito di impianto autonomo, ove vi sia attestazione rilasciata da tecnico specializzato ai sensi della legge n. 10/1991, era meramente apparente, essendo fondato sulla fallace convinzione che l’attestazione de qua risulterebbe idonea anche a documentare l’inesistenza dello squilibrio termico, essendo invece “destinata unicamente ad attestare la conformità dell’impianto autonomo alla vigente disciplina in materia di risparmio energetico, ma senza interessare anche il diverso profilo delle sorti dell’impianto centralizzato”.
Di ben altro spessore si presenta Cass., sez. VI/ II, 3 novembre 2016, n. 22285, la quale ha deciso una controversia che prendeva origine da un’impugnativa di una delibera condominiale, con la quale l’assemblea aveva deciso di “non concedere il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato” ad un condomino, in quanto aveva danneggiato le altre unità immobiliari sia sul lato economico, sia sul piano del rendimento del riscaldamento.
Il Giudice di Pace adìto - si ignora come avesse ritenuto la propria competenza a decidere … - aveva accolto l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera sul punto relativo al distacco del riscaldamento, e pertanto il diritto dell’impugnante ad eseguire il richiesto distacco.
Il Tribunale, andando invece di contrario avviso rispetto al primo giudice, aveva accolto l’appello e, in riforma la sentenza impugnata, aveva rigettato l’impugnazione, rilevando che il condomino non avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale, e cioè che per il distacco dal proprio immobile dall’impianto di riscaldamento condominiale non fossero derivati notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini, non avendo il medesimo condomino prodotto alcuna relazione termotecnica.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da quest’ultimo con ricorso affidato ad un motivo, con cui si è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5), c.p.c. (nuovo testo ex legge n. 134/2012).
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale, nel ritenere che egli non avrebbe dato la prova della sussistenza dei requisiti necessari per il distacco de quo - ossia che il distacco non arrecasse squilibri di funzionamento dell’impianto condominiale e che non determinasse aggravi di spesa a carico degli altri condomini - non avrebbe considerato che la prova era nello stesso comportamento del condominio, in quanto era stato acquisito al giudizio che l’avvenuto distacco dall’impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario ed era circostanza nota da anni all’amministratore ed ai condomini; inoltre, in tutto il tempo in cui l’appartamento dell’originario attore era risultato distaccato, né l’impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, né si erano verificati aggravi di spesa per i rimanenti condomini.
Il suddetto motivo è stato ritenuto infondato dal Supremo Collegio.
Sul punto, si è premesso che “la questione relativa al distacco di un condominio (rectius, condomino) dall’impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all’art. 1118 c.c. come modificata dalla legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013 (riforma del condominio)”, la quale ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Premessa, quest’ultima, abbastanza discutibile, perché - come risulta dalla stessa sentenza - la delibera impugnata era stata adottata nel 2010, e quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della suddetta riforma della normativa condominiale, sembrando più corretto scrutinare la legittimità della condotta del condomino “distaccante” alla luce della normativa vigente al momento della realizzazione dell’iniziativa e non al momento della decisione del magistrato.
Si consideri, ad esempio, che, secondo la novella del 2013, il suddetto condomino non sembra più tenuto a corrispondere quel contributo in percentuale, concordato tra le parti o stabilito dal magistrato, che - ad avviso della pregressa giurisprudenza - doveva essere imposto a compensazione dei possibili aumenti di spesa per gli altri partecipanti (tenendo conto, altresì, che i condomini adiacenti all’appartamento distaccatosi potrebbero subire un calo della resa termica nella loro unità immobiliare o, comunque, “faticare” di più a scaldarsi).
Prosegue la Corte che, pertanto, il condomino che intende distaccarsi deve “fornire la prova che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”, e la preventiva informazione deve necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.
In disparte che si utilizzano requisiti contemplati dalla nuova normativa, che non dovrebbero valere ex tunc - ci si riferisce soprattutto all’aggettivo “notevoli”, che tanto affanna l’interprete, non essendo chiaro se debba riferirsi ai soli squilibri termici o agganciarsi anche agli “aggravi di spesa” - non è certo che il condomino, il quale ha assunto l’iniziativa, debba anche sobbarcarsi dell’onere di una attestazione asseverata che dimostri la legittimità del suo operato (v. supra).
Di certo, un onere di comunicazione sussiste in capo al condomino, perché, distaccandosi, lo stesso, oltre che una maggiore comodità nella gestione del suo servizio di riscaldamento, vuole risparmiare i costi di gestione - fermi i suoi obblighi di contribuzione per la conservazione dell’impianto comune (unitamente a quelli per la manutenzione straordinaria e messa a norma) - e solo notiziando l’amministratore può realizzare il suo intento volto a non far inserire nel relativo bilancio la sua quota.
D’altronde, un onere di “preventiva notizia” (ma solo quella) all’amministratore potrebbe attualmente evincersi dal disposto del novellato art. 1122 c.c., che contempla tale incombente per tutte quelle opere realizzate nell’appartamento di proprietà esclusiva, ed anche se non rechino danno alle parti comuni o non pregiudichino la stabilità/sicurezza/estetica dell’edificio.
Chiosa la Corte che il suddetto onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco “viene meno soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti”, con l’ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o aggravi per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante, né l’interessato, ai sensi dell’art. 1118 cod. civ., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma, “poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
Affermazioni, queste ultime, tutto sommato ultronee o, quantomeno, scontate, laddove, invece, il ritenere che la delibera assembleare possa avallare un’iniziativa, per ipotesi, illecita del condomino distaccante potrebbe portare ad un’indebita compressione dei diritti della minoranza.

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione

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lunedì 13 marzo 2017

DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Il condomino che intende operare il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve dimostrare la sussistenza delle condizioni e l'assenza di pregiudizio  

Cassazione 3 novembre 2016 n. 22285

I principi di diritto espressi con esemplare chiarezza dalla sentenza in commento sono di notevole importanza nella materia del distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento.

La vicenda. Un condominio, interessato a distaccare la propria unità dall'impianto centralizzato di riscaldamento si vede opporre un rifiuto dall'assemblea, sulla base della mancata dimostrazione dell'assenza di pregiudizi in capo agli altri utenti. Impugnata la delibera per nullità, ritenendo il proprio diritto, la domanda viene accolta in primo grado, ma respinta in appello, proprio perchè il condominio non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti dell'assenza di squilibri termici o di aggravi di spesa, mancando una relazione termotecnica.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, facendo riferimento all'art.1118 co. 4 c.c. statuisce che:
  • il condominio che si distacca deve fornire la prova che dal suo distacco non derivano squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
  • la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica che comprova l'assenza di pregiudizio tecnico ed economico per i condomini utenti dell'impianto centralizzato.
Tale onere della prova viene memo solo ove l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti.
La Corte specifica anche che in presenza di squilibri nell'impianto e/o aggravi di spesa per i restanti condomini, colui che intende distaccarsi dovrà rinunciare dal porre in essere il distacco, perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Né l'interessato potrà distaccarsi ugualmente, e ritenere di concorrere semplicemente al pagamento delle sole spese di conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi provando che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".
La sentenza in commento chiarisce dunque i dubbi interpretativi e applicativi derivanti dalla imperfetta tecnica legislativa che presiede alla redazione della nuova formulazione dell'art. 1118 co. 4 c.c.
Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
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