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lunedì 23 gennaio 2017

NON SI PUO' MAI STARE TRANQUILLI: ultime sulla norma UNI 10200

In attesa delle ulteriori nuove sui temi fiscali legati alla prossima dichiarazione, si invia la notizia sottoriportata in materia di contabilizzazione calore.

La norma UNI 10200 viene richiamata dal D. Lgs. 102/2014 all'articolo 9 comma 5 lettera d) e deve essere adottata per la ripartizione della spesa a seguito della termoregolazione e contabilizzazione. 

Sono fatti salvi quegli edifici nei quali vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%. In questo caso, i condomini potranno scegliere se applicarla o se suddividere la spesa attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la restante parte sulla base, ad esempio, della tabella millesimale già in uso.

Subito dopo l'emanazione del D. Lgs. 102/2014 il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Ente federato all'UNI ed incaricato dallo stesso di redigere la norma citata, ha convocato la Commissione Tecnica per apportare modifiche alla luce delle problematiche sorte nel corso delle prime applicazioni.

Vi era già stata una inchiesta pubblica aperta dall'UNI affinché fosse data la possibilità al pubblico di far pervenire osservazioni. Queste osservazioni sono state tali da portare il CTI ad effettuare modifiche ritenute meritevoli di una nuova inchiesta pubblica. Terminato il lavoro, quindi, a breve l'UNI aprirà una nuova inchiesta per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni.

Si presume che prima di 3-4 mesi non vi sarà la pubblicazione definitiva.

Non appena interverranno novità nel merito, sarete prontamente informati.

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lunedì 12 dicembre 2016

ACAP: Termoregolazione e Contabilizzazione del Calore in Condominio


L’Acap , Associazione Condominiali Amministratori e Proprietari, sede provinciale di Foggia organizza a Foggia presso il Palazzetto dell’Arte – Sala Rosa Via Galliani, 1 Ingresso Gratuito – un convegno dal titolo “Termoregolazione e Contabilizzazione del Calore in Condominio”.

La finalità del convegno si rende necessaria con l’approssimarsi della scadenza del 31/12/2016 termine ultimo per l’entrata in vigore del D.lgs 18 Luglio 2014 che recepisce la normativa UNI 10200 in tema di risparmio energetico.

Durante i lavori si entrerà nello specifico della normativa andando ad indicare tutte le attività che devono essere fatte all’interno del condominio da un punto di vista tecnico e quelle che sono le prerogative dell’amministratore di condominio in tema di assemblea di condominio e ripartizione della spesa.

Relatori:
  • Ing. Pietro Vinciguerra – Ingegnere Termotecnico;
  • Avv. Giuseppe Potenza – Avvocato-Formatore –Responsabile Provinciale ADICONSUM;
  • Avv. Guerino De Santis – Avvocato – Componente del Comitato Scientifico Banca Dati “In Condominio” Giappichelli Editore; 
Moderatore:
  • Dott. Maurizio Zichella – Segreteria nazionale ACAP.
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martedì 4 ottobre 2016

La fornitura di energia elettrica è soggetta alle agevolazioni fiscali?

DOMANDA:
Avrei un quesito per gli esperti.
Un condominio attiva una nuova fornitura Enel da dedicare esclusivamente ai lavori di ristrutturazione dell'edificio. Le fatture relative a detta fornitura possono far parte delle spese soggette alle agevolazioni fiscali?
Naturalmente avrei bisogno di una risposta supportata da riferimenti legislativi. Grazie in anticipo.


RISPOSTA:
La guida dell'agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni indica, a pagina 9, quali altre spese, oltre a quelle standard, sono ammesse alla detrazione:
"gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998)."

Sulla carta dovrebbe essere sì, ma Enel, o altro fornitore di energia, potrebbe aver bloccato i bonifici in entrata utilizzati per il bonus fiscale quindi, di fatto, potrebbe non essere fattibile.
Ad esempio alle tesorerie di alcuni Comuni non è possibile fare il bonifico per gli oneri dovuti alle pratiche urbanistiche eppure anche per questi sarebbe ammessa la detrazione.

di Mauro Rizzotto
Presidente Provinciale ANACI Savona
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venerdì 22 luglio 2016

MODIFICHE NORMA UNI 10200: Consiglio dei Ministri n.123 del 14/07/2016

Sarà possibile derogare alle Norme UNI sul consumo involontario e la quota fissa può arrivare fino al 30% ed essere divisa con i millesimi

Il Consiglio dei Ministri n. 123 del 14 luglio 2016 ha approvato lo schema di decreto correttivo al D.Lgs. 102/2014 che ha introdotto significative novità che vanno a modificare sensibilmente la normativa vigente in materia di risparmio energetico.

E’ apparso immediatamente evidente come il decreto tenga conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato; tra le varie modifiche ci sono anche quelle attese in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore la cui scadenza resta comunque confermata a 31 dicembre 2016.

Per la ripartizione delle spese viene sempre fatto riferimento all'applicazione della norma UNI 10200 e restano sempre le due voci: quota a consumo e quota fissa.

La quota a consumo dovrà sempre tenere in considerazione i prelievi volontari effettivi di energia termica, pertanto sul punto non ci sono sostanziali modifiche, mentre le novità riguardano il caso in cui l'applicazione della norma UNI 10200 non sia possibile oppure, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata, che vi sia¬no delle comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50% nel qual caso sarà possibile suddividere l’importo totale attribuendo una quota pari almeno al 70% ai prelievi volontari effettivi di calore.

Proprio in questi giorni l'UNI sta provvedendo ad apportare modifiche alla norma 10200 che dovrebbe vedere la luce nella sua nuova versione entro la fine dell’anno in corso. Queste modifiche nascono anche da una nota a suo tempo presentata da ANACI all’UNI, al MISE ed all’UE con la quale aveva espresso le proprie perplessità in merito all’applicabilità delle modifiche introdotte alla norma 10200 nel 2015.

Tutto sulla UNI
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martedì 5 luglio 2016

ENEA: NO AL BONUS 65% IN CASI DI AMPLIAMENTO


L’ENEA nelle nuove FAQ in materia di detrazione del 65% aggiornate alla data del 24 giugno ha chiarito che nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione del 65% per la qualificazione energetica da utilizzarsi fino al 31 dicembre 2016 compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato quale nuova costruzione. 
Per usufruire della detrazione del 65% non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva, bensì entro 90 giorni dalla data di fine lavori la stessa deve essere inviata online tramite il sito.
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venerdì 10 giugno 2016

Nuova modifica per la norma tecnica UNI 10200

Nuova modifica per la norma tecnica UNI 10200, necessaria per la ripartizione delle spese relative al riscaldamento in seguito all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione obbligatori.

L'articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 102/2014 stabilisce l’obbligo di ricorrere alla norma Uni 10200 che era già stata oggetto, nel 2015, di modifiche che erano state apportate d'ufficio dall'UNI senza l'intervento della Commissione Tecnica del Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Tale attività aveva generato, da parte di ANACI ed in riferimento ai contenuti, una segnalazione alla Commissione Europea ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel 2016 il CTI ha provveduto ad elaborare ulteriori modifiche alla 10200 trasmettendo all'UNI il documento che, ad oggi, è in inchiesta pubblica sino al 13 giugno 2016.

Entro tale data, sul sito www.uni.com, nella sezione “inchiesta pubblica finale”, inserendo il codice progetto E0208F600, è possibile pertanto fare osservazioni alla bozza della nuova norma.

Si ricorda che l'articolo 16 comma 8 del D. Lgs. 102/2014 prevede una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro per il condominio che non ripartisce le spese in conformità a tale norma; pertanto quando sarà approvata la nuova norma, i condomini dovranno dotarsi di una relazione, redatta a cura di un tecnico abilitato, la quale accerti che i criteri adottati per la ripartizione della spesa siano conformi alla norma tecnica in vigore.

La nuova modifica si inserisce però in un contesto che vede il Legislatore intenzionato ad apportare modifiche al D. Lgs. 102/2014 anche nella parte relativa alla ripartizione delle spese.

Sulle modifiche al criterio di riparto la Conferenza delle Regioni nulla ha espresso, mentre la X Commissione del Senato ha inviato al Governo alcune osservazioni che, principalmente, hanno ad oggetto gli edifici ad abitazione non continuativa (le così dette seconde case) e le situazioni che vedono particolarmente svantaggiati gli appartamenti posti al primo ed all'ultimo piano.

Questa seconda criticità ha portato, in molti condomini, all'approvazione di coefficienti correttivi che, ad oggi, sono vietati ed esporrebbero il condomino a sanzioni amministrative.

La Norma UNI 10200 oggi in inchiesta pubblica, però, nulla prevede per compensare le maggiori dispersioni a carico delle unità particolarmente esposte, pertanto, un intervento di questo tipo a cura del legislatore rischierebbe di prevedere disposizioni in probabile contrasto con la norma UNI10200 stessa.

a cura di:
Avvocato Edoardo Riccio
CSN ANACI


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mercoledì 1 giugno 2016

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: quando e perchè potrebbe scomparire?

Il decreto competitività contiene delle novità, anche nel settore dell’edilizia e degli immobili: vediamo quali sono

Il certificato di agibilità ha sempre avuto la funzione di certificare sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, risparmio energetico, salubrità degli edifici ma soprattutto la conformità edilizia e urbanistica dell'opera (art. 24, 1° comma DPR. 6 giugno 2001, n. 380). Il documento rilasciato dal comune non riveste quindi una funzione urbanistica, che attesta la regolarità urbanistica dell'immobile, ma certifica la capacità del bene immobile ad assolvere alla funzione economico-sociale per cui stato realizzato, assicurando al contempo la commerciabilità e il godimento.
in collaborazione con:
it.blastingnews.com
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giovedì 21 aprile 2016

ENERGIA: La mobilità elettrica nei condomini

Ma chi l’ha detto che le macchine elettriche sono solo per pochi? Il boom (moderato ma costante) negli ultimi tre anni, della mobilità elettrica e ibrida nel nostro Paese ci dimostra che i veicoli stanno diventando sempre di più alla portate delle tasche del cittadino medio (nel 2016 anche Tesla uscirà con un modello entro i 30.000 Euro). Le reticenze verso questo tipo di veicoli sono ancora legate ai pregiudizi (infondati) sull’autonomia delle batterie e sull’inesistenza delle stazioni di ricarica sia cittadine che extraurbane, nonché su un costo dei veicoli ancora poco competitivo rispetto a quelli endotermici.
A livello comunitario Lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti, che garantisca la mobilità di persone e beni con infrastrutture di qualità, è considerata dalle politiche europee come un’azione prioritaria per il miglioramento della coesione dei territori. Tra gli strumenti normativi europei che indicano la strada per lo sviluppo della mobilità elettrica, citiamo La Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, nota anche come AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), che stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, per ridurre al minimo la dipendenza del petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La Direttiva intende come combustibili alternativi: elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, e gas naturale compreso il biometano. Al suo interno si stabiliscono alcuni requisiti tecnici di base che contribuiscano a rendere l’infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo, così come si definiscono alcuni compiti e obiettivi in termini di pianificazione e infrastrutturazione per gli Stati Membri.
Tra i principali documenti di programmazione nazionale citiamo il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica (PNIRE) pubblicato in GU il 2 dicembre 2014 dopo quasi 2 anni di consultazioni pubbliche, che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il PNIRE istituisce anche la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che raccoglierà le informazioni fornite da ogni gestore di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per cittadini e operatori.
La Regione Lombardia con la D.G.R. X/4593 del 17 dicembre 2015 ha approvato le “Linee Guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”, un documento di indirizzo per una corretta e coerente infrastrutturazione del territorio regionale. Oltre alle tipologie di utenti e i requisiti tecnici minimi dei sistemi di ricarica, le Linee Guida – in sintesi - identificano le tipologie di sosta a cui corrispondono altrettanti tipi di ricarica:
- Sosta prolungata, ovvero i parcheggi oltre le 2 ore, in cui si consigliano delle stazioni di ricarica “normal power” con prese per l’alimentazione di più veicoli contemporaneamente;
- Sosta breve, quella compresa tra 30 minuti e 2 ore, tipica dei centri commerciali, cinema, biblioteche, ristoranti, ecc., in questo caso si suggeriscono sistemi di ricarica “normal power” preferibilmente con potenza pari a 7 o 22kW;
- Fermata, ossia una sosta di meno di 30 minuti, tipica delle stazioni di servizio cittadini, estraurbane e autostradali, e in questo caso i sistemi di ricarica dovranno essere “hight power”, ovvero fast o very fast charge.

Regione Lombardia prevede che il processo di infrastrutturazione debba avvenire, coerentemente con il PNIRE, secondo un modello progressivo, basato su due macro-fasi successive:
  • Fase “pioneer”, di sviluppo di uno scenario di base, fino al 2020, che ha come obiettivo principale l’abilitazione, per i primi utenti della mobilità elettrica lombarda, delle funzioni principali dei veicoli, ovvero far sì che vi sia la possibilità per gli utenti di effettuare facilmente la ricarica dei veicoli per gli utilizzi quotidiani, così come di percorrere, saltuariamente, distanze più lunghe dell’autonomia del veicolo lungo i principali assi viari regionali;
  • Fase “a tendere”, di sviluppo di uno scenario evoluto, dal 2020 al 2030 per rendere disponibile, a fronte di un’effettiva transizione all’elettrico di parte del parco circolante, un servizio di ricarica capillare e uniforme su tutto il territorio regionale.
La Regione Lombardia ha fatto anche di più: con la D.G.R. n. X/4769 del 28 gennaio 2016 incentiva l’80% a fondo perduto la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici. Un’occasione d’oro per installare le stazioni nei condomini!


di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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Termoregolazione e contabilizzazione entro il 31/12/2016 (PARTE IX)


12. LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA RIFERITA ALLE OPERE



L’impianto di riscaldamento è sia un bene (la parte riferita all’impianto) sia un servizio (il calore). Diversi, pertanto, devono essere i criteri per la ripartizione della spesa.
Per quanto attiene il servizio (calore) si è detto sopra ampiamente. Brevi riflessioni devono però essere dedicate alle altre voci di spesa.
Innanzitutto riterrei che le opere sugli impianti non rientrino tra quelle alle quali la Legge 10/1991 ed il D. Lgs. 102/2014 hanno dedicato attenzione. Queste sono infatti riferite alla proprietà e non all’utilizzo del bene.
Ne consegue che tutte quelle spese afferenti le opere e necessarie per l’adozione della termoregolazione e dei sistemi di contabilizzazione, trovino la loro disciplina nel codice civile e non nelle leggi speciali.Come detto innanzi, l’impianto “unitario” è comune per quanto attiene alla produzione e a parte della distribuzione del calore, mentre è privato dal punto di “utenza” (o di diramazione) per la restante parte della distribuzione e dei caloriferi (articolo 1117 comma 1 n. 3 codice civile).
Andranno quindi ripartite utilizzando la tabella millesimale generale (ai sensi dell’articolo 1123 comma 1 codice civile che, testualmente, recita: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”) le seguenti spese: progettista, eventuale direttore lavori, tecnico per i calcoli ai sensi della 10200, opere in centrale termica (pompe distribuzione ecc) oltre a qualsiasi altra spesa riferita alle opere o alla progettazione.
Trattandosi invece di interventi effettuati dopo il punto di “utenza”, riterrei che i ripartitori o i misuratori e le valvole termostatiche vengano pagati dai singoli condomini in base al numero dei pezzi installati.
Trattandosi, però, di interventi su un impianto “unitario” deliberato dall’assemblea, riterrei sussistente la competenza dell’amministratore a raccogliere anche questi danari in quanto il contratto è stato stipulato dal Condominio. Non vi è quindi un rapporto contrattuale tra il singolo condomino e l’installatore. Il proprietario, infatti, non potrà nemmeno decidere di installare valvole o ripartitori diversi rispetto a quelli oggetto di deliberazione e previsti nel progetto.
Non trattandosi di criterio di ripartizione disciplinato da norme imperative, solo per queste spese e non per quelle afferenti il servizio per le quali trova applicazione la norma UNI 10200, il regolamento
avente natura contrattuale può prevedere una diversa ripartizione.

13. LA NUOVA NORMA UNI CTI 10200:2013

Nel febbraio 2013 è stata approvata la revisione della norma UNI 10200 (la precedente versione risaliva all’anno 2005).
I condomini che ad oggi ripartiscono la spesa in base alla norma del 2005 dovranno provvedere all’aggiornamento sulla base della versione oggi in vigore.
La norma stabilisce i principi per la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica.
E’ di natura volontaria e non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, già l’articolo 4 comma 11 del DPR 2 aprile 2009 n 569, stabiliva che, in riferimento alle nuova installazioni o ristrutturazioni dell’impianto termico, per le modalità di contabilizzazione si sarebbe dovuto fare riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI (nello specifico la norma UNI CTI 10200, appunto).
Qualche dubbio poteva essere avanzato sulla possibilità per un DPR di prevedere, mediante il richiamo ad una norma UNI-CTI, l’obbligatorietà della ripartizione della spesa che, si ritiene, debba restare di competenza dei due rami del Parlamento andando ad incidere sui rapporti di diritto privato qual è la ripartizione di una spesa in condominio.
La questione appare ora superata in quanto il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (che ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE) prevede espressamente, all’articolo 9 comma 5 lettera d), che per la ripartizione delle spese in presenza di contabilizzazione del calore, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
La norma, applicabile unicamente agli edifici dotati di impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria, distingue i consumi volontari di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. La distinzione degli impianti è effettuata in funzione della presenza o meno di termoregolazione e, in assenza di quest’ultima, in funzione della tipologia del sottosistema di emissione. Fornisce una linea guida per la conduzione di sistemi di contabilizzazione nonchè indicazioni in merito alla rendicontazione dei costi anche al fine di favorire la trasparenza nei confronti dell’utilizzatore finale dei servizi.

La voce di spesa, sostanzialmente, si compone di due sottovoci:

a) il consumo volontario: consumo riconducibile all’azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell’unità immobiliare
b) consumo involontario: consumo dovuto alle dispersioni dell’impianto (per distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria), non riconducibile all’azione dei singoli utenti.
Quest’ultima voce va ad essere ripartita tra i condomini serviti dall’impianto centralizzato di riscaldamento sulla base di una nuova tabella millesimale determinata facendo ricorso al calcolo del fabbisogno. Questa viene calcolata secondo la norma UNI 11300.
Nel caso in cui si verificassero consumi anomali, il responsabile deve richiedere la verifica dei dispositivi per la contabilizzazione e/o termoregolazione. Se il malfunzionamento riscontrato è tale da
rendere inattendibili le misure, il consumo verrà calcolato ricorrendo:
a) al valore medio dei tre anni precedenti, tenendo però conto dei gradi giorno del periodo considerato rispetto alla media dei periodi di riferimento;
b) al valore corrispondente alla media dei consumi di volumi equivalenti per posizione (piano) ed esposizione;
c) al valore dei consumi desumibili dalla diagnosi energetica.
E’ opportuno che il responsabile dell’impianto, almeno per i primi anni, richieda le letture con frequente e costante periodicità al fine di facilitare il processo di validazione.
A seguito dell’installazione delle valvole termostatiche, con conseguente riequilibratura dell’impianto termico e del sistema di distribuzione del calore, vi sarà una differenza di temperatura, nel corpo scaldante, tra l’entrata e l’uscita. La parte bassa del termosifone più fredda rispetto alla parte alta, è pertanto indice di buon funzionamento dell’impianto.
Al contrario, se la parte bassa fosse calda, andrebbe avvisato il responsabile dell’impianto. Per effettuare la corretta impostazione dei contabilizzatori, è necessario procedere con il rilievo dei corpi scaldanti per accertare dimensione, qualità e quant’altro necessario.
In caso di contabilizzazione diretta (utilizzabile negli impianti a distribuzione orizzontale), per l’individuazione dei parametri di rendimento medio stagionale di produzione del calore, è necessario ricorrere alle norme UNI/TS 11300 parte 1, 2 e 4. La determinazione della spesa relativa alle perdite di distribuzione (componente energetica della spesa per potenza termica impegnata) è desumibile tramite lettura diretta dei contatori installati. Nel caso di contabilizzazione indiretta (utilizzabile negli impianti a distribuzione verticale), al fine di individuare non solo il rendimento medio stagionale di produzione del calore, ma anche la spesa relativa alle perdite di distribuzione (componente energetica della spesa per potenza termica installata), è necessario ricorrere alle stesse norme UNI/ TS sopra citate.
Come meglio approfondito in altra parte della presente trattazione, la determinazione delle componenti di spesa richiamate (quota a consumo e spesa per potenza termica impegnata o cosìdetta componente fissa) non può essere ricavata da decisioni convenute in sede assembleare in assenza di calcoli, ma deve scaturire da elaborazioni progettuali espressamente richieste.
Per una corretta contabilizzazione il progettista deve, tra le altre cose, procedere:
  • nelle diverse unità immobiliari al rilievo dei corpi scaldanti installati e alla determinazione della potenza termica installata;
  • a seguito del tipo di attacco del radiatore e della sua dimensione, individuare il modello di valvola;
  • alla individuazione della modalità di installazione dei dispositivi di contabilizzazione quali, ad esempio, la posizione esatta sul calorifero, il tipo di dispositivo e di sensore.
La modificazione di uno o più corpi scaldanti all’interno di una o più unità immobiliari comporterà la revisione del lavoro svolto sulla base della variazione dei dati. E’ pertanto necessario che l’amministratore, ad ogni variazione, provveda ad informare il progettista.
Occorre quindi consentire l’accesso dei tecnici nelle singole unità immobiliari sia per tale procedura sia per l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori.


Fonte Amministrare Immobili
a cura di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico Csn

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venerdì 15 aprile 2016

Nuovi sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore: cosa sono, rischi del mancato adeguamento, come operare al meglio, scadenze

È giunto il termine ultimo per adottare i nuovi sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore. È oggi possibile garantire l’adeguamento degli impianti di riscaldamento, trasformando gli obblighi di legge in opportunità di risparmio.


Vediamo come

LE SCADENZE

I nuovi sistemi di gestione per gli impianti con riscaldamento centralizzato devono essere adottati dai condomini entro il 31 Dicembre 2016 (art. 9 del D.Lgs 102/2014)

Per farlo ci sarà bisogno di due assemblee condominiali, la prima per assegnare l’incarico al progettista e la seconda per deliberare i lavori. 

Tutto questo deve avvenire prima del mese di novembre, periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento, al fine di evitare il blocco momentaneo degli impianti con conseguenti disagi agli inquilini.

È quindi oggi il termine ultimo per avviare il percorso di adeguamento.


COSA È IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E REGOLAZIONE DEL CALORE?

È il nuovo sistema di gestione per gli impianti con riscaldamento centralizzato che sostituisce le vecchie tabelle millesimali per spese di riscaldamento (fuori norma da Gennaio 2017).

Introduce un nuovo criterio di ripartizione delle spese che prevede (UNI 10200):
  • la misurazione dei CONSUMI VOLONTARI (legati alle scelte autonome del singolo inquilino);
  • la stima del CONSUMI INVOLONTARI (legati a dispersioni ed inefficienze di edificio/impianti).
Permette inoltre di impostare liberamente l’orario di accensione della caldaia.



COSA ACCADE A CHI NON SI METTE IN REGOLA?


Sono previsti fino a 5.000,00 euro (art. 16 del D.Lgs 102/2014) per la doppia sanzione:
  • mancata ripartizione delle spese secondo i nuovi criteri;
  • mancata installazione dei misuratori di consumo.
Inoltre, per i condomini che non si mettono in regola, la gestione della spesa di riscaldamento può divenire difficoltosa per l’assenza di criteri di ripartizione regolari, possono quindi generarsi spiacevoli controversie anche di tipo legale.


MA COSA FARE PER METTERSI IN REGOLA?

Adeguarsi alla norma significa operare a regola d’arte, seguendo:

  • PROGETTO TECNICO che prevedere le specifiche delle apparecchiature di regolazione e misurazione o i nuovi criteri di contabilizzazione e riparto delle spese.
  • INSTALLAZIONE delle apparecchiature di regolazione del calore e di misurazione dei consumi.
  • DELIBERA ASSEMBLEARE per nominare il tecnico incaricato del servizio di contabilizzazione, adottare il nuovo criterio di riparto delle spese, scegliere l’orario di accensione della caldaia.
  • AVVIARE IL SERVISIO DI CONTABILIZZAZIONE fornendo bollette personalizzate per ogni appartamento in base a consumi volontari e involontari.
Anche chi ha da tempo installato i contabilizzatori deve far redigere ad un soggetto abilitato i nuovi criteri di ripartizione dei consumi secondo la norma UNI 10200

QUALI SONO I VANTAGGI?
  • RISPARMIO: si può risparmiare dal 15% ad oltre il 30% dopo l’installazione, regolando la temperatura nelle stanze meno utilizzate o più calde, evitando di riscaldare quando non si è in casa.
  • COMFORT: la regolazione del riscaldamento diventa autonoma, si scelgono gli orari di accensione più consoni al condominio, si regolano le temperature più adatte, si riscalda solamente dove e quando serve.
  • AMBIENTE: un impianto efficiente diminuisce le emissioni inquinanti, contribuendo a migliorare la qualità dell’ambiente



LE SOLUZIONI
  1. CONSULENZA QUALIFICATA: ditte che possano guidarvi a prendere le scelte migliori tra le tante soluzioni disponibili.
  2. GARANZIA DI RISULTATO: ditte che possano garantirvi che il nuovo sistema di contabilizzazione e regolazione del calore sia il più adatto alle vostre esigenze, verificandone nel tempo la reale efficacia e funzionalità.
  3. RISPARMIO ENERGETICO: ditte che possano supportarvi nell’individuazione e realizzazione delle più convenienti soluzioni di risparmio energetico senza rinunciare al comfort.
Il fine è quello di garantire l’adeguamento degli impianti di riscaldamento e trasformare gli obblighi di legge in opportunità di risparmio.

I CONDOMINI SCELGONO DITTE SPECIALIZZATE PER

PROFESSIONALITÀ:
  • Accertarsi che le attività siano curate da tecnici abilitati e certificati EGE (Esperto Gestione Energetica).
  • Le convenienze per gli inquilini nelle possibili alternative di regolazione e contabilizzazione del calore che siano valutate accuratamente.
  • Le scelte effettuate dai condòmini che siano tradotte in specifiche tecniche e verificate con il collaudo delle installazioni, al fine di garantire risparmio e confort.
AFFIDABILITÀ:
  • Deve essere fornito il supporto per un corretto e completo disbrigo delle pratiche amministrative, compresa la delibera assembleari.
  • Garantire l’impostazione di una corretta ed equa ripartizione delle spese di riscaldamento.
  • Chiarire a tutti gli inquilini il nuovo funzionamento, evitando dubbi ed incertezze.
  • Fornire i trend storici dei consumi per vigilare su anomalie di funzionamento.
INNOVAZIONE:
  • Attraverso un portale WEB e report periodici è possibile monitorare il comportamento energetico dell’edificio e degli impianti per individuare modalità più efficaci di esercizio.
  • È possibile verificare la corrispondenza tra consumi effettivi e quelli fatturati dai fornitori per evitare di pagare ciò che ancora non si è consumato.
  • Consente di valutare sistematicamente le condizioni di mercato per eventuali ri-contrattazioni delle forniture energetiche.
  • Individua le convenienze, sulla base del monitoraggio energetico, ad adottare soluzioni tecniche e di finanziamento (pubblico e/o privato) per l'efficientamento energetico.
SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il servizio si articola in quattro applicazioni attivabili anche separatamente:

1) PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E REGOLAZIONE DEL CALORE:
  •  Analisi delle caratteristiche tecniche dell’impianto e delle esigenze dei condòmini.
  • Verifica che l’intero impianto possa funzionare correttamente anche dopo l’installazione del sistema di contabilizzazione.
  • Valutazione delle possibili alternative per la regolazione e contabilizzazione del calore e redazione delle relative specifiche tecniche delle apparecchiature.
  • Supporto nell’esame tecnico-qualitativo delle offerte di fornitura/installazione delle apparecchiature (rispondenza alle specifiche), che possono così essere selezionate al minor prezzo.
  • Collaudo delle installazioni eseguite.
  • Elaborazione del nuovo criterio di riparto delle spese di riscaldamento (sulla base della norma tecnica vigente, attualmente la UNI 10200, che prevede l’esecuzione di una diagnosi energetica per calcolare i consumi involontari in relazione ai fabbisogni energetici).
  • Supporto alla redazione delle delibere condominiali.
  • Fornitura di brochure che illustra il funzionamento della termoregolazione agli inquilini. 



2) SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE BASE:
  • Acquisizione dei dati di consumo dai contabilizzatori una volta l’anno.
  •  Fornitura delle schede di ripartizione dei costi in base alle letture e ai criteri definiti nel progetto.




3) SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE PLUS:
  • Acquisizione dei dati di consumo dai contabilizzatori individuali, fino ad una volta alla settimana.
  • Installazione del software web di monitoraggio energetico, che permette al condominio di registrare (via web o tramite dedicata APP per smartphone):
- valori dei contatori di acqua, energia elettrica e gas;
- eventi straordinari o interruzioni nel funzionamento degli impianti;
- consumi ed importi riportati in fattura dai fornitori di acqua ed energia.
  • Visualizzazione (anche grafica) tramite software web dei dati storici di consumo (sia dei contabilizzatori individuali che dei contatori dei fornitori) e degli eventi registrati nel sito web.
  • Fornitura di un Rapporto Energetico annuale, comprensivo di trend storici dei consumi, evidenziazione di eventuali anomalie di funzionamento del sistema di contabilizzazione e degli impianti di riscaldamento, verifica della corrispondenza tra consumi effettivi e quelli fatturati dai fornitori.
4) SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT:
  • Valutazione delle condizioni di mercato per eventuali ri-contrattazioni delle forniture energetiche.
  • Valutazione del comportamento energetico di strutture ed impianti condominiali per individuare le azioni più efficaci di intervento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti condominiali e/o per l’adozione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  • Progetto di miglioramento dell’edificio che indica gli interventi realizzabili in funzione dei contributi pubblici disponibili per l’efficienza energetica e che valuta preventivamente l’efficacia e la convenienza di ciascun intervento mettendo in condizione il condominio di decidere un piano di investimenti e miglioramenti nel breve, medio e lungo termine (Business Plan e ritorno economico investimento).
Articolo redatto da:

Tel: 06 85 41 719
Mail: info@planergy.it






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mercoledì 13 aprile 2016

INVIO ONLINE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA

Da pochi giorni è possibile inviare all'ENEA la documentazione per usufruire delle detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nel 2016. 

È online il portale finanziaria2016.enea.it per l’invio telematico della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, che permettono di accedere alle detrazioni fiscali del 65%.

E’ possibile pertanto inviare la documentazione relativa a interventi di riqualificazione dell’intero edificio, coibentazioni dell'involucro edilizio, sostituzione infissi, installazione di schermature e pannelli solari e di impianti di climatizzazione invernale.

Per quanto riguarda invece le nuove tipologie ammesse ai benefici dell’ecobonus dalla legge di stabilità 2015, come l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda, la documentazione potrà essere inviata non appena saranno state adottate le necessarie disposizioni attuative.

Per informazioni e chiarimenti sugli interventi ammessi a detrazione e sulla presentazione delle pratiche, è disponibile il portale acs.enea.it con le linee guida, le schede tecniche, norme, news, risposte degli esperti alle domande più frequenti (FAQ) e contatti degli esperti ENEA.

Dal 2007, anno di introduzione degli ecobonus, al 2014, l’ENEA ha ricevuto oltre 2,5 milioni di pratiche relative a interventi per circa 25 miliardi di euro che hanno consentito un risparmio totale di circa 50mila GWh, pari al consumo di energia di Roma in un anno.
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lunedì 4 aprile 2016

Soppressione dei servizi comuni: IMPIANTO CENTRALIZZATO IN IMPIANTI UNIFAMILIARI - Cass. 16.1.2013 n. 945

Ai fini della validità della delibera condominiale di trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti individuali - adottata ai sensi della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 26, co. 2 a maggioranza delle quote millesimali e in conformità agli obiettivi di risparmio energetico perseguiti da tale Legge - non sono necessarie verifiche preventive circa l'assoluta convenienza della trasformazione quanto al risparmio dei consumi di ogni singolo impianto, né si richiede che l'impianto centralizzato da sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, occorrendo soltanto che siano alimentati a gas quelli autonomi da realizzare, irrilevante essendo, altresì, la circostanza che, nella fase di attuazione della deliberazione emerga l'impossibilità di realizzare l'impianto autonomo in uno degli appartamenti. Né infine, la medesima legge n. 10 del 1991 impone all'articolo 8 (nel testo originario, applicabile ratione temporis) di preferire l'adozione di valvole termostatiche o di altri sistemi di contabilizzazione del calore, ovvero l'utilizzo di energia solare per riscaldare gli edifici, consentendo anche soltanto di deliberare il passaggio da un impianto centralizzato, comunque alimentato, ad impianti autonomi a gas per le singole unità abitative (Cass. N. 22276/13).
Tale la corretta interpretazione della norma e i fatti che in forza di essa il giudice di merito deve accertare, va osservato che il motivo in esame, al fine di delineare una violazione di legge altrimenti non configurabile, sostituisce il giudizio dei ricorrenti (secondo cui la delibera impugnata avrebbe lasciato i condomini liberi di regolarsi come meglio avessero creduto) all'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Al contrario, quest'ultima ha stabilito che "l'assemblea condominiale, valendosi del parere fornito dal tecnico all'uopo incaricato, ha deliberato di disattivare definitivamente l'impianto centralizzato, autorizzando la sua trasformazione in impianti di riscaldamento singoli a gas metano per ogni unità abitativa. A tale conclusione l'assemblea è pervenuta dopo aver escluso sia la possibilità di ripristinare il vecchio impianto centralizzato, ormai del tutto obsoleto e non rispettoso delle condizioni minime di rendimento dettate dalla normativa sul contenimento del consumo energetico, sia la eventualità di sostituire il vecchio impianto con un nuovo impianto centralizzato, a metano, soluzione invero ritenuta non praticabile non solo per le opere da eseguire, ma anche per il suo maggiore costo. Ed ha osservato, quindi, che la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, cit. legge, in relazione all'articolo 8 comma 1, lett. G) stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'articolo 28, comma 1, stessa Legge.
E' possibile pertanto affermare che la giurisprudenza della S.C. sia orientata, ove possibile, anche in presenza di specifiche disposizioni del regolamento c.d. contrattuale, alla salvaguardia dell'interesse della maggioranza.
  1. Soppressione dei servizi comuni: SERVIZIO PORTIERATO - Cass. 27.5.2007 n. 16880
  2. Soppressione dei servizi comuni: ANTENNA CENTRALIZZATA - Cass. 11.1.2012 n. 144
  3. Soppressione dei servizi comuni: EX CONDOTTA SCARICO IMMONDIZIA - Cass. 16.5.2014 n. 10860
Per questa "soppressione" siamo ormai agli sgoccioli in quanto entro il 31/12/2016....
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mercoledì 30 marzo 2016

D.L. 102/2014 - Precisazioni in merito al proliferare di situazioni incerte e forti confusioni

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 102/2014 inerente la contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, avendo notato un proliferare di situazioni incerte con possibili confusioni nella gestione degli adeguamenti richiesti da parte della clientela finale, ritiene utile fornire uno schema di dettaglio delle attività tecniche necessarie al fine di adempiere agli obblighi dettati senza incorrere in possibili sanzioni e/o ricorsi così come prescritto dalla stessa norma.
Il D.L. 102/2014 obbliga entro il 1/1/2017 a dover costituire un sistema di contabilizzazione dell’impianto centralizzato che determini il consumo individuale con esattezza, in modo tale da poter ripartire la spesa complessiva in base ai consumi effettivi (detti volontari) di ciascuno, a cui sommare una quota parte di consumi involontari (dovuti alle cosiddette perdite di calore della rete di distribuzione). In tal senso vengono abrogate tutte le tabelle di ripartizione esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. (sia le tabelle dei millesimi di riscaldamento che i criteri a percentuali spesso adottati da chi ha già installato un sistema di contabilizzazione).
Pertanto, la prima operazione da fare, è quella di costituire nuove tabelle millesimali basate su un progetto termotecnico che tenga conto delle dispersioni termiche delle unità abitative presenti nello stabile insieme alla potenza termica installata. Il progetto termotecnico deve essere redatto da soggetti abilitati come da indicazioni della norma tecnica UNI EN 10200: 2013 parte integrante del D.L.102/2014.
Per chiarezza espositiva si specifica inoltre che i sistemi di contabilizzazione previsti possono essere di due tipologie, definiti dalla norma contabilizzazione diretta o indiretta, la cui scelta spetta al progettista in base al tipo di impianto termico presente (in via generale impianti a distribuzione orizzontale o a colonne montanti). Al di là della tipologia impiantistica adottata, la norma prevede di effettuare una valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio in conformità alla UNI TS 11300 (parti 1,2 e 4), al fine di individuare il rendimento medio stagionale della caldaia.
Per quanto riguarda la contabilizzazione indiretta (caso largamente più frequente), i requisiti minimi di un progetto sono (appendice B UNI EN 10200):
  • il rilievo di tutti i corpi scaldanti installati e la determinazione della potenza termica installata nelle diverse utenze (appendice D);
  • il dettaglio di installazione dei dispositivi di contabilizzazione (nel caso di utilizzo di ripartitori la posizione esatta sul corpi scaldante, tipo di sensore, tipo di dispositivo, tipo di lettura locale o a distanza);
  • i rilievi del tipo di attacco del radiatore (rame, ferro, materiale plastico) e della sua dimensione ai fini della individuazione del modello di corpo valvola (diritto o a squadra);
  • il tipo di testa termoregolazione degli ambienti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
  • il tipo di testa termostatica e del relativo sensore (incorporato o a distanza) o valvola elettrica/elettronica e dispositivi di termoregolazione;
  • il dimensionamento della pompa di circolazione atta a garantire le portate di progetto in relazione al tipo di valvola di regolazione adottata;
  • la certificazione delle potenze memorizzate nei sistemi di contabilizzazione;
  • la formulazione del prospetto della ripartizione delle spese.
Tali requisiti minimi prevedono quindi un rilievo puntuale da eseguirsi in tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio, nel rilievo della centrale termica, nella verifica della distribuzione esistente e del suo funzionamento.
La stessa norma obbliga ad eseguire il sopralluogo per garantire che le attività suddette siano effettuate con un riscontro esatto delle condizioni dell’edificio, necessarie per redigere correttamente la nuova tabella di ripartizione. Molto spesso si è riscontrata una erronea interpretazione dove si confondeva il concetto di Attestato di Prestazione Energetica (APE) come parte della progettazione. E’ invece da evidenziare che il rilievo eseguito nell’unità immobiliare è più accurato, tenendo in considerazione dati che altrimenti non verrebbero valutati. In tal senso chi esegue la progettazione della contabilizzazione può emettere anche gli Attestati di Prestazione Energetica, se richiesti, in quanto ha in suo possesso i dati per eseguirli. Chi possiede già una certificazione APE non ha invece tutti i dati per produrre le nuove tabelle millesimali.
Si fa quindi presente che l’adeguamento alla norma richiede una progettazione accurata che tenga conto di tutto quanto detto in precedenza e che necessita di uno studio approfondito con un impegno in termini di tempo sostanzioso.
Tale progettazione deve essere eseguita anche se un sistema di contabilizzazione è stato già installato presso il condominio, tenendo presente che comunque dovrà essere eseguito il rilievo puntuale in tutto l’edificio per eseguire i calcoli necessari a produrre le nuove tabelle millesimali.
Si vuole evidenziare inoltre che la nuova tabella di ripartizione del riscaldamento e quindi il progetto di contabilizzazione deve essere ratificato dall’assemblea condominiale (con la maggioranza prevista dalla Legge 10/91 e s.m.i.).
In caso quindi di contenzioso tra condomini davanti all’autorità giudiziaria competente, il giudice dovrebbe richiamare il progetto al fine di verificare se sia stato redatto in conformità ai dettami dati dalla norma tecnica UNI EN 10200:2013. Se tale condizione non fosse verificata, la stessa norma dichiara nulla la progettazione e imputa al progettista ed all’amministratore la responsabilità, annullando la validità della tabella fino alla sua entrata in vigore. Tutti i calcoli di ripartizione devono quindi essere rieseguiti con un ammenda pecuniaria verso il condominio.



Fonte: Ordine degli Ingegneri IM
Commissione Impianti


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