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mercoledì 24 agosto 2016

TIME-SHARING: NUOVA CONDANNA IN TEMA DI MULTIPROPRIETÁ E CONRATTO DI FINANZIAMENTO

Mancanza di indicazione circa la quota della comproprietà e la determinazione dei millesimi ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc.

Sulla questione è intervenuto il Tribunale di Trani con la sentenza n° 640/2015 del 20/04/2015. Con la medesima domanda è stata chiesta e ottenuta sia la nullità del contratto di time-sharing sia del contratto di finanziamento ad esso collegato.

La vicenda è analoga a quella di tanti altri malcapitati consumatori. Gli attori, due coniugi, venivano invitati telefonicamente, nel settembre del 2008, dai rappresentanti della “Sagittario distribuzioni s.r.l.” a recarsi presso un hotel del luogo, per ritirare un voucher per una vacanza omaggio. Accadeva, che dapprima nel luogo fissato, e il giorno successivo presso il loro appartamento, i coniugi siano stati indotti alla sottoscrizione di un contratto di acquisto di una settimana di multiproprietà in un complesso turistico situato a Santo Domingo e affiliato al circuito di scambio RCI. Inutile dire che i coniugi non sono mai stati nel complesso, non hanno mai potuto né affittare né scambiare la loro settimana, e hanno altresì scoperto che era praticamente impossibile venderla.

In materia c’erano già state diverse pronunce, ma a differenza delle precedenti il Giudice ha respinto i motivi di nullità aventi ad oggetto la vessatorietà delle clausole non specificatamente approvate per iscritto ex art. 33 D. lgs n° 206/2005, poiché nel contratto “de quo” risultavano redatte in modo sufficientemente chiaro e comprensibile. Parimenti venivano respinte le doglianze in merito alla pubblicità ingannevole, ex art. 70 del predetto decreto legislativo, poiché irretroattive. Infatti la norma è entrata in vigore solo nel giugno del 2011. Ha viceversa, accolto, la domanda di nullità ex art. 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, ed ha condannato, in solido, le società alla restituzione di tutto quanto pagato per l’acquisto della settimana oltre che alla condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Specifica il Giudice del Tribunale di Trani che nel contratto firmato tra gli attori e la Sagittario distribuzioni e l’Aquarium suite resort, pur essendo specificate l’ubicazione con indicazione catastale dell’immobile, per quanto concerne la quota acquistata viene menzionato solo il numero dell’appartamento, la settimana, la tipologia (trilocale) e le spese di gestione. “Manca invece ogni indicazione circa la quota della comproprietà acquistata, così come di conseguenza, la determinazione dei millesimi della medesima, utile anche ai fini della quantificazione dei costi della sua manutenzione e gestione. Tanto comporta la nullità del contratto in questione”.

La stessa sorte ha travolto il contratto di finanziamento stipulato, contestualmente all’acquisto della settimana, con la Agos Ducato. Difatti il Giudice lo ha ritenuto “funzionalmente collegato con quello dichiarato nullo”. Il collegamento, come da consolidata giurisprudenza, vi è tutte le volte in cui due distinti negozi, pur conservando la individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende del primo debbono ripercuotersi sul secondo, condizionandone validità ed efficacia.

Avv. Marianna Gagliardi
Avvocato del foro di Trani
avv.gagliardimarianna@gmail.com
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domenica 17 gennaio 2016

IL RENT TO BUY


Il rent to buy comporta l’immediata concessione del godimento di un immobile con il diritto, per il conduttore, di acquistarlo entro un termine stabilito imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.

Lo scopo è quello di agevolare e preparare la vendita di immobili attraverso un’operazione contrattuale basata su due contratti collegati tra loro e che vengono stipulati in momenti diversi; inizialmente viene stipulato il contratto vero e proprio di rent to buy, in cui si attribuisce a un soggetto il godimento dell’immobile che ha intenzione di acquistare per poi stipulare il contratto di vendita subordinato al fatto che il conduttore eserciti il diritto d’acquisto contrattualmente previsto.

Dal 13 settembre 2014 è in vigore la legge che disciplina il rent to buy regolandone direttamente alcuni aspetti e rinviando invece alle disposizioni in materia di contratto preliminare e di usufrutto, in quanto compatibili, per altri.

I vantaggi del rent to buy emergono soprattutto in momenti di crisi del mercato immobiliare, infatti il futuro acquirente può acquistare l’immobile pagandone il prezzo in modo dilazionato, pur avendone immediatamente la disponibilità, oppure rimandare la decisione se acquistare o meno l’immobile dopo averlo utilizzato a titolo di locazione ed ottenere delle facilitazioni nella richiesta di un mutuo in quanto risulta ridotto l’importo da farsi erogare.
Consente inoltre di posticipare la stipula dell’atto notarile con le relative spese, di posticipare il momento in cui devono essere versate le imposte sull’acquisto e di godere di un maggior tempo per vendere l’immobile che intende sostituire con quello oggetto del futuro acquisto.

Nel rent to buy , a differenza di un qualsiasi contratto preliminare, il contraente non ha l’obbligo, ma il diritto di acquistare il bene decidendo entro un determinato termine se stipulare o meno il contratto di vendita.
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Il PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO



Il prestito vitalizio ipotecario è rivolto a chi ha più di 60 anni ed è già proprietario di un immobile. 
L’interessato si rivolge ad una banca e chiede un prestito pari ad una percentuale del valore dell’immobile da acquistare e la banca gli eroga la liquidità pari ad una parte del relativo valore di mercato a fronte dell’scrizione di un’ipoteca sull’immobile.
Al momento della stipula dell’accordo viene concordato un piano di rimborso graduale e sulla quota di interessi e di spese da restituire non viene applicata la capitalizzazione annuale degli interessi.
Alla morte del proprietario gli eredi possono scegliere, entro dodici mesi, se rimborsare il prestito alla banca in una o più rate, estinguere l’ipoteca e tenersi l’immobile oppure venderlo direttamente o abbandonare l’immobile alla banca che potrà decidere di venderlo per estinguere con il ricavato il credito accumulato.
Alla morte del finanziatore gli eredi entro dodici mesi potranno decidere se restituire il prestito e rimanere nella proprietà dell’immobile riscattandolo oppure, sempre entro dodici mesi dal conferimento, decidere di vendere l’immobile in accordo con la banca e rimborsare a quest’ultima con il ricavato il prestito ricevuto dal beneficiario deceduto. Le eventuali somme rimanenti dopo l’estinzione del credito resteranno ovviamente al soggetto finanziato o ai suoi eredi. A tutela del cliente, inoltre, l’importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute mentre a tutela del terzo acquirente sono considerate inefficaci le eventuali cause pendenti opponibili alla vendita.

Qualora entro dodici mesi non venisse presa una delle suddette decisioni la banca potrà decidere di vendere l’immobile al valore di mercato, che verrà stimato da un perito indipendente, per estinguere con il ricavato il credito accumulato.

Il rimborso integrale del prestito, ovvero la risoluzione anticipata del contratto scatta anche in altri casi oltre alla morte del beneficiario e cioè:

In caso di ritardato pagamento per almeno sette volte, anche non consecutive dove si considera “ritardato” il pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata;

In caso di trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;

In presenza di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile.

Allo scadere dei dodici mesi dal verificarsi di una di queste condizioni, qualora il finanziamento non venisse rimborsato, il finanziatore procederà alla vendita dell’immobile al valore di mercato, decurtato di un 15% per ogni dodici mesi fino al momento della vendita.

Con il prestito vitalizio ipotecario, il beneficiario non perde la proprietà dell’immobile e gli eredi possono sempre decidere di riscattare il bene. Questo è sicuramente un vantaggio che la vendita della nuda proprietà, invece, non consente. Il termine vitalizio indica che dura per tutta la durata della vita del beneficiario; infatti la banca non può pretenderne la restituzione di quanto concesso prima della morte del beneficiario ma solo il pagamento del piano di rimborso di interessi e di spese concordato
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venerdì 4 dicembre 2015

Agevolazioni prima casa 2016, vendere sarà più facile?




Rivendere un immobile comprato usufruendo delle agevolazioni prima casa potrebbe diventare più facile in seguito all'emendamento approvato al testo della Legge di Stabilità 2016 in Commissione Bilancio al Senato. Attualmente infatti il bonus per l'acquisto di un immobile da destinare a prima casa prevede il pagamento del 2% dell'imposta di registro sul valore catastale del fabbricato e l'emendamento comporterebbe che, dopo l'acquisto prima casa agevolato, coloro che intendano cambiare casa abbiano nuovamente diritto di godere dell'aliquota agevolata a patto che l'immobile per il quale si è goduto dell'agevolazione sia rivenduto entro un anno dal rogito. 
L'emendamento si pone come obiettivo di dare una spinta al mercato immobiliare: le agevolazioni prima casa, abbinate all'abolizione della Tasi, dovrebbero infatti dare il giusto input al settore del mattone ormai da tempo in crisi. 
Restano invece invariati gli altri requisiti richiesti in capo al nuovo acquirente affinché quest'ultimo possa usufruire a sua volta delle agevolazioni prima casa ovvero:

  • residenza nel Comune in cui è sito l'immobile (o impegno a trasferirla entro 18 mesi dall'atto di compravendita);
  • immobile non rientrante nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio dal punto di vista storico e artistico). 

Prima casa: tutte le agevolazioni sull'acquisto

Oltre all'aliquota agevolata, e all'esenzione Tasi ed IMU, per la prima casa si applica un'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 50,00 Euro l'una mentre non si pagano imposta di bollo e tasse ipotecarie andando così a risparmiare circa 320,00 Euro.
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venerdì 27 novembre 2015

Il licenziamento disciplinare del lavoratore


Più volte è stato asserito che per poter licenziare  bisogna prima aver effettuato un’assunzione regolare , e la legge ha ribadito che i datori di lavoro sono tenuti a documentare l’instaurazione del rapporto di lavoro con atto scritto sottoscritto dal lavoratore – che può anche essere una copia della comunicazione preventiva inviata al collocamento – prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Per addentrarci nella trattazione è opportuno precisare che non esistono periodi di prova regolari se: prima non si è seguita la procedura della segnalazione al collocamento; non vengono specificate nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavoratore, oltre alla durata contrattuale del periodo di prova, le mansioni per cui la prova viene effettuata.
Ciò, doverosamente premesso, è bene precisare che il licenziamento è l’atto con il quale il datore di lavoro interrompe il rapporto di lavoro con o senza accordo con il lavoratore.
Dovrà in ogni caso essere rispettato il termine di preavviso di licenziamento, pena pagamento dell’indennità di mancato preavviso, ma rimane esclusa dal lavoro domestico la reintegrazione del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Se la causa del licenziamento è legata ad una negligenza o mancanza grave del lavoratore tale da non consentire più la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto si ha il cosiddetto licenziamento “in tronco” per giusta causa.
Il licenziamento intimato per colpa del lavoratore, detto più comunemente licenziamento disciplinare, è quel licenziamento causato da comportamenti colposi o dolosi da parte del lavoratore, per la cui gravità non è più possibile la prosecuzione del rapporto fiduciario di lavoro.
In virtù della gravità della condotta, nel nostro diritto si possono distinguere tradizionalmente tra licenziamenti per “giusta causa” e per “giustificato motivo”.

Cosa s’intende per giusta causa nel licenziamento?

E' giusta causa di licenziamento quella che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In tal caso il datore di lavoro non è tenuto ad alcun preavviso.
Non possono considerarsi giusta causa ai fini del licenziamento:
  1. l’imperizia tecnica;
  2. l’incapacità del lavoratore;
  3. il fallimento dell’imprenditore.
In alcune sentenze è stata riconosciuta la giusta causa del licenziamento nelle ipotesi di:
  1. simulazione di malattia;
  2. minacce rivolte dal lavoratore ai superiori, o contro il titolare dello studio o i condomini;
  3. ubriachezza;
  4. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
  5. sottrazione di documenti riservati oppure trafugamento di oggetti di proprietà del condominio o dei singoli condomini;
  6. recidiva in qualunque delle mancanze per le quali vengono irrogate ammonizioni, multe o sospensioni, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione.
Ai fini della recidiva non tiene conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave o furto, il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni.
Negli altri casi il datore di lavoro è tenuto all’obbligo del preavviso che ha una durata variabile in relazione al livello o categoria ricoperta.
Altro motivo di rescissione del rapporto di lavoro è quello denominato per Giustificato motivo che può essere soggettivo oppure oggettivo.
Nel primo caso ci si trova di fronte ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, in questo caso il datore di lavoro è tenuto a concedere un periodo di preavviso ovvero, a sua discrezione, può corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva del preavviso.

Esempi di giustificato motivo soggettivo sono considerati:

  • l’abbandono del posto di lavoro;
  • l’assenza ingiustificata;
  • la violazione dei doveri di diligenza ed obbedienza.
Nel secondo caso ovvero in quello per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento può, altresì, trovare causa in particolari ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa (art. 3 legge 604/66).
Tali situazioni prescindono da comportamenti imputabili al lavoratore.

Qual è la procedura per il licenziamento per giusta causa?

Nei casi di licenziamento per giusta causa il preavviso non è dovuto. È tuttavia necessario l’osservanza di alcuni requisiti tipici di tale forma di risoluzione:
  1. contestazione della causa che ha giustificato il licenziamento;
  2. immediatezza della contestazione, in quanto il fatto che costituisce la giusta causa è così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto;
  3. immutabilità della causa contestata, nel senso che non può essere successivamente modificata e sostituita con un’altra;
  4. prova della sussistenza della giusta causa da parte del datore di lavoro.
Nel quadro dei licenziamenti senza motivazione vi sono alcune qualifiche per le quali il datore di lavoro può rescindere il contratto senza obbligo di motivazione:
  1. i dirigenti;
  2. lavoratori domestici;
  3. i dipendenti assunti in prova;
  4. i lavoratori ultrasettantenni: in questo caso il lavoratore conserva le tutele previste a suo favore dalla legge nel caso in cui subisca un licenziamento e questo non sia sorretto da
  • www.wikilabour.it/GC.ashx oppure
  • “Giusta causa” www.wikilabour.it/GMO.ashx oppure
  • Giustificato motivo oggettivo www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8593D80A-CF2A-427FA012-CED4884F9EFE/0/20111222_L_214.pdf oppure
  • Legge 22 dicembre 2011, n. 214” \t “_blank”.
Nel caso del licenziamento intimato per motivazioni imputabili al lavoratore ( disciplinare), esse dovranno comunque risultare idonee a configurare la giusta causa.
Per questa ragione, la scrupolosa osservanza della procedura stabilita dall’ art.7, L.n.300/1970, ovvero:
All’interno dello studio o del condominio deve essere esposto il codice le norme disciplinare previste dal Contratto collettivo;
La contestazione dei fatti dev’esser fatta al lavoratore per iscritto; il lavoratore deve essere ascoltato a sua difesa anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale; il licenziamento dev’essere comunicato in forma scritta.
Il licenziamento è efficace e non è necessaria l’affissione delle norme disciplinari quando vengano violati doveri fondamentali del lavoratore, norme di legge, obblighi o divieti sanzionati penalmente.
Il licenziamento può soltanto essere effettuato trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta.
Quando il licenziamento disciplinare viene intimato senza osservare le garanzie prescritte e gli obblighi di legge lo stesso è riconducibile ad un licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo.
Per cui il comportamento colpevole addebitato al lavoratore non contestato attraverso il procedimento corretto rende il recesso ingiustificato ma non nullo, con la conseguente operatività della tutela posta dall’ordinamento nelle diverse situazioni dimensionali dell’ambito in cui opera il datore di lavoro.
Di conseguenza un licenziamento disciplinare illegittimo, comporta la reintegrazione del lavoratore, ed anche il risarcimento del danno che nell’ambito in cui operiamo (realtà con meno di quindici dipendenti ) si applica la cd. tutela obbligatoria operano le conseguenze alternative della riassunzione o del risarcimento di un’indennità che varia dalle 2,5 alle 6 mensilità, per coloro che sono stati assunti prima del 1 gennaio 2015.
Per coloro che sono stati assunti nei nostri studi amministrativi o nei condomini dal 7 marzo 2015 -che non comportano il superamento della soglia dei 15 dipendenti- vige un’altra disciplina ovvero:
La nuova disposizione legislativa (legge n. 183 del 2014, Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 Marzo 2015) prevede un indennizzo più basso per le imprese sotto i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. Il risarcimento nei nostri studi o nei condomini non può mai superare le sei mensilità.
Il cambiamento apportato è nel limite, l’indennità è pari a una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di due mensilità, oppure a mezza per ogni anno di servizio con un minimo di una nei seguenti casi: licenziamento illegittimo per violazione del requisito di motivazione: se manca la comunicazione con i motivi che lo hanno determinato; licenziamento illegittimo per mancato rispetto della procedura prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, sugli obblighi per l’azienda in caso di contestazioni disciplinari; procedura di conciliazione previsto dal decreto attuativo del Jobs Act (offerta economica che, se accettata, comporta la rinuncia a impugnare il licenziamento).

IL CASO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Nel caso, non frequente, che si voglia EVITARE la procedura di licenziamento disciplinare (per non danneggiare ulteriormente il lavoratore) si può addivenire ad un accordo tra le parti, In questa ipotesi è consigliabile far predisporre da un Legale un accordo scritto che verrà sottoscritto da entrambe le parti (datore e dipendente). Nel suddetto accordo si dichiarerà che, di comune accordo, si vuole “interrompere” il contratto di lavoro.
Questo atto scritto e firmato dalle parti ed ha lo scopo di tutelare il datore di lavoro contro il rischio di un’eventuale controversia sollevata dal lavoratore.
Con la risoluzione consensuale le parti possono stabilire l’estinzione immediata del rapporto di lavoro o possono differire la stessa ad un momento successivo. In quest’ultimo caso potrà essere concordato che, fino al momento di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore possa godere delle ferie maturate e residue o ancora che “benefici” di un periodo di aspettativa non retribuita (dietro richiesta scritta della parte).
E’ doveroso sottolineare che alcune sentenze della Corte di Cassazione non sempre hanno avuto un orientamento univoco in merito a tale indennità.
Così, ad esempio, la sentenza n. 5791 del 1999 ha ritenuto che l’indennità sostitutiva del preavviso spetti esclusivamente nel caso di recesso unilaterale e non nel caso di risoluzione consensuale.
Mentre alcune sentenze si sono espresse sostenendo che l’indennità possa venire meno solamente se la risoluzione consensuale è seguita da un nuovo impiego del dipendente, senza soluzione di continuità.
Tuttavia, al fine di evitare possibili controversie può risultare utile controfirmare l’atto nella sede dell’Ente Bilaterale Regionale (ENBIF - costituitosi recentemente in alcune delle nostre regioni) davanti ai rispettivi rappresentanti di categoria (per la parte del datore di lavoro associato ANACI, è il S.A.C.I.).

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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Trascrivibilità ed opponibilità del regolamento di condominio

La questione della trascrivibilità ed opponibilità  del regolamento di condominio, non essendo stata risolta dal legislatore della riforma del 2012, suscita ancora notevole interesse e dibattito.
A tal riguardo sembra opportuno chiarire immediatamente che nessun indice normativo positivo a favore della trascrivibilità, ai fini dell’opponibilità, del regolamento condominiale nei registri immobiliari può rinvenirsi nel dettato dell’art. 2659 c.c.; detta norma, che nella sua attuale formulazione prevede l’indicazione nella nota di trascrizione direttamente del condominio (specificandone la denominazione – ove esistente – l’ubicazione ed il codice fiscale), consente la trascrizione degli atti relativi ai cosiddetti “beni comuni censibili” (ad esempio: l’alloggio del portiere; i vani destinati a sala condominiale ecc.) direttamente “a favore o contro” il condominio, in luogo delle molteplici trascrizioni pro quota “a favore” o “contro” i singoli proprietari delle unità immobiliari.
Nessuna utilità pratica si può invece trarre dall’articolo in esame per suffragare la possibilità della trascrizione del regolamento condominiale, ex art. 1138 c.c., ai fini dell’opponibilità delle disposizioni in esso contenute. Infatti, è opinione pressoché unanime ritenere che la funzione delle trascrizioni de quo appartenga al rango della mera pubblicità notizia. Più in chiaro, si esclude che detta ipotetica trascrizione possa assumere valore dichiarativo, in funzione dell’opponibilità a terzi, per le seguenti ragioni. In primo luogo, perché l’intestazione direttamente in capo al condominio dei beni comuni non esclude la situazione di materiale contitolarità pro quota dei medesimi in capo ai singoli condomini: pertanto, finché detti beni restano “condominiali”, essi si trasferiscono automaticamente in uno con le unità immobiliari individuali, non ingenerandosi alcun conflitto circolatorio tra acquirente e condominio, tale da giustificare un’autonoma formalità pubblicitaria ai fini della sua soluzione ex art. 2644 c.c. . In secondo luogo, per il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.: infatti, ove si ritenesse che dall’intestazione in capo al condominio dei beni in questione si possa desumere un cambiamento di titolarità materiale degli stessi, da un lato i singoli condomini non potrebbero più validamente trasmettere pro quota i beni “del condominio”, dall’altro detti beni risulterebbero cedibili ai terzi (perdendo la loro natura di beni comuni) in forza di una “decisione assembleare” imputabile al condominio e non per consenso negoziale di ciascun condomino, come invece deve correttamente ancora avvenire. Si rileva, infatti, che per orientamento tuttora prevalente, il condominio non può essere ascritto alla categoria degli enti autonomi dotati di un loro patrimonio e che a tal fine nessun appiglio normativo può rinvenirsi nel nuovo testo dell’art. 2659 c.c., il cui fine è perciò di mera semplificazione sistematica; in pratica, esso consente di evidenziare la natura condominiale del bene e non di denunciare una diversa titolarità dello stesso, che continua ad appartenere pro quota ai condomini.
Quanto fin qui affermato consente, in buona sostanza, di spezzare il nesso tra trascrivibilità “a favore del condominio” ed opponibilità del regolamento, con conseguente ridimensionamento della portata della questione della pubblicità dello stesso nei registri immobiliari; infatti, sembra corretto escludere che essa possa valere a conferire “efficacia reale” con valenza “erga omnes” alle disposizioni in esso contenute.
Ciò posto, per entrare nel vivo della discussione, sembra opportuno ricordare preliminarmente la distinzione tra i due diversi tipi di regolamento, assembleare e contrattuale, previsti dalla legge. La differenza tra i due, contrariamente a quanto potrebbe apparire dalla definizione, non concerne il procedimento di formazione, bensì il contenuto del regolamento: infatti, si definisce “assembleare” il regolamento che si limiti a prevedere esclusivamente le disposizioni indicate nel 1° comma dell’art.1138 c.c., senza incidere sulla disciplina delle singole unità immobiliari; si definisce invece “contrattuale” il regolamento che, prevedendo limitazioni circa l’uso, il godimento o la destinazione delle proprietà individuali, assume una chiara valenza pattizia, di guisa che risulta necessaria la sua approvazione consensuale da parte di tutti i proprietari delle unità costituite in condominio.
La predetta differenza emerge con discreta evidenza dal testo dell’art.1138 c.c.; nello specifico, dal divieto contenuto nell’ultimo comma alla “menomazione” dei diritti di ciascun condomino, nonché dal riferimento alle “convenzioni” tra i condomini stessi, si può ricavare l’essenza del cosiddetto regolamento contrattuale, in contrapposizione a quello assembleare.
In sintesi mentre quest’ultimo, necessario ed obbligatorio in presenza di più di dieci condomini, deve essere approvato dalla maggioranza (ex art. 1136 secondo comma c.c.) e riguarda esclusivamente la disciplina di interessi comuni, il primo è sempre facoltativo e, coinvolgendo diritti individuali, deve ricevere il consenso di tutti i condomini singolarmente considerati.
In altre parole, il cosiddetto “regolamento contrattuale” non può mai rivestire la qualifica di atto collegiale imputabile alla maggioranza; esso, anche nell’ipotesi in cui alla sua formulazione si addivenga “in sede assembleare”, richiede sempre il consenso unanime, qualificandosi sostanzialmente come una “convenzione” tra condomini, ossia come contratto plurilaterale tra i medesimi. Di conseguenza, tale regolamento, non potendo essere assimilato a quello assembleare, non può partecipare della medesima disciplina, ivi compresa quella relativa alla sua efficacia ed opponibilità.
Il fulcro della questione proposta riguarda proprio quest’ultimo aspetto sul quale deve, dunque, concentrarsi l’attenzione.
In relazione al regolamento assembleare la questione dell’opponibilità può considerarsi sostanzialmente risolta dall’art. 1107 c.c., applicabile al condominio in quanto espressamente richiamato dall’art. 1138 c.c., nonché in virtù del rinvio generico alla disciplina della comunione di cui all’art. 1139 c.c.. 
In pratica, ai sensi dell’art. 1107 c.c., ove il regolamento di tipo assembleare, approvato dalla maggioranza ex art. 1136 secondo comma c.c., non venga impugnato nei termini e nei modi di legge, esso si considera efficace (e quindi opponibile) anche agli eredi ed aventi causa dei singoli compartecipi, a prescindere da qualsivoglia forma di pubblicità dello stesso. In altre parole, le regole relative alla disciplina delle parti comuni, ovvero le disposizioni funzionali al miglior godimento delle stesse da parte di tutti, nonché quelle sul decoro dell’edificio, sulle spese o sull’amministrazione, si considerano di per se stesse operative nei confronti dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari, nonché dei loro successori ed aventi causa, in forza della predetta norma ed in ragione del fatto
che gli interessi coinvolti attengono alla collettività cosicché su di essi non può negativamente incidere la singola vicenda circolatoria.
Diverso è il discorso nel caso di regolamento contrattuale. Il problema riguarda proprio l’ipotesi in cui esista un regolamento contrattuale, originariamente approvato da tutti i condomini, qualora le singole unità immobiliari vengano successivamente alienate o trasmesse. Ci si chiede, infatti, se le limitazioni a cui abbiano acconsentito gli originari proprietari delle unità immobiliari possano essere opposte ai loro eredi e/o aventi causa e se ai fini di tale opponibilità sia possibile ricorrere alla trascrizione del regolamento nei registri immobiliari.
Come si è accennato, si riconosce al cosiddetto “regolamento contrattuale” natura convenzionale: le clausole relative alla disciplina delle parti di proprietà esclusiva conservano quindi un’efficacia meramente obbligatoria tra i condomini che abbiano prestato il proprio consenso, restando esclusa l’automatica opponibilità ai loro aventi causa. Di conseguenza, per considerare questi ultimi parimenti obbligati al rispetto delle disposizioni regolamentari che, seppure contenute nell’unico documento identificato come “regolamento condominiale”, abbiano natura contrattuale, in quanto concernenti l’uso, il godimento o la destinazione delle singole unità immobiliari, occorrerebbe ottenere lo specifico consenso negoziale alla stregua di una sostanziale successiva adesione all’originario contratto plurilaterale “aperto”.
Il punto è che soventemente tale consenso espresso, da prestarsi al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare in condominio, manca risultando l’acquirente all’oscuro dell’esistenza di limitazioni al godimento gravanti sulla res acquistata. La questione
è tanto più complessa ove si consideri il dettato dell’art. 1489 c.c.: da tale norma, infatti, si evince che la mancata conoscenza da parte dell’acquirente del fatto che la res acquistata sia gravata da oneri, diritti reali o personali, non apparenti, che ne diminuiscano il libero godimento, rende instabile lo stesso trasferimento, legittimando l’avente causa alla richiesta di risoluzione del contratto, ovvero alla riduzione del prezzo, ad eccezione soltanto dell’ipotesi in cui i predetti limiti (anche non dotati del requisito dell’apparenza) siano stati espressamente dichiarati nel contratto di acquisto; in tal caso, infatti, può ritenersi che essi facciano parte dell’accordo “per relationem” o che comunque siano debitamente conosciuti dall’acquirente. Al di fuori di tale specifica evenienza, non sembra invece che le predette clausole possano considerarsi vincolanti per gli aventi causa dell’originario condomino; diverso discorso potrebbe farsi per gli eredi posto che essi, subentrando in locum et ius defuncti, sono tenuti ad ottemperare le obbligazioni contrattuali facenti capo al de cuius, a meno che esse non debbano considerarsi estinte con la morte, per effetto della loro natura “intuitus personae”.
D’altro canto, l’efficacia reale erga omnes delle clausole del regolamento portanti limitazioni sulla proprietà del singolo, non può essere ricavata dalla trascrizione del regolamento condominiale nei registri immobiliari, sia per il fatto che l’art. 2659 c.c. – come detto sopra – riguarda i beni condominiali e non le singole unità, sia per la valenza meramente notiziale che tale trascrizione assume.
A questo punto bisogna sottolineare che sul piano tecnico-giuridico, le limitazioni al godimento di un immobile richiamano l’istituto della servitù (artt. 1027 e ss. c.c.); nello specifico, per ciò che concerne la disciplina del condominio, le disposizioni che riguardano l’uso, il godimento o la destinazione delle singole unità immobiliari vengono solitamente configurate come servitù autonome e reciproche “a favore” o “contro” ciascuna proprietà individuale. Tale inquadramento consente di ricorrere alla trascrizione di cui all’art. 2643 n. 4) c.c., certamente con finalità dichiarativa. Senonché il riferimento al predetto istituto non consente di risolvere appieno la problematica in esame, se solo si pensi al fatto che le servitù, per essendo qualificate come “diritto reale tipico a contenuto atipico”, debbono comunque rispondere ai requisiti essenziali di predialità, indivisibilità, accessorietà ed alterità dei beni coinvolti, di guisa che il riferimento alle stesse non giova allorquando si pongano obblighi che determinino utilitas personali (cioè riferibili alla persona del singolo condomino) e non reali, ossia riferibili all’immobile in quanto tale (si pensi ad un particolare diritto a sostare o a depositare oggetti in una determinata area).
Il meccanismo della trascrizione delle cosiddette servitù reciproche ex art. 2643 n. 4) c.c. si scontra poi con alcuni ostacoli di ordine pratico di notevole rilievo, soprattutto nelle ipotesi, non sporadiche, di regolamento condominiale predisposto ab origine dal costruttore dell’edificio; in tal caso, infatti, fino a che non si proceda alla vendita di tutte le unità immobiliari si palesa la violazione del principio sopra richiamato di alterità dei fondi (nemini res sua servit), con la conseguenza di non poter considerare – almeno medio tempore – regolarmente costituita la servitù. Del resto, proprio per ovviare alla farraginosità e scarsa economicità del metodo delle “trascrizioni a catena”, il Ministero delle Finanze, prima della riforma dell’art. 2659 c.c., con una celebre circolare (n. 128/T del 2 maggio 1995), consentì la trascrizione del regolamento direttamente “a favore del condominio e contro i condomini”, creando per il condominio un autonomo codice meccanizzato (quadro A della nota di trascrizione, relativo ai soggetti).
Sul piano operativo la soluzione predetta ha generato la prassi di depositare il regolamento condominiale presso un notaio, con richiesta espressa di curarne la trascrizione nei registri immobiliari.
Questa prassi, alacremente contestata dalla stessa dottrina notarile che ne rileva lo scarso rigore giuridico, non può comunque sconfessare quanto sopra affermato circa il fatto che la trascrizione “a favore del condominio” non sia idonea ai fini dell’opponibilità delle limitazioni relative ad uso, godimento e destinazione delle singole unità immobiliari; si ricorda, infatti, che l’art. 2659 c.c., che sostanzialmente ha “codificato” il suddetto metodo messo a punto dalla predetta circolare ministeriale e che consente attualmente tale forma di pubblicità, non può assumere alcuna valenza sistematica in tal senso. 
Non va trascurato, però, che la trascrizione de qua ha comunque prodotto un effetto che, in un certo senso, può giovare ai fini dell’opponibilità ai terzi acquirenti delle clausole di natura contrattuale contenute nel regolamento condominiale; essa, infatti, facilita notevolmente la conoscenza dell’esistenza del regolamento, nonché il suo materiale reperimento, in guisa che esso possa essere adeguatamente richiamato negli atti di acquisto e sottoposto ad espressa accettazione dell’acquirente. Tale effetto è avallato dalla Cassazione la quale ha ritenuto che il regolamento contrattuale di condominio, anche se non sia stato inserito nel testo del contratto di compravendita delle singole unità immobiliari, fa corpo con esso allorquando sia stato espressamente richiamato ed approvato, cosicché le sue clausole rientrino “per relationem” nel contenuto dei singoli contratti, vincolando i relativi acquirenti. Resta da precisare che a questo scopo non si ritiene sufficiente la mera clausola di stile che fa generico rinvio alle servitù esistenti sull’immobile, solitamente inserita nelle precisazioni immobiliari dell’atto di trasferimento, ma occorre uno specifico richiamo. È poi necessaria l’approvazione precipua delle clausole limitative dei diritti dei singoli in relazione a ciascuna unità immobiliari nel caso di regolamento predisposto dal costruttore/imprenditore, nel rispetto della disciplina della tutela del “consumatore” (artt. 33 e ss. del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – cosiddetto “codice del consumo”).
Infine, non si può omettere di rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 1138 c.c. prevede l’allegazione del regolamento condominiale nel registro dei verbali dell’assemblea (di cui al numero 7 dell’art.1130 c.c.).
Non v’è dubbio che tale forma di pubblicità “interna” al condominio sia finalizzata alla conoscenza ed al facile reperimento del regolamento ex art. 1138 c.c., essendo l’opponibilità dello stesso già sancita a livello sostanziale dall’art. 1107 c.c., come rilevato innanzi. Alla luce di ciò è quindi lecito domandarsi se questo nuovo sistema di pubblicità “privata”, applicata per estensione al regolamento che contenga “clausole di natura contrattuale”, possa di per sé garantire il richiamo del regolamento negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari; in tal caso, infatti, la consultazione dei registri immobiliari risulterebbe addirittura superflua, con evidente scadimento dell’unica utilità pratica della trascrizione del medesimo che, come spiegato innanzi, non è comunque idonea ai fini dell’opponibilità.
Resta da precisare che le “servitù” espressamente richiamate in atto e non regolarmente trascritte ex art. 2643 n. 4) c.c. vengono qualificate in dottrina come “servitù occulte”: queste ultime si considerano opponibili in base ad un criterio di diritto sostanziale, ossia in base al principio generale per il quale “nessuno può trasferire ad altri diritti maggiori di quelli di cui risulti titolare” e, quindi, a prescindere da qualunque tipo di pubblicità formale che, in caso contrario, finirebbe con l’assumere un’indebita valenza “costitutiva”.

di Gianni Masullo
CSN ANACI
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martedì 17 novembre 2015

Agevolazione prima casa


Agevolazione “prima casa” e tardivo trasferimento residenza Sentenza Corte Cassazione 16.9.2015, n. 18188 Si determina la decadenza delle agevolazioni “prima casa” anche qualora la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile sia trasferita con un ritardo esiguo (nel caso di specie, 7 giorni) rispetto alla scadenza del termine previsto dalla norma (18 mesi dall’acquisto).
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RISTRUTTURAZIONE: la spesa può essere sostenuta da un soggetto diverso





Agevolazioni anche quando l’ordinante del bonifico sia un soggetto differente dal beneficiario della detrazione.

È possibile ottenere i benefici fiscali previsti in caso di ristrutturazione di un immobile anche se a sostenere le spese sia stato un soggetto diverso dal beneficiario delle agevolazioni, a confermarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 24.04.2015.

Per godere dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con un bonifico, bancario o postale che sia, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Qualora ricorrano queste e le altre condizioni previste dalla norma, è possibile godere dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione a patto, naturalmente, che il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente riportato nella disposizione di pagamento.

La legge, articolo 16-bis, comma 1, del TUR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Secondo l’amministrazione finanziaria si ritiene, infatti, che in questo modo venga soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa; pertanto quando l’ordinante è un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, è quest’ultimo che può godere della detrazione, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni di legge.

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