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martedì 17 ottobre 2017

MANCA LA NOTA ESPLICATIVA AL RENDICONTO. DELIBERA ANNULLATA - TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528


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TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31183/2015 SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 31183/15
Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Impugnazione di delibera assembleare condominiale».

Promossa da:

G. F. e M. A., con l'avv. G. B..
- attori -

CONTRO

Condominio di C.so X, in Torino, con gli avv.ti G. C., G. B. ed A. F..
- convenuto –

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte convenuta:,
«Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova per testi già formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Dicano i testi se non sia vero che:
1. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2014, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 6 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
2. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2014, di cui al doc. 7 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
3. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2013, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 10 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
4. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2012, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 13 che si rammostra è avvenuto con fondi propri il dell'amministratore di condominio tramite assegno tratto dal conto corrente personale di quest'ultimo, come da doc. 82 che si rammostra;
5. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2011 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 18 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
6. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2011, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 19 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 81 che si rammostra;
7. il pagamento della fattura Smat per 3° trimestre 2011, come da relativo bollettino di pagamento quietanzato sub. doc. 20 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
8. il pagamento dell'ICI condominiale relativa al 2010 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 25 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
9. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2010, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 26 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 80 che si rammostra;
10. il pagamento dei costi per la visura AltriServizi di cui al doc. 27 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore; 
11. il pagamento della parcella quietanzata dell'Arch. M. di cui al doc. 28 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
12. il pagamento dell'ICI condominiale del 2009 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 31 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
13. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2009, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 32 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 79 che si rammostra;
14. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2008 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 37 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
15. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2008, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 38 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, in parte in contanti in parte tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 78 che si rammostra;
16. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2007 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 41 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
17. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2007, come da bollettini di
pagamento quietanzati, di cui al doc. 42 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo come da doc. 77 che si rammostra;
18. il pagamento delle fatture SMAT, come da relativo bollettino quietanzato di cui al doc. 47 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
19. il pagamento delle ricevute per riparazione aspirapolvere di cui al doc. 48 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
20. il pagamento della fattura quietanzata per fornitura sale di cui al doc. 49 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
21. il pagamento delle ricevute quietanzate per le riparazioni alle porte condominiali di cui al doc. 50 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
22. il pagamento della fattura quietanzata M. impianti elettrici di cui al doc. 51 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore; 
23. il pagamento della fattura quietanzata Cima Ascensori di cui al doc. 52 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
24. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 55 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
25. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2005, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 56 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
26. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2005, di cui al doc. 57 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
27. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 62 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
28. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2004, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 63 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
29. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2004, di cui al doc. 64 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
30. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2003, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 68 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
31. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2003, di cui al doc. 69 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio
32. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 72 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
33. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2002, di cui al doc. 74 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
34. gli importi indicati nel doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare e che si rammostra sono stati anticipati dallo Studio P. con fondi propri e nell'interesse del Condominio Corso X
Torino;
35. gli importi indicati nel doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare sono stati contabilizzati nei rispettivi rendiconti annuali già approvati dall'assemblea del condominio Corso X Torino;
36. nel corso dell'assemblea condominiale del 9.2.2016, i condomini G. e M. hanno richiesto all'amministratore di poter visionare ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa e della contabilità condominiale relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, entro i successivi 20 giorni lavorativi (come da doc. 4 che si rammostra) e che in data 4.3.2016 l'amministratore ha messo a loro disposizione ed a disposizione dei loro consulenti tutta la predetta documentazione.
37. Le pezze giustificative delle spese sostenute nell'interesse del condominio in relazione a ciascun anno di gestione possono essere consultate presso lo studio dell'amministratore in qualunque momento da ciascun condomino del Condominio di corso X Torino; 
Si indicano a testi su tutti i capi:
- E. P., residente in residente in Reano (TO), Regione Selvareggio n. l
- R. D., residente in Reano (TO), Regione Selvareggio n. 1
Nel merito
respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie conseguentemente confermare la deliberazione assembleare del CONDOMINIO SITO IN TORINO, CORSO X, assunta in data 12.11.2015.
in ogni caso. con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, oltre a I.V.A., C.P.A.».

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. — 118 DISP. ATT. C.P.C.)

La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare le assunta in data 12 novembre 2015 dal Condominio convenuto; impugnativa proposta da parte degli attori, G. e M., proprietari di unità immobiliari site nello stabile predetto.
In particolar modo le parti attrici impugnano: (i) la delibera assembleare con la quale è stata accordata una riduzione delle spese di riscaldamento del 35% in favore della condomina M., in particolare in quanto, ad avviso delle parti attrici, tale delibera sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale ed avrebbe comportato un aggravio delle spese di riscaldamento in capo agli altri condomini; (ii) la delibera assembleare con la quale è stato approvato il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2014, posto che lo stesso, secondo gli attori, non sarebbe conforme al disposto di cui all'art. 1130-bis c.c. Inoltre si contesta l'assenza delle "pezze giustificative" e della documentazione contabile a supporto della formazione del rendiconto, nonché la legittimità della posta di debito indicata nella situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2014 per l'importo di E 33.125,89 nei confronti dello Studio P.; (iii) la delibera assembleare con cui il Condominio autorizza un'azione giudiziaria nei confronti della condomina G. in quanto le parti attrici ritengono che tale argomento non fosse posto all'ordine del giorno e inoltre non riguardasse la gestione del Condominio e le attribuzioni dell'assemblea di cui all'art. 1135 c.c. 
Sostiene, di contro, il convenuto Condominio che l'aver accordato alla M. una riduzione del 35% delle spese di riscaldamento non violerebbe l'art. 9 del regolamento condominiale, il quale si limita ad imporre ai condomini di non utilizzare forme diverse di riscaldamento rispetto a quella condominiale e non comporterebbe alcun aggravio di spesa per gli altri condomini, in quanto l'immobile della M. non è occupato da circa 2 anni e i corpi scaldanti non sono stati completamente chiusi al solo fine di evitare che il mancato riscaldamento dell'unità della M. possa incidere negativamente sul riscaldamento degli altri appartamenti a questo adiacenti. 
Il Condominio rappresenta poi che l'amministratore avrebbe messo a disposizione dei condomini tutta la documentazione contabile relativa al rendiconto consuntivo 2014 informandoli della possibilità di visionare la stessa nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in merito al 3 giugno 2015 e al 4 giugno 2015. Sempre secondo parte convenuta, il debito verso lo studio P. deriverebbe da anticipi che quest'ultimo ha sostenuto per spese di competenza del Condominio, le quali sono state regolarmente documentate e approvate dall'assemblea dei condomini nel corso degli anni precedenti; pertanto la posta inserita nello stato patrimoniale pari ad E 33.125,89 sarebbe da ritenersi perfettamente legittima. Infine, la delibera adottata dall'assemblea di condominio con riferimento all'azione legale da intraprendere nei confronti della G. sarebbe pienamente legittima, in quanto finalizzata a determinare il riconoscimento giudiziale della proprietà condominiale del locale sottotetto e che la stessa sarebbe da ricomprendersi quale "deliberazione conseguente" in relazione al punto sub n. 4 previsto all'ordine del giorno dell'assemblea del 12 novembre 2015.
Il primo motivo d'impugnazione appare fondato.
E' noto che, sul tema del distacco da parte di un condomino dal servizio e dall'impianto condominiale di riscaldamento, l'art. 1118 c.c., al quarto comma, recependo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2011, 19893), è venuto a stabilire, per effetto della riforma approvata nel 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, che "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma". 
Nella specie, è pacifico che la delibera in oggetto è stata presa in assenza della prova che il distacco non determinasse squilibri e, soprattutto, in assenza, a ben vedere, di un vero e proprio distacco, atteso che il "distacco" contemplato dal c.c. e, prima ancora, dalla giurisprudenza, è ed era solo ed esclusivamente quello contraddistinto da un processo caratterizzato da completezza, definitività ed irreversibilità, laddove nella specie si versa, a tutto concedere, in una situazione di mancato (o ridotto) utilizzo, senza che siano stati realizzati tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di affermare che il distacco è, per l'appunto, completo, definitivo ed irreversibile e che, pertanto, al condomino in questione risulterebbe assolutamente impossibile avvalersi, per il futuro, dell'impianto centralizzato comune (ciò che nella specie, come detto, non è, posto che l'attivazione del riscaldamento nell'unità in questione potrebbe avvenire agevolmente in qualsiasi momento, semplicemente riaprendo le valvole dei termosifoni).
A ciò s'aggiunga che nessuna disposizione del vigente ordinamento contempla una riduzione dei contributi condominiali dovuti per mancato uso; se l'assemblea condominiale lo ha concesso, ciò ha fatto abusivamente, in assenza dei presupposti contemplati dall'art. 1118, quarto comma, c.c. ed anzi, come detto, al di fuori di una situazione riconducibile anche solo astrattamente a tale articolo del codice.
Inoltre gli attori paiono correttamente invocare la violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale, ove è previsto che l'assemblea può decidere (solo) quando i termosifoni si accendono o spengono, e non altro. Una volta deciso quanto sopra, la delibera è vincolante per tutti. Inoltre, la norma citata va presa in considerazione con riguardo a quanto disposto dall'art. 7, che concerne il seminterrato. Ed in effetti, proprio con riferimento alle unità ivi collocate, il regolamento consente ai singoli condomini di decidere se riscaldarle o meno. Nulla di simile essendo previsto per le altre unità, deve desumersi che il Condominio non possa liberamente autorizzare uno o più singoli condomini a non utilizzare per il proprio alloggio il servizio di riscaldamento centralizzato.
Se ne deve concludere, quindi, che la delibera in oggetto, in quanto in violazione di legge e regolamento, va annullata.
Quanto, poi, alle doglianze degli attori in tema di bilancio condominiale, è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 23 gennaio 2007, n. 1405), non è necessario che la contabilità sia tenuta dall'amministratore «con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa».
Il principio di cui sopra è stato però affermato prima della riforma del 2012, la quale sembra ispirarsi a regole diverse.
L'art. 1130-bis c.c. prevede ora, infatti, la redazione di un rendiconto condominiale annuale che deve contenere una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, elementi imprescindibili del rendiconto sono:
a) il registro di contabilità;
b) il riepilogo finanziario;
c) una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale.
Ora, nel caso in esame, l'ampia ed approfondita relazione di c.t.u. comprova che il bilancio approvato dalla delibera oggetto d'impugnativa è, sostanzialmente, corretto e veritiero (e piuttosto significativo appare che il c.t.p. degli attori non abbia mosso osservazioni di sorta a tali considerazioni del c.t.u.).
Esso peraltro non contiene (come confermato dal c.t.u.) la nota esplicativa. 
Il Tribunale si rende conto del fatto che l'invalidazione della delibera per questa sola (ed assorbente) ragione potrebbe assumere un sapore formalistico: ciò che dimostra la fondatezza degli sforzi, tanto ripetutamente, quanto vanamente compiuti dal G.I. e dal c.t.u. per una definizione transattiva della vicenda, tanto più che la già citata relazione dimostra la sostanziale non fondatezza del "rimprovero" relativo all'appostazione a bilancio della "famosa" somma di € 33.000,00 circa, che non risponde ad una "manovra" scorretta o, peggio ancora, indebita, da parte dell'amministratore.
Gli è, però, che, dovendo il Tribunale giudicare secondo le vigenti regole del codice (e il bilancio del 2014 si riferisce, per l'appunto, ad un periodo in cui la citata riforma era già in vigore, sebbene da non molto tempo), appare difficile riconoscere come "conforme a diritto" e non "in violazione di legge" la delibera che approvi un bilancio che conforme al disposto dell'art. 1130-bis c.c. non è. 
Questo Tribunale non esclude che, un giorno, la giurisprudenza di legittimità possa arrivare ad affermare che una violazione di questo genere non ha carattere sostanziale e elle ciò che rileva, anche ai fini dell'art. 1137 c.c., è che "sostanzialmente" il bilancio sia veritiero, anche se privo di taluno degli elementi prescritti dalla legge. 
Oggi, però, in assenza di affermazioni di principio analoghe a quelle della citata decisione del 2007, e, soprattutto, a fronte del mutato scenario normativo, l'approdo alla tesi più rigorosa appare quello più conforme alla lettera (se non, forse. allo spirito) della legge. In fondo, come pure si continua ad insegnare sui banchi di Giurisprudenza, "la forma è garanzia" e dunque l'argomentazione di cui sopra, in apparenza di sapore formalistico, ad un più attento esame forse non appare poi così errata.
Va da sé che l'approdo a tale conclusione possiede carattere assorbente (quale "ragion più liquida: cfr. ad es. Cass., 19 agosto 2016, n. 17214) in ordine agli altri allegati motivi di invalidità addotti dagli attori, con conseguente annullamento della delibera relativa.
Anche per quanto attiene all'azione giudiziaria deliberata nei confronti della G., hanno ragione gli attori nell'evidenziare che quanto deciso al punto 3) del verbale d'assemblea non era all'ordine del giorno, che riguardava solamente "comunicazioni dell'amministratore a seguito di denuncia effettuata dalla sig.ra G. al sig. M. P. per asserita violazione di domicilio".
Come affermato dagli attori, non può ritenersi che la successiva delibera del febbraio 2016 abbia proceduto ad una revoca della delibera precedente, posto che è stato "genericamente" dato incarico all'amministratore di rappresentare il condominio in un instaurando procedimento di mediazione e giudiziario senza che fosse indicato il nominativo di chi o di coloro che erano interessati dall'azione. Non può quindi affermarsi che sia cessata la materia del contendere (evento che, del resto, come noto, non muterebbe in modo alcuno il modus procedendi del Tribunale, chiamato a pronunziarsi, in punto spese, sulla soccombenza virtuale, come se la delibera non fosse stata revocata).
Non rimarrà pertanto che procedere all'accoglimento delle domande degli attori.
Le spese (ivi comprese quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014.
La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis; 
PRONUNZIA l'annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale del Condominio convenuto tenutasi il giorno 12 novembre 2015, relativamente ai punti nn. 1 e 3 dell'o.d.g. dell'assemblea relativa alla gestione ordinaria e ai punti nn. 2 e 3 dell'assemblea relativa alla gestione riscaldamento tenutasi lo stesso giorno;
CONDANNA il convenuto al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi E 4.500,00, oltre agli accessori di legge, ponendo definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. (ferma restando la solidarietà delle parti verso il consulente).
Così deciso in Torino il giorno 4 luglio 2017, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 4 luglio 2017.

IL GIUDICE
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MANCA LA NOTA ESPLICATIVA AL RENDICONTO. DELIBERA ANNULLATA - TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528

Il Tribunale di Torino annulla la delibera che approva un rendiconto condominiale non contenente la nota esplicativa di cui all’art. 1130 bis. del c.c.



In assenza di giurisprudenza di legittimità che possa affermare che una violazione di tal genere non ha carattere sostanziale e anche se l’invalidazione della delibera assume un sapore formalistico il Giudice non può riconoscerla “conforme a diritto” e non “in violazione di legge”. Senza la nota esplicativa il rendiconto non è conforme a quanto stabilisce la legge.

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martedì 10 ottobre 2017

Perplessità sulla notifica via Pec

Le ricevute di “accettazione” e di “avvenuta consegna” sono essenziali per provare la rituale notificazione della cartella via Pec. Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in giudizio la illegittimità della procedura prevista, l’Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli originali delle ricevute, pena l’accoglimento del ricorso del contribuente.
Il decreto fiscale D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche con L. 1° dicembre 2016, n. 225 ha aggiunto all’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il nuovo comma 7 il quale prevede che, in deroga all’art. 149-bis del Codice di procedura civile, la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Ciò significa, che a decorrere dal 1° luglio 2017 anche gli uffici dell’agenzia delle Entrate potranno notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi direttamente all’indirizzo di Pec dei contribuenti laddove la notifica si intenderà perfezionata:
  • per l’Ufficio-mittente, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette automaticamente la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;
  • er il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di pec del destinatario trasmette all’ufficio o, nel caso di casella di posta elettronica satura o di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet di InfoCamere così come già accade per le cartelle esattoriali.
Ebbene, tale modalità che rappresenta una facoltà e non un obbligo, non è certamente una novità  per il processo tributario giacchè è già in uso da parte di Equitalia per le notifiche delle cartelle esattoriali e di altri atti di riscossione.
Ed è proprio a questo proposito, che non si può fare a meno di evidenziare che le recenti decisioni delle commissioni tributarie di merito muovono nella direzione di una invalidità della notifica delle cartelle esattoriali per un serie di motivi di cui di qui a breve.
Orbene, la nullità della cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l’originale dell’atto di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità. Ciò significa, che la posta elettronica certificata, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente. (Ctp Latina n. 992/01/16).
Ecco che, le ricevute di <accettazione> e di <avvenuta consegna> sono essenziali per provare la rituale notificazione della cartella via Pec. Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in giudizio la illegittimità della procedura prevista, l’Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli originali delle ricevute di <accettazione> e di <avvenuta consegna> del messaggio contenente l’atto notificando, pena l’accoglimento del ricorso del contribuente. (Ctp Roma n. 1715 del 26 gennaio 2017).
Secondo l’art. 26, co. 2, D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 14, D.Lgs. 25.9.2015, n. 159, dall’ 1.6.2016, in virtù di quanto previsto originariamente dall’art. 38, co. 4, lett. b), D.L. 31.5.2010, n. 78, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente via Pec.

Nonostante la previsione di legge, non è affatto pacifica la possibilità di notificare la cartella di pagamento tramite Pec, in quanto vi sono delle questioni di legittimità costituzionale che sono emerse da diverse pronunce dalla combinata lettura degli artt. 20, co. 1 e 2 e 53, co. 2, D.Lgs. 546/1992, come pure dalla circ. 12.5.2016, n. 2/D (Ctr Lombardia (Milano), sent. 1711/34/2016, Ctr Lazio (Roma), sent. 54/10/2010, Ctr Emilia Romagna (Bologna), sent. 2065/1/2015 e Ctr Campania (Benevento, sent. 395/1/13). Altresì, la notifica tramite Pec non consente al destinatario di scegliere modalità, tempi e dinamica di ricezione – vista la scomparsa dell’irreperibilità relativa e assoluta - né di opporre un legittimo rifiuto. Si pensi al caso della mancata possibilità di visione della email a causa dello smarrimento della password di accesso all’account di Pec o al caso di degenza ospedaliera del destinatario. Importanti sentenze (Corte Cost., sent. 14.1.2010, n. 3; Corte Cost., 26.11.2002, n. 477; Cass., SS.UU., ord. 21.10.2004, n. 458) sono state poste a sostegno di una eccezione della illegittimità in sede giudiziale della operatività della notifica via Pec.
Oltretutto va detto che, dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l’autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia. Ciò significa che una semplice copia non può mai assumere un valore giuridico, poiché abbisogna dell’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all’originale, potere che non spetta ai funzionari di Equitalia (Cass. 27.4.2015, n. 8446; contra Ctr Calabria (Catanzaro), sent. 1674/2014) come pure non spetta ai postini (Cass. 6395/2014; Cass. 8333/2015; Ctr Lazio (Roma) sent. 3711/2014).

Il sistema Pec non può garantire infatti che il documento allegato sia effettivamente l’originale.
Non solo, è nulla la cartella notificata via pec con l’allegato in estensione <<.pdf>> e non <<.p7m>> che rappresenta l’equivalente del primo ma firmato digitalmente (Ctp Milano sentenza 1023/1/17 del 3 febbraio 2017) giacchè ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 Dpr 602/73, articoli 20 e 71 Dlgs 82/05, Dpcm 22 febbraio 2013, il <<.pdf>> non soddisfa da solo i requisiti di integrità dell’allegato. Ed ancora, è nulla la cartella di pagamento via Pec, in quanto il documento allegato in <<.pdf>> non può essere considerato un valido documento informatico, bensì una semplice copia informatica e come tale priva di qualsivoglia valore probatorio. (Ctp Savona sentenze n. 100/2017 e n. 101/201 del 10 febbraio 2017).

di Iolanda Pansardi
Avvocato Tributarista in Lecce

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venerdì 15 settembre 2017

TRIBUNALE BOLOGNA 12 GIUGNO 2017, N. 1010 - limiti all'articolo 1102 c.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE  ORDINARIO DI BOLOGNA       
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Arceri ha pronunciato la seguente                                              
                               
SENTENZA
                        
nella  causa civile di I Grado iscritta al n. r,g. 9505/2016 promossa da:                                                                  
E. B. C. C. S. C.
--omissis--),   con   il   patrocinio  dell'avv.  L.  N..
--omissis--)  elettivamente  domiciliato  in presso il difensore avv. L. N.                                
                                                              ATTRICE

CONTRO
CONDOMINIO, con il patrocinio  nell'avv.  M. M., elettivamente domiciliato in RASTIGNANO (BO) presso il difensore avv. M. M.                                                              
CONVENUTO

CONCLUSIONI
Le  parti hanno concluso all'udienza del 2 marzo 2017 rispettivamente l'attrice  EMILBANCA  come  da  atto di citazione e seconda memoria ex art.  183,  comma 6, c.p.c.; il convenuto CONDOMINIO come da comparsa di  risposta  e  seconda  memoria  ex  art.  183.  comma 6, c.p.c. Le conclusioni si riportano di seguito.                                 
Per parte attrice:                                                   
Voglia   l'Ill.mo  Tribunale  intestato,  ogni  contraria  istanza ed eccezione   disattesa,   con   sentenza  provvisoriamente  eseguibile nonostante gravame,                                                  

IN VIA PRINCIPALE                                                    
Accertare  e  dichiarare  che  la  Emil  Banca  - Credito Cooperativo Società  Cooperativa,  e  per  essa  la  sua conduttrice In S Mercato S.p.a.  ed  i  clienti  di  questa,  ha  il  diritto di utilizzare il corse/lo facente parte dei beni comuni del Condominio di Alfa nn. 5 - 7  Via  Beta  nn.  1  -  3,  meglio  descritto nel presente alto, per l'accesso  tramite autoveicoli al parcheggia da realizzare nel locale posta  al  piano  interrata  dell'edificio  condominiale, di proprietà esclusiva  della  Banca stessa, facente parte della porzione distinta al  Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 242, part. 38, sub. 83, piano T -S1, e per l'effetto Accertare e dichiarare la nullità della delibera condominiale assunta all'esito  dell'assemblea del Condominio tenutasi in data 15 febbraio 2016, comunicata alla Banca attrice il 18 successivo, perché comprime e  viola  illegittimamente il diritto individuale della Emil Banca di utilizzare e fare utilizzare alla sua conduttrice In 'S Mercato S, p. a.   ed   ai   clienti  di  questa  il  corsello  stesso,  quale bene condominiale,  nonché   perché  supera  i  limiti  della  competenza  dell'assemblea condominiale stessa,                                                 

IN VIA SUBORDINATA                                                   
Accertare   e   dichiarare   che  la  delibera  assembleare  stessa è annullabile  per  i  medesimi  motivi,  nonché  ed  in ogni caso, per difetta di valida costituzione.                                      

IN TUTTI I CASI                                                      
Condannare il Condominio, in persona dell'Amministratore pro tempore, attualmente  Dott.  G. S., al risarcimento in favore delta Emil Banca dei  danni  tutti  da  questa subiti e subendi per i motivi di cui al presente  atto, nella misura di E 96.000,00 annui dal I° gennaio 2016 sino  alla  decisione  definitiva, ovvero in quella da determinarsi in esito  all'esperenda  istruttoria  ovvero  e se del caso anche in via equitativa  a  sensi  dell'art.  1226  c.c.,  con maggiorazione degli accessori di legge.                                                  
Con vittoria di spese e compensi.                                    

IN VIA ISTRUTTORIA                                                   
AMMETTERE, se del caso, Consulenza Tecnica d'Ufficio con formulazione del  seguente quesito: il C. T. U., esaminati gli atti e documenti di causa nonché eventualmente, previo consenso delle parti, documenti non prodotti  in  giudizio, a sensi dell'art. 198, 2° comma c.p.c. nonché assunte - se del casa con autorizzazione a sensi dell'art. 213 c.p.c.
-  informazioni presso tutte le competenti Pubbliche Amministrazioni,  *accerti se ed in quale misura dall'utilizzo del corsello condominiale di  cui  è  causa  anche da parte dei futuri clienti del supermercato possa  conseguire  un  aumento  del flusso delle autovetture lungo il corsello  condominiale:  stesso,  * stabilisca se da tale aumento del flusso   possa   derivare   un  pregiudizio  che  superi  la  normale tollerabilità  tale  da  risultare  incompatibile  con il diritto dei condomini di utilizzare il ridetto corsello, che impedisca o comunque comprima tale diritto,                                               
AMMETTERE prova per testi sulle seguenti circostanze.                
1)  Vero  che la In S Mercato, tramite il Dott. B, in data 27 gennaio2016,  presso Io Studio dell'Amministratore del Condominio convenuta, allorquando  i condomini dello stabile avevano manifestato contrarietà alla  richiesta  che  il  corsello  condominiale  di cui è causa fosse utilizzato  anche  dai clienti del futuro supermercato da realizzarsi nella   proprietà   esclusiva   della   Emil   Banca,  si  offriva di regolamentare  l'ingresso dei clienti al parcheggio del punto vendita con  un sistema di chiamata con apertura direttamente dall'interno del punto  vendita stesso, operante solo durante gli orari di esercizio ed assicurando  la  costante  presenza  di  un addetto, con il compito di aprire e chiudere telematicamente il cancello di entrata al corsello; 
2)  Vero  che la In S Mercato, tramite il Dott. B, in data 27 gennaio 2016,  pressa lo Studio dell'Amministratore del Condominio convenuto, allorquando  i condomini dello stabile avevano manifestato contrarietà alla  richiesta  che  il  corsello  condominiale  di cui è causa fosse utilizzato  anche  dai clienti del futuro supermercato da realizzarsi nella  proprietà  esclusiva  della Emil Banca, faceva presente la sua disponibilità  ad  impegnarsi  a  fare  in  modo che il parcheggio al sotterraneo  dello  stabile di Via Levante-BETA non fosse accessibile negli orari di chiusura del supermercato;                            
3)  Vero  che la In S Mercato, tramite il Dott. B, in data 27 gennaio 2016,  presso lo Studio dell'Amministratore del Condominio convenuto, allorquando  i condomini dello stabile avevano manifestato contrarietà alla  richiesta  che  il  corsello  condominiale  di cui è causa fosse utilizzato  anche  dai clienti del futuro supermercato da realizzarsi nella  proprietà esclusiva della Emil Banca, si offriva di installare a  proprie  spese  un  circuito  di  telecamere  ad  infrarossi per la sorveglianza  e la sicurezza delle vetture dei condomini parcheggiale lungo tutto il corsello;                                             
4)  Vero  che la In S Mercato, tramite il Dott. B, in data 27 gennaio 2016,  presso lo Studia dell'Amministratore del Condominio convenuto, allorquando  i condomini dello stabile avevano manifestato contrarietà alla  richiesta  che  il  corsello  condominiale  di cui é causa fosse utilizzato  anche  dai clienti del futuro supermercato da realizzarsi nella proprietà esclusiva della Emil Banca, si offriva di contribuire al  pagamento  delle  spese condominiali in misura maggiore di quella prevista secondo le tabelle millesimali, e da definirsi ira le parti, anche versando una cifra una tantum sempre da definirsi tra le parti, o   alternativamente,   di   realizzare   a  proprie  spese  opere di manutenzione   straordinaria  che  il  Condominio,  sulla  base delle proprie  necessità, avesse inteso richiedere, sempre da definirsi tra le parti:                                                             
5)  Vero  che la In S Mercato, tramite il Dott. B. in data 27 gennaio 2016,  presso lo Studio dell'Amministratore del Condominio convenuto, allorquando  i condomini dello stabile avevano manifestato contrarietà alla  richiesta  che  il  corsello  condominiale  di cui e causa fosse utilizzato  anche  dai clienti del futuro supermercato da realizzarsi nella proprietà esclusiva della Emil Banca, si dichiarava disponibile a  rinunciare  ad utilizzare quei posti auto condominiali posti lungo il  corsello  che  le sarebbero spettati in forza del godimento della porzione di proprietà della Banca;                                   
6)  Vero  che  la In S Mercato, sulla base di stime relative ad altri suoi  punti  vendita  situati anch'essi in zone semicentrali di altre città,  ha  stimato  che  i 29 posti auto previsti dal parcheggio del negozio   stesso   risulteranno  più  che  sufficienti  rispetto alla prevista affluenza della clientela che ivi si recherà in automobile; 
7)  Vero  che  per la zona in cui il supermercato aprirà al pubblico, situata  nella prima periferia di Bologna, intensamente edificata con grandi  palazzi  abitati per lo più da famiglie, che nel suo ambito si spostano prevalentemente a piedi. per il contesto in generale. Nonché per  come  sarà  strutturato il locale stesso, si può ragionevolmente supporre   che   il  negozio  sarà  raggiunto  dalla  clientela nella stragrande maggioranza dei casi a piedi.                             
Si  indica  a  teste: - Dott. B, residente in (omissis) (Padova), via (omissis) n. (omissis), su lutti i capitoli.                         
Per parte convenuta:                                                 
Piaccia  all'Ill.mo  Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere per  i motivi dedotti tutte le domande attorce in quanto in/Ondate in fotto e diritto. Vinte le spese di lite.                                              
In  via  istruttoria,  senza  con  questo  volere  comunque invertire l'onere  della  prova, si chiede ammettersi la prova testimoniale dei sigg.  R. R. e A. C., entrambi residenti in via Trotti n.1 a Bologna, i quali non sono condomini, sui seguenti capitoli:                   
1) Vero che il cortile del fabbricato di Alfa nn. 5-7 e Via Prudi nn. 1-3  in  Bologna  condominiale  viene utilizzato per il passeggio dei condomini con animali e per il gioco dei bambini ivi residenti;       
2)   Dica  il  teste  con  che  frequenza  l'utilizzo  predetto viene esercitato;                                                          
3)  Vero  che  il  cortile condominiale viene utilizzato anche per il transito pedonale dei condomini verso l'adiacente area verde.



FATTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Nel presente giudizio E. B. S. C., in qualità di condomino proprietario di immobile in Alfa n. 7 (DOC. 2 atto di citazione), conveniva in giudizio il CONDOMINIO, in primo luogo al fine di veder accertato ed affermato il proprio diritto d'uso del corsello condominiale ai sensi dell'art. 1102 c.c., secondo le modalità partitamente indicate in atto introduttivo, ed in secondo luogo al fine di ottenere declaratoria di nullità o in subordine l'annullamento della delibera assembleare a data 15 febbraio 2016 (DOC. 5 atto di citazione) nella quale i condomini, all'unanimità, avevano negato a parte attrice la facoltà di utilizzare il corsello condominiale così come richiesto. Si domandava, inoltre, la condanna del Condominio al risarcimento dei danni subiti per effetto di quello che, ad avviso di parte attrice, era un diniego espresso illegittimamente, ovvero in violazione di un proprio diritto soggettivo a fare del corsello di cui si tratta un uso più intenso, ma ricompreso entro le facoltà delineate dall'art. 1102 c.c.. da cui era conseguita l'impossibilità di stipulare il contratto di locazione con l'aspirante conduttore, ed il mancato incasso dei relativi canoni: infatti EMILBANCA aveva intrapreso trattative con IN S SUPERMERCATI volte a stipulare un contratto di locazione dell'immobile di proprietà in favore dell'esercente commerciale allo scopo di stabilire un punto vendita IN S nei relativi locali (DOC. 3 atto di citazione), e si lamentava che il contratto di locazione, allo stadio di semplice puntuazione, non si era potuto perfezionare proprio a causa del perdurante dissenso espresso dai condominio all'utilizzo del torsello condominiale da parte del conduttore e dei suoi clienti e fornitori che, tramite tale via d'accesso, avrebbero potuto parcheggiare i loro veicoli nello spazio sottostante l'immobile - punto vendita, adibito a parcheggio.
In particolare, netto diniego alle richieste in tal senso dell'Istituto di credito era stato espresso con delibera in data 15 febbraio 2016, che veniva pertanto impugnata da quest'ultimo deducendosene, al contempo, vizi di nullità e di annullabilità, come meglio si esplicherà in prosieguo.
Nel giudizio cosa radicato, si costituito il Condominio convenuto, chiedendo respingersi ogni domanda ex adverso proposta, e rilevando, in particolare, che l'uso del corsello condominiale come prospettato dall'istituto di credito non rispettava i limiti disegnati dall'art. 1102 c.c., in quanto, di fatto, esso si sarebbe tradotto in una inammissibile (ove non deliberata con le maggioranze richieste per le innovazioni ex art. 1120 c.c.) modificazione della destinazione d'uso del bene comune, ed in quanto, date le circostanze concrete del caso, ed in particolare, in considerazione del fatto che l'apertura del corsello all'utilizzo di tutti i terzi clienti e fornitori del supermercato avrebbe determinato un intenso transito sul medesimo, di fatto impeditivo dell'utilizzo che in precedenza di esso veniva fatto dai condomini (area di svago e parcheggio per veicoli dei condomini), si sarebbe realizzata in violazione patente del diritto al pari uso da parte dei restanti condomini.

Il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni non ritenendo la causa abbisognevole di istruttoria.

Pertanto, deve rilevarsi nel merito:
A) Il preliminare motivo circa l'illegittima costituzione del consesso assembleare del 15 febbraio 2016, vizio determinato dall'eccesso di deleghe in capo ad un solo condomino 5 deleghe segnate al condomino sig. R., contrariamente a quanto disposto dal Regolamento Condominiale (DOC. 13 atto di citazione), nel quale è prevista la possibilità di assegnare un numero massimo di 3 deleghe a ciascun condomino presente - non è in questa sede esaminabile in quanto l'impugnazione in punto, concernente vizio di inammissibilità, è stata proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto ex art. 1.137 c.c.: in particolare, la delibera è stata donata in data 15.02.16, comunicata in data 18.02.16, il termine di 30 giorni per l'impugnativa giurisdizionale veniva pertanto a scadere il 20.03.16. L'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al CONDOMINO soltanto il 20.06.16, pertanto, oltre il termine perentorio previsto dalla legge con effetto di decadenza dalla relativa impugnativa, alla quale, comunque, il Condominio convenuto si era opposto in ragione degli esiti della cd prova di resistenza;

B) Con riferimento, poi, all'ulteriore motivo di doglianza sollevato da parte attrice, secondo il quale la delibera impugnata sarebbe da reputarsi viziata per impossibilità dell'oggetto, in quanto l'assemblea non avrebbe potuto deliberare la sua personale limitazione del diritto di godimento di un bene comune, rientrante nella sfera dei diritti inviolabili del comproprietario, vi è da rilevare preliminarmente che tale vizio, se sussistente, determinerebbe la nullità della delibera assembleare, deducibile senza limiti di tempo. Si ritiene, tuttavia, per quanto si dirà oltre, che la domanda di nullità della delibera sia infondata poiché il diritto all'utilizzo del corsello,. come richiesto dalla BANCA, non rientra nella facoltà del condomino di uso particolare della parte comune ex art. 1102 c.c. ma costituisce un vero c proprio mutamento della destinazione d'uso dell'area, in senso limitativo, se non ablativo, del diritto al pari uso da parte degli altri condomini, traducendosi, in sintesi, nell'imposizione di servitù di passaggio a favore dei locali di proprietà dell'istituto di credito. Un simile mutamento di destinazione, con imposizione, quale effetto ultimo, di servitù a favore di un singolo condomino, avrebbe invero richiesto una delibera espressa all'unanimità dei condòmini ex art. 1108, comma 3, c.c.; ciò motivandosi, dunque, anche in riferimento alla ulteriore domanda di accertamento formulata dall'impugnante, non può non osservarsi e concludersi, infatti, come la modalità d'uso del corsello proposta dalla banca quale oggetto di specifica autorizzazione da parte del Condominio non rientri affatto, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto, nell'ambito della facoltà di uso più intenso della parte comune, consentita sì al singolo condomino ex art. 1102 c.c., ma solo nel rispetto del duplice limite di non mutamento della destinazione d'uso della parte comune e del diritto di 'pari uso' degli altri condomini (Cass. 21256 del 05.10.2009 sul limite del diritto di uso particolare del condomino qualora sia prevedibile che tale uso diverso limiti il simultaneo 'pari uso' degli altri condomini. Conforme Casa. 15203 del 11.07.2011). Ed invero, in materia condominiale, non si può prescindere dall'analisi del caso concreto per stabilire se vi sia o meno il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. in caso di uso particolare del bene comune da parte di un solo condomino. E nel caso di specie, é evidente che la richiesta apertura del corsello condominiale al transito, continuo e pressoché indiscriminato, se non per modeste limitazioni di tempo e modi, di veicoli di soggetti terzi rispetto ai condomini (clienti e fornitori del potenziale conduttore) viola i limiti previsti ex art. 1102 c.c., norma dettala per la comproprietà ma applicabile pacificamente anche in materia condominiale, poiché, in primo luogo, costituisce illegittima modifica di destinazione di uso del corsello, da 'privato' a 'pubblico', senza previo consenso degli altri condomini, ed inoltre, risulta chiaro che il passaggio di veicoli di soggetti terzi limiterebbe sensibilmente l'uso normale del passaggio, carrabile e pedonale, svolto da parte degli altri condomini, ciò implicando la trasformazione di un accesso riservato in un ingresso aperto al pubblico (Cass. 17279 del 23.07.2009 "L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato del! 'edificio ove aveva sede l'ipermercato,) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi"). Peraltro, la particolare condizione in cui il corsello in oggetto verrebbe a trovarsi (continuamente usufruito da clienti diretti al supermercato, ovvero dai fornitori di esso, per le operazioni di carico e scarico), per effetto del ridetto mutamento di destinazione, implicherebbe in definitiva l'imposizione, sul medesimo, di una servitù a vantaggio esclusivo del fondo di proprietà attorca (la giurisprudenza, in ambito condominiale, ha ritenuto che la modifica di destinazione d'uso di una parte comune realizzata da un condomino a vantaggio della sua proprietà esclusiva, c non a favore della collettività condominiale, comporti la costituzione di una servitù imposta sulla proprietà comune a vantaggio della sola proprietà esclusiva e la valida costituzione della servitù implica, per ciò solo, il consenso unanime di tutti i condomini 1108, comma 3, c.c.: cfr. Cass. n. 25775 del 14.12.2016).

In definitiva, per le motivazioni suesposte, sono infondate e non meritano accoglimento tanto l'impugnazione della delibera assembleare in data 15 febbraio 2016, quanto la domanda di accertamento proposta da parte attrice nel Merito, e di conseguenza, si rende superflua la motivazione in ordine alla domanda risarcitoria di parte attrice, proposta sul presupposto della ritenuta illegittimità del diniego espresso dal Condominio, illegittimità esclusa sulla base delle superiori motivazioni.

Le ragioni della decisione includono ovviamente anche la valutazione già espressa di superfluità delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, che non avrebbero apportato, ove anche accolte e concretamente espletate, elementi ulteriori utili alla decisione, cui si è potuti pervenire sulla scorta di quanto già presente e valutabile in atti.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014; alla causa è stato attribuito dall'attore valore indeterminabile con la conseguenza che, per la liquidazione delle spese, ai sensi del medesimo decreto, dovrà essere considerato uno scaglione di valore non inferiore a 26.000 euro né superiore a 260.000 euro. Lo scagliane utilizzato nel caso di specie è quello da 26.000 a 52.000 euro data la non particolare difficoltà delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande di parte attrice e, per l'effetto,
- Condanna la parte attrice E. BANCA SOC. COOP. a rimborsare alla parte convenuta CONDOMINIO VIA ALFA 5-7 VIA BETA 1-3 le spese di lite, che si liquidano in E 7.254 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, come per legge.
Bologna, 8 marzo 2017
Depositata in Cancelleria il 12/06/2017

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L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI - Tra innovazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria

A seguito della entrata in vigore della legge 220/2912 la S.C. non ha avuto occasione di affrontare il problema della natura delle opere di adeguamento degli impianti alla normativa sopravvenuta e dei conseguenti poteri-doveri dell’amministratore di condominio.



Il problema, pertanto, si presenta immutato.

La prima questione di carattere generale da affrontare riguarda la natura delle opere di adeguamento delle parti comuni alla legislazione vigente.
In teoria si possono formulare tre ipotesi: a)innovazioni; b) opere di manutenzione straordinaria; c) opere di manutenzione ordinaria.

E’ principio pacifico che non può qualificarsi innovazione la realizzazione di opere che rendano gli impianti conformi alla normativa per esse dettata, non eccedendo i limiti della conservazione e del godimento della cosa comune ed in ogni caso non alterandone la destinazione originaria.
Il problema si è presentato con riferimento all’impianto di riscaldamento (Cass. 22 aprile 1992 n. 4802; Cass. 20 agosto 1986 n. 5101).

Secondo una decisione (Trib. Napoli 20 aprile 1970, in Riv. giur. edilizia 1971, I, 84) la trasformazione dell’impianto di riscaldamento per adeguarlo a prescrizioni legislative non può considerarsi innovazione, in quanto con tale termine si intendono tutte quelle modifiche della cosa comune che ne importano una alterazione della struttura sostanziale o una mutazione della recedente destinazione.
Commentando tale decisione si è osservato (BRANCA, Trasformazione dell’impianto di riscaldamento e manutenzione straordinaria, in Dir. giur. 1970, 422) che se in astratto le opere di trasformazione dell’impianto di riscaldamento rientrano nelle innovazioni, nel caso in cui esse siano prescritte dal legislatore rientrano nella manutenzione ordinaria; le opere di manutenzione infatti, non sono solo quelle necessarie materialmente , ma anche quelle necessarie giuridicamente (cioè prescritte dalla legge).

Si è tuttavia chiarito che costituisce vera e propria innovazione e non opera di manutenzione straordinaria la demolizione ed asportazione dell’impianto di riscaldamento e la sua ricostruzione in altro luogo e con caratteristiche diverse, anche se determinate dalla necessità di adeguare l’impianto alla normativa antinquinamento (Cass. 9 aprile 1980 n. 2288, in Riv. giur. edilizia 1980, I, 959).

I dubbi riguardano l’inquadramento delle opere di adeguamento nel la manutenzione ordinaria o nella manutenzione straordinaria.
Le conseguenze di tale inquadramento incidono non solo sulla maggioranza necessaria a deliberare, ma, a seguito della riforma del condominio, sulle modalità stesse della stipulazione dell’appalto per l’esecuzione delle opere.
Ove si dovesse ritenere che si tratta di manutenzione straordinaria, troverebbe applicazione il n. 4 del primo comma dell’art. 1135 cod. civ., per cui sarebbe necessaria la preventiva costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Secondo una opinione sostenuta in giurisprudenza (Trib. Napoli 20 aprile 1970, cit.) se le a spesa non è veramente notevole, né in se stessa né in relazione alle singole quote, non si verte nel caso di riparazione straordinaria.

In senso contrario,in dottrina (BRANCA, op. cit.) si è affermato che si tratterebbe sempre di opere di manutenzione ordinaria.
Se, però, si parte dal presupposto che la manutenzione consiste in un intervento di carattere ripristinatorio, il che non si verifica nel caso di adeguamento degli impianti ad alla normativa sopravvenuta, che comporta un intervento di carattere aggiuntivo, forse è errata la stessa premessa della necessità dell’inquadramento delle relative opere nella manutenzione straordinaria o ordinaria.
Ed allora, in mancanza di una diversa previsione specifica, la delibera di esecuzione delle opere di adeguamento non avrà bisogno di una maggioranza qualificata.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione  
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martedì 5 settembre 2017

Il parcheggio dell’autovettura in modo da ostruire il passaggio configura il delitto di violenza privata

Di solito, si ritiene che l’uso del parcheggio possa generare liti condominiali afferenti esclusivamente a profili civilistici, quali il corretto utilizzo dell’area comune, la possibilità di ricoverare una o più macchine oppure i motorini, l’incapienza dello spazio rispetto alle necessità degli abitanti dello stabile, e quant’altro.
Difficilmente si pensa che i conflitti tra i partecipanti al condominio sul punto possano sconfinare sul versante penale, eppure ciò è accaduto, e anche di recente, ed una veloce consultazione dei repertori di giurisprudenza - o, meglio, una rapida verifica tramite banche dati e motori di ricerca - ci offre, purtroppo, una desolante conferma.
La decisione emessa, da ultimo, da Cass. pen. 7 dicembre 2015 n. 48346 proveniva all’esito del ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, aveva condannato una condomina alla pena di giustizia (15 giorni di reclusione), oltre al pagamento di spese processuali ed al risarcimento del danno in favore di un altro condomino, costituitosi parte civile, in relazione al reato di “violenza privata” contemplato dall’art. 610 c.p. (che punisce con la reclusione fino a 4 anni “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”, salvo l’aumento della pena se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico).
Avverso tale sentenza, ricorreva l’imputata affidando l’impugnativa a due motivi di doglianza.
Nello specifico, la suddetta condomina deduceva, in primo luogo, l’erronea applicazione della legge penale - ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 51 e 59, comma 4, c.p. - rilevando che la Corte territoriale, dopo aver correttamente escluso la sussistenza del reato di violenza privata in relazione alla contestata condotta di ostruzione del passaggio alla persona offesa tramite parcheggio della propria autovettura, non aveva però riconosciuto la sussistenza dell’esimente, anche nella forma putativa, dell’esercizio del diritto in relazione a quanto previsto dall’art. 383 c.p.p. in ordine alla possibilità dell’arresto eseguito dal privato, e ciò in relazione alla seconda parte della condotta contestata nel capo di imputazione, che descriveva l’imputata come colei che, per non far allontanare l’altro condomino, gli aveva sottratto le chiavi del motociclo in attesa dell’arrivo della polizia che ella stessa aveva allertato.
In proposito, la parte ricorrente rilevava di aver subìto, dalla presunta parte offesa, un’aggressione fisica e, quindi, la condotta impeditiva descritta nel capo di imputazione era semplicemente diretta ad evitare che l’asserito aggressore si allontanasse prima dell’arrivo della polizia.
In secondo luogo, l’imputata si doleva della manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. - nella parte in cui aveva qualificato le condotte contestate come violenza privata, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Avverso tale sentenza, insorgeva anche la costituita parte civile, evidenziando, agli effetti civili conseguenti alla condanna penale, una violazione di legge da parte del giudice distrettuale in relazione al mancato riconoscimento del delitto di violenza privata riguardo alla prima porzione di condotta contestata all’imputata, ossia a quella che vedeva quest’ultima protagonista del parcheggio della propria autovettura innanzi all’accesso del locale ove era contenuta l’autovettura della parte offesa dal reato.
La parte civile sottolineava che la condotta di violenza prevista dall’art. 610 c.p. fosse rintracciabile anche nelle ipotesi di c.d. violenza impropria, considerato che, ai fini della configurabilità del delitto in esame, il requisito della violenza si dovesse identificare in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
I giudici di Piazza Cavour hanno, innanzitutto, ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso presentato dall’imputata.
La parte ricorrente, con il primo motivo, ha lamentato la mancata applicazione dell’esimente putativa dell’esercizio del diritto, in relazione alla potestas coercitiva di cui all’art. 383 c.p.p., giacché - a suo avviso - la sottrazione delle chiavi del motociclo alla persona offesa era diretta ad evitare che quest’ultima si allontanasse dai luoghi teatro dei fatti descritti nel capo di imputazione prima dell’arrivo della polizia.
Sul punto, si è precisato, per un verso, che non ricorre un’ipotesi di “arresto del privato” ai sensi del summenzionato art. 383, perché non si è in presenza di condotte che consentono, anche astrattamente, l’arresto in flagranza consentito dal precedente art. 380, e, per altro verso, che non è possibile applicare l’invocata scriminante neanche nella sua forma putativa, atteso che può rilevare, a tal fine, solo l’errore su una norma extrapenale, e non già quello - come nel caso di specie - che verta sull’interpretazione delle facoltà di arresto esercitabile dal privato.
Ed invero, in tal caso si tratta di un mero errore di diritto, che non vale ad escludere la punibilità perché concettualmente non può, sotto alcun profilo, essere configurato come errore di fatto (v. la remota Cass. pen. 22 gennaio 1973 n. 276). Sul secondo motivo di gravame sollevato dalla stessa imputata, gli ermellini hanno ricordato che il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” non va confuso con quello di violenza privata.
Il primo delitto è contemplato dall’art. 392 c.p. - come modificato, ai fini che qui non rilevano, dalla legge n. 547/1993 - il quale punisce con la multa fino a euro 516,00, a querela della persona offesa, “chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose”, precisando che, agli effetti della legge penale, “si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.
Invero, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - che ugualmente contiene l’elemento della violenza o della minaccia alla persona - si differenzia non nella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all’art. 392 c.p. l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (v., tra le altre, Cass. pen. 6 giugno 2014 n. 23923).
Ne discende che la condotta descritta nel capo di imputazione non risultava in alcun modo diretta, in relazione alla sottrazione delle chiavi, ad esercitare un presunto diritto sulle stesse, quanto piuttosto a coartare la volontà della persona offesa in modo che quest’ultima non si allontanasse. Secondo l’autorevole parere dei magistrati del Palazzaccio, è meritevole invece di accoglimento il motivo di ricorso avanzato, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., dalla persona offesa, in ordine alla dedotta violazione di legge per la mancata qualificazione del reato di violenza privata anche in relazione alla condotta tenuta dall’imputata attraverso il parcheggio della propria autovettura in modo da impedire il passaggio dell’autovettura della persona offesa.
In proposito, si è ricordato che l’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (v., ex multis, Cass. pen. 22 gennaio 2010 n. n. 11907).
Più precisamente, è stato affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (così Cass. pen. 21 febbraio 2014 n. 8425).
Ne consegue che anche la condotta descritta nel capo di imputazione in relazione al parcheggio dell’autovettura può integrare il reato previsto e punito dall’art. 610 c.p. in ragione della circostanza che il requisito della violenza si può identificare in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili limitatamente alla pronuncia di assoluzione dell’imputata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rigettando, invece, il ricorso dell’imputata che è stata condannata, altresì, al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
La sentenza in commento, anche se non la richiama espressamente, dà continuità ad una precedente pronuncia (v. Cass. pen. 17 maggio 2006 n. 21779), secondo la quale integra il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che, ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
In quell’occasione, entrambi i giudici di merito avevano assolto una condomina - anche in questa ipotesi, una donna! - dall’imputazione ascrittale ex art. 610 c.p. per avere impedito ad un altro condomino di spostare la sua autovettura dal parcheggio privato, bloccando il passaggio con un’altra auto e minacciandolo di non farlo uscire fino a sera tarda o sino al giorno successivo.
l suddetti giudici avevano ritenuto che il capo di imputazione non descriveva alcun reato, per cui l’assunzione delle prove richieste dall’accusa sarebbe stata irrilevante, in particolare, segnalando che non risultava contestata alcuna violenza e che la minaccia non era collegata con l’evento voluto.
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale è stato accolto, rammentando appunto che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 610 c.p., il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (v., altresì, Cass. pen. 7 maggio 1998 n. 1195; Cass. pen. 16 dicembre 1981 n. 11004), e tale era da ritenersi il bloccare il passaggio di un’autovettura con altro mezzo; d’altro canto, il dichiarare in concomitanza di codesta azione al proprietario della vettura ostacolata che si intendeva non consentirgli di ripartire per un congruo periodo di tempo, stava a dimostrare in termini inequivoci la finalità della violenza.Sempre sul presupposto che, nel reato previsto e punito dall’art. 610 c.p., il requisito della violenza, ai fini della relativa configurazione, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, anche Cass. pen. 18 ottobre 2005 n. 40983 ha ritenuto integrato il reato de quo nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi (v., altresì, Cass. pen. 18 novembre 2011 n. 603, che ha punito colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiutava di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa).
Molto peculiare la fattispecie decisa recentemente da Cass. pen. 24 ottobre 2014 n. 46686, la quale ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 610 c.p. nella condotta di colui che, azionando a distanza il meccanismo di blocco di un cancello automatico, aveva impedito alla persona offesa di uscire con la propria autovettura dalla zona garage del condominio, “costringendola a scendere dal veicolo ed a staccare la corrente elettrica per neutralizzare la chiusura a distanza del cancello al fine di varcare l’accesso carraio dello stabile” (sic!).

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
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