mercoledì 7 maggio 2014

DPR 74/2013 - Allegato C - (Articolo 9, comma 5)




Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74




REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.

2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.

5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.

6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.

7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:

a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

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