Visualizzazione post con etichetta comuni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta comuni. Mostra tutti i post

martedì 31 ottobre 2017

Indicatori di mortalità della popolazione residente: si vive sempre di più e si muore sempre di meno






Nel 2016 sono stati registrati oltre 615 mila decessi tra i cittadini residenti, 32 mila in meno del 2015 (-5%).

In rapporto al numero di residenti, nel 2016 sono deceduti 10,1 individui ogni mille abitanti, contro i 10,7 del 2015.

La riduzione nel numero di morti risulta territorialmente omogenea, pur risultando più ampia nel Nord-ovest (-5,6%) e nel Sud (-5,7%).

Il 2016 è stato l'anno più favorevole tra gli ultimi quattro sotto il profilo della sopravvivenza. Il tasso standardizzato di mortalità è pari all'8,2 per mille, inferiore anche a quello riscontrato nel favorevole 2014 (8,4 per mille). Il picco di mortalità del 2015, anno in cui si rileva un tasso standardizzato dell'8,8 per mille risulta riassorbito.

Nel 2016 tassi (standardizzati) di mortalità più alti si riscontrano nel Mezzogiorno (8,8 per mille). Particolare peso specifico in tale contesto è quello assunto dalla Campania (9,6 per mille) e dalla Sicilia (9 per mille).

Per il totale dei residenti la speranza di vita alla nascita si attesta a 82,8 anni (+0,4 sul 2015, +0,2 sul 2014) e nei confronti del 2013 risulta essersi allungata di oltre sette mesi.

La speranza di vita alla nascita risulta come di consueto più elevata per le donne - 85 anni - ma il vantaggio nei confronti degli uomini - 80,6 anni - si limita a 4,5 anni di vita in più.

La speranza di vita aumenta in ogni classe di età. A 65 anni arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di cinque mesi rispetto a quella registrata nel 2013. A tale età la prospettiva di vita ulteriore presenta una differenza meno marcata tra uomini e donne (rispettivamente 19,1 e 22,3 anni) che alla nascita.

Rispetto a 40 anni fa la probabilità di morire nel primo anno di vita si è abbattuta di oltre sette volte, mentre quella di morire a 65 anni di età si è più che dimezzata.

Un neonato del 1976 aveva una probabilità del 90% di essere ancora in vita all'età di 50 anni, se maschio, e a quella di 59 anni, se femmina. Quaranta anni più tardi, un neonato del 2016 può confidare di sopravvivere con un 90% di possibilità fino all'età di 64 anni, se maschio, e fino a quella di 70, se femmina.

L'aumento della speranza di vita nel 2016 rispetto al 2015 si deve principalmente alla positiva congiuntura della mortalità alle età successive ai 60 anni. Il solo abbassamento dei rischi di morte tra gli 80 e gli 89 anni di vita spiega il 37% del guadagno di sopravvivenza maschile e il 44% di quello femminile.

Nel 2016 si registra una leggera riduzione delle diseguaglianze territoriali di sopravvivenza, che tuttavia permangono significative. I valori massimi di speranza di vita si hanno nel Nord-est, dove gli uomini possono contare su 81 anni di vita media e le donne su 85,6. Quelli minimi, invece, si ritrovano nel Mezzogiorno con 79,9 anni per gli uomini e 84,3 per le donne.

Sono 2,7 gli anni che separano le residenti in Trentino-Alto Adige, le più longeve nel 2016 con 86,1 anni di vita media, dalle residenti in Campania che con 83,4 anni risultano in fondo alla graduatoria. Tra gli uomini il campo di variazione è più contenuto, e pari a 2,3 anni, ossia alla differenza che intercorre, come tra le donne, tra la vita media dei residenti in Trentino-Alto Adige (81,2) e i residenti in Campania (78,9).
Continua a leggere...

venerdì 15 settembre 2017

Catasto: accordo con ANCI per regolarizzare il patrimonio immobiliare italiano

Il protocollo con Cngegl e Cipag agevola le operazioni di accatastamento ai Comuni Italiani 

Roma, 14 settembre 2017 – Siglata oggi a Roma la convenzione tra l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), la Fondazione patrimonio comune (Fpc), il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (Cngegl) e la Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Cipag). L’accordo – firmato da Antonio Decaro, presidente Anci, Alessandro Cattaneo, presidente Fpc, Maurizio Savoncelli, presidente Cngegl, Diego Buono, presidente Cipag – è finalizzato a facilitare l’accatastamento dei fabbricati rurali, a cui sono tenuti per legge i Comuni italiani (ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter del DL n. 201/2011). Grazie a questa intesa, che tutti i Comuni interessati potranno sottoscrivere con i 110 collegi provinciali dei geometri, i compensi professionali peseranno meno sui bilanci comunali e l’individuazione dei geometri professionisti sarà resa più immediata dagli elenchi messi a disposizione dei Comuni italiani dal Cngegl. 



I costi delle operazioni di accatastamento, infine, potranno essere anticipati da Cipag con un fondo rotativo e, in un secondo momento, restituiti dalle amministrazioni comunali. La regolarizzazione degli immobili non accatastati, rispetto alla quale l’Anci ha già avviato da tempo un’azione di sollecitazione nei confronti di tutti i Comuni, è utile anche a evitare il rischio di dover pagare per intero le sanzioni previste in caso di inadempienza, che arrivano a superare gli 8 mila euro per ogni immobile. 

La regolarizzazione tempestiva invece consentirebbe di sostenere solo il pagamento di 172 euro per ogni nuovo accatastamento. Il presidente dell’Anci Antonio Decaro afferma: “Questo protocollo, che consente di avvalersi delle competenze tecniche dei geometri e di snellire una procedura sollecitata da tempo, va nella direzione che più volte mi sono posto da amministratore e da presidente dell’Anci: una collaborazione con le professioni tecniche che possono collaborare al più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione. 

Il problema degli immobili non accatastati va affrontato e risolto. Con la firma di oggi muoviamo un passo fondamentale in quella direzione”. “L’accordo – aggiunge il presidente della Fondazione patrimonio comune, Alessandro Cattaneo – ci consente anche di guardare oltre: sono convinto che questa modalità di collaborazione tra professionisti e Comuni potrà dare le risposte che da troppo tempo si aspettano nel nostro Paese. Come ad esempio sui molti condoni ancora appesi, basta vedere quanto è successo ad Ischia, o sul tema dei controlli della staticità degli edifici ed il fascicolo di fabbricato”. Proprio per dare continuità alla collaborazione tra categoria e l’Associazione dei Comuni italiani, Cipag e Cngegl parteciperanno inoltre all’assemblea nazionale dell’Anci, dall’11 al 13 ottobre, che si terrà a Vicenza.

La presenza della categoria sarà un’ulteriore occasione per illustrare le best practice professionali provenienti dal territorio e messe a disposizione di tutti gli enti locali interessati. “La nostra partecipazione all’Assemblea nazionale dell’Anci – dice Maurizio Savoncelli, presidente Cngegl - è finalizzata a mettere a disposizione dei Comuni le migliori competenze della categoria, nel rispetto del principio di sussidiarietà tra pubblica amministrazione e professionisti, che è stato rafforzato dal recente Jobs act per i lavoratori autonomi”. 


“Siamo convinti – commenta infine Diego Buono, presidente Cipag - che iniziative come questa, oltre a costituire un esempio di sinergia pubblico-privato, siano estremamente utili e abbiano una forte valenza di reciprocità: da un lato gli enti locali potranno beneficiare della professionalità e delle facilitazioni per mettere a norma il proprio patrimonio urbano; dall’altro la categoria dei geometri potrà confermare il proprio contributo al miglioramento della vita sociale mettendosi ancora di più al servizio delle comunità locali”.
Continua a leggere...

martedì 5 settembre 2017

Il registro di anagrafe condominiale e l’autodiagnostica dei rischi

Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente.
  • La legge di riforma del condominio e il registro di anagrafe condominiale.
La legge 11.12.2012 n. 220 ( pubblicata sulla Gu n. 293 del 17.12.2012) di riforma del condominio opera diretto riferimento alla problematica della sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero notevole di norme. L’articolo 5, che riforma l’articolo 1120 del codice civile, al primo comma n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni deliberabili dall’assemblea vi sono anche:
“1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;” L’articolo 6, che riforma l’articolo 1122, ora rubricato come “ Opere su parti di proprietà o uso individuale” afferma: “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Gli articoli 9 e 10, che sostituiscono gli articoli 1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una grave irregolarità, la quale legittima i condomini a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo del registro di anagrafe patrimoniale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre sempre l ‘articolo 9 afferma: “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi”.
La lettura combinata di dette norme consente di affermare l’obbligo per l’amministratore di tenere di una sorta di “fascicolo del fabbricato “ idoneo a ricostruirne le sue vicende e le caratteristiche con riferimento non solo alla normativa di sicurezza, ma anche, inevitabilmente, a quella energetica.
  • Il contenuto del registro di anagrafe condominiale.
Il novellato articolo 1130 del codice civile afferma che il registro di anagrafe condominiale deve contenere:
* le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e dei diritti personali di godimento;
* il codice fiscale e la residenza o il domicilio dei sopra citati soggetti;
* i dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
* ogni dato relativo alla sicurezza.

Il contenuto di tale atto deve essere compreso alla luce del testo, poi non approvato, dell’art. 1122 bis del codice civile che si intitola “ Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici” e che recita quanto segue: “Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l ‘integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
L’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero richiede l’accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.
La semplice esibizione della documentazione relativa all’osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all’accesso.
L’amministratore esegue l’accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d’accordo con il richiedente ed esegue l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l’interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell’accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all’’amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse. A seguito dell’accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l’amministratore convoca senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.
Nel caso in cui l’interpellato non consenta l‘accesso o non si raggiunga l’accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell’assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via d’urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso.
Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l’intervento all’amministratore.
In tal caso, se vi è stato accesso alle proprietà individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subito l’accesso un’indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all’ultimo rendiconto approvato dall’assemblea.”
Da quanto fin qui premesso si evince che sul punto la legge n. 220/2012 ha effettuato una scelta notevolmente riduttiva dei poteri dell’amministratore di condominio al quale sono sottratti poteri inquisitori sulla situazione di sicurezza del condominio all’interno delle abitazione dei singoli condomini.
Del resto appare evidente che detto professionista, ai sensi dell’articolo 1122 del codice civile, allorquando sarà stato informato del compimento da parte di un condominio, all’interno della sua unità immobiliare, di opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettino dell’edificio, ne riferisce all’assemblea. Pertanto nel registro di anagrafe condominiale sarà annotato il riferimento dei documenti (libretti di impianto, dichiarazioni di conformità, rapporti di visita tecnica da parte degli organi ispettivi, dichiarazioni di agibilità, permessi edilizi, progetti o schemi di impianti, certificati di prevenzione incendi, il documento di valutazione dei rischi del condomini o degli appalti in corso al suo interno, relativi alle parti comuni condominiali e redatti ai sensi degli articoli 18,28 ,26 del d.lvo n. 81/2008) o relativi agli impianti tecnologici o alle parti comuni del condominio ed in possesso dell’amministratore.
Sicuramente il registro di anagrafe condominiale non può contenere le autocertficazioni dei condomini relativi alla sicurezza degli impianti posti all’interno delle loro abitazioni, poichè, in primo luogo, detti atti non sono compatibili con il sistema giuridico di sicurezza degli impianti, secondo quanto previsto dal DM n. 37/2008 e dal d.lvo n. 81/2009, il quale prevede che la realizzazione, la manutenzione ed il funzionamento dei medesimi deve essere effettuato da tecnici abilitati i quali redigono registrazioni scritte delle operazioni compiute, espressamente dichiarate non sostituibili da innominate, e non consentite, autocertificazioni del privato.
Inoltre il termine “autocertificazione “ è assai ambiguo e non è suscettibile di amplia applicazione non giuridicamente prevista. In particolare giova notare che l’art. 483 del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
L’art. 485 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno, formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. Sul punto la giurisprudenza è assai rigorosa:

- “ Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest’ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l ‘aggiudicazione di un appalto pubblico, a nulla rilevando che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell’istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, in conformità del modello legale vigente” (C.Cass. Pen., Sez. U, sent. n. 35488 del 28.6.2007, dep. il 24.9.2007, Rev. N. 236866).
- “Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso in atto pubblico per induzione la condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità urbanistica dell’immobile tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi edilizi”. (C.Cass. Pen, Sez. 5, sent. n. 11628 del 30.11.2011, dep. 26.3.201, rv. N. 252298).
- “Integra il reato di falsità in scrittura privata – art. 485 cod. pen. – la condotta di colui che forma falsamente e consegna al committente una dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico alla normativa vigente, obbligatoria per legge, facendola apparire come proveniente dal soggetto abilitato al suo rilascio.” (C.Cass. Pen., Sez. 5, sent n. 35441 del 3.7.2009, dep .il 11.9.2009, Rv. N. 245149).

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
Continua a leggere...

lunedì 24 luglio 2017

MANUTENZIONE E ALLACCIO DI UN CONDOMINO ALLA FOGNA. IL COMUNE NON PUO’ RICHIEDERE IL PARERE PREVENTIVO DEL CONDOMINIO

In caso di realizzazione di un'opera da parte di un singolo sulle parti comuni dell'edificio, ma strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, l'ente locale non è tenuto a richiedere il previo assenso del condominio interessato, posto che il singolo condomino ha facoltà di eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere il provvedimento abilitativo e che il mancato assenso del condominio concerne esclusivamente tematiche privatistiche, cui resta estranea l'amministrazione pubblica. (La fattispecie riguardava l'installazione di una conduttura in materiale plastico di collegamento dell'impianto igienico sanitario alla rete fognante e, in particolare, al sottoservizio fognario posto nel cortile condominiale).

Continua a leggere...

TAR CAMPANIA 26 FEBBRAIO 2016, N. 1077: allaccio fognatura e parere preventivo al condominio



TAR CAMPANIA 26 FEBBRAIO 2016, N. 1077

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA         
(SEZIONE OTTAVA)


ha pronunciato la presente 
                                     
SENTENZA
                          
sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2011,  integrato  da motivi aggiunti, proposto da:                                        
Vi. Ca.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  U.  G.,  con domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.  A.  A.,  in Napoli;                                         

CONTRO

Comune  di  Pignataro  Maggiore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. G. D'A., legalmente  domiciliato  in  Napoli,  presso  la Segreteria del T.A.R. Campania;      
                                
PER L'ANNULLAMENTO,

previa adozione di misura cautelare,                 
- con  ricorso  principale,  del  provvedimento  prot.  n.  3755/2011 dell'11 aprile 2011 di sospensione  dei  lavori  e  ripristino  dello stato dei luoghi, nonché di irrogazione di una sanzione  pari  a  516 euro;                                                                
- con ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza dirigenziale n.  59 del 19.7.2011, di  sgombero  della  medesima  unità  immobiliare  nel termine di 45 giorni, pena l'acquisizione del  bene  e  dell'area  di sedime.                                                              
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;           
Visto l'atto di costituzione in  giudizio  del  Comune  di  Pignataro Maggiore;                                                            
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio  2016  il  dott. Fabrizio  D'Alessandri  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come specificato nel verbale;                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente comunicava al Comune l'effettuazione di interventi di ordinaria manutenzione relativi alla ritinteggiatura di un immobile, alla sostituzione-riparazione dei rivestimenti di una cucina e di un bagno, con la sostituzione degli igienici e riparazione o sostituzione dei tubi della fecale-acque chiare, su un suo immobile sito nel Comune di Pignataro Maggiore, in via (omissis).
Da un sopralluogo dell'8.4.2011 (verbale prot. n. 3678) risultava l'intervenuta installazione di una conduttura di materiale plastico (PVC) di collegamento dell'impianto igienico-sanitario alla rete fognante e, in particolare, al sottoservizio fognario nel cortile condominiale.
Il Comune adottava, quindi, il provvedimento prot. n. 3755/2011, dell'11 aprile 2011, ordinando la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, o, in alternativa, la presentazione di una D.I.A., nonché l'irrogazione di una sanzione pari a 516,00 euro.
Parte ricorrente impugnava quest'ultimo provvedimento, formulando articolati motivi.
Successivamente, il medesimo Comune adottava il provvedimento n. 59 del 19.7.2011, di sgombero della medesima unità immobiliare, nel termine di 45 giorni, pena l'acquisizione del bene e dell'area di sedime.
Il ricorrente impugnava anche questo provvedimento con ricorso per motivi aggiunti.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, deducendo argomentazioni difensive.

DIRITTO

1) Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti si rivelano fondati.
2) Quanto al ricorso principale, il provvedimento di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi è stato motivato dall'amministrazione in base alle circostanze che l'intervento posto in essere risulterebbe qualificabile come di manutenzione straordinaria e non di manutenzione ordinaria. Lo stesso avrebbe comportato una variazione allo schema delle fognature; riguarderebbe parti condominiali dell'edificio; avrebbe necessitato di preventive verifiche del rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché della preventiva autorizzazione di tutti i condomini.
Il medesimo provvedimento ha irrogato la sanzione demolitoria in base all'art. 37, comma 5, D.P.R. n. 380/2001.
Parte ricorrente, nel primo motivo del ricorso principale, ha dedotto che l'intervento in questione consiste nella posa di una tubatura in PVC per collegare un impianto igienico alla rete fognaria preesistente, senza l'esecuzione di opere murarie, e in quanto tale non è soggetto al regime della D.I.A. ma rientra nell'attività libera edilizia, ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001, che non necessita di alcun titolo abilitativo.
Il medesimo ricorrente ha rilevato, inoltre, l'incongruità del provvedimento che, dopo aver qualificato come di manutenzione straordinaria le opere poste in essere dal ricorrente, ha irrogato la sanzione demolitoria ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 380/2001.
Nel secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che l'art. 37 in questione limita la sanzione alla comminazione di una pena pecuniaria e non prevede la sospensione dei lavori, né tantomeno la riduzione in pristino.
Nel terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 23 D.P.R. n. 380/2001, oltre il quale l'amministrazione può intervenire in sede repressiva solo in via di autotutela.
Nel quarto e quinto motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato che l'intervento in questione non ha comportato alcuna modifica della rete fognante e che non era necessario il consenso di tutti i condomini.
Alla luce di tali censure, il provvedimento gravato si rivela illegittimo.
La posa in opera della conduttura in PVC per il collegamento di un impianto igienico alla rete fognante rientra nell'ambito dell'attività libera ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), di quest'ultimo D.P.R., sono ricomprese nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
L'opera posta in essere rientra in quest'ultima categoria.
La stessa è, infatti, volta a realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e non ha alterato volumi o superfici.
Il citato art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che potessero essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo "gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".
Nel caso di specie l'intervento non riguarda parti strutturali dell'edificio, né comporta aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.
L'opera in esame non necessitava, pertanto, della D.I.A., e risulta, pertanto, illegittima la sanzione comminata ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, riservata all'omissione di tale titolo edilizio.
Inoltre, il Collegio rileva per completezza come, in ogni caso, l'omissione della D.I.A. avrebbe potuto comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria ma non di quella ripristinatoria adottata invece dal Comune, peraltro sommandola a quella pecuniaria.
Fermo quanto indicato, si rileva ancora come da accogliere risulti anche la censura relativa alla mancanza della necessità del consenso di tutti i condomini per l'esecuzione dell'opera.
Ciò in primo luogo perché, una volta esclusa la necessità di un titolo abilitativo edilizio, l'indispensabilità del consenso dei condomini per la realizzazione dell'opera diviene una questione relativa all'esercizio del diritto di proprietà o, comunque, inerente ai rapporti civilistici tra condomini.
L'eventuale necessità del consenso, e la pretesa alla stessa connessa, sarà quindi nel caso tutelabile ad opera degli interessati dinanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria, ma non riguarderà l'esercizio del potere autorizzatorio o sanzionatorio del Comune in materia di governo del territorio e, in particolare, in materia urbanistica ed edilizia.
Il Collegio, inoltre, ritiene di poter applicare quella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di realizzazione di un'opera da parte di un singolo sulle parti comuni dell'edificio, ma strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, l'ente locale non è tenuto a richiedere il previo assenso del condominio interessato, ovvero degli altri condomini (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 367), assumendosi che il singolo condomino ha facoltà di eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere il provvedimento abilitativo e che il mancato assenso del condominio concerne esclusivamente tematiche privatistiche, cui resta estranea l'amministrazione (Cons. Stato Sez. VI, 09-02-2009, n. 717).
Il suddetto principio costituisce evidentemente applicazione della norma contenuta nell'articolo 1102 c.c. , in base al quale "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
Il ricorso principale va quindi accolto.
3) Parimenti fondato si rivela il ricorso per motivi aggiunti.
Innanzitutto per illegittimità derivata, in quanto il provvedimento di sgombero gravato in sede di motivi aggiunti fa chiaro riferimento all'inottemperanza al primo ordine di riduzione in pristino, di cui è stata però acclarata l'illegittimità, e all'assenza di un titolo abilitativo edilizio che, per quanto sovraindicato, non risultava in realtà necessario.
Inoltre, il Comune in questione ha utilizzato un potere inerente alla disciplina delle sanzioni edilizie per mancanza di titolo, rinviando espressamente all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, per sanzionare supposte, ma peraltro non specificatamente evidenziate, carenze rispetto ad aspetti igienico-sanitari.
Infine, del tutto generica è la motivazione del provvedimento impugnato sul punto del cattivo stato di manutenzione e delle pessime condizioni dell'immobile, con la conseguenza di essere inidonea a giustificare un'ordinanza di sgombero.
4) Per i suesposti motivi il ricorso il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno accolti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti gravati.
Condanna il Comune di Pignataro Maggiore al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 FEB. 2016.
Continua a leggere...

lunedì 17 luglio 2017

INSTALLAZIONE DI ANTENNA SU PARTI ESCLUSIVE SOLO SE SI DIMOSTRA L’IMPOSSIBILITA’ DI COLLOCAZIONE SU PARTI COMUNI

La sentenza ha ad oggetto un caso sorto prima della modifica della disciplina del condominio negli edifici di cui alla Legge 220/201. Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, questa Corte fa osservare che il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (applicabili ratione temporis), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato. Occorre considerare che il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna.
E’ evidente che, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all’installazione, l’onere di provare - se del caso anche con una c.t.u. - che non fosse possibile utilizzare una spazio proprio o condominiale per l’installazione, cade a carico del soggetto che intenda effettuarla.

Continua a leggere...

CASSAZIONE 7 LUGLIO 2017, N. 16865: in tema di installazione antenna



CASSAZIONE 7 LUGLIO 2017, N. 16865

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. DI PALMA  Salvatore -  Presidente  
Dott. SAMBITO   Maria Giovanna C.  -  Consigliere 
Dott. VALITUTTI Antonio  -  rel. Consigliere  
Dott. ACIERNO   Maria  -  Consigliere  
Dott. LAMORGESE Antonio -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          

SENTENZA

sul ricorso 21362/2013 proposto da: 
M.M.R. , elettivamente domiciliata  in Roma, presso il sig. A. P.,  rappresentata e difesa dall'avvocato C. A., giusta  procura in calce al ricorso; 
- ricorrente - 

CONTRO
T.R., elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avvocato Z. A. rappresentato e difeso dall'avvocato G. F, giusta procura in calce al controricorso; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 3027/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/09/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO; 
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l’11 aprile 2001, M.M.R. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, T.R. , chiedendo la conferma del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., con il quale era stato ordinato al convenuto di consentirle l’accesso al lastrico solare di copertura dell’edificio condominiale, di proprietà esclusiva del convenuto, per riparare la propria antenna condominiale ivi installata. Il Tribunale adito, con sentenza n. 353/2007, rigettava la domanda.
2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3027/2012, depositata il 24 settembre 2012, rigettava sia l’appello principale proposto dalla M. , sia l’appello incidentale proposto dal T. , relativamente alle spese del giudizio di primo grado. La Corte territoriale riteneva che il diritto dell’appellante di installare e mantenere l’antenna sul lastrico di proprietà dell’appellato fosse condizionato alla dimostrazione, non fornita in giudizio dalla M. , dell’impossibilità di effettuare siffatta installazione su beni propri o di proprietà condominiale.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso M.M.R. nei confronti di T.R. affidato a sette motivi. illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Il resistente ha replicato con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, M.M.R. denuncia la violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ..
1.1. La ricorrente deduce che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità, essendo stato il giudizio di appello deciso prima dell’intero decorso degli ottanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previsti dall’art. 190 cod. proc. civ. La causa sarebbe stata, infatti, riservata per la decisione all’udienza del 27 aprile 2012, e la decisione sarebbe stata deliberata nella camera di consiglio del 13 luglio 2012. Talché non sarebbe stato consentito alle parti "di depositare fino all’ultimo giorno le difese che ritenevano utili".
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Va osservato che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, nel giudizio di primo o di secondo grado l’omessa assicurazione alle parti del potere di depositare le comparse conclusionali ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ., conseguente al deposito della sentenza prima della scadenza del relativo termine, deve ritenersi in ogni caso motivo di nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa ed essendo essa inidonea al raggiungimento del suo scopo, che è quello della pronuncia della decisione anche sulla base dell’illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare proprio nelle conclusionali e, quindi, del loro esame.
Né ai fini della deduzione di detta nullità con il mezzo di impugnazione, la parte è tenuta ad indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale, poiché, richiedendosi l’assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione della decisione (contemplato dal primo comma dell’art. 161 cod. proc. civ.), la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo nel processo (Cass. 10/03/2008, n. 6293; Cass. 24/03/2010, n. 7072; Cass. 05/04/2011, n. 7760; Cass. 08/10/2015, n. 20180, Cass. 02/12/2016, n. 24636).
Secondo un diverso indirizzo, peraltro, la sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive - contenute nello scritto non depositato e, quindi, non esaminato dal giudice - la cui considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta (Cass. 13/11/2003, n.17133; Cass. 23/02/2006, n. 4020; Cass. 09/04/2015, n. 7086).
1.2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, anche a voler aderire all’indirizzo maggioritario, va comunque rilevato che, nel caso concreto, la ricorrente non ha neppure dedotto di non essere stata in grado di depositare le conclusionali e le repliche, che anzi - come dedotto dal resistente (controricorso, p. 7) - sarebbero state regolarmente depositate dalla medesima prima della decisione della causa in camera di consiglio. Tanto più che la decisione è stata anticipata dalla Corte territoriale di soli tre giorni, rispetto alla scadenza del termine per il deposito delle suddette memorie. Sicché, nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa va esclusa in radice.
1.3. Il mezzo in esame non può, pertanto, trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo di ricorso, M.M.R. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 184 e 343 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ..
2.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia mutato la qualificazione giuridica della domanda avanzata in giudizio dalla M. da azione a tutela del diritto all’informazione ex art. 21 Cost., secondo la qualificazione operata anche dal giudice di prime cure, ad azione a tutela della proprietà, senza che sul punto vi fosse stata impugnazione alcuna da parte dei contraddittori.
2.2. La censura è infondata.
2.2.1. La sentenza di appello - contrariamente all’assunto dell’esponente - non ha, invero, in alcun modo operato una nuova qualificazione giuridica della domanda, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che il diritto derivante dalla normativa in materia di installazione di antenne televisive "incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile, ove l’istante abbia la possibilità di collocare un’antenna in una parte dell’immobile di proprietà personale o condominiale". Ne discende che il diritto di proprietà non costituisce affatto, secondo il giudice di seconde cure, l’oggetto della tutela azionata in giudizio, ma solo un limite al diritto all’installazione, laddove l’istante abbia la possibilità di collocare le antenne su di una parte del dell’immobile di sua proprietà o di proprietà condominiale.
2.2.2. La doglianza va, pertanto, disattesa.
3. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, M.M.R. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 167, 183, 244, 843 cod. proc. civ., 2727, 2729 cod. civ., 1 e 2 della legge 6 maggio 1940, n. 554, 231 e 232 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ..
3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale abbia respinto nel merito - con motivazione del tutto inadeguata l’appello proposto dalla M. avverso la sentenza di primo grado, senza tenere conto, sul piano motivazionale, delle prove, anche presuntive ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., acquisite agli atti, dalle quali sarebbe emerso che l’antenna TV della istante si trovava da un ventennio sul lastrico di copertura del fabbricato condominiale, di proprietà esclusiva del T. , agganciata alle ringhiere unitamente ad altre antenne appartenenti a diversi condomini, e che la stessa non danneggiava in alcun modo il lastrico di copertura dell’odierno resistente. Talché il rifiuto del medesimo di consentire l’accesso al terrazzo, costituente violazione dell’art. 843 cod. civ., sarebbe stato del tutto ingiustificato, tenuto conto del fatto che il condomino avrebbe un diritto soggettivo perfetto di natura personale a provvedere alla manutenzione della propria antenna.
3.2. In ogni caso, osserva la istante che, contrariamente all’erroneo assunto della Corte d’appello, incomberebbe sul proprietario dell’immobile gravato dall’installazione, e non su quello che intende effettuarla, l’onere di provare che l’antenna e/o l’accesso danneggiano il bene di sua proprietà e che il titolare dell’impianto può installare l’antenna su uno spazio proprio o di proprietà condominiale.
3.3. I motivi sono infondati.
3.3.1. Va, per vero, osservato che - secondo l’insegnamento di questa Corte - con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (applicabili ratione temporis), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato (cfr. Cass. 06/05/2005, n. 9393, relativa proprio al caso dell’installazione, da parte d’alcuni condomini, di un’antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva), considerato che il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna (Cass. 21/04/2009, n. 9427).
Ed è evidente che, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all’installazione, l’onere di provare - se del caso anche con una c.t.u. - che non fosse possibile utilizzare una spazio proprio o condominiale per l’installazione, cede a carico del soggetto che intenda effettuarla.
3.3.2. Tanto premesso, va rilevato che, nella specie, dall’impugnata sentenza si evince che il T. aveva dedotto, già in primo grado, che l’antenna della M. "era stata apposta abusivamente dall’attrice che si era rifiutata di concorrere alle spese di riparazione dell’antenna condominiale", e che "a fronte della specifica contestazione avanzata dal convenuto che aveva dedotto l’abusiva installazione dell’antenna sul terrazzo di sua proprietà", l’attrice "non aveva fornito la prova né di un preventivo consenso del convenuto, né che la collocazione dell’antenna sull’immobile del convenuto era l’unico modo che le consentisse di usufruire del servizio radio-televisivo e pertanto dell’impossibilità di collocare l’antenna nel proprio immobile" (pp. 5 e 6).
Si desume, altresì, dalla decisione di appello, che la M. non aveva neppure fornito la dimostrazione del fatto che l’antenna in questione si trovasse sul lastrico del T. da vent’anni, sicché - in difetto di prove di segno contrario - il carattere abusivo di tale installazione, a parere della Corte d’appello, non poteva che considerarsi certo.
3.3.3. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che siffatta motivazione della Corte di merito sia del tutto adeguata ed in linea con i suesposti precedenti di questa Corte in materia.
D’altro canto, quanto al dedotto vizio di motivazione, per omesso esame di risultanze istruttorie in atti, va osservato che, a norma dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello depositata dopo l’11 settembre 2012), che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato - come nella specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie in atti (Cass.S.U. 8053 e 8054/2014; Cass. 25216/2014).
3.4. Per tali ragioni, dunque, le censure suesposte non possono trovare accoglimento.
4. Con il sesto motivo di ricorso, M.M.R. denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ..
4.1. Si duole la istante del fatto che la Corte territoriale, sebbene abbia respinto sia l’appello principale della M. che quello incidentale del T. , abbia condannato l’appellante principale al pagamento delle spese del giudizio, laddove - essendovi stata soccombenza di entrambe le parti si sarebbe dovuto procedere ad una compensazione delle stesse.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Il rigetto tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale non obbliga, invero, il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 02/07/2008, n. 18173; Cass. 23/05/1980, n. 3405).
4.2.2. La doglianza va, pertanto, rigettata.
5. Con il settimo motivo di ricorso, M.M.R. denuncia la violazione del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e del d.m. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ..
5.1. La ricorrente si duole della mancata applicazione dei parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha riconosciuto al difensore un compenso comprensivo anche degli onorari, e con esclusione delle spese generali. Ne sarebbe derivata, anche per il mancato rispetto dei massimi tariffari, una valutazione delle spese di lite non conforme al valore della causa.
5.2. Il motivo è fondato.
5.2.1. Va osservato, infatti, che correttamente la istante invoca l’applicazione, nella specie, del d.m. 20 luglio 2012, n. 140. In tema di spese processuali, infatti, agli effetti dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, purché si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale. Tale ultima evenienza ricorre quando la liquidazione, concernente un determinato grado dei giudizio, intervenga (da parte del giudice del grado successivo) dopo che la sentenza ha definito quel grado del processo, talché la prestazione professionale del difensore debba considerarsi senz’altro conclusa (Cass. Sez. U. 12/10/2012, n. 17405; Cass. 02/07/2015, n 13628; Cass. 11/02/2016, n. 2748).
5.2.2. Nel caso di specie, il d.m. n. 140 del 2012 è entrato in vigore il 23 agosto 2012 e la sentenza di appello è stata depositata il 24 settembre 2012, per cui - essendo in contestazione le spese del giudizio di secondo grado - erroneamente la Corte territoriale ha liquidato separatamente i diritti dagli onorari, prevedendo il nuovo decreto (artt. 1, comma 3, e 11, comma 8) un compenso onnicomprensivo, e - del pari erroneamente - ha riconosciuto anche le spese generali, inesistenti nelle nuove tariffe forensi. Orbene, applicando lo scaglione minimo (fino ad Euro 25.000,00), atteso che il valore della causa risulta di Euro 5.200,00, e pur considerando i valori massimi delle nuove tabelle, risulta liquidabile - escluse le spese generali e quelle forfettarie, introdotte successivamente (dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 55 del 2014) - un compenso decisamente inferiore a quello riconosciuto all’appellato dalla sentenza impugnata per onorari, diritti e spese generali.
5.3. Il mezzo va, di conseguenza, accolto.
6. L’accoglimento del settimo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere nuovamente alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, attenendosi ai principi di diritto suesposti.
7. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il settimo motivo di ricorso; rigetta il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Continua a leggere...

martedì 4 luglio 2017

IL CORTILE PUO’ DEFINIRSI ESCLUSIVO SOLO SE RISULTA DA UN TITOLO D’ACQUISTO - CASSAZIONE 14 GIUGNO 2017, N. 14809

Per far valere il proprio diritto di proprietà esclusiva su spazi comuni, il ricorrente deve vincere la presunzione stabilita dall'art. 1117 c.c., e dare prova di tale diritto producendo un titolo d'acquisto da cui risulti escluso il bene dalla comunione.
Dall'esame della sentenza risulta che la Corte territoriale ha esaminato tutte le risultanze dell'istruttoria ed i documenti prodotti, escludendo, con valutazione di merito logicamente argomentata, che fosse stata raggiunta anche la prova dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del cortile, difettando la prova di un uso esclusivo dello stesso da parte dell'odierno ricorrente, risultando al contrario provato un accesso diretto ed un godimento ed utilizzo comune dell'area da parte di diversi condomini. La Cassazione conferma quanto argomentato dalla Corte d’appello e rigetta il ricorso.

Continua a leggere...

CASSAZIONE 14 GIUGNO 2017, N. 14809 - cortile esclusivo? lo dice il titolo d'acquisto



CASSAZIONE 14 GIUGNO 2017, N. 14809

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emili  -  Presidente   
Dott. ORILIA    Lorenzo -  Consigliere  
Dott. FEDERICO  Guido  -  rel. Consigliere  
Dott. GRASSO    Giuseppe  -  Consigliere  
Dott. SCALISI   Antonino -  Consigliere 

ha pronunciato la seguente:  
                                      
ORDINANZA

sul ricorso 28011-2013 proposto da: 
F.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato S. M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. P; 
- ricorrente - 

CONTRO
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALVIUCCI 2, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAMBERTO FERRARA; 
- controricorrente - 

E CONTRO
T.M.C.,  + ALTRI OMESSI 
- intimati - 

avverso la sentenza n. 1078/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTI

Con atto di citazione notificato in data 30.03.1992 F.E. convenne innanzi al Tribunale di Genova T.A. e T.M. per sentir accertare che il cortile antistante il locale magazzino, sito in via (OMISSIS) era di sua esclusiva proprietà e per sentir condannare i convenuti a cessare le turbative che gli stessi realizzavano utilizzando abitualmente tale cortile come posto auto.
I convenuti contestavano la domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedevano la dichiarazione del diritto di proprietà dei condomini del caseggiato sito in via (OMISSIS) e via (OMISSIS) sul cortile in questione, previo accertamento del possesso ultraventennale esercitato uti domini da parte degli stessi.
Il processo veniva interrotto per la morte di T.A. e veniva riassunto nei confronti degli eredi di questi T.M.C., B.A.M. e T.M. che si costituivano in giudizio.
Il Tribunale di Genova rigettava la domanda principale ritenendo applicabile al cortile in esame la presunzione legale di condominialità di cui all'art. 1117 c.c., presunzione che l'attore non era riuscito a vincere, non avendo prodotto in causa un titolo idoneo, quale l'atto costitutivo del condominio. Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del possesso esclusivo ventennale del cortile.
La Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, i nuovi documenti prodotti dall'appellante, in quanto non indispensabili ai fini del decidere e non dotati di evidenza probatoria assoluta. Rigettava, inoltre, le censure nel merito ritenendo che l'attore non avesse superato la presunzione di cui all'art. 1117 c.c., in quanto gli atti prodotti nel giudizio non contenevano alcun riferimento alla volontà del costruttore o unico, originario proprietario di escludere il cortile de quo dalla comunione, nè risultava provato il possesso esclusivo ventennale di F.E. pur sommato a quello dei suoi danti causa.
Per la cassazione di detta sentenza, propone ricorso, con cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., F.E..
T.M. resiste con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. deducendo che la Corte ha erroneamente dichiarato inammissibili i nuovi documenti prodotti da F.E. in quanto non indispensabili ai fini del decidere, perchè ai giudizi iniziati in epoca anteriore al 30 aprile 1995, come quello in esame, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. quale risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36.
La Corte avrebbe quindi dovuto ammettere i documenti suddetti, senza svolgere alcuna valutazione di indispensabilità.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. deducendo che l'art. 345 c.p.c., anche nella formulazione successiva alla novella del 1990 prevede il divieto di produrre nuovi mezzi di prova facendo riferimento esclusivamente alle prove costituende e non a quelle precostituite come i documenti.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. deducendo che la Corte ha erroneamente ritenuto che debbano essere considerati indispensabili solo i documenti dotati di evidenza probatoria assoluta, dovendo invece tale indispensabilità essere valutata in relazione al concreto evolversi del contraddittorio tra le parti e, pertanto, nuovi documenti possono essere ritenuti indispensabili ove siano relativi a questioni su cui non vi è stato contraddittorio.
I motivi, in quanto intimamente connessi, devono essere unitariamente esaminati e sono infondati.
Occorre premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ad esso apportate dalle L. n. 353 del 1990 e L. n. 69 del 2009, sicchè le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova (Cass. Civ. Sez. 6 ord. del 07/01/2016 n. 120).
Il giudizio in esame è stata iniziato nel 1992 e pertanto la Corte avrebbe dovuto applicare l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36.
Occorre pertanto correggere sul punto la motivazione della sentenza impugnata.
Ciò premesso, risulta però che tali documenti, indicati, pur sommariamente, anche nel ricorso in esame, sono stati in ogni caso specificamente esaminati e valutati dal giudice di appello, seppure ai fini della loro indispensabilità, e la Corte territoriale ha escluso non solo la loro indispensabilità, ma anche la loro rilevanza probatoria.
Tale valutazione è condivisibile.
Ed invero la Corte d'Appello, ha correttamente escluso che i documenti prodotti in appello dall'odierno ricorrente avessero una rilevanza probatoria, in quanto l'atto di vendita ( A. - C.) dell'intero appezzamento di terreno del 10.1.1928 evidentemente nulla provava in ordine alla proprietà esclusiva del cortile condominiale, come nessun rilievo poteva avere la mappa della zona, tra l'altro riferibile al periodo 2001-2008, nè le note di trascrizione intervenute nei confronti di soggetti diversi rispetto alle parti in causa.
Tali documenti, infatti, come rilevato nell'impugnata sentenza, non hanno ad oggetto la prova richiesta ai fini di superare la presunzione posta dall'art. 1117 c.c., costituita da un titolo d'acquisto idoneo ad escludere il cortile in esame dalla comunione, vale a dire l'atto costitutivo del condominio, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, si identifica con il primo atto di trasferimento di una unità immobiliare del fabbricato dall'originario proprietario ad altro soggetto (Cass.11812/2011; 5633/2002; 11844/97; 9062/1994) da cui risulti che la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni (nella specie cortile) sia riservata ad uno solo dei contraenti.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, 167, 347 c.p.c. e art. 1117 c.c. deducendo che la Corte ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, escludendo l'esistenza di un titolo idoneo a superare la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c..
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la presunzione stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune (Cass. Civ. sent. del 23/08/2007 n.17928) e colui che rivendica la proprietà esclusiva deve superare tale presunzione fornendo la prova di tale diritto, producendo un titolo d'acquisto da cui risulta escluso il bene dalla comunione. A tal fine, titolo d'acquisto deve ritenersi, come già evidenziato, l'atto costitutivo del condominio, che si identifica col primo atto di trasferimento di una unità immobiliare del fabbricato dall'originario ad altro soggetto (Cass. Civ. Sez. 2 sent del 27/05/2011 n. 11812).
Giova precisare che quella prevista dall'art. 1117 c.c. non costituisce una presunzione in senso tecnico ma, piuttosto, l'attribuzione legale della natura comune ai beni elencati in tale norma. Attribuzione, questa, che può essere derogata solo con patto contrario, risultante dall'atto costitutivo del condominio o con usucapione. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni (nella specie, portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni.
Ciò premesso, la Corte territoriale risulta essersi conformata a tale indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, poichè ha escluso l'idoneità dei documenti prodotti e delle risultanze probatorie ad escludere la natura condominiale del cortile in questione, atteso che, come già evidenziato in occasione dell'esame dei primi tre motivi, non risulta prodotto il titolo idoneo ad escludere la natura comune del bene, e cioè il primo atto di trasferimento di una unità immobiliare del fabbricato dall'originario proprietario ad altro soggetto.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di un l'atto decisivo deducendo che la Corte ha omesso di esaminare le circostanze emerse durante l'istruttoria orale e tutti i documenti prodotti volti a dimostrare l'intervenuta usucapione in capo a F.E. della proprietà del cortile.
Il motivo è infondato.
Dall'esame della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha esaminato tutte le risultanze dell'istruttoria ed i documenti prodotti, escludendo, con valutazione di merito logicamente argomentata, che fosse stata raggiunta la prova dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del cortile, difettando la prova di un uso esclusivo dello stesso da parte dell'odierno ricorrente, risultando al contrario provato un accesso diretto ed un godimento ed utilizzo comune dell'area da parte di diversi condomini.
La ragione di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5) nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis, non può, invero, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n.6064/2008).
Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente costituita, T.M..
Nulla sulle spese avuto riguardo agli altri intimati, non costituiti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di T.M., che liquida in complessivi 3.200,00 di cui 200,00 curo per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...