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martedì 20 giugno 2017

Il fabbisogno energetico per la ripartizione della spesa del riscaldamento

Il calcolo del fabbisogno termico è elemento necessario per procedere correttamente alla ripartizione della spesa del riscaldamento conseguentemente all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione. L’articolo 9, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 102/2014, prevede che il criterio base per la ripartizione della spesa debba necessariamente essere la norma UNI 10200 (attualmente è in vigore la versione del 2015).
Tuttavia, qualora siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Appare quindi essenziale, prima di dare corso all’incarico per la redazione dei calcoli necessari ai fini della norma UNI 10200, procedere alla determinazione del fabbisogno energetico.
Infatti, acquisiti questi dati, la prima cosa da verificare è se sussistano o meno i presupposti per poter disapplicare la norma UNI. In tal caso, la questione dovrà essere sottoposta all’assemblea la quale potrà valutare quale scelta adottare. Si ritiene indispensabile la presenza del professionista in quella sede.
Nel caso in cui i condomini dovessero scegliere di non fare ricorso alla norma tecnica per la ripartizione, il fabbisogno non sarà più necessario, anche se resta un dato utile per eventuali scelte future. Qualora, invece, l’assemblea dovesse decidere di applicare la norma UNI, il fabbisogno sarà necessario per la formazione della nuova tabella millesimale del riscaldamento.
La norma tecnica per il calcolo del fabbisogno è la UNI TS 11300 che, si ritiene, non debba essere applicata pedissequamente.
La norma, infatti, per calcolare il fabbisogno prevede di considerare l’attività posta all’interno delle unità immobiliari. Infatti, se vi fosse un ufficio con molti computer che erogano calore, il fabbisogno energetico sarebbe diverso da quello, ad esempio, di una unità immobiliare ad uso abitazione oppure se nell’appartamento vi fosse un negozio da parrucchiera con i caschi che, notoriamente, scaldano molto.
A seconda dell’attività posta all’interno dell’alloggio, cambia, quindi, la quantità di calore che deve essere prelevata dai corpi scaldanti e, quindi, il fabbisogno.
Tali elementi andrebbero ad incidere sulle differenze di fabbisogno con la conseguenza che, cessata l’attività e mutata la destinazione (ad esempio da parrucchiera a enoteca), conseguirebbe una modifica che potrebbe alterare le differenze oltre il 50%. Così fosse, ogni volta che varia una attività, occorrerebbe procedere nuovamente ai calcoli (quanto meno dell’unità stessa) per verificare se ancora sussistono le condizioni per disapplicare la norma UNI.
Ne consegue che si sarebbe portati a ritenere che il calcolo del fabbisogno debba essere effettuato senza considerare l’attività che in concreto viene svolta nell’unità immobiliare. Saranno invece presi in considerazione solo l’edificio e quelle parti di esso che possono portare a minori o maggiore dispersioni ma che, in ogni caso, riguardano il palazzo e non l’uso che dello stesso viene fatto. Pertanto, si ritiene che debbano essere considerati i doppi vetri e gli eventuali “cappotti interni” che, in ogni caso, hanno carattere di stabilità nel tempo.
Qualora, invece, i condomini dovessero decidere di applicare comunque la norma UNI 10200 (oppure se non dovessero sussistere le condizioni per la sua disapplicazione), la determinazione del fabbisogno torna utile per calcolare la nuova tabella millesimale con la quale verranno ripartiti i costi che generano la così detta “spesa per potenza termica installata”: dispersioni (la così detta quota fissa), energia elettrica, terzo responsabile, manutenzione ordinaria.
In tal caso, però, occorrerà apportare modifiche ai criteri utilizzati per il calcolo. Poichè, in tal caso, il calcolo del fabbisogno è strumento per procedere alla determinazione della tabella millesimale, troveranno applicazione quelle norme che disciplinano i criteri per la formazione della stessa.
L’articolo 68 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, prevede espressamente che “nell’accertamento dei valori di cui al primo comma (millesimi -ndr-) non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”.
Conseguentemente, non dovranno essere considerati i doppi vetri in quanto “miglioramenti”. Questi, riducendo le dispersioni, sicuramente vanno ad abbassare il fabbisogno dell’unità immobiliare. Tuttavia la norma del codice deve prevalere sulla norma tecnica (la UNI TS 11300) che, peraltro, non è richiamata espressamente dalla legge.
Il professionista deve quindi considerare, per la determinazione della tabella millesimale, lo stato degli infissi al momento del completamento dell’edificio.
Si ricordi che la tabella millesimale verrà utilizzata per la ripartizione della spesa per potenza termica installata. Il risparmio per il singolo condomino che ha effettuato opere o interventi migliorativi energeticamente, si ha nella quota a consumo. Infatti, avendo diminuito il fabbisogno dell’unità immobiliare, sarà necessario prelevare una quantità inferiore di calore dai corpi scaldanti.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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martedì 16 maggio 2017

Ripartizione delle spese della scala e dell’ascensore

L’approvazione delle spese e del relativo riparto, sia per quanto attiene a quelle preventivate, sia per quanto attiene a quelle a consuntivo, deve avvenire in assemblea con una delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio condominiale.

Il legislatore del 1942, introducendo, con l’art. 1117 codice civile, la materia del condominio, non ne specifica la natura, né vi ha provveduto il legislatore del 2012 con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, mentre la giurisprudenza lo ha ritenuto un mero ente di gestione delle cose comuni, sprovvisto di personalità giuridica. Il precitato articolo 1117 indica soltanto i beni condominiali che, si presumono, comuni a tutti i partecipanti al condominio, ben potendo una parte, però, essere di proprietà esclusiva di un singolo (per esempio, l’ultima rampa di scale). In ogni caso si tratta di una rilevante specificazione che costituisce la base di valutazione dei beni, strutturali e tecnologici, e dei servizi condominiali sia da parte degli stessi condomini sia da parte dell’amministratore del condominio.
  • LE SPESE CONDOMINIALI
Considerato che tutti i beni comuni sono collegati strutturalmente e funzionalmente alle unità di proprietà esclusiva e sono a queste strumentali (Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2015, n. 4501), ne consegue che tutti i condomini devono provvedere alla loro conservazione e, se del caso, al loro miglioramento, con particolare riferimento all’uso e al godimento dei medesimi.
La relativa contribuzione è fondata sulla contitolarità della proprietà dei beni condominiali e l’obbligazione che ne deriva è una obbligatio proter rem, alla quale nessuno può sottrarsi ai sensi dell’art. 1118 codice civile.
Le spese, e il correlato riparto tra i condomini in forza del valore della quota millesimale di ciascuno, sono disciplinate dall’art. 1123 codice civile. Va, innanzitutto, ribadito che quest’ultimo articolo è un articolo derogabile e pertanto il criterio, ivi indicato, può essere sostituito con un altro, purché deliberato e accettato dall’intera compagine condominiale, nessun condomino escluso.
Se, viceversa, una clausola contrattuale del regolamento allegato ai contratti di compravendita o approvato in assemblea da tutti i condomini indistintamente, e dagli stessi sottoscritto, non prospetta un criterio derogativo di quello stabilito dall’art. 1123 codice civile, i condomini e l’amministratore devono attenersi a questo.
L’approvazione delle spese e del relativo riparto, sia per quanto attiene a quelle preventivate, sia per quanto attiene a quelle a consuntivo, deve avvenire in assemblea con una delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio condominiale, seppure per le sole spese concernenti la manutenzione ordinaria dei beni comuni e l’esercizio dei servizi condominiali; per le spese inerenti alla manutenzione straordinaria di notevole entità delle cose comuni, la delibera deve essere adottata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea rappresentante almeno la metà del valore millesimale dello stabile condominiale, eccettuate specifiche fattispecie inerenti, tra l’altro, alla normativa concernente il risparmio energetico. Tuttavia, in caso di vendita di una unità immobiliare, se nel condominio siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento dell’assunzione della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2013, n. 8782).
Si rammenta che, per quanto attiene alle spese di manutenzione ordinaria, queste hanno il loro momento costitutivo nell’esecuzione degli interventi programmati o resisi necessari nelle more della gestione.
La manutenzione straordinaria inerisce, tra l’altro, alle opere necessarie per rinnovare, sostituire e integrare parti degli impianti tecnologici (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1510).
Come è noto, l’art. 63 disp. att. codice civile, inerisce alla responsabilità solidale tra acquirente e alienante sino a che non sia inviata copia autentica del contratto di compravendita all’amministratore.
Si deve, altresì, osservare come la suddetta solidarietà inerisca, esclusivamente, alla gestione in corso al momento dell’atto di compravendita e a quella immediatamente precedente; nulla rileva la circostanza che l’amministratore abbia indicato nel riparto consuntivo anche il debito delle annualità precedenti, che rimane ad esclusivo carico dell’alienante. Inoltre tale norma vale solo per la successione di proprietà inter vivos, in quanto la successione mortis causa determina l’addebito dell’intera somma dovuta dal de cuius a tutti i suoi eredi poiché questi subentrano, a titolo universale, nella identica posizione giuridica ed economica del loro dante causa, sempre che non abbiano rinunciato all’eredità o l’abbiano accettata con beneficio d’inventario.
I soggetti obbligati al pagamento sono gli effettivi titolari dei diritti reali delle singole unità immobiliari, costituenti il condominio; i nudi proprietari devono pagare le spese per la manutenzione straordinaria delle parti e degli impianti comuni, mentre gli usufruttuari, così come i titolari dei diritti di uso e di abitazione, ai quali si applica la normativa inerente all’usufrutto ex art. 1026 codice civile, devono pagare le spese della gestione amministrativa ordinaria; la ripartizione tra costoro deve essere specificata nel riparto preventivo e consuntivo allegati al rendiconto annuale.
Il nudo proprietario è solidamente responsabile con l’usufruttuario per l’eventuale morosità di questi e viceversa in forza dell’ultimo comma del novellato art. 67 disp. att. codice civile.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 1123 codice civile, apparentemente sembrano stabilire il medesimo principio. Viceversa, il legislatore ha voluto individuare due differenti fattispecie.
Con il secondo comma il legislatore ha disciplinato il godimento, da parte di ciascun condomino, dei beni comuni, affinché la spesa relativa, addebitabile a questi, sia proporzionata al loro uso che il singolo effettua, dovuto da un loro maggior logorio. Le ipotesi più frequenti sono rappresentate dall’uso dell’ascensore per chi abita i piani alti dello stabile o dall’uso dell’impianto di riscaldamento dovuto all’inserimento negli appartamenti, per esempio, dell’ultimo piano dello stabile di un maggior numero di elementi radianti.
Il concetto di uso del bene si riferisce a un suo uso potenziale e astratto e non al suo godimento effettivo, che il singolo può trarne (App. Ancona 29 marzo 2016, in Leggi d’Italia), anche per suo proprio soggettivo stile di vita.
Il terzo comma dell’art. 1123 codice civile, introduce il concetto del così detto condominio parziale basato sulla delimitazione dell’appartenenza di un determinato bene soltanto a un gruppo di condomini con esclusione degli altri; si pensi, ad esempio, a una chiostra che fornisca aria e luce soltanto ad alcuni appartamenti, ma non a tutti quelli che costituiscono l’edificio condominiale.
Indipendentemente dalla qualificazione “comune” di un bene, fornita dal regolamento condominiale, è necessario verificarne la concreta destinazione d’uso, in quanto se finalizzata all’utilità esclusiva di una porzione dello stabile, soltanto i proprietari di questa devono sopportarne le spese manutentive (Cass. civ., Sez. II, 2 marzo 2016, n. 4127).
L’obbligazione non è più propter rem, ma propter utilitatem, come afferma Antonio Scarpa (Immobili e proprietà n. 7/2016, pag. 439).
L’art. 1123 codice civile costituisce il principio generale inerente ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali; tuttavia, lo stesso legislatore ha voluto disciplinare, direttamente, alcune fattispecie, quali le scale e gli ascensori (art. 1124 codice civile), i solai (art. 1125 codice civile), i lastrici solari e le terrazze a livello (art. 1126 codice civile). Questi articoli non sono altro che i corollari dei principi previsti nell’art. 1123 codice civile e si rammenta che sono tutti derogabili, per cui una convenzione, assunta da tutti, indistintamente, i partecipanti al condominio, può stabilire un criterio ad hoc.
Infine, si rammenta che tutti i condomini sono obbligati a corrispondere le spese che l’amministratore ha sostenuto ai sensi del secondo comma dell’art. 1135 codice civile, limitatamente, però, a quelli inerenti all’eliminazione dei pericoli che abbia potuto causare e non anche alla sua manutenzione e/o al suo risanamento, per esempio, devono essere pagate le spese di rimozione delle parti pericolanti di un cornicione ammalorato, ma non il suo ripristino.
  • LE SCALE
L’art. 1117 del codice civile annovera, tra le parti comuni dell’edificio, anche le scale, indicandole come necessarie all’uso comune. Queste, quando il contrario non risulti dal titolo, sono sempre comuni a tutti i condomini, sia che vengano, o meno, utilizzate da tutti: occorre, infatti, avere riguardo al servizio generale che dette strutture prestano all’insieme dell’edificio (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 4372).
Proprio per tale motivo il diritto sulla scala viene esercitato anche dal proprietario di una unità immobiliare sita al piano terreno, e che abbia, altresì, accesso diretto dalla pubblica strada. Del resto la scala è un bene accessorio del condominio e non un bene pertinenziale.
Considerato che le scale presentano una qualche peculiarità, il legislatore ha voluto specificare, con maggiore precisione, il criterio di ripartizione delle spese per la loro manutenzione considerato che sono utilizzate in modo differente da coloro che abitano ai diversi piani dell’edificio.
Il legislatore ha fissato, dunque, il criterio in base al quale la spesa va ripartita per metà in ragione dell’altezza del piano e per metà in ragione del valore millesimale di ogni unità immobiliare (Cass. civ., Sez. II, 14 luglio 2015, n. 14697).
La giurisprudenza aveva utilizzato, per analogia, tale criterio di suddivisione anche per le spese che ineriscono alla funzionalità dell’impianto dell’ascensore.
Infatti, questo era ed è indicato tra i beni comuni nell’art. 1117 codice civile, ma poi non era più citato in altri articoli; considerato che la funzione dell’ascensore è identica a quella delle scale, quale mezzo di salita ai piani superiori, il criterio della suddivisione delle spese deve essere lo stesso. Il legislatore del 2012 ha posto rimedio a tale “svista”. Per scala si devono intendere i muri perimetrali, i pianerottoli, i gradini, la ringhiera, le finestre e via discorrendo.
  • L’ASCENSORE
L’impianto dell’ascensore è uno dei mezzi di risalita più diffusi in tutto il mondo, sviluppatosi anche sotto il profilo tecnologico; il legislatore, dunque, è dovuto intervenire, sempre di più, per garantire al massimo la sicurezza dell’installazione e della sua gestione nonché per consentirne il maggior uso, soprattutto, ai fini sociali.
Ha, dunque, disposto una serie di norme tecniche, in particolare per la manutenzione periodica e straordinaria dell’impianto, prescrivendo altresì sanzioni, anche di natura penale, per coloro che le trasgrediscono, allo scopo di assicurare agli utenti una sicura praticabilità. Non solo, ha derubricato l’innovazione a miglioria per la sua installazione ex novo per agevolarne l’applicazione a favore dei condomini diversamente abili, tra i quali, a ben diritto, possono collocarsi le persone molto anziane. L’impianto deve garantire e tutelare la vita e, comunque, l’incolumità fisica di coloro che lo utilizzano, ai sensi dell’art. 32 Costituzione, considerato che la proprietà privata deve avere anche una funzione sociale, ex art. 42 Costituzione. Per questo motivo è stato oggetto di specifiche normative, in particolare, il d. m. 22 gennaio 2008, n. 37 e il d. P. R. 19 gennaio 2015, n. 8.
Il d. m. n. 37/2008, citato, all’art. 1, n. 2f, recita: […] impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; […].
L’art. 8, n. 2, espone: Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia […].
  • LA NOVELLA DEL 2012
Se correttamente il legislatore ha inserito gli ascensori nella normativa di cui all’art. 1124 codice civile, alcune altre sue modifiche appaiono, per lo meno, discutibili.
Innanzi tutto, il termine “esclusivamente”, introdotto nel comma I, appare superfluo, considerata la ratio della norma, che costituisce, ut supra dedotto, una peculiarità del disposto dell’art. 1123 codice civile.
Inoltre, il termine “ricostruzione” è stato sostituito da “sostituzione”; orbene, se questo è idoneo per quanto inerisce all’impianto dell’ascensore, dalla cabina al quadro elettrico, non è consono per le scale, che possono essere ricostruite, come disposto dal legislatore del 1942.
In ogni caso la sostituzione del vecchio ascensore, o di parti di esso, per esempio, del motore, della puleggia di trazione, del limitatore di velocità o del dispositivo di caduta, non costituisce una innovazione, considerato che non viene mutata né la funzione originaria dell’ascensore, né la sua consistenza materiale.
Nel comma II, il legislatore avrebbe dovuto inserire espressamente anche i garage privati, realizzati, sempre più frequentemente, nel sottosuolo dello stabile; considerata la eadem ratio, si può applicare, per analogia con le cantine, anche a questi manufatti il comma de quo.
Nulla è riferito in relazione all’installazione ex novo dell’ascensore in stabili già esistenti. Il legislatore, esattamente, non ha provveduto, considerata l’equivalenza dell’opera con le fattispecie previste dall’art. 1120, comma II, codice civile in tema di innovazioni.
Neppure è citata la particolare installazione ex novo, a favore dei differentemente abili, in quanto prevista dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
La succitata legge n. 13/1989, integrata dalla successiva legge 27 febbraio 1989, n. 62, concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei diversamente abili, favorita anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. La legge n. 13/1989 non ha tra l’altro considerato l’ascensore in modo isolato, bensì quale oggetto inserito in un edificio e, di conseguenza, ha previsto che anche l’accesso allo stesso non deve avere barriere ad ostacoli che ne impediscano o ne rendano gravoso l’uso ai disabili (ad esempio l’installazione di nuove rampe prive di gradini).
La spesa per l’installazione di un nuovo ascensore, o comunque per l’esecuzione di opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, deve essere ripartita tra tutti i condomini, compresi quelli le cui proprietà sono site a piano terreno, acquisendo l’intero stabile per tale intervento un maggior valore.
La legge di cui trattasi si preoccupa, quindi, da una parte di imporre l’installazione di ascensori negli stabili condominiali nuovi e dall’altra di abolire “le barriere architettoniche” negli edifici già esistenti consentendo, all’art. 2, che le relative delibere assembleari siano adottate con la maggioranza di cui all’art. 1136 del codice civile, comma secondo, essendo uno strumento diretto a favorire l’accesso ed il transito dei disabili attraverso l’edificio.
Ad ogni condomino è inoltre permesso di godere successivamente dell’ascensore, partecipando alle spese di esecuzione e manutenzione, ex art. 1121, comma III, codice civile.
  • I CASI PRATICI
A) Beni comuni
Le scale e l’ascensore sono certamente beni comuni; le prime perché sono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 4372, citata) e il secondo poiché espressamente richiamato come tale dal n. 3 dell’art. 1117 codice civile, salva una diversa previsione contrattuale (Cass. n. 14697/2015, citata). Tra l’altro, la semplice circostanza che uno stabile sia dotato di più scale, non fa ritenere la piena autonomia e l’indipendenza strutturale e funzionale delle singole porzioni del fabbricato (Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2015, n. 10483).
La comproprietà di questi beni è di tutti i condomini, anche di coloro che hanno l’appartamento al piano terreno, in quanto servono anche per accedere al tetto, per esempio, per la sua manutenzione o per la riparazione dell’antenna tv centralizzata, considerato che l’uso che se ne fa non è quello effettivo, ma quello potenziale, come già dedotto (Cass. civ., Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8277); ne discende che pagano le spese per la loro manutenzione anche i condomini che abbiano mantenuto vuoto e non locato il loro alloggio (Lino Salis, Condominio, in NN. DI, III, 1959, 1139). Il concorso alle spese è, d’altronde, rapportato alla loro quota millesimale, calcolata solo sul valore dell’appartamento senza alcun riferimento all’altezza del piano.
Considerato che la scala è un bene comune, è illegittimo realizzare una chiusura d’accesso all’ultima rampa, anche se l’unità immobiliare servita è di proprietà esclusiva (Cass. civ., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 4664).

B) Manutenzione e adeguamento
La manutenzione dei beni, e degli impianti comuni, consiste nel complesso delle opere che servono a garantire le loro costanti efficienza e funzionalità; si distingue in manutenzione ordinaria, inerente agli interventi che sono finalizzati a impedirne il deterioramento, e in manutenzione straordinaria che ha lo scopo di restituirne loro l’originaria funzionalità.
La ripartizione delle spese sono correlate al maggiore logorio che subiscono per opera dell’uso che i condomini dei piani superiori ne fanno.
Per quanto attiene all’ascensore, la manutenzione concerne, non solo, la cabina, le porte di piano o le funi, ma anche il volume tecnico contenente gli ingranaggi.
Per quanto attiene alle spese relative, la dottrina e la giurisprudenza non sono sempre concordi nell’applicare il criterio previsto dall’art. 1124 codice civile, prevedendo, alcuni autori, una ripartizione ai sensi del secondo comma dell’art. 1123 codice civile, in particolare per quanto attiene alle spese di illuminazione delle scale (Branca - Terzago).
L’adeguamento dell’impianto, alle nuove disposizioni di legge, serve per garantire la sicurezza della vita umana e l’incolumità delle persone e, trattandosi di norme di interesse pubblico, non sono derogabili dall’assemblea, neppure con una delibera all’unanimità della compagine condominiale.
Riguarda l’aspetto funzionale dell’impianto, poiché sono relative all’esecuzione di opere nuove e di nuovi dispositivi e all’introduzione di nuovi elementi strutturali; devono, pertanto, essere inserite tra le spese di manutenzione straordinaria. Roberto Triola osserva che, se l’art. 1124 codice civile si applichi alla sostituzione dell’impianto, a maggior ragione si applica per interventi di minore portata.
Se, per contro, sia conseguente a gravi vizi, per i quali opera la garanzia di cui all’art. 1669 codice civile, la stessa grava sull’appaltatore, anche quale risarcimento per equivalente, senza che abbia rilievo l’esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino.

C) La responsabilità extracontrattuale
Il custode dei beni comuni è il condominio e, per questo, il suo amministratore, che ne è il legale rappresentante, ai sensi dell’art. 2051 codice civile.
L’amministratore deve costantemente vigilare che i beni comuni siano conservati in modo da risultare sempre efficienti e, in particolare l’impianto dell’ascensore, che deve conservare costantemente un sicuro funzionamento, adeguandolo alle norme di sicurezza, di volta in volta emanate, e deve essere sottoposto ai controlli periodici di legge.
Innanzi tutto si deve ricordare che custode è colui che usa, anche indirettamente, la cosa in custodia e che ha il dovere giuridico di controllare le eventuali conseguenze dannose che da questa possano derivare (Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2014, n. 4277); una fattispecie concernente l’amministratore è la vigilanza a che l’ascensore si fermi al piano correttamente, senza dislivello alcuno.
È necessario, però, che il danneggiato provi: a) il danno concretamente subito ed economicamente valutabile; b) il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Infatti, affinché sia risarcibile un danno ex art. 2051 codice civile, devono sussistere tre elementi: il fatto, il nesso causale e la colpa o il dolo.
Pertanto, l’azione o l’omissione del custode devono essere rapportate al danno verificatosi da un nesso di causalità, che deve essere rigorosamente provato dal danneggiato (Cass. civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18865).
Il nesso causale può essere escluso da un caso fortuito intervenuto e dal fatto di un terzo, ricompreso lo stesso danneggiato.
Deve trattarsi di un evento anomalo o straordinario, tale da considerarsi quale causa esclusiva del danno provocato, per esempio, una forte pioggia intensa (Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877).
Questo principio si applica nell’ipotesi di comportamento negligente dello stesso danneggiato, per esempio, un infortunio accaduto a una condomina, che, disattenta, sia inciampata non accorgendosi del dislivello tra il piano della cabina dell’ascensore e quello del pianerottolo (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895), ovvero ad altra che sia scivolata sulle scale, incidente causato, però, dalla scivolosità delle sue scarpe (Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12744).
L’illecito omissivo discende dall’obbligo giuridico di impedire un evento dannoso o da un dovere negoziale che imponga di attivarsi per il medesimo scopo (Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3506), fattispecie queste che si applicano all’amministratore di condominio.
Si deve osservare che il risarcimento dei danni, dovuti al terzo, costituisce un debito solidale ex art. 1292 codice civile, non derivando da un contratto, per il quale è prevista la parziarietà tra i condomini (Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1674). Per tali spese sussiste, quindi, la solidarietà prevista dall’art. 2055 codice civile (Cass. civ., n. 1674/2015, citata).

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci  
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martedì 31 gennaio 2017

L’applicabilità dell’art. 1126 c.c. alla ripartizione tra i condomini

Non è possibile equiparare la posizione del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare a quella del proprietario della terrazza a livello: nel primo caso l’uso esclusivo deriva da una situazione di fatto, nella seconda ipotesi l’uso esclusivo deriva dalla proprietà esclusiva dell’appartamento al quale accede la terrazza.

Recentemente la S.C. ha affermato che qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, co. 1°, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, co. 1°, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla S.C., l’art. 1126 c.c. considera solo l’ipotesi in cui un condomino abbia l’uso esclusivo del lastrico solare e non quella in cui un condomino o un terzo sia il proprietario esclusivo del lastrico solare, prevista, invece, in altre disposizioni (art. 1117, n. 1, e 1127, co. 1°, c.c.).
Il silenzio sul punto non può non significare che le spese relative alla riparazione o ricostruzione del lastrico (ed indirettamente l’obbligo relativo alla esecuzione della relative opere) , in tale ipotesi, sono a carico soltanto del proprietario esclusivo dello stesso, a nulla rilevando che tale bene svolga anche una funzione di copertura dell’appartamento sottostante.
Né si potrebbe, invocare, per quanto riguarda la ricostruzione, una applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., mancando la identità di ratio, nel senso che non sembra logico far concorrere il non proprietario alle spese di ricostruzione di un bene in proprietà altrui come se lo stesso fosse comune.
Ad ogni modo, non si vede come possa ipotizzarsi un obbligo dell’assemblea di provvedere ad opere che riguardano una parte dell’edificio in proprietà esclusiva.
Lo stesso discorso vale per la terrazza a livello, la quale non è altro che un lastrico solare in proprietà esclusiva il quale accede ad un appartamento ugualmente in proprietà esclusiva.
Non è quindi possibile equiparare la posizione del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare a quella del proprietario della terrazza a livello. Nella prima ipotesi l’uso esclusivo deriva da una situazione di fatto (di solito la proprietà dell’ultimo piano) che consente solo ad uno od alcuni condomini di godere del lastrico solare; è significativo, in proposito, che nell’art. 1126, co. 1°, c.c., non si parli di “diritto” e che si faccia riferimento ai “condomini” al plurale. Nella seconda ipotesi l’uso esclusivo deriva dalla proprietà esclusiva dell’appartamento al quale accede la terrazza.
Il ritenere che alla terrazza a livello sia applicabile l’art. 1126 c.c., sia in ordine alle spese per le riparazioni o la ricostruzione, sia in ordine alla ripartizione dei danni derivanti dalla omessa effettuazione delle opere relative, poi, porterebbe a conseguenze inique nel caso in cui al di sotto della terrazza vi sia una sola unità immobiliare in proprietà esclusiva, sia per quanto riguarda le spese, in quanto il proprietario della stessa dovrebbe partecipare per due terzi alle spese che interessano un bene in proprietà esclusiva di un altro condomino, che per quanto riguarda i danni eventualmente subiti da terzi, i quali (nei rapporti interni) verrebbero ripartiti in eguale misura, pur essendo responsabile degli stessi il condominio, per non avere provveduto alla esecuzione delle opere necessarie per evitare o eliminare tali danni.
Per quanto riguarda il lastrico solare in uso esclusivo, secondo la S.C. il titolare del relativo diritto si trova in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l’uso esclusivo, lo costituisce quale custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposta alla necessaria manutenzione . Resta difficile capire quale sia il fondamento della (cor)responsabilità del titolare dell’uso esclusivo del lastrico solare nel caso in cui il condominio ometta di effettuare la straordinaria manutenzione e viceversa quale sia il fondamento della (cor) responsabilità del condominio nel caso in cui il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico ometta l’ordinaria manutenzione dello stesso.
Ugualmente appare difficile fondare la (cor)responsabilità del condominio appare difficile fondarla sull’art. 1130, n. 4, c.c. (dal momento che gli “atti conservativi” ai quali fa riferimento tale disposizione sono quelli di natura giudiziaria ) e sull’art. 1135, co. 1°, n. 4, c.c. (che prevede unicamente la competenza dell’assembla a deliberare – anche – in tema di opere di manutenzione straordinaria). E’ più semplice fondare una responsabilità esclusiva, invece, sull’art. 2051 c.c., dal momento che il lastrico solare in uso esclusivo non cessa di essere parte comune sulla quale il condominio continua ad esercitare la custodia). Per quanto riguarda la ripartizione interna tra i condomini dei danni derivanti da omessa manutenzione del lastrico solare in uso esclusivo, la S.C. si è espressa per l’applicabilità dell’art. 1126 c.c., ma senza motivare tale conclusione, per la quale è difficile trovare una giustificazione logica. Se, infatti, è logico che chi ha l’uso esclusivo debba contribuire in misura maggiore di quella cui sarebbe tenuto in base alle tabelle millesimali alle spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare, in considerazione del logorio che allo stesso tale uso esclusivo può arrecare (anche se si può dubitare della razionalità dell’art. 1126 c.c. nella parte in cui fa riferimento anche alla ricostruzione del lastrico, la cui necessità, di regola, non è ricollegabile al normale godimento), non altrettanto può dirsi in relazione alla ripartizione secondo lo stesso criterio dei danni derivati a terzi dalla omessa esecuzione da parte del condominio delle opere necessarie per evitarli.
In altri termini non sembra esservi un nesso logico tra l’affermata applicabilità dell’art. 1126 c.c. in ordine alla ripartizione dei danni derivanti dalla inerzia del condominio ed il fatto che se il condominio avesse provveduto ad eseguire le opere necessarie ad evitare tali danni, il condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare avrebbe dovuto contribuire alle spese secondo quanto stabilito da tale norma.
Sembra, invece, preferibile ritenere che, il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, c.c. 1°, c.c. , con conseguente applicabilità, nei rapporti interni, del co. 3°, in base al quale, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali, per cui, in linea di principio, nei rapporti interni il risarcimento andrà ripartito in parti uguali tra i condomini e non in base ai millesimi, a meno che non possa essere superato il principio di pari responsabilità in considerazione della gravità delle singole colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi del co. 2° dell’art. 2055 c.c.
A tal fine il giudice potrà prendere in considerazione l’atteggiamento dei condomini i quali si siano espressi in senso favorevole alle opere di riparazione e ricostruzione, la cui esecuzione, però, non è stata deliberata dall’assemblea, oppure dei millesimi, sembrando ragionevole che ogni condomino risponda dei danni derivanti a terzi in misura proporzionale al contributo che avrebbe potuto dare nell’adozione di quelle delibere di esecuzione dei lavori diretti a prevenire o limitare i danni che poi il condominio ha dovuto risarcire.
  • LA RIPARAZIONE DEI SOLAI INTERMEDI
La ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell’art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati. In applicazione di tale principio, si è ritenuto che il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che essi dipendono da fatti imputabili a quest’ultimo. Qualora tale onere probatorio non venga assolto, le spese per la riparazione di esso dovranno essere ripartite in parti uguali tra il proprietario dell’alloggio sovrastante (per il quale il solaio costituisce il pavimento) ed il proprietario di quello inferiore (per il quale realizza il soffitto), ai sensi dell’art. 1125 c.c., che prevede una presunzione assoluta di comunione tra detti condomini del solaio; da ciò deriva, altresì, l’inapplicabilità – nei rapporti tra detti proprietari – dell’art. 2051 c.c. diretto, invece, a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che altri hanno in custodia e non i comunisti tra loro.
  • DANNI CAUSATI DA BALCONI
Sul presupposto che, a differenza del solaio divisorio di due piani, che funziona da sostegno del piano soprastante e da copertura di quello sottostante, l’aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) appartiene esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare corrispondente, è stata affermata la esclusiva responsabilità di quest’ultimo per il danno cagionato a terzi da un pezzo di muratura staccatosi dal balcone.
Riguardo, invece, ai fregi ornamentali e gli elementi decorativi che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), qualora adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle singole porzioni immobiliari, rientrano tra le parti condominiali, con la conseguenza che è onere del proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti e, citato per il relativo risarcimento, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è stato causato dal distacco di elementi decorativi, che, per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio, appartengono alle parti comuni di esso. Accertato che la fatiscenza del soffitto di un balcone è dovuta a difetto di manutenzione dello sgocciolatoio destinato allo smaltimento delle acque provenienti dal piano di calpestio del balcone sovrastante, il proprietario di questo è tenuto, ex art. 2051 c.c. al risarcimento, anche in forma specifica, dei danni causati alla contigua proprietà dal proprio fatto doloso o colposo, e non vengono in rilievo norme riguardanti la disciplina del condominio.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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lunedì 23 gennaio 2017

NON SI PUO' MAI STARE TRANQUILLI: ultime sulla norma UNI 10200

In attesa delle ulteriori nuove sui temi fiscali legati alla prossima dichiarazione, si invia la notizia sottoriportata in materia di contabilizzazione calore.

La norma UNI 10200 viene richiamata dal D. Lgs. 102/2014 all'articolo 9 comma 5 lettera d) e deve essere adottata per la ripartizione della spesa a seguito della termoregolazione e contabilizzazione. 

Sono fatti salvi quegli edifici nei quali vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%. In questo caso, i condomini potranno scegliere se applicarla o se suddividere la spesa attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la restante parte sulla base, ad esempio, della tabella millesimale già in uso.

Subito dopo l'emanazione del D. Lgs. 102/2014 il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Ente federato all'UNI ed incaricato dallo stesso di redigere la norma citata, ha convocato la Commissione Tecnica per apportare modifiche alla luce delle problematiche sorte nel corso delle prime applicazioni.

Vi era già stata una inchiesta pubblica aperta dall'UNI affinché fosse data la possibilità al pubblico di far pervenire osservazioni. Queste osservazioni sono state tali da portare il CTI ad effettuare modifiche ritenute meritevoli di una nuova inchiesta pubblica. Terminato il lavoro, quindi, a breve l'UNI aprirà una nuova inchiesta per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni.

Si presume che prima di 3-4 mesi non vi sarà la pubblicazione definitiva.

Non appena interverranno novità nel merito, sarete prontamente informati.

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giovedì 29 dicembre 2016

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO anche se mansioni del licenziato sono ripartite su altri dipendenti

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19185 pubblicata il 28 settembre 2016 è intervenuta in merito alla decisione da parte del datore di lavoro di addivenire ad una diversa ripartizione delle mansioni del dipendente licenziato tra gli altri lavoratori rimasti in servizio, laddove attuata al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale, costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento. I giudici della S.C. hanno confermato questo principio con la sentenza citata, nella quale è stato osservato che rientra nel legittimo esercizio dei poteri di impresa la suddivisione tra più lavoratori delle attribuzioni ricoperte da un solo dipendente, nei cui confronti può, dunque, essere validamente intimato il licenziamento per soppressione del relativo posto di lavoro.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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martedì 27 dicembre 2016

Termoregolazione e Contabilizzazione del calore il ruolo dell’amministratore

Si avvicina il termine per adempiere agli obblighi previsti dall’Art. 9 del D.Lgs. 102/2014 che, recependo la direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce una serie di misure volte a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici condominiali attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese per riscaldamento in base ai consumi effettivi.
Il decreto prevede infatti che nei condomini riforniti da una fonte di riscaldamento centralizzata sia obbligatoria l’installazione entro il 31/12/2016 di contatori individuali (la così detta contabilizzazione diretta) per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Il decreto prevede anche che nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si possa ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (la così detta contabilizzazione indiretta) per regolare e misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini. Il decreto stabilisce inoltre che, in tutti i casi di condomini alimentati da sistemi di riscaldamento centralizzati, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, l’importo complessivo venga suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione e conduzione dell’impianto secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
Come previsto dall’Art. 16 dello stesso decreto D.Lgs. 102/2014, l’assemblea condominiale è tenuta a deliberare l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, pena l’applicazione di cospicue sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare da 500 a 2.500 Euro per unità immobiliare nei casi di inadempimento, entro il termine previsto, tanto dell’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, quanto dell’obbligo di ripartizione delle spese conformemente alla norma.
Una volta deliberata l’installazione dei suddetti sistemi, nessun condòmino potrà rifiutarsi di procedere all’installazione.
Viceversa, nel caso in cui l’assemblea non deliberi, il condòmino favorevole all’intervento, ma costretto a subire la volontà dell’assemblea, non potrà essere esentato dal pagamento della sanzione amministrativa.
Dato l’articolato panorama normativo, il ruolo dell’amministratore è fondamentale e diventa certamente determinante al fine di garantire il coordinamento fra i vari attori coinvolti. Infatti all’amministratore non compete soltanto informare l’assemblea in merito agli obblighi previsti dalla legge, ma anche: far redigere il progetto conforme alla norma UNI 10200 e il capitolato dei lavori da un tecnico abilitato, sottoporre il capitolato a diverse aziende installatrici e verificare le proposte tecnico-commerciali ricevute prima di sottoporle all’assemblea condominiale.
Dal punto di vista tecnico, l’Amministratore dovrà in particolare verificare la bontà delle soluzioni proposte e valutare i seguenti aspetti: affidabilità e conformità dei dispositivi, solidità e garanzie offerte dalle aziende produttrici dei dispositivi stessi, specializzazione e competenza delle ditte incaricate di effettuare le attività di installazione, manutenzione e di lettura dei consumi, completezza, tipologia e qualità del servizio offerto.
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, è bene valutare la tecnologia proposta e la tipologia di servizio correlato: sistemi in grado di effettuare una lettura dei dati da remoto comportano certamente un costo di investimento iniziale più alto, ma presentano al contempo costi di gestione delle letture meno onerosi per tutta la vita dell’impianto, comportando al contempo l’indubbio vantaggio di disporre di letture frequenti e consentire così un monitoraggio dei consumi continuo.
Un aspetto di non trascurabile importanza è inoltre la qualità del progetto (obbligatorio ai sensi della legge n.10 del gennaio 1991) che deve essere redatto da un tecnico abilitato iscritto ad un Albo professionale e che deve includere non soltanto la progettazione dell’intervento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione e dei lavori di adeguamento della centrale termica (tipologia di valvole termostatiche e contatori da adottare, dimensionamento delle pompe, bilanciamento, regolazione e trattamento dei circuiti idraulici), ma anche la determinazione dei criteri di ripartizione delle spese e il rilievo dei corpi scaldanti e della relativa potenza installata per ciascuna unità immobiliare. La norma tecnica UNI 10200 prevede infatti che i criteri di ripartizione non possano più essere definiti sulla base di parametri ratificati dall’assemblea, ma che vengano determinati dal progettista sulla base della norma. Da questo punto di vista, un progetto accurato non soltanto tutela tutti i soggetti coinvolti – amministratore, condòmini, progettista, installatore - ma soprattutto assicura che l’intervento risulti essere eseguito dall’azienda installatrice incaricata correttamente. Si ricorda infatti che sono ritenuti non a norma di legge, e pertanto sanzionabili, tutti i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione non conformi alla norma tecnica UNI 10200 vigente.

di ing. Cristian Acquistapace
Chief Sales Officier di E.ON Italia 
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Il condominio è responsabile per i danni derivanti dai lucernai posti sul marciapiede ai locali sottostanti

Tribunale di Foggia 13 maggio 2016 n.1529

La fattispecie riguarda il danno derivato dalla cattiva manutenzione dei lucernai posti al piano strada, che avevano provocato infiltrazioni al sottostante locale che a dire del condominio ne prendeva aria e luce.
II Tribunale, riconoscendo la precipua funzione del lucernario di illuminare un'intercapedine condominiale, ha condannato il condominio al risarcimento del danno per le infiltrazioni derivate dalla omessa manutenzione del bene condominiale.
La sentenza in commento offre lo spunto per una breve considerazione sui lucernai, materia sulla quale non si rinviene copiosa giurisprudenza e che tuttavia costituiscono oggetto di lite sulla ripartizione della spesa manutentiva e della spesa di risarcimento.
In realtà non esiste una soluzione univoca sull'imputazione della spesa, dovendosi verificare caso per caso, fatte salve eventuali disposizioni di regolamento, quale sia la funzione del lucernario, di sostenere il calpestio, di fornire aria e luce a parti condominiali o a beni privati, funzioni che possono anche essere concorrenti fra loro e che possono dare luogo a diversissimi esiti economici.


di Carlo Patti
consulente legale
ANACI Roma
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giovedì 17 novembre 2016

TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE

"1984", (Big Brother is watching you). Eccolo là il Grande Fratello, l'occhio che tutto vigila e controlla di cui George Orwell racconta nel suo più celebre romanzo che iniziò a scrivere nel 1948.
Ad oggi, nel 2016, le telecamere ad uso sorveglianza stanno dilagando a macchia d'olio su tutto il territorio, con grande concentrazione proprio nelle grandi città ed in misura crescente nei condomini, complice il continuo aumento della necessità di garantire la sicurezza.
Per lungo tempo la giurisprudenza si è scontrata sulle telecamere di videosorveglianza negli stabili in comproprietà e finalmente, con la legge di riforma del condominio n. 220 del 2012, il legislatore ha fatto chiarezza andando a disciplinare in merito.

di Fabiana Carucci
Giornalista pubblicista freelance
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TELECAMERA IN CONDOMINIO: TELECAMERE E PORTINERIA


Una menzione a parte va fatta per quanto riguarda il locale portineria, laddove qui entra in gioco il rapporto non solo con la privacy, di cui al paragrafo precedente, ma anche con lo Statuto dei Lavoratori che va applicato in tutela proprio del portiere di del condominio, in quality di lavoratori dipendenti del condominio stesso. Nel vecchio art. 4 dello Statuto, prima della riforma del Jobs Act si dichiarava il divieto perentorio di ripresa del lavoratore nell'esercizio della sua funzione, poichè ciò era accomunato ad una forma subdola di controllo. Anche qui tuttavia si poneva l'esigenza di conciliare tale divieto con la richiesta d'installazioni video, per motivi di sicurezza, da parte del datore di lavoro a salvaguardia dell'area interessata. L'argomento è stato a lungo fonte di dispute agguerrite e sentenze anche contraddittorie: un momento di passaggio cruciale è rappresentato proprio da quanto disposto nella decisione della Corte di Cassazione Penale che, con sentenza n. 20722 del 2010, ha individuato un'eccezione alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, rilevando anche la necessità del datore lavoro (era il caso di un dipendente filmato in atto di compiere un furto a danno della sua azienda) di tutelarsi, dal compimento di azioni penalmente punibili, commesse proprio dal lavoratore nell'esercizio della sua funzione ed a danno dell'azienda stessa. Un precedente che ha aperto all'ammissibilità della prova, anche se rilevata in violazione dello Statuto dei Lavoratori, autorizzando di fatto la ripresa del lavoratore anche nell'esercizio della sua funzione di impiego. Tale criterio è stato recepito dalla recente riforma del Jobs Act 2015, nello Statuto dei Lavoratori. Ecco allora come appare il nuovo art. 4 dello Statuto, post riforma: comma 1. "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (omissis)". Rispetto alla precedente versione, in cui il divieto era più forte, si evince un ammorbidimento (per così dire) della linea di concessione di ripresa anche in ambiente lavorativo e nello svolgimento dell'attività. Nel caso strettamente dei condomini, questa autorizzazione potrebbe essere motivata ulteriormente dalla previsione di un'ulteriore garanzia di sicurezza poiché il locale del portierato è oggetto di visita continua da parte di condomini e terzi visitatori occasionali.

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TELECAMERA IN CONDOMINIO: TRATTAMENTO DEI DATI RIPRESI


I dati raccolti vanno gestiti solo da incaricati appositamente nominati, i quali sono gli unici autorizzati. A tal proposito, l'art. 4 delle Definizioni - paragrafo A - del Codice della Privacy spiega che: "si intende per: a) "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Nel caso di registrazione, dovranno essere nominati incaricati munti di password, che saranno gli unici a poter visionare i dati, da conservare solo per lo stretto necessario. Il server andrà posto in luogo protetto ed accessibile ai soli autorizzati incaricati".
Il Garante ha sottolineato come le riprese debbano riguardare solo aree di pertinenza comune ed esclusivamente condominiali, evitando cioè di invadere la privacy di zone esterne ed estranee al condomino stesso e d'incorrere in un'invasione della sfera privata di terzi.
Nel posizionare le telecamere va tenuto conto dell'area inquadrata, onde evitare d'incorrere nel reato di violazione dell'altrui privacy, come disposto dall'art. 615 bis c.p. "Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa, tutta via si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato". A riguardo è interessante segnalare la sentenza n. 35775 del 2015, pronunciata dalla sezione penale feriale della Corte di Cassazione, con la quale si è voluto rafforzare il concetto già riportato in precedenti sentenze, di necessaria ed accertata volontà di invasione nella sfera altrui, come pure di un numero preciso ed identificabile di persone oggetto della ripresa. Ne è passato da se il concetto secondo il quale, affinché possa essere individuato il reato, non solo è necessaria la volontà d'interferenza, ma la stessa non può dirsi tale se le riprese di un luogo pubblico (magari l'area intorno ad un portone d'ingresso) riguardano un numero potenzialmente indeterminato di persone e sono a fine preventivo, nonché identificativo di eventuali atti contro il condominio (come pareti imbrattate, citofoni o videocitofoni oggetto di vandalismo).
Nello specifico del codice vigente in materia di protezione dei dati personali, Titolo III - Regole Generali per il trattamento dei dati, Cap.1, Regole per tutti i trattamenti, Art. 11 Modalità del trattamento e requisiti dei dati personali si specifica che: "1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati".
I dati registrati devono esser quindi trattati e tenuti nella massima sicurezza ed inaccessibilità ad estranei. In merito si è chiarito nel Provvedimento in materia di Videosorveglianza del 2010 3.3.1. Misure di sicurezza. Qui è previsto un lavoro fatto di, "idonee e preventive misure di sicurezza", onde evitare che in modo anche solo accidentale i dati vengano compromessi o distrutti, come pure che terzi estranei possano manipolarli o utilizzarli per scopi non permessi e/o comunque diversi dall'originale finalità di raccolta, "anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del Codice)". Ne consegue l'obbligo di adottare "specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica)".
Alla luce di quanto sopra, una prima considerazione riguarda innanzitutto l'uso del buon senso assembleare nel valutare bene la necessità d'installazione di un sistema di videosorveglianza, disponendo in tal caso l'utilizzo meno invasivo possibile, pur nel rispondere all'esigenza di controllo per sicurezza. Una Volta registrate le immagini, il Garante opta usualmente per farle rimanere in archivio tra le 24 e le 48 ore, non di più, eccezion fatta per il caso dl utilizzo da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Nel Provvedimento 2010, al punto. 3.2.1. (verifica preliminare), si evince tutta la delicatezza nel raccogliere e trattare dati personali, e la labilità del confine tra necessità di sicurezza ed invasione nella sfera privata: una valutazione preliminare, tenendo conto anche di eventuali altri sistemi di protezione già attivi in condominio, quali ad esempio portoni blindati etc., è fondamentale onde evitare di cadere in un eccesso ingiustificato e perseguibile. "I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.
In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L'uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto richiamo del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi. Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.
Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice) (omissis)".

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TELECAMERA IN CONDOMINIO: PRIVACY E SICUREZZA


Analizziamo ora la normativa sulla privacy, in un breve excursus storico. Partiamo dal D.Lgs. 196/2003, che è andato a sostituire la precedente legge 675/96, in cui si è disciplinato in materia di tutela dei diritti alla protezione dei propri dati personali: questi non possono essere divulgati senza il consenso dell'avente diritto: "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Tale concetto è andato di seguito a convergere nel Testo Unico vigente, del 2004, ove si è voluta riunire tutta la normativa varia e sparsa in materia di privacy ed anche di riprese in aree comuni condominiali, col fine di creare un unico ed inequivocabile punto di riferimento.
Nel Testo Unico 2004 vengono posti infatti i primi punti fermi facendo chiarezza in merito a tutte le regole da seguire per accordare il diritto alla privacy con quello alla videosorveglianza. Nei primi 5 anni di attuazione dello stesso, tuttavia è stato verificato come fossero necessari alcuni chiarimenti, così da portare l'autorità ad effettuare delle integrazioni, nonché a dar vita nel 2010 ad un nuovo Provvedimento sostitutivo del precedente Testo Unico 2004. L'8 aprile 2010 è entrato quindi in vigore il Provvedimento in materia sulla videosorveglianza n. 1712680 (in cui il Testo del 2004 venne recepito ed integrato), ove è riportato in premessa: "Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica, al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004. Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità (omissis)".
Di seguito, nei Principi Generali, punto n. 2 si legge: "(omissis) la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali: 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, 2) protezione della proprietà; 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, 4) acquisizione di prove. La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purchè ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori (ornissis)".
Un aspetto molto delicato riguarda proprio l'informativa da dare ai soggetti ripresi. Va premesso che vi è un preciso dovere di avviso, nel segnalare chiaramente che si è in un'area sottoposta a videosorveglianza: d'obbligo l'utilizzo di una cartellonistica dalle caratteristiche ben precise. Ci viene qui in aiuto il punto n. 3.1 (informativa) del Provvedimento 2010, sugli adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati, in cui è precisato: "(omissis) il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima"  indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:
  1. deve essere colorato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti,
  2. deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno,
  3. può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate (omissis)".
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