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giovedì 10 novembre 2016

L’occasionalità nel rapporto di lavoro… Autonomo

I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente.
  • PREMESSA
In questa pagine affronteremo l’esame- sia pur sommario – di un particolare aspetto del rapporto di lavoro in genere, ovvero quello delle prestazioni occasionali, ovvero quel “particolare rapporto di lavoro “ che, come afferma l’art. 2222 del C.C. “…si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale“. Da ciò possiamo arguire che per essere tali devono avere le seguenti caratteristiche:
sporadicità ed episodicità: questo limite riguarda principalmente il soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata la continuità o, ad esempio, il lavoro dipendente;
non organizzazione: la mancanza di una organizzazione, minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione;
non professionalità: l’attività prestata, in quanto occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell’ambito della propria attività professionale;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell’anno solare non devono essere superiori a euro 5000 - cinquemila lordi) Si può concludere definendo prestatore di lavoro autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.
  • IL LAVORO AUTONOMO…OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale , che trova la sua fonte normativa negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, non interessati dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e tuttora in vigore. I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente. Pertanto saranno considerati subordinati e non collaboratori occasionali i soggetti che si trovano a rispondere alle seguenti condizioni:
• collaborazione continuativa;
• esclusivamente personale;
• organizzata dal committente in merito a tempi e luogo di lavoro con cui viene svolta la prestazione.

Nel momento in cui si vengono a verificare queste 3 condizioni, non si parla più di collaborazione ma di rapporto subordinato e dunque deve intendersi come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono invece considerate ancora come prestazioni occasionali tutte le prestazioni che hanno carattere saltuario e che sono identificate come lavoro accessorio o autonomo occasionale. Infine, la prestazione di lavoro non può intendersi come lavoro co-co-co, o a progetto in quanto tale prestazione è caratterizzata da:
• completa autonomia del lavoratore circa tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
• mancanza della continuità dell’attività lavorativa;
• mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale;

In sostanza, il decreto attuativo del Jobs Act in tema di riordino dei contratti di lavoro, ha:
• abrogato la disciplina del lavoro parasubordinato regolata dalla Legge Biagi;
• riconosciuto come uniche forme di collaborazione solo quelle di:
- lavoro autonomo secondo quanto previsto dal codice civile;
- lavoro accessorio svolto in favore delle persone fisiche e di professionisti e imprese;
• abrogato dal 25 giugno 2015:
- le collaborazioni a progetto delle associazioni in partecipazione;
- mini - co.co.co.
  • DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMA OCCASIONALE
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. È quindi evidente che l’esame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte mentre deve concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente, ben potendo quindi esserci prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5 mila euro.
Si presti attenzione:
• La prestazione da lavoro autonomo occasionale può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici. Ma si DEVE UTILIZZARE applicando la MASSIMA PRUDENZA . In particolare nelle attività a carattere manuale e a bassa professionalità.
• Non possono prestare attività di lavoro occasionale: i dipendenti pubblici salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.
  • NECESSITA’ DELL’ATTO SCRITTO?
La legge non prevede espressamente che l’attività di lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso un contratto scritto. Per dimostrare la fonte del reddito percepito è raccomandabile formalizzare il rapporto, in moda da tutelare entrambe le parti, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro. Ma, a tal proposito, in caso di “controversia” tra le parti (datore di lavoro e prestatore occasionale) o accesso o controllo ispettivo, come si può dimostrare come “valida documentazione fiscale” ai fini di evitare, eventualmente, l’applicazione della maxisanzione? Per poter considerare “valida” la prestazione in base alla circolare del Ministero del lavoro n° 38 del 2010, nonché della nota n° 16920 del 9/10/2014 la documentazione la presenza di tutta una serie di documentazione fiscale obbligatoria attinente e riferibile al periodo oggetto di accertamento quale:
- versamento delle ritenute d’acconto tramite il modello F24;
- rilevazioni contabili aggiornate e puntuali; - presenza della certificazione delle ritenute subite;
- indicazione del percipiente nel modello C.U./ modello 770;
- corretta applicazione, trattenuta e versamento della contribuzione Inps in caso di superamento della soglia di 5.000,00 euro. In conclusione si può affermare che avere una atto scritto da maggior “tranquillità” ed una tutela maggiore ad entrambe le parti in caso che insorgessero problemi.
  • IN PRATICA…
Qui di seguito si trascrivono degli esempi di conteggi relativi al LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO
Esempio 1
• Compenso lordo euro 2.000,00 –
• Ritenuta acconto 20% euro 400,00 =
• Netto corrisposto euro 2.400,00
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, di conseguenza, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. La circolare citata ha, quindi, stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento, all’inizio dei singoli rapporti,ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.
Esempio 2
• Compenso lordo euro 5.500,00 -
• Ritenuta acconto 20% euro 1.100, 00 -
• Ritenuta previdenziale
• (1/3 di 27,72% su euro 500) * euro 46,20 -
• Netto corrisposto euro 4.353,80 = (*): Il Committente dovrà versare quale contribuzione totale euro 138,60 (500,00 x 27,72%) di cui 2/3 a proprio carico committente ( 500,00 x 2/3 di 27,72%).
Esempio 3
Compenso lordo euro 5.500,00 + Spese sostenute euro 80,00 + Totale lordo euro 5.580,00 = Ritenuta acconto 20% su euro 5.500,00 euro 1.100, 00 – Ritenuta previdenziale (1/3 di 27,72% su euro 500) euro 46,20 – Netto corrisposto euro 4.433,38 = Si ipotizzi il caso che il prestatore percepisca il Suo compenso da due committenti nello stesso mese ed superamento della soglia di esenzione contributiva.
Esempio 4
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 3.500,00
Committente 2
euro 4.000,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 700,00
Committente 2
euro 800,00
– Ritenuta previdenziale (*)
Committente 1
euro 119,47
Committente 2
euro 136,52
– Compenso netto
Committente 1
euro 2.680,53
Committente 2
euro 3.063,48
Ritenuta previdenziale su euro 3.500,00 + euro 4.000 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 2.500,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato: (committente 1) 46,67% = euro 107,81 (committente 2) 53,33% = euro 123,19
Esempio 5
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 900,00
Committente 2
euro 900,00
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 + euro 4.500 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% euro 184,80 – euro 184,80 –
– Compenso netto
Committente 1
euro 3.415,52
Committente 2
euro 3.415,52
Esempio 6
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– spese sostenute (NON analiticamente dettagliate)
Committente 1
euro 120,00
Committente 2
euro 0,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 924,00 (a)
Committente 2
euro 900,00 (b)
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 euro 184,80 euro 184,80 euro 4.500 – euro 5.000,00= euro 4.000,00 (4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% (IMPORTO computato in proporzione tra i committenti) – Compenso netto
Committente 1
euro 3.511,00
Committente 2
euro 3.415,52
(a) (euro 4.500,00+ euro 120= 924)
COMMENTO:
per spese documentante si possono intendere ad esempio acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, visure, imposte e tasse e quant’altro. Si rammenta che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al committente, perché il committente “1” ha sostenuto in suo nome e per suo conto, comportando per il prestatore solo un esborso economico. (b) (euro 4.500,00 x20% = 900)
  • IL CASO DEL MINIMALE e del MASSIMALE INPS
Può accadere che una persona effettui un certo numero di prestazioni occasionali autonome durante superando la soglia di euro 5.000,00 in tal caso, come si è potuto leggere sopra, l’importo eccedente la somma anzidetta dovrà essere soggetta a contribuzione della gestione separata INPS .Ovvero la persona interessata dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • CHE COSA E’ IL MINIMALE
Il minimale contributivo è l’importo minimo che deve essere rispettato per permettere l’accredito della contribuzione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi. Questo importo è un valore INDEROGABILE stabilito per Legge. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 4.309,91 Corrispondente ad un reddito minimo annuo di euro15.548,00 . Ai fini dell’accreditamento dei contributi INPS a fine anno e qualora minimale non sia raggiunto, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
  • CHE COSA E’ IL MASSIMALE
Il massimale contributivo è l’importo massimo oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. E’ stato fissato dalla legge 335/1995 che ha introdotto che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 100.324,00
  • Modulistica da far firmare al collaboratore
Allo scopo di non incorrere in, eventuali, errori circa l’esatta individuazione dell’obbligo contributivo che dipende dalla specifica situazione del collaboratore, il suggerimento è quello di far compilare e firmare al medesimo la dichiarazione ogni volta che si procede con il pagamento del compenso.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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mercoledì 16 marzo 2016

Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali

Il software Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".
Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), dichiarazioni di variazione e di unità afferenti ad enti urbani.
Fino alla fine del mese di marzo 2016 sarà consentito al professionista di utilizzare, in via transitoria, anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, con la sola eccezione delle dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015 (c.d. svuota impianti), per le quali si dovrà, invece, utilizzare esclusivamente la nuova versione 4.00.3 del software.
A partire dal mese di aprile 2016 si dovrà utilizzare, in modo tassativo, solo il nuovo software Docfa 4.00.3, in quanto l’utilizzo del precedente non consentirà la predisposizione di documenti idonei all’accettazione presso gli Uffici Provinciali – Territorio.

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mercoledì 9 marzo 2016

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE ANTENNA RADIOAMATORE

Questo modello viene scritto dagli interessati per richiedere l'installazione di antenna per radioamtore.
In alcune Regioni è necessario inviare la Raccomandata R.R. al Comune e all'ARPA.
Deve essere protocollata all'ufficio protocollo.



RACCOMANDATA A.R.


Gent.mo Signor Amministratore
...................................................
...................................................



Il sottoscritto  ....................................................................................................condomino/inquilino di
un appartamento sito nel condominio di Via  ....................................................................................n. .........

FA PRESENTE

· di essere in possesso dell’Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore n. ........................, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale per il/la ................................................. in data ............ / ............ / ............, con nominativo internazionale di identificazione ................................... e abilitazione a operare dalla propria abitazione

· che l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, ivi compreso il diritto all’installazione delle antenne necessarie a tale esercizio, sono disciplinate dalla Legge 6 maggio 1940 n. 554 (art. 1), nonché dal D.P.R. 29 marzo 1973 n.156 (artt. 232 e 397).


Quindi, con la presente
INFORMA

codesto Condominio, e il suo Amministratore, che provvederà all’installazione di antenne necessarie all’esercizio di stazione di radioamatore, come previsto dall’attuale normativa, di cui all’art.1102 del Codice Civile.

Resta inteso che la stessa installazione non dovrà arrecare danni alle cose comuni, né limitazioni agli altri diritti, che l'installazione viene fatta dal radioamatore stesso in quanto in possesso di nozioni teorico/pratiche all'installazione delle proprie antenne ed inoltre declina l'amministratore ed il condominio stesso dalla responsabilità di eventuale caduta dal tetto.

Distinti saluti

Data  ..........................................                                          Firma      ............................................................................





Allegati:
  • copia autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore.
VEDI ANCHE:

  • Decreto legislativo recante il Codice delle comunicazioni elettroniche
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    mercoledì 2 marzo 2016

    Opzione Branch Exemption (Agenzia delle Entrate) di che cosa si tratta

    L’articolo 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – contenente disposizioni finalizzate a favorire la crescita e l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea – ha introdotto, al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption).

    Il comma 3 del citato articolo 14, dispone che le modalità applicative della nuova disciplina saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di seguito allegato in bozza.
    Considerata la novità e la rilevanza della materia, le imprese, gli operatori economici, gli ordini professionali, il mondo accademico e gli esperti della materia, sono invitati a inviare commenti ed osservazioni sulla bozza di provvedimento, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: branchexemption@agenziaentrate.it

    Il termine per l’invio dei contributi è 31 marzo 2016

    direttamente dal sito uff. dell'Agenzia delle Entrate


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    Che cos'è il Branch Exemption?


    Branch exemption: nuovo regime per le stabili organizzazioni all’estero

    • Abstract 
    Lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese interviene in maniera significativa sulla disciplina relativa alle stabili organizzazioni site all’estero di soggetti non residenti, introducendo un regime opzionale in applicazione del quale i profitti realizzati dalla branch sono esenti da imposta e le perdite sono escluse dalla formazione del reddito complessivo della casa madre.
    • Testo
    Mediante l’inserimento del nuovo articolo 168-ter nel DPR n. 917/1986, in un’ottica di favorire la competitività delle imprese residenti che operano all’estero per il tramite di stabili organizzazioni, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale, la c.d. “branch exemption”. In altri termini, viene introdotta la possibilità in capo ad un’impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalla sue stabili organizzazioni all’estero, da determinarsi in ogni caso secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del DPR n. 917/1986. Con l’introduzione di tale opzione, l’Italia consente così alle sue società che dispongono di stabili organizzazioni all’estero di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle legislazioni degli altri Paesi, così come di tax rate più basso rispetto a quello nazionale. La previsione di tale opzione rafforza il principio di territorialità limitando solo allo Stato della fonte la tassazione di tutti i redditi prodotti all’estero da un soggetto residente. Ciò ovviamente non si traduce nel venir meno del principio di tassazione mondiale che continua ad applicarsi non solo perché la branch exemption è un regime opzionale, ma anche perché lo stesso opera con esclusivo riferimento ai redditi prodotti all’estero per il tramite di una stabile organizzazione (ossia solo con riferimento al reddito d’impresa). La finalità perseguita con l’introduzione dell’opzione in parola è quella di favorire l’internazionalizzazione delle imprese nazionali, rendendo “neutro” il risultato (profitti e/o perdite) conseguiti all’estero. Si pensi alle ipotesi frequenti in cui un soggetto residente decide di localizzare una sua branch all’estero, anche al fine di poter beneficiare di determinati regimi fiscali di favore previsti dalle legislazioni straniere. L’adozione della branch exemption - ossia la “schermatura” dei redditi perseguiti dalle stabili organizzazioni - permette di beneficiare appieno dei vantaggi fiscali esteri.
    • Caratteristiche dell’opzione
    L’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite se esercitata si applica a tutte le stabili organizzazioni all’estero. Inoltre, l’opzione è:
    1. irrevocabile;
    2. deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione;
    3. ha effetto dal medesimo periodo d’imposta in cui è esercitata;
    4. valida nel caso in cui le stabili organizzazioni non siano localizzate in Stati o territori indicati nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dall’articolo 167, comma 4 del DPR n. 917/1986. In altri termini, le stabili organizzazioni devono essere localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Infatti, qualora la stabile organizzazione sia localizzata nei predetti Stati o territori o quando sia localizzata in Stati diversi, ma ricorrano le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo decreto, l’opzione può essere esercitata solo se sono soddisfatte le esimenti di cui all’articolo 5, lett. a) e b) o dell’articolo 8-ter del citato articolo. In altri termini, in presenza di prevalenti profitti passive e di tax rate inferiore alla metà rispetto a quello nazionale, l’opzione per la branch exemption può essere esercitata soltanto qualora le branch svolgano un’effettiva attività commerciale nel mercato di riferimento dello Stato o territorio in cui la stessa è insediata o se la casa madre riesce a dimostrare di non voler conseguire l’effetto di localizzare i redditi oltre confine. In assenza di tali esimenti, si applicano le regole generali di cui all’articolo 167 del DPR n. 917/1986.
    • Regime transitorio
    Al fine di consentire alle imprese con stabiliti organizzazioni già esistenti di adeguare i propri sistemi contabili all’opzione per la branch exemption, il legislatore ha stabilito che queste possono esercitare l’opzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.
    L’impresa è tenuta a indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale esercita l’opzione gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione delle stessa.
    Laddove, dalla somma algebrica ne dovesse derivare una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione saranno imponibili fino a concorrenza della perdita stessa (c.d. recapture delle perdite). Dall’imposta dovuta si scomputeranno le eventuali eccedenze positive d’imposta estera riportabili.
    Inoltre, viene previsto che detto meccanismo si applichi anche nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o di parte di essa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione per la branch exemption.
    Ed in particolare al ricorrere delle seguenti fattispecie, così come indicato nella relazione illustrativa al decreto:
    1. l’impresa che non ha esercitato l’opzione per la branch exempiton e ha importato perdite della sua stabile organizzazione, trasferisce la medesima stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo, che, in previsione degli utili futuri della stabile, eserciterà l’opzione per la branch exemption;
    2. l’impresa cedente ha optato per la branch exemption e per evitare il recapture delle perdite, trasferisce la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo, che in seguito al trasferimento eserciterà l’opzione.
    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento saranno individuate le modalità applicative della norma in esame. Inoltre, il contribuente può preventivamente interpellare l’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza di una sua stabile organizzazione estera. Le disposizioni di cui all’articolo 168-ter entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 17 luglio 2015



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    SCRIVERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON E' FACILE? Qui tutti gli indirizzi di PEC e PEL

    INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

    • Direzione centrale catasto cartografia e pubblicità immobiliare: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione centrale normativa: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Abruzzo: dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Basilicata: dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione provinciale Bolzano: dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Calabria: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Campania: dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Emilia Romagna: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Friuli Venezia Giulia: dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Lazio: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Liguria: dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Lombardia: dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Marche: dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Molise: dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Piemonte: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Puglia: dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Sardegna: dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Sicilia: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Toscana: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione provinciale Trento: dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Umbria: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Valle d’Aosta: dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
    • Direzione regionale Veneto: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

    INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEL)


    (Modalità utilizzabile solo dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato)

    • Direzione centrale catasto cartografia e pubblicità immobiliare: dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it
    • Direzione centrale normativa: dc.norm.interpello@agenziaentrate.it 
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    mercoledì 17 febbraio 2016

    Comunicazione di nuova locazione

    L'anagrafe condominiale è uno di quei documenti obbligatori da redigere da parte dell'amministratore di condominio. Questi deve sempre tenerlo aggiornato con i dati relativi ai singoli condomini e ai locali locati a terzi con i dati di quest'ultimi.

    Questo modello è da compilare quando si affitta un nuovo locale e si devono dare i dati del nuovo affittuario all'amministratore di condominio.

    Tale documento è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno.



    +



    CONDOMINIO ………………………………………
    sito in via …........................................ , 
    al n° …......, comune di …........................


    COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE

    Dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1130 , comma 1, n.6 c.c.:

    OGGETTO: COMUNICAZIONE DI NUOVA LOCAZIONE 

    Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, assumo la responsabilità di quanto sto per dichiarare ed attesto che:

    Il/la sottoscritto/a /Società..............................................  nato/a nel comune di
    ........................................................ il .......................................... e residente (o con sede)
    nel comune di ........................................................ in Via...................................................... codice
    fiscale .................................................. tel. ........................ cell............................. email
    ................................................

    DICHIARA DI AVERE CONCESSO IN LOCAZIONE

    in data ....../....../........ al Signor/ alla Signora/ alla Soc........................... nato/a
    ........................................................ il .......................................... e residente (o con sede)
    a ........................................................ in Via...................................................... codice
    fiscale .................................................. tel. ........................ cell ............................. email
    ................................................ le seguenti unità immobiliari site nel condominio:

    1. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di .................................... (........) al Foglio
    ............ Mapp. ............ Sub. ..........Piano.............. , del condominio .................................................., sito nel comune di  ............................................. , in via .................................................... , al n° ..........

    • ⃞ Cantina;
    • ⃞ Ufficio;
    • ⃞ Autorimessa;
    • ⃞ Posto Auto;
    • ⃞ Locale;
    • ⃞ Negozio;

    2. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di.......................... (........) al Foglio
    ............ Mapp. ............ Sub. ..........Piano.............. , del condominio .................................................., sito nel comune di  ............................................. , in via .................................................... , al n° ..........

    • ⃞ Cantina;
    • ⃞ Ufficio;
    • ⃞ Autorimessa;
    • ⃞ Posto Auto;
    • ⃞ Locale;
    • ⃞ Negozio;


    Luogo e data
    ......................................................
    Firma
    ......................................................
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    venerdì 12 febbraio 2016

    Riforma del condominio: dati per l'anagrafe condominiale

    Con la riforma del condominio il registro dell'anagrafe condominiale, uno dei 4 documenti, assieme al registro dei verbali, al registro di contabilità e al registro di nomina e revoca, che è diventato obbligatorio. In questo documento sono trascritti i dati relativi agli inquilini delle singole unità immobiliari, cioè le generalità, il codice fiscale, la residenza, il domicilio, se titolari di diritti reali o di godimento. 

    Questi dati sono obbligatori, per questo motivo li si deve comunicare all'amministratore che ne fa richiesta. Nel caso ciò non avvenga l'amministratore sarà obbligato, a norma di legge, a fare le dovute ricerche per procurarseli, e ad addebitare le spese agli inadempienti. Meglio collaborare.


    Perché tutta questa burocrazia: per scoprire gli evasori.


    La lettera deve essere inviata all'amministratore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.





    CONDOMINIO ..................................................
    sito nel comune di ....................................
    in via ..................................., n°


    OGGETTO: 

    COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE 
    DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE 

    Dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1130 , comma 1, n° 6 C.C.: 

    GENERALITÀ DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI 
    E DI DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO 

    Consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, mi assumo la personalmente responsabilità di quanto sto sotto scritto, attestando che:


    DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE: Signor/ Signora/ Soc. ______________________________ nato/a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ , a _________________________  residente (o con sede) presso il comune di ______________________________ , in Via _________________________________ n° ______ codice fiscale_________________________Telef.____________________Cell_________________ E-Mail________________________________  

    In qualità di:
    •  Proprietario;
    •  Comproprietario;
    •  Usufruttuario;
    •  Nudo proprietario;
    •  Titolare di altro diritto reale. 


    DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI: Signor/ Signora/ Soc. _____________________ nato/a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ , a _________________________  residente (o con sede) presso il comune di ______________________________ , in Via _________________________________ n° ______ codice fiscale_________________________Telef.____________________Cell_________________ E-Mail________________________________  

    In qualità di:
    •  Proprietario;
    •  Comproprietario;
    •  Usufruttuario;
    •  Nudo proprietario;
    •  Titolare di altro diritto reale. 
     (per comunicare i dati di ulteriori titolari usare un secondo modulo)


    DATI CATASTALI: 

    1. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ___________ (____) al Foglio ______ Mapp. ______ Sub. _____Piano_______
    ⃞ Abitazione; ⃞ Cantina; ⃞ Ufficio; ⃞ Autorimessa; ⃞ Posto Auto; ⃞ Locale; ⃞ Negozio; 

    2. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di_____________ (____) al Foglio ______ Mapp. ______ Sub. _____Piano_______
    ⃞ Abitazione; ⃞ Cantina; ⃞ Ufficio; ⃞ Autorimessa; ⃞ Posto Auto; ⃞ Locale; ⃞ Negozio


    DATI DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’UNITA’IMMOBILIARE: 

    Mi risulta che l’unità immobiliare e gli impianti in essa ubicati siano a norma, nel rispetto delle leggi vigenti e conformi alla normativa di sicurezza in vigore. (oppure) segnalo le seguenti circostanze: 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


    DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE / COMODATO (qualora esistente):

     L’unità immobiliare è stata concessa in locazione / comodato a:


    Cognome e nome Codice Fiscale Residenza Contratto





    • Comodato
    • Locazione
    • Leasing



    • Comodato
    • Locazione
    • Leasing


    Ulteriori dichiarazioni;

    sono consapevole:

      che l’art. 1130 c.c. impone ad ogni condomino di comunicare per iscritto ogni mutamento dei dati sopra riportati entro 60 gg dall’avvenuta variazione e che in difetto di comunicazione l’amministratore li acquisisce addebitandomene ogni costo;

      che a norma dell’art. 1122 c.c. il condomino che esegua opere che comportino modifica delle proprietà individuali o delle parti destinate all’uso comune deve informare preventivamente l’amministratore, che ne riferirà alla prima assemblea utile. 

    Autorizzo l’uso dei dati qui riportati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (legge a tutela della privacy), dichiarando di averne ricevuto la relativa informativa. 

    Allegati (l’invio dei documenti di proprietà e delle visure non è obbligatorio):

    •  Documento di identità SI NO 
    • Atto di proprietà SI NO 
    • Visura catastale SI NO 
    • Visura camerale SI NO 



    Colgo l'occasione per porLe i miei più cordiali e distinti saluti.

    Luogo e data
    ........................................
    Firma
    ........................................
    sullo stesso argomento:
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    Riforma del condominio: richiesta dati per la compilazione del registro dell'anagrafe condominiale



    Con la riforma del condominio è diventato obbligatorio il registro dell'anagrafe condominiale, uno dei 4 documenti, assieme al registro dei verbali, al registro di contabilità e al registro di nomina e revoca, che è diventato obbligatorio. In questo documento sono trascritti i dati relativi agli inquilini delle singole unità immobiliari, cioè le generalità, il codice fiscale, la residenza, il domicilio, se titolari di diritti reali o di godimento. 

    Questi dati sono obbligatori, per questo motivo li si deve comunicare all'amministratore che ne fa richiesta. Nel caso ciò non avvenga l'amministratore sarà obbligato, a norma di legge, a fare le dovute ricerche per procurarseli, e dopo addebitarvi personalmente le spese. Meglio collaborare.


    Perché tutta questa burocrazia: per scoprire gli evasori.


    La lettera deve essere inviata dall'amministratore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.








    CONDOMINIO ..................................................
    sito nel comune di ....................................
    in via ..................................., n°


    OGGETTO: REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE SECONDO L'ART. 1130 CC


    Gentile Sig. Condomino, 
    l’articolo 1130 del Codice Civile,  impone che si debba tenere un registro di “anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”. 

    La normativa prevede espressamente che “Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”. 

    Per agevolare la Sua comunicazione, che è quindi obbligatoria per legge, trasmetto la scheda allegata che dovrà compilare sotto la sua responsabilità personale, evitando inutili attività e conseguenti addebiti di spese che altrimenti sarò costretto ad addebitarle. 

    Se vorrà, potrà anche trasmettere i documenti che reputa utili per l’acquisizione dei dati richiesti dalla legge di cui sopra (sopra tutto in relazione alle condizioni di sicurezza). L’invio dei documenti, benché non sia obbligatorio dalla legge, la suggerisco vivamente poiché permette di compilare l'archivio di anagrafe condominiale in maniera più celere e senza che si possano creare dei futuri disguidi.

    Sicuro della Sua collaborazione, colgo l'occasione per porLe i miei più cordiali saluti.

    Luogo e data
    ........................................
    Firma
    ........................................
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    lunedì 8 febbraio 2016

    Ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario


    La tabella seguente è stata realizzata dal SICET acronimo di  Sindacato Inquilini Casa E Territorio. 

    E' un'organizzazione sindacale attiva dagli anni 70 che fa riferimento alla CISL e all'ACLI, difendendo i diritti della casa e dell'abitare.




    LEGENDA
    P = proprietario
     I = inquilino


    All'interno dell'appartamento
    1. Impianto idrico, sanitario, gas appartamento A chi spetta
    Installazione, rifacimento e manutenzione straordinaria impianto idrico, sanitario e gas P
    Sostituzione delle apparecchiature e della rubinetteria del bagno e della cucina P
    Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda P
    Pulizia dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda in conseguenza dell’uso I
    Allacciamento dalla rete sino ai contatori P
    Manutenzioni ordinarie delle rubinetterie acqua e gas, in conseguenza dell’uso I
    Sostituzione dei sifoni P
    Disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti ("braghe") P
    2. Riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda A chi spetta
    Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda P
    Sostituzione e riparazione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, tubazioni, valvole, canna fumaria, impianti (idrico, elettrico), avvolgimento pompe, sfitto, elementi riscaldamento, etc. P
    Sostituzione e riparazione del bollitore dell’acqua calda P
    Pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie I
    3. Impianto elettrico dell'appartamento A chi spetta
    Rifacimento e riparazione integrale dell’impianto elettrico P
    Riparazione dell’impianto elettrico per corto circuito P
    Sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi) I
    Sostituzione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono P
    4. Pareti e soffitti dell'appartamento (intonaci, tinte, vernici, parati, ecc., ecc.) A chi spetta
    Ripristino di intonaci P
    Tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti, se volute dall’inquilino, nel corso del rapporto di locazione I
    Montaggio di carta da parati o materiali similari, se voluto dall’inquilino, nel corso del rapporto di locazione I
    5. Pavimenti e rivestimenti dell'appartamento A chi spetta
    Rifacimento, sostituzione e riparazione di pavimenti e di rivestimenti P
    Manutenzione ordinaria di pavimenti e di rivestimenti I
    6. Serramenti e infissi dell'appartamento A chi spetta
    Sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, scuri e tende di oscuramento P
    Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche; ganci; rullo; cordelle d’attacco al rullo; molle nelle serrande avvolgibili P
    Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri, delle tende esterne di oscuramento, sostituzione parti accessorie (maniglie, serrature, vetri, cornici) P
    Verniciatura serramenti esterni: serrande, avvolgibili, persiane, scuri e parapetti balconi P
    Verniciatura di serramenti interni, porte e telai finestre, se voluta dall’inquilino I

    Nelle parti comuni
    7. Cortili e giardini A chi spetta
    Installazione e sostituzione di recinzioni e cancelli P
    Costruzione dei passi carrabili P
    Riparazione e verniciatura dei cancelli P
    Installazione, riparazione e sostituzione automatismi di apertura P
    Manutenzione ordinaria delle apparecchiature di automatismo di apertura dei cancelli I
    Esecuzione di pavimentazione di cortili, marciapiedi e camminamenti in zone verdi P
    Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all’aperto P
    Rifacimento periodico della segnaletica dei posti auto in conseguenza all’uso P
    Acquisto e messa a dimora di alberi, cespugli e prati P
    Acquisto delle attrezzature per la manutenzione del giardino P
    Riparazione delle attrezzature per giardino in conseguenza all’uso P
    Conferimento dell’appalto e per assunzione del personale P
    Servizio di giardinaggio(taglio erba, potature, acquisto concimi e antiparassitari, consumi acqua) I
    Sostituzione piante ornamentali P
    Installazione e sostituzione di impianto di irrigazione P
    Installazione e sostituzione panchine, giochi per ragazzi, attrezzature sportive e di ricreazione P
    Riparazione delle attrezzature sportivo-ricreative e dell’impianto di irrigazione P
    Installazione impianto di illuminazione P
    Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione I
    Sostituzione lampadine I
    Consumi energia elettrica I
    Pulizia cortili e aree verdi e sgombero neve I
    8. Cantine (spazi di disimpegno) e lavanderie/stenditoi A chi spetta
    Installazione impianto elettrico e suo rifacimento P
    Sostituzione lampadine I
    Manutenzione ordinaria e parti elettriche (porta lampade, interruttori, etc.) I
    Installazione impianto idrico e suo rifacimento (anche parziale) P
    Manutenzione ordinaria impianto idrico (rubinetti, saracinesche,etc.,etc.) P
    Sostituzione e riparazione di lavatoio e serbatoi dell’acqua P
    Riparazione e verniciatura stendibiancheria I
    Installazione e sostituzione stendibiancheria P
    Installazione, riparazione e sostituzione automatismi d'apertura I
    Derattizzazione I
    Disinfestazione insetti I
    Disinfestazione dei serbatoi della raccolta d’acqua I
    Consumi di energia elettrica e acqua I
    Tinteggiatura pareti e soffitti P
    Pulizia e relativi materiali d’uso I
    9. Scale, atri, tetti e muri A chi spetta
    Ricostruzione struttura portante della scala, dei gradini e dei pavimenti dei pianerottoli P
    Tinteggiatura e verniciatura delle pareti del vano scale, ivi compresi gli infissi, il parapetto e il corrimano P
    Opere murarie di rinforzamento dello stabile P
    Fornitura, riparazioni e manutenzioni straordinarie di tetti e lastrici solari P
    Riparazione, manutenzione e sostituzione dell’armadietto per contatori gas, luce, acqua, dei contenitori per bidoni immondizie e di bacheca portatarghe P
    Installazione, sostituzione e manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico in tutte le parti comuni P
    Fornitura di guide e zerbini I
    Fornitura e montaggio di caselle della posta P
    Installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione straordinaria di parti dell’impianto elettrico: soneria; comando porte e cancelli; illuminazione vano scale; citofono; etc. P
    Sostituzione soneria, comando porte e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, etc. P
    Applicazione targhette nominative personali I
    Installazione di dispositivi automatici chiusura (chiudiporta a braccio o a pavimento) con relative chiavi P
    Riparazione e sostituzione di dispositivi automatici di chiusura e relative chiavi P
    Sostituzione e riparazione dei vetri degli infissi P
    Installazione e sostituzione dell’impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo P
    Acquisto estintori P
    Ricarica estintori I
    Ispezione e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione P
    Installazione di porta lampade, plafoniere e lampadari P
    Riparazione e sostituzione di porta lampade e plafoniere P
    Sostituzione lampadine e neon I
    Consumi energia elettrica I
    10. Corsie e rampe autorimesse A chi spetta
    Rifacimento, riparazione e manutenzione delle pavimentazioni P
    Installazione di radiocomando e automatismi di apertura cancelli e saracinesche P
    Riparazione e piccole sostituzioni radiocomando e automatismi di apertura cancelli e saracinesche I
    Installazione e rifacimento dell’impianto elettrico di illuminazione P
    Sostituzione lampadine, piccole riparazioni impianto elettrico e temporizzatore I
    Installazione, piccola riparazione e rifacimento impianto idrico P
    Installazione e sostituzione dei cartelli e delle strisce di segnaletica P
    Manutenzione ordinaria della segnaletica I
    Sostituzione, riparazione e verniciatura di guardrail, parapetti e altri elementi protettivi P
    Installazione e sostituzione dell’impianto antincendio e spese di collaudo P
    Ispezioni e collaudi periodici e relative tasse di concessione P
    Consumi di energia elettrica e acqua I
    Pulizia corsie rampe, compresi materiali d’uso I
    Sgombero neve, acquisto e spandimento sale I
    11. Amministrazione A chi spetta
    Depositi cauzionali per erogazione di servizi comuni (illuminazione, forza motrice, gas, acqua, telefono, ecc.) P
    Assicurazione dello stabile e degli impianti P
    Spese amministrative, telefoniche, cancelleria, copisteria P
    Spese postali invio preventivi e consuntivi P
    Eventuali affitto sala per assemblee condominiali P
    Copie documenti richiesti dall’inquilino e altre spese amministrative sostenute su richiesta del conduttore I
    Spese per assemblee straordinarie convocate per iniziativa degli inquilini I
    Compenso dell’amministratore di condominio P
    Tassa (Tosap) per occupazione temporanea di suolo pubblico P
    Tassa Passi Carrabili P
    12. Ascensore A chi spetta
    Prima installazione P
    Sostituzione e riparazione cabina P
    Sostituzione motore, ammortizzatori, parti meccaniche, parti elettriche e altre manutenzioni straordinarie P
    Consumi elettrici per forza motrice, illuminazione e sostituzione lampade, fusibili, etc. I
    Riparazione e manutenzione ordinaria della cabina P
    Riparazioni e sostituzioni di piccola entità di parti meccaniche, elettriche, dispositivi di chiusura, pulsantiere I
    Ispezioni e collaudi periodici obbligatori eseguiti dagli enti preposti e relativa tassa di concessione comunale P
    Interventi per l’adeguamento a norme di legge P
    Manutenzione in abbonamento I
    Rinnovo licenza di esercizio P
    Sostituzione delle funi in conseguenza all’uso P
    13. Autoclave A chi spetta
    Installazione P
    Rifacimento impianto e sostituzione per vetustà o di parti P
    Sostituzione pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico e altri componenti primari P
    Consumi elettricità forza motrice I
    Collaudo, imposte e tasse di impianto P
    Ispezioni e collaudi periodici obbligatori eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione P
    Riparazione, sostituzioni e manutenzioni di parti in conseguenze all’uso P
    Manutenzione in abbonamento I
    Ricarica pressione del serbatoio I
    Consumo acqua potabile e acqua calda I
    Pulizia, depurazione e decalcificazione I
    14. Fognature e scarichi A chi spetta
    Allacciamento rete comunale per scarico acque nere e bianche P
    Rifacimento e riparazione della rete fognante del collettore urbano al fabbricato e all’interno dello stesso P
    Installazione, rifacimento e riparazioni delle colonne montanti e rete raccolta acque (pluviali e canali), compresi pozzetti a sifone P
    Riparazione della rete fognante, delle fosse biologiche e dei pozzi neri P
    Pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone I
    Installazione e sostituzione dell’impianto di sollevamento acque rifiuto compreso avvolgimento elettrico pompa P
    Riparazione e sostituzione di cuscinetti paracqua e altre parti impianto sollevamento, in conseguenza all’uso P
    Spurgo fosse biologiche e pozzi neri, disotturazione colonne di scarico e pozzetti I
    Riparazione e disotturazione dei sifoni e rete fognante dovute a negligenza dell’utente I
    15. Impianto centralizzato TV A chi spetta
    Installazione, riparazione e sostituzione di impianto centralizzato TV P
    Aggiunta di apparecchi di ricezione all’impianto centralizzato TV I
    Sostituzione cavi, prese ed altri accessori P
    Sostituzione accessori per l’ampliamento della ricezione P
    16. Impianti sportivi (piscine, campi da tennis) A chi spetta
    Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari) I
    Acqua (pulizia, depurazione) acquisto terra rossa, manutenzione ordinaria I
    Installazione, riparazione e manutenzione straordinaria delle strutture P
    17. Pareti esterne A chi spetta
    Restauro e riparazione integrale delle facciate P
    Rifacimento di intonaci, tinteggiature dei rivestimenti, dei basamenti, dei balconi, delle pensiline e di ogni altro motivo ornamentale P
    18. Portierato e vigilanza A chi spetta
    Indennità particolari come da Contratto Nazionale e accordi particolari richiesti dagli inquilini: Annaffiamento aiuole, giardini, fiori e piante; rotazione sacchi e bidoni spazzatura e loro eventuale trasporto dal piano cantina al piano stradale; conduzioni impianto riscaldamento, condizionamento e acqua calda I
    Indumenti da lavoro del portiere 90%  I
    10%  P
    Salario, tredicesima, ferie, liquidazione, indennità come da Contratto Nazionale ed eventuali contratti integrativi provinciali, contributi previdenziali e assicurativi 90%  I
    10%  P
    Costo dell’eventuale alloggio del portiere pari all’indennità sostitutiva prevista dal Contratto Nazionale 90%  I
    10%  P
    Vigilanza notturna, se voluta dagli inquilini I
    Manutenzione della guardiola o abitazione del portiere P
    Vigilanza notturna, se voluta dagli inquilini P
    19. Pulizie e pre-raccolta rifiuti A chi spetta
    Acquisto attrezzature specifiche (lucidatrice, aspirapolvere, scale, bidoni, trespoli, etc.) P
    Salario o compenso addetto pre-raccolta dei rifiuti I
    Contributi previdenziali e assicurativi addetto I
    Sacchi per pre-raccolta e acquisto materiali di pulizia I
    Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie I
    Tassa rifiuti solidi urbani I
    20. Riscaldamento, produzione acqua calda, condizionamento A chi spetta
    Adeguamento dell’impianto di riscaldamento (produzione d’acqua calda e di condizionamento) alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi, contenimento dei consumi o altro (come da certificato energetico) P
    Sostituzione di caldaia, bruciatore, pompa, tubature, saracinesche, canna fumaria, impianti (idrico, elettrico) cisterne e boiler P
    Installazione e sostituzione dell’impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda e di condizionamento P
    Sostituzione di apparecchiature o parti di esse per danno accidentale (Valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri), etc. P
    Riparazione di parti accessorie delle apparecchiature P
    Installazione e sostituzione dell’impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo; acquisto e sostituzione estintori P
    Ricarica estintori I
    Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione; compensi relativi alla tenuta del libretto di centrale P
    Retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, compresi gli oneri assicurativi e previdenziali I
    Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua I
    Pulizia annuale (in abbonamento) dell’impianto per messa a riposo stagionale: caldaie, bruciatori, canne fumarie, etc. I
    Riparazione e manutenzione del locale caldaia P
    Ricostruzione e riparazione del rivestimento refrattario P
    Costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza tecnica all’impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso al fuochista I
    Spese manutenzione e funzionamento dei depuratori dell’acqua I
    Per l’impianto autonomo, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni e sostituzioni a: caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole I
    21. Trattamento delle acque potabili A chi spetta
    Installazione di impianto di trattamento delle acque potabili (addolcimento, etc.) P
    Riparazione e sostituzione di parti componenti l’impianto di trattamento delle acque potabili, in conseguenza all’uso P
    Consumo di sali, resine, forza motrice, etc. I
    Retribuzione dell’addetto alla conduzione dell’impianto I
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    Diversa ripartizione delle spese: ascensore

    L'ascensore è una di quelle spese che tendenzialmente vengono suddivise in base all'uso che ne fanno i singoli condomini. Cioè si dividono le spese per la gestione e manutenzione metà per i millesimi di proprietà e metà per l'altezza dal suolo del piano. (vedi art. 1123 cc.)

    Ma è possibile che così non vada bene a tutti: discutiamo il caso particolare, di un condominio che ai piani bassi ha più utenze commerciali che utilizzano maggiormente l'ascensore e le scale mentre i proprietari degli immobili dell'ultimo piano utilizzano l'appartamento solo poche settimane l'anno e solo per la vacanza. Se la divisione fosse fatta secondo norma di legge, gli abitanti degli ultimi piani sarebbero soggetti al pagamento di una spesa maggiore relativa all'uso che ne fanno. 

    Quindi, in assemblea, potrebbe nascere la questione sul come dividere meglio le spese. Una delle soluzioni maggiormente utilizzate è quella di dividere le spese tra tutti i condomini in parti uguali. Ad esempio, nel caso si voglia procedere in tal senso, si dovrà scrivere sul verbale dell'assemblea il seguente testo:


    Verbale

    (omissis)

    L'assemblea, dopo ampia discussione, approva, con la totalità dei voti e della caratura millesimale, la ripartizione delle spese relative all'ascensore in parti uguali, in deroga al disposto dell'art. 1124 c.c.
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