Visualizzazione post con etichetta quorum. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta quorum. Mostra tutti i post

venerdì 3 marzo 2017

COME VA REGOLAMENTATA LA SOSTA NELLE AREE CONDOMINIALI?

L'assemblea può regolamentare la sosta nelle aree condominiali ma non può, a maggioranza, assegnare un posto auto in via esclusiva e a tempo indeterminato.

Cassazione 27 maggio 2016 n.17034

La vicenda si origina molti anni fa, quando l'assemblea condominiale delibera di destinare a soli quattro condomini l'uso di posti auto nelle zone condominiali.
L'uso del posto auto condominiale può essere regolamentato dall'assemblea, cosi come questa può decidere di destinare un'area comune a tale scopo (es. cortile), ma non può deliberare a maggioranza di assegnarne l'uso in via esclusiva e per un tempo indeterminabile ad un condomino o più condomini.
Il ricorrente impugnava la delibera chiedendone la nullità.
Il Tribunale riconosceva la nullità della delibera, siccome adottata solo a maggioranza in violazione della legge, dato che non avrebbe potuto decidere solo a maggioranza l'assegnazione di posti auto in via esclusiva e per un tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, investita della questione dopo il giudizio di appello, ha ritenuto che l'assemblea ha il potere di modificare (o anche innovare) a maggioranza la destinazione delle parti comuni, ad esempio per ricavarne posti auto, ma non può disporre che tale utilizzo sia destinato ad uno o più condomini (e non a tutti), senza che ricorra il consenso di tutti i partecipanti al condominio. 
In sostanza una simile delibera viola il diritto di pari utilizzo delle parti comuni che deve essere riconosciuto a tutti i condomini. Il diritto e la sua violazione devono essere oggetto "di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio".
E così la Cassazione ha statuito che "l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all'interno di un area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l'assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l'utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura)".

Avv. Carlo Patti
Consulente Legale

SULLO STESSO ARGOMENTO:
Continua a leggere...

martedì 21 febbraio 2017

VERBALE ASSEMBLEARE E L’INDICAZIONE DEI VOTANTI

Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art.1136 c.c., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all'adunanza.

Continua a leggere...

CASSAZIONE 31 MARZO 2015, N. 6552: VERBALE ASSEMBLEARE E L’INDICAZIONE DEI VOTANTI




CASSAZIONE 31 MARZO 2015, N. 6552

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. BUCCIANTE  Ettore -  Presidente  
Dott. PROTO  Cesare Antonio -  Consigliere 
Dott. PETITTI   Stefano -  rel. Consigliere 
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria -  Consigliere 
Dott. GIUSTI  Alberto -  Consigliere 

ha pronunciato la seguente:
                                          
SENTENZA
                                       
sul ricorso iscritto al N.R.G. 3014/08 proposto da: 
A.F.  e  P.V., rappresentati e difesi, per procura speciale  in calce al ricorso, dall'Avvocato M. G., domiciliati ex  lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione; 
                                                       - ricorrenti - 

CONTRO
CONDOMINIO,  persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso,  per procura  speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati B. G.  e  M. M. (deceduto), domiciliato in  Roma,   presso  la  Cancelleria  civile  della  Corte  suprema   di cassazione; 
                                                 - controricorrente - 

avverso  la  sentenza  n. 444/07 della Corte di  appello  di  Torino, depositata il 19 marzo 2007 e non notificata; 
Udita  la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica  del  30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti; 
udito  il  Pubblico  Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore Generale  Dott.  RUSSO Rosario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.                          

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. e depositato il 15 marzo 2001, A.F. e P.V., quali condomini del Condominio di v. (OMISSIS), esponevano: - che in data 13 febbraio 2001, si era riunita l'assemblea condominiale ordinaria, in seconda convocazione, per l'approvazione, tra l'altro, del consuntivo relativo alle spese fino al 31 dicembre 2000 in uno all'inerente riparto, nonchè per la nomina del nuovo amministratore;
- che le spese riguardanti la riparazione delle ringhiere in ferro dei balconi lato cortile, nonchè le spese concernenti i lavori di demolizione di parti pericolanti dei detti balconi erano state suddivise per millesimi di proprietà;
- che la nominata segretaria dell'assemblea aveva dato lettura del relativo verbale, il quale veniva dalla stessa sottoscritto unitamente al presidente dell'assemblea;
- di aver ricevuto successivamente copia del medesimo verbale, che, tuttavia, era risultato difforme da quello letto e sottoscritto all'esito della celebrazione della suddetta assemblea; che la copia loro recapitata riportava come numero di voti favorevoli alla deliberazione in punto rendiconto nonchè sul punto della rielezione/nomina dell'amministratore quello di 531, anzichè quello di 453, in precedenza indicato, apparendo, in particolare, quest'ultimo numero cancellato e sostituito a penna con l'altro;
- che, in particolare, alla predetta assemblea non aveva partecipato la proprietà I. (per millesimi 46), mentre era stata presente la proprietà G.C. (erroneamente riportata in verbale con riferimento a 21 millesimi anzichè agli effettivi 53);
- che le Delib. adottate nella menzionata assemblea si sarebbero dovute considerare nulle od annullabili in quanto: a) con riguardo alle spese relative alla manutenzione straordinaria, le stesse avrebbero dovuto essere ripartite ai sensi dell'art. 4, lett. a), e art. 20 del Regolamento condominiale (ovvero ponendole a carico esclusivo dei proprietari dei balconi), e, comunque, avrebbero dovuto essere approvate con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., commi 2 e 3, non raggiunta, però, a seguito della votazione; b) la votazione riguardo alla nomina dell'amministratore non aveva conseguito la maggioranza appena indicata; c) la correzione dell'esito della votazione era successiva alla redazione, lettura e sottoscrizione del suddetto verbale.
Tanto premesso, i predetti ricorrenti instavano per la declaratoria di nullità o per l'annullamento delle impugnate deliberazioni, deducendo l'intervenuta illegittimità della modificazione del verbale assembleare.
Nella costituzione del resistente Condominio, all'esito dell'espletata istruzione probatoria, l'adito Tribunale di Torino, con sentenza n. 31450 del 2004 (depositata il 29 aprile 2004), dichiarava la indicata Delib. assembleare 13 febbraio 2001 invalida nella parte in cui ripartiva le spese di rifacimento e/o riparazione di parti di balconi dell'edificio diverse dai frontalini tra tutti i condomini, secondo il criterio dei millesimi, e non soltanto tra i proprietari dei balconi interessati dai lavori, ponendo a carico del convenuto Condominio le spese giudiziali.
Interposto appello da parte dello stesso Condominio e nella resistenza di entrambi gli appellati (che proponevano appello incidentale), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 444 del 2007 (depositata il 19 marzo 2007), in parziale riforma della sentenza impugnata (per il resto confermata), rigettava ogni domanda proposta da A.F. e P.V. nei confronti del Condominio appellante, condannando gli stessi appellanti alla restituzione della somma versata dal predetto Condominio per effetto della provvisoria esecutività delle sentenza di primo grado, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.F. e P.V., articolato in tre motivi.
L'intimato Condominio si è costituito in questa fase di legittimità con controricorso.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..
All'udienza pubblica del 13 novembre 2013 il Collegio, su istanza del Condominio controricorrente, concedeva apposito termine per la produzione della delibera assembleare di conferimento del mandato all'amministratore pro tempore per resistere al giudizio in questa fase.
Lo stesso difensore provvedeva in conformità, depositando in cancelleria la necessaria documentazione in data 5 dicembre 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1135, 1136, 1137, 1138 e 1139 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dolendosi del rigetto dell'appello incidentale da essi proposto, con la conseguente affermazione che il verbale di assemblea condominiale può essere redatto e, a maggior ragione, corretto al termine o dopo la conclusione della riunione assembleare.
In proposito risultano formulati - ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile, essendo l'impugnata sentenza stata pubblicata il 19 marzo 2007) - i seguenti quesiti di diritto: - "dica la S.C. se il verbale dell'assemblea condominiale debba essere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso e alla presenza dell'assemblea condominiale, oppure possa essere redatto, corretto o modificato anche in assenza dell'organo collegiale, essendo all'uopo sufficiente che il verbale riporti la sottoscrizione del Presidente e della Segretaria che lo hanno redatto o modificato (come ritenuto dalla Corte di appello di Torino)"; - dica la S.C. se l'inserimento nel verbale, al termine o dopo lo scioglimento dell'assemblea condominiale, di un condomino considerato "assente" nel corso dell'intero procedimento collegiale (costituzione, discussione e deliberazione) costituisca "mero errore materiale" e legittimi, pertanto, la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi raggiunti nel corso della riunione assembleare".
2. - Con il secondo motivo i ricorrenti deducono - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - l'errata applicazione degli artt. 99, 112 e 183 cod. proc. civ. , nonchè - in virtù dell'art. 360 c.p.c., n. 5, - il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo e controverso della causa relativo alla qualificazione come domanda nuova di quella riguardante "ogni altro lavoro" diverso da quelli riguardanti le ringhiere e i balconi. Con riferimento alla prospettata violazione di legge gli stessi ricorrenti individuano i seguenti quesiti di diritto: - "dica la S.C. se l'impugnazione di una delibera assembleare nel punto in cui ha approvato il consuntivo e il piano di riparto delle spese relativo alle opere di manutenzione straordinaria contenga, ai fini dell'individuazione dell'oggetto sostanziale dell'azione, tutte le opere che hanno interessato la manutenzione straordinaria, oppure sia limitata alle sole opere elencate dal ricorrente nell'atto introduttivo (come ritenuto dalla Corte di appello di Torino), e se la precisazione delle domande e delle opere effettuate in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., attraverso l'elencazione dei lavori risultanti dal documento prodotto con l'atto introduttivo, configuri mutatio oppure emendatio libelli" - "dica la S.C. se, ai fini dell'identificazione della domanda e dell'oggetto del giudizio, anche in sede di verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 183 c.p.c., debbano essere considerati, nel loro complesso, gli atti e le pretese espresse da tutte le parti del giudizio, ovvero debbano essere prese in considerazione solo le espressioni usate nella parte narrativa del ricorso introduttivo (come ritenuto dalla Corte di appello di Torino)"; - "dica la S.C. se il rifiuto del contraddittorio sollevato da una parte del giudizio rivesta rilevanza ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e della novità della domanda, ai sensi degli artt. 99, 112 e 183 c.p.c. (cerne ritenuto dalla Corte di appello di Torino), ovvero se si tratti di circostanza irrilevante"; - dica la S.C. se la decisione di emendatio libelli possa essere fondata e motivata sulla sola enunciazione del rifiuto al contraddittorio sollevato da una parte del giudizio".
3. - Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 cod. civ., nonchè degli artt. 115, 116, 167 e 214 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, oltre che per violazione degli artt. 1117 e 1123 cod. civ., sempre con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dolendosi sia delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata relativamente ai lavori concernenti le ringhiere, per i quali, secondo la Corte d'appello, non vi sarebbe stata in atti la prova della loro esecuzione, sia della conclusione secondo cui i lavori eseguiti dal sig. Pe. dovevano essere considerati come una modalità esecutiva necessaria per l'effettuazione dell'intervento sulla parte comune e non come autonomo lavoro.
Con riferimento al primo profilo, i ricorrenti formulano i seguenti quesiti di diritto: - dica la S.C. "se l'attore che contesta il criterio di riparto delle spese afferenti a determinati lavori, lavori che lo stesso afferma essere stati eseguiti, e la cui esecuzione non è stata contestata dalla controparte, nè al momento della costituzione in giudizio, nè in sede di precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e deduzioni di cui all'art. 183 c.p.c., è onerato dell'onere di provare l'esecuzione dei detti lavori, ovvero l'esecuzione dei ridetti lavori debba essere considerato fatto non contestato e quindi provato dall'attore"; - dica la S.C. "se la successiva contestazione dell'esecuzione di lavori effettuata dalla controparte, possa modificare l'onere probatorio dell'attore e la domanda da quest'ultimo possa essere rigettata perchè il fatto risulta contestato e non provato"; - dica la S.C. "se la Corte d'appello possa escludere ogni rilevanza probatoria agli indizi presenti agli atti sulla base della semplice contestazione della parte, ovvero abbia un obbligo di valutazione complessiva di tutti gli elementi processuali, la cui verifica deve essere documentata con logica e congrua motivazione"; dica la S.C. "se la Corte d'appello possa escludere la rilevanza probatoria di documenti sulla base della semplice considerazione che gli stessi, di per sè, non provano nulla".
Con riferimento al secondo profilo, i ricorrenti formulano i seguenti quesiti di diritto: - dica la S.C. "se, presente un regolamento condominiale che pone le riparazioni dei balconi a carico di chi ne ha la proprietà, le spese per i lavori eseguiti su parti dei balconi, diverse dai frontalini (sottobalconi, ringhiere, piano di calpestio, davanzali, infissi, tapparelle), anche laddove eseguite nell'ambito di un intervento generale di ristrutturazione della facciata ed anche se si pongano come modalità esecutiva necessaria per l'effettuazione di un intervento sulla parte comune, devono gravare sui singoli proprietari dei manufatti interessati dall'intervento oppure debbano essere ripartiti fra tutti i condomini secondo il criterio millesimale (come ritenuto dalla Corte di appello di Torino)"; - "se, sulla base del combinato disposto degli artt. 1117 e 1123 c.c., le spese per i lavori eseguiti su parti dei balconi, diverse dai frontalini (sottobalconi, ringhiere, piano di calpestio, davanzali, infissi, tapparelle), anche laddove eseguite nell'ambito di un intervento generale di ristrutturazione della facciata ed anche se si pongano come modalità esecutiva necessaria per l'effettuazione di un intervento sulla parte comune, devono gravare sui singoli proprietari dei manufatti interessati dall'intervento oppure debbano essere ripartiti fra tutti i condomini secondo il criterio millesimale (come ritenuto dalla Corte di appello di Torino)"; - se il giudice, quando afferma che determinate opere costituiscono una modalità esecutiva necessaria alla realizzazione di interventi su parti comuni, debba citare la fonte del proprio convincimento, diversamente incorrendo nel vizio di motivazione".
4. - Deve preliminarmente essere disattesa la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, formulata in sede di discussione dal Pubblico Ministero, atteso che il ricorso, pur se contiene la riproduzione fotostatica di alcuni degli atti del giudizio di merito, non si limita a tale riproduzione, ma espone una autonoma ricostruzione della vicenda processuale e delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Trova quindi applicazione il principio per cui in tema di predisposizione del ricorso per cassazione, allorchè la spillatura integrale di alcuni degli atti del processo o della produzione di parte, indispensabili per la prospettazione dei motivi e per la decisione delle questioni agitate con il ricorso, sia accompagnata da un'esposizione dei motivi e dei fatti di causa la quale già di per sè - per puntualità e completezza di riferimenti e, se del caso, di trascrizioni - complessivamente risponda in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l'atto spillato svolge una funzione integrativa e non già sostitutiva degli elementi essenziali del ricorso stesso e la sua incorporazione a quest'ultimo, sebbene ne comporti un obiettivo appesantimento di lettura e comprensione a rischio di incompletezze o equivoci a danno del ricorrente, non ne comporta, tuttavia, l'inammissibilità (Cass. n. 21297 del 2011).
Il ricorso si sottrae, pertanto, all'applicazione della giurisprudenza evocata dal P.M. e alla prospettata sanzione di inammissibilità.
5. - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali.
Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l'assemblea, giacchè tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte (Cass. n. 24132 del 2009).
In motivazione, nella citata sentenza si precisa che il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali perchè tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato: (a) che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione "l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato" (Sez. 2A, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2A, 29 gennaio 1999, n. 810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ., nè potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Sez. 2A, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4306). Ma poichè il verbale è narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione, esso deve attestare o "fotografare" quanto avviene in assemblea; pertanto, non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, del totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacchè questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
Si è altresì chiarito che in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorchè non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perchè tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonchè di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ. (Cass. n. 18192 del 2009).
5.1. - Nel quadro di detti principi, la censura veicolata con il primo motivo si rivela infondata.
In effetti la correzione apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai due ricorrenti non inficiava la validità della deliberazione assunta, per la quale, eliminato l'errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell'effettiva partecipazione dei condomini presenti (anche per delega), era stato raggiunto il quorum necessario.
Nella specie, infatti, dalla sentenza impugnata emerge che la questione della validità del verbale dell'assemblea del 13 febbraio 2001 era stata già esaminata dal giudice di primo grado, il quale aveva qualificato come mera correzione di errore materiale, l'apparente modificazione del verbale di assemblea, operata dalla segretaria sig.ra M.M., con l'indicazione - fra i Condomini presenti per delega - della sig.ra I., in un primo tempo erroneamente indicata come assente.
La Corte d'appello, nell'esaminare il motivo di appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti ha, da un lato, ritenuto corretta la detta qualificazione e, dall'altro, ha ritenuto che la circostanza che la correzione fosse stata effettuata al termine dell'assemblea non potesse assumere alcun rilievo, ben potendo il verbale essere redatto - e quindi a maggior ragione corretto, ove si riscontrasse un errore materiale - al termine o dopo la conclusione dell'assemblea, e risultando lo stesso ritualmente sottoscritto dal Presidente e dalla segretaria che lo aveva redatto e che vi aveva introdotto le correzioni.
Orbene, le deduzioni dei ricorrenti non appaiono idonee a superare l'accertamento svolto dalla Corte d'appello in ordine alla qualificazione della difformità esistente nel verbale in questione.
In particolare, l'assunto dei ricorrenti si arresta sul piano meramente formale e descrittivo, avendo essi rilevato che la difformità avrebbe determinato la invalidità del verbale, omettendo tuttavia di dedurre che la invalidità avrebbe interessato non solo il verbale ma anche la deliberazione assunta in assemblea. In sostanza, non pare dubitabile, perchè un simile accertamento non è stato svolto dalla Corte d'appello, che ha confermato quanto accertato sul punto dal Tribunale, che la Condomina I. avesse effettivamente rilasciato la delega all'amministratore e che detta delega risultasse dalla intestazione del verbale, non oggetto di contestazione.
Se cosi è, allora, appare evidente come la Corte d'appello non abbia in alcun modo errato nel ritenere che il verbale potesse essere corretto, e che ciò potesse avvenire anche dopo la conclusione dell'assemblea, atteso che nessuna disposizione sancisce che il verbale debba essere approvato in assemblea.
5.2. - Ma vi è un elemento ulteriore che, nella stessa prospettazione dei ricorrenti, induce a dubitare della ricostruzione che essi hanno fatto dello svolgimento dell'assemblea condominiale del 13 febbraio 2001. Invero, gli stessi ricorrenti deducono l'invalidità della deliberazione sul rilievo che illegittimamente presidente e segretario dell'assemblea avrebbero apportato una correzione della cifra dei voti espressi in senso favorevole all'approvazione delle proposte all'ordine del giorno; a tal fine sostengono che, mentre nel verbale formato in assemblea risultava che i voti favorevoli erano 453, nel verbale poi modificato e spedito in copia ai Condomini, il numero di voti favorevoli ammontava a 531; e tale differenza essi imputano al fatto che erroneamente si sarebbe tenuto conto dei millesimi della Condomina I., pari a 46, giacchè la stessa non poteva essere considerata presente. Orbene, appare evidente che sommando i 46 millesimi della Condomina ai voti favorevoli, si otterrebbe un esito diverso da quello poi oggetto di correzione, il che dimostra che l'errore occorso nella redazione del verbale aveva una effettiva natura di errore materiale.
Invero, gli stessi ricorrenti, come si desume dalla sentenza impugnata (pag. 4, punto 6) , avevano sostenuto, nell'atto introduttivo del giudizio, che all'assemblea non era stata presente la proprietà I. (millesimi 46), mentre era stata presente la proprietà G.C. (erroneamente indicata in verbale con riferimento a 21 millesimi anzichè agli effettivi 53). Se dunque, gli stessi ricorrenti riconoscono che nella indicazione della presenza G. era occorso un errore materiale, della cui correzione essi non si sono doluti, non appare censurabile la sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente un errore materiale anche nell'iniziale omesso computo dei millesimi della proprietà I., atteso che la stessa risultava essere stata presente per delega. D'altra parte, i ricorrenti non hanno neanche dedotto l'esistenza di risultanze istruttorie idonee a dimostrare la inesistenza della delega della Condomina I., limitandosi soltanto a contrapporre all'accertamento dei giudici di merito una diversa, ma non provata, ricostruzione dei fatti.
Si deve solo aggiungere che i giudici di merito si sono attenuti ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che, cosi come la mancata indicazione del totale dei partecipanti all'assemblea non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l'assemblea, atteso che il riscontro è comunque possibile, analogamente la attestazione del risultato di una deliberazione dell'assemblea che non trovi riscontro nella indicazione dei condomini presenti non da luogo alla invalidità della deliberazione se dal verbale è possibile desumere l'esatta partecipazione all'assemblea, dovendosi computare i voti erroneamente indicati alla luce dei millesimi presenti. Nella specie, come dedotto dai controricorrenti, una tale operazione era senz'altro esperibile sulla base della verbalizzazione, atteso che, risultando presenti 763 millesimi, ed essendo stati espressi 232 voti contrari, in assenza di dichiarazioni di astensione, necessariamente i voti favorevoli non potevano essere altro che 531, come attestato nel verbale sottoscritto da presidente e segretaria, sia pure per effetto dell'apportata correzione.
5.3. - In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato.
6. - Il secondo motivo è del pari infondato.
6.1. - Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitura diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. n. 12621 del 2012; Cass. n. 17457 del 2009; Cass. n. 7579 del 2007).
Chiarita la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, occorre rilevare che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che l'integrazione delle domande formulata dai ricorrenti nella comparsa ex art. 183 cod. proc. civ. ebbe a comportare un'estensione illegittima del thema decidendum e, quindi, la proposizione di domande nuove, come tale inammissibili (non risolvendosi l'intervenuta allegazione in una mera funendatio libelli).
La Corte d'appello ha infatti affermato che i lavori dei quali si discuteva, e in relazione ai quali era stata impugnata la delibera condominiale di approvazione del consuntivo spese, erano - come evidenziato nel ricorso introduttivo - quelli di "riparazione delle ringhiere in ferro dei balconi lato cortile" (come meglio specificati ai punti e. e d. al n. 3 che precede, lavori che il condominio contesta siano mai stati eseguiti - cfr. f. 4 comparsa conclusionale) nonchè quelli di "demolizione parti pericolanti dei detti balconi" (fra i quali rientravano quelli di cui ai punti a. e b. del n. 3 che precede, che ne costituiscono più precisa puntualizzazione e specificazione). Ogni altro lavoro non può venire in rilievo ai fini del decidere, attesa la tempestiva e reiterata dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su domande nuove formulata dalla difesa di parte appellata.
Non solo. La Corte d'appello ha altresì escluso che vi fosse corrispondenza tra il preventivo della ditta Edil Lambro e i lavori in effetti eseguiti (corrispondenza, anzi, espressamente negata dalla difesa del Condominio), precisando che, quindi, incombeva sugli appellati l'onere di fornire la prova della esecuzione dei detti lavori. E tale onere non poteva ritenersi adempiuto. Da qui la conclusione che per ciò che attiene gli ulteriori lavori ai balconi - pacifica tra le parti la demolizione e sostituzione dei frontalini e la corretta ricomprensione di detti lavori, così come ritenuto dal primo giudice, tra quelli da porsi a carico di ciascun condomino in proporzione ai rispettivi millesimi, in quanto afferenti alla facciata condominiale - deve preliminarmente valutarsi se la domanda in esame possa essere riferita, alla luce della domanda originariamente formulata e delle precisazioni in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., a lavori concernenti porzioni in proprietà esclusiva dell'immobile. La soluzione negativa si impone, ad avviso del Collegio, per il fatto che la demolizione delle parti ammalorate non può non essere posta in diretta correlazione con la successiva ricostruzione dei frontalini, che ha costituito il ripristino di quanto demolito.
6.2. - Il Collegio ritiene che la soluzione adottata dalla Corte d'appello si sottragga alle censure proposte con il secondo motivo.
Giova infatti ricordare che con l'atto introduttivo di primo grado i due condomini avevano impugnato la Delib. assembleare 13 febbraio 2001, deducendo che le spese relative alla riparazione delle ringhiere in ferro dei balconi lato cortile nonchè le spese inerenti ai lavori di demolizione parti pericolanti dei citati balconi sono state approvate e ripartite dall'assemblea con ripartizione per millesimi di proprietà (vedasi riparto consuntivo prodotto doc. 3;
preventivo n. 67/2000 EL Edil Lambro sas doc. 4; fattura n. (OMISSIS) emessa dalla ditta Adriano Pertusio indicata nel consuntivo spese prodotto doc. n 3). Gli originari attori si dolevano dell'applicazione, ai lavori come sopra indicati, dell'art. 1123 cod. civ., in luogo dell'art. 4 del regolamento condominiale, secondo cui "la riparazione dei balconi sia a carico di chi ne ha la proprietà".
Nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. gli attori hanno affermato che i lavori eseguiti, infatti, interessarono la struttura portante dei balconi, i quali non rientrano tra le parti comuni dell'edificio, "non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all'uso o al servizio di esso" (Cass. 21.1.2000, n. 637).
L'impresa incaricata provvide a scrostare e spicconare le parti ammalorate dei solai di ciascun balcone, a ricostruire i frontalini, ad eliminare la ruggine formatasi sulle ringhiere, a lucidare le ringhiere stesse, ad impermeabilizzare il cornicione, ed a verniciare gli infissi e le tapparelle. Il miglioramento della facciata fu solo conseguente e secondario rispetto le riparazioni, che furono commissionate per la presenza di ammaloramenti della struttura dei balconi, e non per preservare l'aspetto estetico e il decoro architettonico dello stabile.
Nella detta memoria gli attori hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: (...) nel merito - accertato e dichiarato che tutte le spese di riparazione dei balconi vanno ripartite secondo il criterio di cui all'art. 4 del Regolamento di condominio, dichiarare nulla o annullare la Delib. 13 febbraio 2001 assunta dal convenuto in difformità da tale criterio; - accertato e dichiarato che le spese di riparazione dei davanzali e di tinteggiatura di infissi e tapparelle sono a carico dei proprietari delle rispettive unità immobiliari, dichiarare nulla o annullare la Delib. 13 febbraio 2001 assunta dal convenuto in difformità da tale criterio (...).
Orbene, correttamente la Corte d'appello ha ravvisato nelle deduzioni svolte dagli attori nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. una non consentita mutatio libelli, essendo a tal fine sufficiente rilevare che oggetto del giudizio era l'impugnazione di una delibera assembleare con cui veniva approvato il consuntivo spese sino al 31 dicembre 2000 e che le censure originariamente formulate dagli attori concernevano le spese relative alla riparazione delle ringhiere in ferro dei balconi lato cortile nonchè le spese inerenti ai lavori di demolizione parti pericolanti dei citati balconi; era, dunque, con riferimento a tali spese che veniva contestata la validità della Delib. assembleare per l'adozione di un criterio di riparto asseritameli te difforme da quello previsto dal regolamento condominiale.
L'estensione della domanda al complesso delle spese di manutenzione straordinaria, il cui consuntivo è stato approvato con la Delib.
impugnata, appare quindi introdurre, non un mero ampliamento dell'oggetto della domanda, ma una non consentita modificazione della domanda stessa, atteso che la validità o no della delibera impugnata doveva essere verificata, appunto, alla luce dei diversi elementi di fatto e di diritto prospettati nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. Nè può ritenersi, come supposto dai ricorrenti, che fosse sufficiente il richiamo nell'atto di citazione al riparto consuntivo prodotto come doc. 3, al preventivo n. 67/2000 EL Edil Lambro sas, prodotto come doc. 4, e alla fattura n. (OMISSIS) emessa dalla ditta Adriano Pertusio indicata nel consuntivo spese, prodotto come doc. n. 3, atteso che la contestazione risultava espressamente limitata nell'atto di citazione alle spese relative alla riparazione delle ringhiere in ferro dei balconi lato cortile nonchè le spese inerenti ai lavori di demolizione parti pericolanti dei citati balconi; correttamente, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda accolta dal Tribunale (dichiarazione di invalidità della delibera impugnata, nella parte in cui ha ripartito le spese di rifacimento e/o riparazione di parti di balconi dell'edificio diverse dai frontalini fra tutti i condomini secondo il criterio dei millesimi e non soltanto tra i proprietari dei balconi interessati dai lavori) fosse diversa dalla domanda proposta con l'atto introduttivo ex art. 1337 cod. civ., implicando un diverso tema probatorio, concernente, appunto, la dimostrazione della esecuzione dei lavori diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto della iniziale deduzione difensiva.
7. - Il terzo motivo è inammissibile.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non esisteva la prova che i lavori concernenti le ringhiere fossero stati eseguiti e che i lavori eseguiti dal sig. Pe., dei quali invece vi era prova, dovevano essere considerati come una modalità esecutiva necessaria per l'effettuazione dell'intervento sulla parte comune e non come autonomo lavoro.
7.1. - Il motivo sollecita una complessiva riconsiderazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di merito, inammissibile, in questa sede di legittimità.
E' noto, infatti, che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608 del 2013).
D'altra parte, la non deducibilità in cassazione delle questioni concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie, tanto più quando tale attività riguardi il complesso della documentazione prodotta e delle deposizioni testimoniali acquisite, risulta evidente sulla base del rilievo che i ricorrenti, a sostegno della propria censura, con specifico riferimento alla questione dei lavori relativi alle ringhiere, riferiscono (pag. 58 del ricorso) che diversamente aveva opinato il giudice di primo grado, proprio sulla base della documentazione che invece la Corte d'appello ha ritenuto inidonea a fondare il detto convincimento.
Peraltro, la valutazione dei lavori sulle ringhiere dei balconi non può ritenersi decisiva ai fini della soluzione della presente controversia, atteso che, come affermato dalla Corte d'appello - pacifica tra le parti la demolizione e sostituzione dei frontalini e la corretta ricomprensione di detti lavori, cosi come ritenuto dal primo giudice, tra quelli da porsi a carico di ciascun condomino in proporzione ai rispettivi millesimi, in quanto afferenti alla facciata condominiale - non può revocarsi in dubbio l'inerenza delle ringhiere, in quanto elementi esterni incidenti sulla estetica del fabbricato, alla stessa facciata dell'edificio, della quale non è contestata la natura comune (con conseguente ripartizione per millesimi di proprietà) pur in presenza della disposizione regolamentare invocata dai ricorrenti.
Per quanto attiene poi al secondo profilo della proposta censura, deve rilevarsi che lo stesso attiene ad una valutazione - e cioè se l'intervento sui frontalini richiedesse o no, per la sua realizzazione anche un intervento su altre parti dei balconi e se, quindi, la spesa relativa dovesse essere riferita, al pari di quella concernente i frontalini, a tutti i condomini e ripartita secondo i rispettivi millesimi di proprietà, ovvero se il detto intervento dovesse essere posto esclusivamente a carico dei proprietari dei balconi - che costituisce espressione diretta di un apprezzamento di merito, sorretto da adeguata motivazione e quindi incensurabile in sede di legittimità.
8. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese forfetario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015
Continua a leggere...

martedì 16 agosto 2016

La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

di Gisella Casamassima
direttore Centro Studi Provinciale ANACI Roma

Le delibere condominiali per adesione al procedimento

Orientamenti giurisprudenziali: quorum deliberativi

La mediazione obbligatoria - originariamente introdotta dal decreto legislativo 28/2010, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega - è stata reintrodotta dalla legge 9 agosto 2013, n.98 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, con il quale sono stati "corretti" i profili d'incostituzionalità della normativa originaria.
La materia condominiale è stata inserita tra quelle per cui è obbligatoria la preventiva fase di mediazione e per effetto di tale previsione torna a vita l'art. 71 quater della legge 220/12 che in un primo tempo era stato travolto dalla sentenza della Corte Costituzionale.
I motivi per cui la materia condominiale è inserita tra quelle per cui è obbligatoriamente prevista la mediazione sono vari: innanzitutto vi è uno scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, che come si sa per il 20% verte in materia condominiale; quindi la volontà di introdurre la possibilità di soluzioni alternative ai conflitti nell'ambito di contratti e rapporti a larga diffusione sociale con il fine di preservare tali rapporti, piuttosto che vederli cessati al termine del contenzioso giudiziario.
Certo questa impostazione che, mostrando attenzione all'importanza di risolvere i conflitti con metodi capaci di mantenere i rapporti, si vorrebbe richiamare ai principi della mediazione in generale, affermati dagli studiosi storici della materia (Fisher, Ury), contrasta con l'obbligatorietà introdotta nella nostra legislazione.
E a mio parere contrasta anche con la previsione di cui all'art. 16 n. 4 bis del D.lgs n. 28 Secondo cui gli Avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori, in quanto la conoscenza del diritto di per sé è molto lontana dalla filosofia della mediazione che guarda non già al componimento dei diritti ma alla soddisfazione degli interessi.
Ma tant'è.
Per cui il D.lgs 28/10 prevede all'art. 5 condizioni di procedibilità e rapporti con il processo n. l bis: Chi intende esercitare un azione relativa a una controversia in materia di condominio, ...omissis, è tenuto, assistito dall'Avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto,...omissis. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.... L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata ma non conclusa fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 (tre mesi). Allo stesso modo dispone quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
L'interesse a che si tenti una soluzione alternativa al procedimento giudiziale è tale che il rilievo può essere disposto d'ufficio e che tenuta alla cosiddetta conciliazione demandata dal Giudice non sia solo la parte istante, bensì entrambe le parti del giudizio. Lo stesso vale, in base al n.2 dello stesso art.5, per le cause in fase di appello.
La valutazione dell'interesse concreto al procedimento di mediazione (e quindi la valutazione del comportamento di quella parte in caso di mancato adempimento all'invito del Giudice) è comunque demandata al Giudice stesso, tanto che ad esempio nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, qualora l'invito rivolto dal Giudice alle parti di esperire il tentativo di mediazione rimanga disatteso, si determinerà la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione con la conseguente conferma della definitiva esecuzione del decreto:

Tr. Genova n. 1914 del 25/6/2015:
- E' da ritenersi condivisibile l'orientamento (Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014, Trib. Firenze 30.10.2014, Trib. Siena 25.06.2012, Trib. Nola 24.02.2015) che individua nell'opponente il soggetto su cui grava l'onere di avviare il procedimento di mediazione e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, una volta dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione c.c. introdotto con la legge 220/12, indica nello specifico della materia condominiale quali siano le controversie soggette alla mediazione, quali siano i soggetti, i luoghi e le modalità per accedere alla mediazione:

[I]. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

[II]. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

[III]. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

[IV]. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

[V]. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

[VI]. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.
Continua a leggere...

LA MATERIA - La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

Sono soggette alla preventiva mediazione:

Tutte le controversie relative sia agli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, sia agli artt. da 61 a 72 d.a.c.c. e quindi vi rientrano, a titolo esemplificativo, le vicende riguardanti le parti comuni, la destinazione d'uso delle stesse, le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.), all'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.), al regolamento di condominio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni inerenti l'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsabilità dell'amministratore e la sua revoca, vi rientrano le questioni in tema di scioglimento del condominio e in materia di riscossione dei contributi condominiali, di tabelle millesimali e regolamenti di condominio. Ed essa si intende pacificamente estesa sia al condominio minimo, sia a quello orizzontale che al supercondominio.
L'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, n. 4 dispone che: i commi 1-bis e 2 non si applicano:

  1. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  2. nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
  3. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  4. nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
  5. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  6. nei procedimenti in camera di consiglio;
  7. nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Ciò significa che ad alcuni procedimenti ben individuati non è applicabile l'obbligo della preventiva mediazione. Di questi alcuni interessano in maniera particolare il condominio. Ad esempio - con riferimento al decreto ingiuntivo che è di gran lunga lo strumento più frequente adottato dall'amministratore come suo preciso dovere e anche competenza - l'obbligo della mediazione scatta solo a seguito della pronuncia giudiziale sulla richiesta sospensione della provvisoria esecutività.
Ancora ad esempio la norma esclude la preventiva mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (comprese le azioni per nomina e revoca dell'amministratore di condominio), nonostante diverso avviso del Trib. Padova sentenza 24 febbraio 2015, allo stato unica.
L'art. 3 del D.lgs. n. 28/2010, prevede anche che "lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale".
Quindi l'amministratore può - ad esempio - promuovere un azione d'urgenza per ottenere le consegna dei documenti da parte del suo predecessore senza presentare, preventivamente, istenza di mediazione.

Continua a leggere...

I SOGGETTI - La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

L'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone al terzo comma che al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile cioè maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, fermo il quorum costitutivo formato da tanti condomini che rappresentino:

  • in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio;
  • in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Ciò avviene sia in caso in cui il giudizio sia deliberato dall'assemblea (condominio attore) sia nel caso in cui il condominio debba resistere ad una domanda (condominio convenuto).
In entrambi i casi sarà necessario nominare anche l'avvocato che dovrà assistere l'amministratore, giusto quanto disposto dall'art. 5 n. 1 bis e dall'art. 8 del d.lgs 28/2010.
Continua a leggere...

LA DELIBERA - La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

Nel caso in cui l'amministratore riceva un invito a comparire dinanzi un Organismo di mediazione (o direttamente dall'Organismo o dalla parte interessata (art. 8), dovrà immediatamente convocare un'assemblea per le delibere conseguenti.
Poiché nel decreto è previsto un limite temporale massimo entro cui l'Organismo deve fissare il primo incontro (non oltre 30 gg dalla presentazione dell'istanza) ma non un limite MINIMO, può succedere che l'amministratore non abbia il tempo per poter convocare l'assemblea ad esprimersi al riguardo.
Dovrà quindi provvedere a chiedere uno spostamento del primo incontro dando prova di aver medio tempore convocato l'assemblea.
L'amministratore professionista conosce già bene i meccanismi della mediazione per cui può tranquillamente trasferire le proprie conoscenze all'assemblea chiedendo che la stessa deliberi oltre che alla partecipazione al primo incontro informativo (formalmente inteso, cioè quello in cui il mediatore chiarisce le funzioni e le modalità di svolgimento dell'istituto, invitando le parti e i loro legali ad esprimersi sulla possibilità di dare avvio alla mediazione) anche nel merito, acquisendo dalla stessa delibera l'indirizzo ed il limite del proprio mandato specifico nella mediazione.
Tanto più che nella formazione dell'atto introduttivo della mediazione, la parte ha l'obbligo di indicare l'oggetto e le ragioni della pretesa (n. 2 art. 4) che possono dunque essere un buon punto di partenza per la discussione in assemblea.
Alcuni Organismi di mediazione seguono la procedura più rigida, per cui impongono un primo incontro formativo e successivamente un primo incontro di discussione. L'unica chance per l'amministratore per tentare di ottimizzare i tempi è quello dl informarsi presso l'Organismo prescelto e comportarsi di conseguenza anche ai fini della convocazione dell'assemblea e dell'odg.
L'assemblea dovrà dunque essere chiamata a deliberare su:

  1. Partecipazione o meno al primo incontro informativo;
  2. Per l'ipotesi di accettazione alla partecipazione (e qualora l'ambito della richiesta di controparte sia stato sufficientemente esplicitato negli atti introduttivi) decisione se procedere o meno con la mediazione e quindi autorizzare l'amministratore alla partecipazione alla mediazione definendo l'ambito del mandato a conciliare.
  3. nomina del legale.
Tutte queste delibere dovranno essere assunte con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile cioè maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, tenendo presente l'orientamento della Cassazione ribadito da ultimo con sentenza 19131 del 25/9/2015 "In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, quali possono (non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria."
Sempre mantenendo ferme le formalità deliberative, occorre tenere presente che il limite imposto al mandato dell'amministratore non potrà essere superato se non da una delibera successiva. Sarà dunque opportuno ottenere un mandato ampio, anche se l'eventuale proposta di accordo finale precisata nei termini che emergeranno dall'incontro/i in mediazione dovrà essere nuovamente e finalmente proposta all'assemblea per la definitiva accettazione.
Va da sé che l'ampiezza del mandato conferito all'amministratore dovrà essere gestito con sapienza, anche nel senso che portare a conoscenza della controparte il limite ultimo al quale si ha possibilità di accedere (che è descritto nel verbale dell'assemblea) smorza la capacita di trattare. Tentare dunque di consegnare il verbale della delibera dopo la partecipazione agli incontri di mediazione, e - allo stesso modo - pur non potendo imporre l'allontanamento dall'assemblea, fare in modo che l'assemblea esamini e valuti il proprio orientamento sulla materia oggetto di mediazione in maniera libera dalla presenza della controparte, aiuterà certamente il condominio ad assumere una posizione più chiara.
D'altra parte la procedura della mediazione, con la riservatezza imposta al mediatore e la possibilità di svolgimento di sessioni singole favorisce e giustifica (anche ad onta dell'obbligo dell'amministratore di consegnare i documenti richiesti dai condomini) un tale atteggiamento.
Continua a leggere...

IL PROCEDIMENTO - La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

Presentata la domanda all'Organismo di mediazione, che in materia di condominio DEVE essere esclusivamente ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato, viene nominato il Mediatore che seguirà la pratica, viene stabilita la data del primo incontro e viene notificato il tutto alla controparte, il che può avvenire anche a cura dell'istante.
Al primo incontro, il mediatore deve chiarire le funzioni e le modalità di svolgimento dell'istituto e inviterà le parti e i loro legali ad esprimersi sulla possibilità di dare avvio alla mediazione vera e propria.
L'amministratore seguirà le disposizioni dell'assemblea sul punto, quindi potrebbe anche non essersi per nulla recato all'incontro in conformità della delibera (costo zero).
Oppure esservisi recato per riportare il volere dell'assemblea e dichiarare che il condominio non ha interesse a procedere nella fase di mediazione (costo 48.80 per diritti di cancelleria dell'Organismo + la vacazione dell'amministratore + il costo dell'Avvocato).
In questo caso, il procedimento si riterrà concluso e la parte sarà libera di procedere giudizialmente, giusta il disposto dell'art. 5 n. 2 bis, che recita: "quando l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo".
Si tenga però presente che l'art. 8 n. 4 bis prevede che "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
Quindi sarà comunque bene in caso di delibera di mancata partecipazione al primo incontro o di delibera di non procedere alla fase di mediazione motivare adeguatamente la delibera stessa.
In caso, invece, in cui le parti - e l'amministratore dunque partecipi alla mediazione adeguatamente autorizzato e assistito - dichiarino di voler procedere nel tentativo di mediazione, si darà atto di ciò a verbale da parte del Mediatore e si potrà procedere o seduta stante o con un rinvio.
Un limite obiettivo del procedimento di mediazione che coinvolge il condominio è il fatto che l'amministratore non potrà muoversi rispetto al MANDATO ricevuto. E quindi ogni diversa ipotesi di conciliazione che dovesse emergere nel corso della procedura dovrà essere nuovamente sottoposta all'Assemblea per essere nuovamente deliberata con le maggioranze di cui all'art. 71 quater.
Nell'ipotesi in cui si raggiunga un accordo (art. 12) nei termini demandati all'amministratore, il mediatore redigerà apposito verbale allegando il testo dell'accordo medesimo, il quale, una volta sottoscritto anche dagli avvocati dalle parti, costituirà "titolo esecutivo per l'esecuzione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico". Quando l'accordo non è sottoscritto anche dagli Avvocati, ma solo dalle parti, "l'accordo è omologato su istanza di parte dal presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto alle norme imperative e dell'ordine pubblico".
Nell'ipotesi in cui, invece, non si pervenga ad un accordo, è compito del mediatore formulare una proposta di conciliazione, alla quale le parti, entro un termine congruo, dovranno rispondere, comunicando, per iscritto, la loro accettazione o il rifiuto e l'eventuale silenzio equivale al rifiuto della proposta.
E' dunque evidente, anche in questo caso, la necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c. che prevede al quinto e al sesto comma, che la "proposta di mediazione" venga approvata.
Si ponga particolare attenzione alla circostanza in cui la proposta di mediazione coinvolga diritti soggettivi dei condomini sottratti alla competenza dell'Assemblea, ancorché con maggioranze qualificate.
Va da sé che in questi casi l'assemblea non potrà deliberare, ma l'atto dovrà predisporsi con la partecipazione dei soggetti titolari e con le eventuali forme previste dalla legge.
Continua a leggere...

LA DURATA - La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

II d.lgs. n. 28/2010 art.6 fissa in tre mesi il termine di durata massima della mediazione e l'art. 71-quater disp. att. c.c., non dispone diversamente per le controversie condominiali.
II termine di cui al comma 1 art.6 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
E' espressamente previsto inoltre (art. 5 punto 6) che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. La procedura conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera condominiale.
Se dunque non si perviene all'accordo o la proposta del mediatore non è accettata, il Mediatore rilascerà un verbale negativo. Da quella data si computa il dies a quo per la decadenza di cui all'art. 1137 c.c. (cfr. contra Tribunale Palermo sentenza 19/09/2015 n. 4951 che conclude che, ai fini dei trenta giorni ex art. 1137 c.c., il procedimento di mediazione funzioni come fosse una causa di sospensione, nel senso che, alla cessazione di esso, consacrata dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo, il termine riprende a correre dal punto di progressione che aveva raggiunto al momento della comunicazione della domanda di comunicazione).
Continua a leggere...

mercoledì 22 giugno 2016

INDEROGABILITÀ DELLE MAGGIORANZE DELIBERANTI: quorum e conflitto di interesse

In presenza di conflitto di interessi tra il condominio e taluni condomini, si pone il problema delle maggioranze costituenti il quorum deliberativo, ossia, se debbano essere calcolate con riferimento a tutti i condomini ed al valore dell'intero edificio, ovvero soltanto ai condomini ed ai millesimi facenti capo ai singoli partecipanti, i quali non versano in conflitto di interessi relativamente alla delibera.
Ci si chiede, cioè, se nel calcolo della maggioranza richiesta per approvare la delibera, debba o no tenersi conto dei condomini e dei millesimi facenti capo ai partecipanti in conflitto di interessi.
In condominio, l'ipotesi del potenziale conflitto di interessi tra il condominio ed i singoli partecipanti non è regolata.
In passato, la giurisprudenza aveva attinto la soluzione dalla normativa sulle società di capitali la quale prevedeva - prima della riforma - che, in caso di conflitto di interesse, il quorum deliberativo doveva essere computato, non già in rapporto all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione della quota dei soci che versino in conflitto di interessi (Cass. sent. n. 15613/2007) nonché l'impugnazione della delibera, qualora, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria.
Tuttavia, già con la sentenza n.1201 del 2002 i giudici di legittimità avevano evidenziato l'impossibilità di applicare tale normative, stante la sostanziale differenza tra i due istituti, condominio e società, per obbiettivi e metodi e soprattutto perché nel condominio non esiste un fine gestorio perché la gestione delle cose comuni non mira a conseguire uno scopo proprio del gruppo e diverso da quello dei singoli partecipanti.
Per sorgere "conflitto" tra il condominio ed il singolo condomino e necessario che questi sia portatore, allo stesso tempo, di un duplice interesse: uno come condomino ed uno come estraneo al condominio (e, che l'interesse sia estraneo al godimento delle parti comuni ed a quello delle unità abitative site nell'edificio) e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il soddisfacimento dell'uno comporti il sacrificio dell'altro.
Il conflitto di interesse, pertanto deve essere concreto e provato e non solo supposto.
I giudici di legittimità hanno precisato che le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia a quello deliberativo compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio quali possono (non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto.
Anche in conflitto di interesse, quindi, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento collegiale, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria (Cass. sent. n. 19131 cit.).
E' bene precisare che per i condomini in conflitto non c'è un obbligo di astensione ma bensì una facoltà, tanto che qualora partecipassero alla votazione gli altri condomini non potrebbero fare altro che impugnare la delibera salvo che, pur sussistendo il conflitto d'interessi - ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini - il voto di questi ultimi non abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico interesse contrario a quello istituzionale del condominio (Cass. sent., n. 10754/2011).
Sulla stessa scia, la riforma del diritto societario (d.lgs n. 6/2003) che, nel rimodulare l'art. 2373 c.c., ha previsto che la delibera assunta con il voto determinante di coloro che abbiano un interesse in conflitto con la società e impugnabile, facendo venir meno la disposizione che tendeva a distinguere il quorum costitutivo dell'assemblea da quello deliberativo della stessa e che vietava, al socio in conflitto di interesse, di votare.
Continua a leggere...

INDEROGABILITÀ DELLE MAGGIORANZE DELIBERANTI: inderogabilità dei quorum costitutivi e deliberativi

La legge di riforma sul condominio, la n. 220/2012, non ha modificato i principi che regolano i quorum deliberativi e costitutivi, determinati con riferimento sia all'elemento personale (i condomini partecipanti all'assemblea e, in alcuni casi, partecipanti al condominio) sia all'elemento reale (il valore della proprietà espresso in millesimi).
Il quorum costitutivo, di prima convocazione, si compone della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio, in seconda convocazione, di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio.
I quorum deliberativi cambiano in base al tipo di delibera che deve essere assunta, comunque, dalla maggioranza dei condomini.
Il principio maggioritario è un principio specifico del condominio che vale a distinguerlo dalla discipline della comunione e della società in quanto, solo nel condominio, è previsto che la maggioranza venga raggiunta dalle persone (teste) e dal valore patrimoniale (millesimi).
I quorum sono immodificabili e la ragione della inderogabilità "in meno" delle maggioranze <<è quella di impedire che, tramite il principio maggioritario, in qualche misura, vengano menomati i diritti dei singoli partecipanti sulle parti comuni e il godimento delle unità immobiliari in proprietà esclusiva. Perchè, i quorum sono fissati in misura inderogabile (in meno), richiedendosi per le decisioni di particolare importanza il concorso di un numero considerevole di partecipanti e di una frazione consistente del valore dell'edificio>> (Cass. sent. n.19131/2015, sent. n. 1201/2002).
L'articolo 1138 u. co. c.c. dispone che <<le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli... 1136 c.c.>> (Casd. sent. n. 11268/1998).
Le maggioranze, quindi, non possono essere modificate "in meno", neanche per contratto ossia con una clausola contrattuale contenuta nel regolamento di condominio né con il consenso unanime dei partecipanti al condominio.
Se l'assemblea non può deliberare perché non si raggiunge la maggioranza prescritta non si può attribuire alla minoranza un ingiustificato potere di deliberare perché sovvertirebbe gli equilibri fissati, sulla base di elementi personali e reali, dalle regole concernenti il metodo collegiale e il principio maggioritario.
In tale eventualità si può ricorrere alla norma contenuta nell'articolo 1105 c.c. in tema di comunione - richiamabile al sensi dell'articolo 1139 c.c. - il quale dispone che se non si forma una maggioranza, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
In condominio, pertanto, vige la regola generale della inammissibilità di qualsivoglia delibera assunta con maggioranze inferiori a quelle previste dalla legge e, per contro, non si contempla, nessuna ipotesi nelle quali, ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, non si debba tener conto di tutti i partecipanti e di tutte le quote millesimali.
L'ormai consolidata giurisprudenza ritiene che, per potersi parlare di delibera valida, il raggiungimento del quorum minimo previsto dalla legge non è sufficiente, in quanto la maggioranza deve essere tale non solo relativamente al numero dei votanti a favore (maggioranza deliberante) ma anche relativamente al valore millesimale del bene da essi rappresentato, cioè <<è necessario che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non siano rappresentativi di un valore maggiore - millesimale - rispetto agli altri, anche se numericamente inferiori>> (Cass. n. 6625/2004).
E' evidente, quindi, che <<per l'approvazione delle delibere assembleari in seconda convocazione devono sussistere entrambi i quorum previsti dal comma 3 dell'art. 1136 c.c. e entrambi devono risultare maggioritari, rispetto al numero e alla rappresentatività dei partecipanti contrari all'approvazione>> (Cats., Sent. n. 6625, cit.).
La motivazione posta alla base di tale deduzione starebbe nel fatto che, diversamente, ai fini dell'approvazione delle delibere, si conferirebbe una rilevanza maggiore al numero dei votanti (teste) rispetto al valore che essi rappresentano (millesimi): in tal modo si vanificherebbe la sostanziale differenza che c'è tra la comunione, dove prevalgono le quote (cioè il capitale), e il condominio, contraddistinto dall'equilibrato rapporto capitale (millesimi) e persone (teste).
La delibera assunta in una assemblea, in cui sussista una situazione paritaria di teste votanti a favore e contro, e inesistente, a prescindere dal quorum deliberativo rappresentato, perché non sussiste la maggioranza deliberante che, ovviamente, presuppone una minoranza.
Le delibere che presentano vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge sono annullabili ex art. 1137 co. 2, c.c. (Cass. S.U. sent. n. 4806/2005).

Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...