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mercoledì 16 dicembre 2015

ASSEMBLEA, maggioranze per: innovazioni che abbiano ad oggetto opere ed interventi volti a migliorare sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti

Le innovazioni che abbiano ad oggetto le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti (art. 1120, 2° comma, punto 1, c.c.)

Quindi il legislatore ha introdotto una nuova categoria di innovazioni, per le quali necessita una maggioranza qualificata, ma comunque inferiore a quella prevista per le innovazioni in genere.
Questo nuovo tipo di innovazioni è volto "a recepire le moderne tecnologie finalizzate al complessivo miglioramento della qualità della vita" (Alberto Celeste-Antonio Scarpa).
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ASSEMBLEA, maggioranze per: la tutela delle destinazioni d'uso

L’ultimo comma dell’art. 1117 quater c.c. dispone che “l’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza del secondo comma dell’art. 1136”.
Mi sembra una prescrizione di difficile applicazione, in contrasto con i principi generali del diritto condominiale e in particolare con l'ultimo comma dell’art. 1120 c.c., che vieta le innovazioni che rendano un bene comune inservibile anche ad un solo condomino, perché, se è pur vero che nell'articolo in esame si parla di attività che incidano sulle "destinazioni d’uso", è altresì vero che nessuna norma chiarisce la differenza con le innovazioni. La modificazione della destinazione d’uso di un bene condominiale non è un'innovazione? 
E poi non è dato comprendere cosa mai potrebbe validamente deliberare l’assemblea dei condomini a maggioranza seppure qualificata nel caso in cui un condomino stesse realizzando un’opera che incida “negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni”. 
L’autorizzazione a proseguire nell’attività dannosa sarebbe nulla, perché sarebbe necessario il voto favorevole della totalità dei partecipanti al condominio. Il diniego a proseguire sarebbe inutile, perché l’amministratore è già tenuto a intimare al condomino la cessazione dell'attività dannosa sul beni comuni e quindi a promuovere l’azione giudiziaria senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea: è un suo preciso obbligo professionale stabilito dal n. 4 dell’art. 1130 c.c..
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ASSEMBLEA: i quorum


Come detto è rimasta invariata la distinzione tra prima e seconda convocazione, a mio avviso inutile.
In ordine alla prima convocazione l'intervento del legislatore si è limitato ad abbassare il quorum costitutivo relativo all'elemento personale, statuendo che l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due ferzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
La modificazione è poco significativa perché la prima convocazione è una mera finzione, priva di riscontro nella realtà e comunque è rimasto invariato il quorum millesimale molto elevato. Non è cambiato invece il quorum deliberativo nelle assemblee di prima convocazione.
Una novità più incisiva, almeno all’apparenza, è l’aver codificato la necessità del quorum costitutivo per le assemblee di seconda convocazione, raggiunto allorché alla riunione partecipino “tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio”.
Molto più rilevanti le novità introdotte nel 4° comma dell'art. 1136 c.c.: infatti dal 18 giugno 2013 la maggioranza di cui al secondo comma dell’art 1136 c.c. è richiesta anche in seconda convocazione in molti più casi.
Oltre alle classiche fattispecie codificate nel 1942 (nomina e revoca dell’amministratore, liti attive e passive che esorbitino dalle competenze dell'amministratore, ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità) il testo riformato prevede la necessità di tale maggioranza qualificata in seconda convocazione anche per altre fattispecie.

Le maggioranze necessarie per:

  1. La tutela delle destinazioni d'uso
  2. Le innovazioni che abbiano ad oggetto le opere e gli interventi volti  a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti (art. 1120, 2° comma, punto 1, c.c.)
  3. Le opere per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia

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ASSEMBLEA: Convocazioni

La legislazione codicistica del 1942 non impone alcuna forma per la convocazione, di conseguenza l'amministratore ha la piena libertà di convocare i condomini con il metodo che ritenga più opportuno, finanche oralmente, salvo poi dover provare l’avvenuta convocazione del condomino assente che lamenti di non avere ricevuto la convocazione.
La novella dell’art. 66 disp. att. c.c. invece sceglie di predeterminare le forme legittime di convocazione assembleare, imponendo di farlo mediante “posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”.
L'art. 72 delle disposizioni di attuazione del c.c. annovera l’art. 66 disp. att. c.c. tra quelle dichiarati inderogabili.
Se ne dovrebbe dedurre l'illegittimità di strumenti differenti da quelli previsti dall'art. 66 disp. att. c.c., e quindi l'illegittimità della convocazione eseguita, ad esempio con posta elettronica semplice: viceversa ritengo che il raggiungimento dello scopo - cioè l’avvenuta comunicazione al condomino della convocazione dell’assemblea e la sua partecipazione - sani qualsiasi difetto di convocazione, ivi compreso quello dell'utilizzo di un mezzo di convocazione diverso da quelli codificati.
Del pari ritengo del tutto legittimo inviare la convocazione con raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce un di più rispetto alla previsione normativa, la quale si limita a indicare come mezzo legittimo la raccomandata, senza ulteriori specificazioni.
Suscita qualche perplessità il successivo precetto: “in caso di omessa, tardiva o incompleta con vocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. Infatti il dato letterale della norma sembrerebbe consentire anche al condomino convocato tardivamente di impugnare la delibera, seppure sia stato presente in assemblea ed abbia partecipato alla votazione, purché "dissenziente".
Invece fino ad oggi si e ritenuto che la partecipazione all’assemblea del condomino convocato tardivamente, che non abbia sollevato obiezioni al riguardo, e addirittura abbia partecipato alle votazioni, sanasse il difetto di convocazione.
Inoltre la prescrizione della novella, cool come è stata scritta, potrebbe essere interpretata in senso estensivo, legittimando l’impugnazione del dissenziente per la mancata, omessa o tardiva convocazione di un altro condomino.
Scrivo “potrebbe” perchè dottrina molto autorevole ha letto la norma come conforme alla giurisprudenza più recente, la quale prevede che “solo i condomini pretermessi o non correttamente informati dell’oggetto della riunione sono legittimati ad impugnare la relativa deliberazione… precludendo tale possibilità, invece, a chi non risulta direttamente coinvolto da tali omissioni o/e irregolarità”... (Alberto Celeste-Antonio Scarpa).
Sono pienamente d’accordo sul fatto che dovrebbe essere legittimato ad impugnare per l’omessa o tardiva convocazione soltanto il condomino direttamente coinvolto, temo tuttavia che il testo della norma dica tutt'altro, consentendo l’impugnativa a qualunque condomino dissenziente, come acutamente osservato dall’Avv. Marco Saraz in un recente incontro.
Una novità interessante è la facoltà ora riconosciuta esplicitamente all’amministratore di fissare con un’unica convocazione più riunioni consecutive così da consentire lo svolgimento di un'assemblea complessa per gli argomenti da trattare. In questo caso avremo sempre una sola assemblea, ma frazionata in più riunioni.
L'art. 67 disp. att. cc. nuovo testo introduce importanti novità su aspetti della vita condominiale molto sentiti dai condomini.
Innanzitutto disciplina l’argomento “delega”, disponendo che essa sia scritta - a differenza di quanto previsto dal codice dei 1942, che non impone alcun requisito di forma - e introducendo un limite, prima del tutto inesistente, ai numero delle deleghe, nel caso in cui i condomini siano più di venti.
In tale ipotesi infatti il delegato non potrà averne più di 1/5 e di 1/5 del valore millesimale.
Inoltre l’articolo in esame esclude che l’amministratore possa ricevere deleghe per la partecipazione a qualsiasi tipo di assemblee, eliminando cosi ogni incertezza al riguardo.
L’art. 67 disp. att. c.c. riformato cerca poi di disciplinare anche la gestione delle assemblee di supercondomini, seppure limitatamente a quelli che abbiano più di 60 partecipanti. La disciplina risulta peraltro un po’ confusa.
La fattispecie prevede che se il supercondominio sia composto da singoli condominii (e quindi non da villini unifamiliari, ipotesi sempre più frequente nelle zone limitrofe alle grandi città) ogni condominio deve eleggere “il proprio rappresentante all’assemblea”.
Ne consegue che l’amministratore del singolo condominio non sia automaticamente anche il rappresentante del medesimo condominio nell’assemblea del supercondominio. Anzi, visto il divieto posto dalla riforma per l'amministratore di ricevere deleghe per qualsiasi assemblea, reputo che l’amministratore del condominio non possa essere eletto quale rappresentante del condominio per partecipare alle assemblee del supercondominio.
Tesi confermata nel successivo 4° comma che prevede “il rappresentante... comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno...”.
E’ previsto quindi in modo chiaro che siano tenute ben distinte le figure di amministratore del condominio e del rappresentante del medesimo condominio in seno all’assemblea dei rappresentanti del supercondominio.
II 4° comma inoltre dispone in modo tassativo che “ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto”.
Tale dettato normativo suscita parecchi interrogativi, che dovranno essere sciolti dalla giurisprudenza o dall’intervento del legislatore. La lettura della norma pare escludere che i condomini possano vincolare l'operato del loro rappresentante.
Ma non si vede come e perché dovrebbe essere ritenuta illegittima, ad esempio, la decisione dei condomini con la quale, nel nominare il proprio rappresentante, gli indichino di votare per Tizio o Caio quale amministratore del supercondominio, o di non votare Sempronio, del quale non hanno la minima fiducia.


Fonte: Dossier Condominio
di Ferdinando Della Corte
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martedì 15 dicembre 2015

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: tutti gli aspetti fondamentali


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La convocazione dell'assemblea; i Soggetti Legittimati


  • Soggetti legittimati

    • I soggetti legittimati a convocare l’assemblea sono individuati in primis dall’articolo 66 disp. att. c.c., in forza del quale: l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario, o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorso inutilmente 10 giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
    • articolo 66 2° co. d.a.c.c.: ciascun condomino nei condomini sforniti di amministratore (non per il caso di dimissioni dell’amministratore
    • articolo 1129: i condomini singolarmente, quando siano emerse irregolarità fiscali o non ottemperanza all’apertura del conto corrente condominiale (articolo 1129, comma 11, n. 3 c.c.) 
    • articolo 1120: i condomini singolarmente per le delibere che hanno ad oggetto innovazioni tecnologiche 
    • articolo 1117 quater: i condomini singolarmente nel caso in cui vengano esercitate attività che incidono negativamente sulla destinazione d’uso delle parti comuni
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La convocazione dell'assemblea; Modalità e termini dell’avviso di convocazione


  • Modalità e termini dell’avviso di convocazione

    • Prima della riforma le modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale rispondevano al principio della libertà delle forme. 
      Tale orientamento è stato smentito dal nuovo art. 66 co. 3 disp. att. c.c. secondo il quale l’avviso di convocazione deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora dell’assemblea e deve essere comunicato per mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani. 
      Detto articolo precisa altresì che il termine entro cui l’avviso di convocazione deve pervenire ai partecipanti per essere efficace ai fini dell’instaurazione  di una valida seduta assembleare non può essere inferiore a cinque giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
      Al comma quattro poi si precisa che l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima e che (comma 5) l’amministratore ha facoltà di fissare anche più riunioni consecutive, in maniera tale da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in tempi brevi convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
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La convocazione dell'assemblea; Partecipanti all’assemblea


  • Partecipanti all’assemblea 

    • La qualità di condomino costituisce condizione indefettibili per avere diritto a partecipare all’assemblea condominiale e per ricevere l’avviso di convocazione nel caso del decesso di un condomino la suprema corte ha chiarito che, posta l’assenza, in capo all’amministratore, dell’onere di rintracciare gli eredi del condomino deceduto, l’amministratore non è neppure tenuto d’inviare alcun avviso di convocazione gli eredi, fino al momento in cui i medesimi non formeranno della loro qualità (Cass. 22 marzo 2007, n. 6926). 
      Ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.c. il condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta. 
      Ai sensi dell’art. 67 co. 2 disp. att. c.c. quando un piano, o porzione di piano appartenga pro-indiviso a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante dell’assemblea, che è designato dai comproprietari secondo quanto disposto dall’articolo 1106 c.c.. La giurisprudenza ha avuto modo di sostenere che è necessario che tutti i comproprietari siano avvertiti, al fine di indicare quale di essi li rappresenterà dell’assemblea 
    • L’usufruttuario, ex art. 67 co. 6 disp. att. c.c., esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione dal semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni ed opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, il diritto di voto spetta invece al proprietario, salvo che l’usufruttuario intende avvalersi del diritto di cui all’art. 1006 c.c., ovvero si tratti di lavori ad opere di miglioramento e addizioni, in relazione alle quali l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere comunicato sia l’usufruttuario sia nudo proprietario (comma 7) e nudo proprietario d’usufruttuario rispondono solidamente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione 􏰂e condominiale (comma 8). Come chiaramente dispone l’articolo citato l’usufruttuario he il potere di concorrere alla formazione della volontà assembleare solo per gli affari attinenti l'ordinaria amministrazione e di semplice godimento delle cose dei servizi comuni, e non per gli affari di straordinaria amministrazione. 
    • Il conduttore dell’appartamento in condominio è oggi legittimato, entro determinati limiti, a partecipare all’assemblea condominiale. 
    • Nel Supercondominio, se i condomini sono più di 60, il rappresentante dell'edificio singolo (ma solo per la gestione ordinaria e la nomina dell'amministratore)



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La convocazione dell'assemblea; Partecipazione a mezzo delega


  • Partecipazione a mezzo delega

    • Ai sensi dell’art. 67 co. 1 disp. att. c.c. Prevede che oggi il condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. All’amministratore non si possono conferire deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea in caso di condomini in numero maggiore di 20 il delegato può rappresentare, al limite, un quinto dei condomini e del valore proporzionale dell'edificio.







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lunedì 14 dicembre 2015

La convocazione dell'assemblea; i Tempi


  • Tempi

    • Articolo 1130 numero 10 c.c.: alla fine di ciascun anno (annualmente) entro 180 giorni dalla chiusura di bilancio
    • articolo 66 1° comma d.a.c.c.: annualmente per le delibere indicate dall’articolo 1135 c.c. (assemblea ordinaria) 
    • articolo 66 1° co. d.a.c.c.: Quando lo ritiene necessario l’amministratore o un gruppo qualificato di condomini (entro 10 giorni dalla richiesta)
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