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venerdì 22 aprile 2016

TUTTO sulla Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 g.u. n. 302 del 30/12/2015

I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”.

Conosciuta e nota fino ad alcuni anni orsono come “Legge Finanziaria”, ridenominata ultimamente Legge di Stabilità, definizione per stimolare emotivamente la finalità di stabilizzazione economica, finanziaria e procedurale, interviene a tutto campo con un unico articolo suddiviso in 999 commi e con l’entrata in vigore in massima parte dal 1° gennaio dell’anno corrente. La legge ha avuto un percorso lungo e tortuoso, con la struttura originaria modificata e definita cammin facendo da molteplici e diffusi emendamenti dei partiti di opposizione ed anche di governo tanto da giungere alla definitiva promulgazione sul filo di lana della giornata del 28/12 con il seguito della pubblicazione in G.U. due giorni dopo consentendo il riposo per l’ultimo dell’anno. Il provvedimento presenta interventi strutturali: sconto sugli investimenti e revisione della fiscalità immobiliare, proroga e rettifiche di misure e norme preesistenti anche in materia di “lavoro” e di imposte nazionali e locali, oltre a molteplici interventi che corrispondono ad esigenze particolari del Paese.
Con l’intento di fornire una bussola sugli argomenti di indirizzo attuale e corrente per l’esistenza dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori, senza smarrire l’orientamento in modo da poter distinguere norme e disposizioni settoriali rispetto a quelli di rilevanza generale finalizzati ad aggiornare la vita delle famiglie, delle imprese e dei professionisti si riportano e riepilogano gli interventi normativi degni di maggiore attenzione. IVA: l’aliquota del 10% passerà al 13% dal 2017 mentre quella ordinaria del 22% passerà al 24% dal 2017 ed al 25% dall’anno 2018. IMU: per le abitazioni (escluse quelle di lusso) concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50% con obbligo di registrazione del contratto ed a condizione che il concedente possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito ad abitazione principale e vi risieda. TASI: dal 2016 abolita la Tasi (tassa servizi indivisibili) sulle abitazioni principali inclusa la c.d. quota dovuta dall’occupante utilizzatore non proprietario quale inquilino, comodatario o altro titolo. L’imposta resta sulle abitazioni signorili, gravate inoltre anche dall’Imu, nella percentuale del 4 per mille. Sono assimilate all’abitazione principale la casa assegnata al coniuge, gli immobili delle cooperative edilizie assegnate ai soci, gli alloggi sociali, ed altro ancora.
Dal 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili delle cat. D ed E va effettuata per il tramite di una stima diretta che tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi generatori della qualità del bene immobile.
Albo dei promotori finanziari è sostituito dall’albo dei consulenti finanziari suddiviso in 3 sezioni di cui 2 per i consulenti persone fisiche abilitati all’offerta fuori sede o autonomi ed 1 per le società di consulenza, mentre per l’attività di controllo sarà istituito un autonomo organismo di vigilanza in luogo e sostitutiva della Consob: sconto del 25% su imu e tasi per le residenze locate a canone concordato applicabile anche a quei comuni per cui non vi sono le originarie esigenze abitative che prevedono l’emanazione dei patti concordatari. Agevolazione prima casa spetta anche a coloro che vendono la prima casa precedentemente posseduta entro 1 anno dalla data di acquisto e non preventivamente al nuovo acquisto. Iva pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B ceduta dall’impresa costruttrice potrà essere detratta al 50% dall’Irpef dell’acquirente in 10 quote annuali a condizione che l’operazione di acquisto avvenga entro l’anno 2016.
Con lo scopo e finalità di combattere il c.d. “nero” nell’ambito di locazioni residenziali è stabilito che e’ nullo contrattualmente ogni accordo per la determinazione di un canone superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, come pure sono nulli i patti in deroga ai limiti di durata fissati per legge e quelli per aumenti occulti sui canoni di locazione “concordati”. L’inquilino potrà richiedere le somme versate in più entro 6 mesi dalla fine della locazione. I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”. Proroga per tutto il 2016 dell’ammontare delle detrazioni maggiorate al 50% delle spese per il recupero edilizio, ed al 65% per il risparmio energetico, conferma della detrazioni nota come BONUS MOBILI. Le giovani coppie coniugate o conviventi da almeno 3 anni e acquirenti di una prima casa possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’arredo della casa medesima. Sono giovani coppie quelle in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Riconoscimento di una detrazione irpef del 65% per l’acquisto, e spese accessorie, di dispositivi per il controllo da remoto per gli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione.
Esclusivamente per l’anno 2016 per le spese di natura condominiale sostenute per interventi di riqualificazione energetica da parte di pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi (in contabilità semplificata) incapienti a detrarre il beneficio fiscale possono cedere il corrispondente credito Irpef ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.
Maggiorazione del 40% del costo fiscale ai fini Irpef ed Ires dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da lavoratori autonomi e imprese.
Il regime contabile dei minimi resta in vigore per i periodi residui per coloro che avevano iniziato l’attività entro il 31/12/2015 avendone i requisiti, mentre il regime contabile forfettario diventa più accessibile grazie all’aumento della soglia dei ricavi e compensi di euro 10.000 per tutte le attività, mentre per i professionisti l’aumento della soglia è fissato in euro 15.000 e più appetibile in virtù della riduzione per i primi 5 anni dell’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% in luogo del 15%, mentre i contributi ART/COM sono ridotti al 65% dell’imponibile risultante. Il reddito da lavoro dipendente diventa un ostacolo all’accesso al regime forfettario esclusivamente se superiore ad euro 30.000. Riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione o cessione ai soci di società di capitali e di persone di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, in pratica per i beni immobili aventi caratteristica patrimoniale anche se strumentali. Anche l’imprenditore individuale accede a tale agevolazione per tutti gli immobili strumentali compresi quelli in uso diretto. I termini per l’opzione sono rispettivamente fissati nel 2016 al 30 settembre per le società ed al 31 maggio per l’imprenditore individuale. Aumento di euro 2.500 per le società di persone, imprenditori individuali e professionisti della deduzione forfettaria IRAP. In pratica la soglia di esenzione è fissata ad euro 13.000 a condizione che il valore della produzione non sia superiore ad euro 180.759,91.
Aumento di 1 anno del termine di prescrizione a partire dall’anno fiscale in corso al 31/12/2016, in pratica il potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si prescrive nel termine del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure 6° in caso di omissione della dichiarazione. Per contro viene abrogato il raddoppio dei termini prescrizionali in presenza di reati tributari.
Riduzione ad euro 100 del canone di abbonamento RAI e presunzione certa del possesso di un apparecchio televisivo in presenza di una propria utenza per la fornitura di energia elettrica per il luogo di residenza. E’ ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non possesso sanzionabile penalmente in caso di mendacio. E’ discusso e quindi in attesa di chiarimenti l’applicazione retroattiva della sanzione per coloro che non risultano intestatari di un apparecchio televisivo nell’anno corrente. Sono previste particolari modalità per l’addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica.
Resta per il 2016 al 27,72% l’aliquota INPS dei professionisti con partita Iva.
Il divieto di utilizzo di “denaro contante” è elevato da euro 1.000 ad euro 3.000, resta a euro 1.000 per i Money transfer. L’argomento POS torna di attualità. E’ previsto che la mancata installazione da parte di imprese e professionisti venga sanzionata con le modalità previste da un emanando decreto dal Ministero dello sviluppo economico.
Prorogata di 1 anno la rivalutazione fiscale del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell’esercizio d’impresa con le medesime formalità precedenti ma con l’imposta sostitutiva dell’ 8%.

di Nicola Rizzi
Commercialista
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mercoledì 30 marzo 2016

Spigolature sulla riforma del condominio: LA C.D. MULTA

Come noto (ed ampiamente “pubblicizzato”), la “riforma” è intervenuta sull'art. 70 disp. att. c.c. “resuscitando” la famosa (o famigerata) “multa” per l’inosservanza del regolamento di condominio comminabile al singolo condomino.

Ovviamente, l’aggiornamento della norma è avvenuto sul versante dell’importo, che - vista la sua precedente irrisorietà (€. 0,05) e la giurisprudenza costante che negava qualsiasi innalzamento di tale importo (anche in forza di patto contrattuale) - era praticamente inutilizzabile.

Sorvolando in questa sede sui problemi operativi che la norma comporta, e registrando solo che l’amministratore (per fortuna) è stato sollevato dal ruolo di “giudice del regolamento” con l'attribuire all'assemblea il potere di irrogazione della multa, va evidenziato, sempre con riferimento al tema delle spese, che per quanto riguarda I’utilizzazione degli importi riscossi, l'art. 70 (nel vecchio e nel nuovo testo) prescrive che “la somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”.

Premesso che, nel concreto, è assai difficile che l’amministratore disponga di questo fondo, e che le regole che la giurisprudenza ha fissato per la relativa formazione impongono un minimo di determinatezza quanto a correlazione con ipotetiche spese future (e, quindi, anche con la relativa ripartizione), l'art. 70 disp. att. c.c. non precisa se del relativo importo potrà giovarsi anche il condomino “sanzionato”, cosa che, se non considerata, avverrà automaticamente all'atto dell'utilizzazione del predetto fondo.

E’ ragionevole affermare, invece, che la multa per restare tale non deve essere indirettamente restituita attraverso l’utilizzazione del fondo, e che quindi dovrà essere imputata dall'amministratore come posta attiva di tutti i condomini, eccetto il “trasgressore”.

Per di più, l’imputazione dell’importo riscosso come multa dovrà essere paritaria tra i condomini, con ciò quindi dovendosi escludere l’utilizzazione della relativa provvista per il pagamento di spese la cui ripartizione non è basata sulla tabella millesimale di proprietà (si pensi alla c.d. tabella scale).

  1. LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE E LA RISCOSSIONE (home page)
  2. USUFRUTTUARIO/NUDO PROPRIETARIO
  3. VENDITORE/ACQUIRENTE
  4. IL C.D. "REVISORE" DELLA CONTABILITA'
  5. L'OBBLIGO DI RISCOSSIONE ENTRO SEI MESI
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sabato 28 novembre 2015

Le principali modifiche al processo tributario


L’art. 10 della Legge Delega n. 23 dell’11/03/2014 prevede la revisione del contenzioso tributario ed in particolare: il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;
  • la terzietà dell’organo giudicante;
  • il rafforzamento e la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario anche in appello;
  • l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a controversie di modica entità;
  • i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie;
  • il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni Tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica;
  • l’uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;
  • la previsione dell’immediata esecutorietà delle sentenze delle Commissioni Tributarie, estesa a tutte le parti in causa;
  • l’individuazione di criteri di maggior rigore nell’applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese di giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.
A tal proposito, ho predisposto un mio disegno di legge presentato al Senato dalla Sen. Gambaro il 06 agosto 2014 al n. 1593 dal titolo “Riforma del Processo Tributario”, condiviso ed apprezzato da molti Ordini Professionali ed Associazioni Professionali in vari convegni che ho tenuto. Il suddetto disegno di legge è all’attenzione del Governo e del Parlamento proprio in vista della redazione del decreto legislativo di riforma del processo tributario che dovrebbe trovare luce a giugno 2015. A questo punto, segnalo le principali e più significative modifiche processuali del mio progetto:
  1. l’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente al Ministero della Giustizia per assicurare la terzietà dell’organo giudicante, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (o, al limite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
  2. in caso di litisconsorzio necessario originario, il deposito del primo ricorso radica la competenza territoriale, ai sensi dell’art. 39 c.p.c.;
  3. per le sospensive bisogna dimostrare solo il danno grave e non anche quello irreparabile;
  4. è sempre applicabile l’art. 295 del c.p.c. sulla sospensione del processo;
  5. sono sempre ammessi la testimonianza, l’interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni mezzo di prova legale, senza alcuna limitazione, per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;
  6. è ammesso l’accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli articoli 696 e 696-bis del c.p.c.;
  7. le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate;
  8. l’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo;
  9. le spese di giudizio, in casi eccezionali, possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere sempre motivate in apposito capo di pronuncia, autonomamente impugnabile, anche in sede di legittimità;
  10. se l’atto impugnato è intestato a più soggetti tutti devono partecipare al processo che ne costituisce oggetto;
  11. è sempre consentita l’impugnazione cumulativa;
  12. è sempre ammesso il ricorso collettivo, soltanto su questioni di diritto e non di fatto;
  13. nella discussione orale delle udienze deve parlare per primo il difensore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione e per ultimo il difensore del ricorrente. E’ ammessa una sola replica;
  14. il ricorso dichiarato inammissibile può essere riproposto se non è decorso il termine stabilito dalla legge;
  15. tra gli atti impugnabili, ho previsto:
  16. - il ruolo o le cartelle di pagamento o l’estratto di ruolo o l’aggio esattoriale;
    - il provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità delle istanze di disapplicazione di norme antielusive;
    - l’autotutela, espressa o tacita, per motivi di illegittimità o di infondatezza della pretesa tributaria;
    - tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda specificatamente l’autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari;
  17. qualora l’esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme sostanzialmente a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile;
  18. il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a far stato per i successivi o i precedenti periodi di imposta solamente a quelle situazioni relative a qualificazioni giuridiche ad eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo;
  19. è sempre applicabile l’art. 295 c.p.c., anche in funzione del processo penale collegato, e l’art. 337, comma 2, del c.p.c., soprattutto alla luce della recente sentenza n. 95 del 28/05/2015 della Corte Costituzionale;
  20. non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli
    articoli 340 e 361 del c.p.c.;
  21. l’appello dichiarato inammissibile può sempre essere riproposto se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge;
  22. se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 99 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, il processo si estingue ed è valida l’ultima sentenza pronunciata dai giudici;
  23. l’estinzione del processo rende inefficaci soltanto gli atti di quel grado del processo;
  24. sopravvivono all’inefficacia degli atti conseguente all’estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate ingiudicate;
  25. il ricorrente, se dall’atto impugnato gli deriva un danno grave (non anche irreparabile) può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso, anche se a contenuto negativo;
  26. è ammessa la conciliazione anche durante l’appello e durante il giudizio per Cassazione;
  27. in caso di conciliazione nei vari gradi di giudizio ho previsto varie riduzioni delle sanzioni amministrative;
  28. la sentenza costituisce sempre per il contribuente titolo esecutivo per il rimborso anche se non è passata in giudicato;
  29. ho previsto la totale abrogazione dei decreti legislativi n. 545 e 546 del 1992 nonché l’abrogazione degli articoli 32, commi 4 e 5, D.P.R. n.600/1973 e 52, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;
  30. sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e secondo grado se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni, esclusi tutti gli altri soggetti;
  31. modifiche di molti termini processuali in vari articoli;
  32. ho previsto norme transitorie nonché l’applicazione retroattiva di tutti gli istituti processuali sopra esposti, in modo che i contribuenti anche per i giudizi pendenti possano trarne beneficio; 
  33. infine, ho più volte sollecitato la modifica della mediazione tributaria che deve svolgersi presso i giudici tributari e non presso gli uffici fiscali, che sono parte interessata nella controversia e spesso rendono difficile la composizione bonaria dei giudizi.
Spero che le suddette proposte o parti di esse siano recepite dal legislatore per mettere il contribuente ed il suo difensore sullo stesso piano processuale del fisco, in modo da consentirgli una difesa effettiva ed efficace senza alcuna limitazione, come purtroppo avviene oggi. Per questo mio impegno professionale che dura da oltre 15 anni, a partire dal mio libro “Per un “giusto” processo tributario” – Congedo Editore – edito a gennaio 2000 (scaricabile dal mio sito www.studiotributariovillani.it) nonché per numerosi articoli sull’argomento, commentati in varie sedute congressuali, mi è stato conferito il Premio Barocco a Gallipoli (Lecce) sabato 30 maggio 2015.

di Maurizio Villani
Avvocato
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mercoledì 18 novembre 2015

Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI


Titolo XIIINORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 304.Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
    b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
    d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Art. 305.Clausola finanziaria

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 306.Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche' da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.



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Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE


Titolo XIIDISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE


Art. 298.Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Art. 299.Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Art. 300.Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
        2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
        3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

Art. 301.Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonche' da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 302.Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso consentita:
    a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
    b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

Art. 303.Circostanza attenuante

1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.
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Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 11 capo 3 - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, Sanzioni


Capo III Sanzioni


 Art. 297.Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.
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Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 11 capo 2 - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, Obblighi del datore di lavoro


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 289.Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
    b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Art. 290.Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
    b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
    c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
    d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 291.Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinche':
    a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
    b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 292.Coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Art. 293.Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.

Art. 294.Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
    a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
    b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
    c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
    d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
    e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
    f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 295.Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

Art. 296.Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
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