lunedì 24 luglio 2017

TAR CAMPANIA 26 FEBBRAIO 2016, N. 1077: allaccio fognatura e parere preventivo al condominio



TAR CAMPANIA 26 FEBBRAIO 2016, N. 1077

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA         
(SEZIONE OTTAVA)


ha pronunciato la presente 
                                     
SENTENZA
                          
sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2011,  integrato  da motivi aggiunti, proposto da:                                        
Vi. Ca.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  U.  G.,  con domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.  A.  A.,  in Napoli;                                         

CONTRO

Comune  di  Pignataro  Maggiore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. G. D'A., legalmente  domiciliato  in  Napoli,  presso  la Segreteria del T.A.R. Campania;      
                                
PER L'ANNULLAMENTO,

previa adozione di misura cautelare,                 
- con  ricorso  principale,  del  provvedimento  prot.  n.  3755/2011 dell'11 aprile 2011 di sospensione  dei  lavori  e  ripristino  dello stato dei luoghi, nonché di irrogazione di una sanzione  pari  a  516 euro;                                                                
- con ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza dirigenziale n.  59 del 19.7.2011, di  sgombero  della  medesima  unità  immobiliare  nel termine di 45 giorni, pena l'acquisizione del  bene  e  dell'area  di sedime.                                                              
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;           
Visto l'atto di costituzione in  giudizio  del  Comune  di  Pignataro Maggiore;                                                            
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio  2016  il  dott. Fabrizio  D'Alessandri  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come specificato nel verbale;                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente comunicava al Comune l'effettuazione di interventi di ordinaria manutenzione relativi alla ritinteggiatura di un immobile, alla sostituzione-riparazione dei rivestimenti di una cucina e di un bagno, con la sostituzione degli igienici e riparazione o sostituzione dei tubi della fecale-acque chiare, su un suo immobile sito nel Comune di Pignataro Maggiore, in via (omissis).
Da un sopralluogo dell'8.4.2011 (verbale prot. n. 3678) risultava l'intervenuta installazione di una conduttura di materiale plastico (PVC) di collegamento dell'impianto igienico-sanitario alla rete fognante e, in particolare, al sottoservizio fognario nel cortile condominiale.
Il Comune adottava, quindi, il provvedimento prot. n. 3755/2011, dell'11 aprile 2011, ordinando la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, o, in alternativa, la presentazione di una D.I.A., nonché l'irrogazione di una sanzione pari a 516,00 euro.
Parte ricorrente impugnava quest'ultimo provvedimento, formulando articolati motivi.
Successivamente, il medesimo Comune adottava il provvedimento n. 59 del 19.7.2011, di sgombero della medesima unità immobiliare, nel termine di 45 giorni, pena l'acquisizione del bene e dell'area di sedime.
Il ricorrente impugnava anche questo provvedimento con ricorso per motivi aggiunti.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, deducendo argomentazioni difensive.

DIRITTO

1) Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti si rivelano fondati.
2) Quanto al ricorso principale, il provvedimento di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi è stato motivato dall'amministrazione in base alle circostanze che l'intervento posto in essere risulterebbe qualificabile come di manutenzione straordinaria e non di manutenzione ordinaria. Lo stesso avrebbe comportato una variazione allo schema delle fognature; riguarderebbe parti condominiali dell'edificio; avrebbe necessitato di preventive verifiche del rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché della preventiva autorizzazione di tutti i condomini.
Il medesimo provvedimento ha irrogato la sanzione demolitoria in base all'art. 37, comma 5, D.P.R. n. 380/2001.
Parte ricorrente, nel primo motivo del ricorso principale, ha dedotto che l'intervento in questione consiste nella posa di una tubatura in PVC per collegare un impianto igienico alla rete fognaria preesistente, senza l'esecuzione di opere murarie, e in quanto tale non è soggetto al regime della D.I.A. ma rientra nell'attività libera edilizia, ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001, che non necessita di alcun titolo abilitativo.
Il medesimo ricorrente ha rilevato, inoltre, l'incongruità del provvedimento che, dopo aver qualificato come di manutenzione straordinaria le opere poste in essere dal ricorrente, ha irrogato la sanzione demolitoria ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 380/2001.
Nel secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che l'art. 37 in questione limita la sanzione alla comminazione di una pena pecuniaria e non prevede la sospensione dei lavori, né tantomeno la riduzione in pristino.
Nel terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 23 D.P.R. n. 380/2001, oltre il quale l'amministrazione può intervenire in sede repressiva solo in via di autotutela.
Nel quarto e quinto motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato che l'intervento in questione non ha comportato alcuna modifica della rete fognante e che non era necessario il consenso di tutti i condomini.
Alla luce di tali censure, il provvedimento gravato si rivela illegittimo.
La posa in opera della conduttura in PVC per il collegamento di un impianto igienico alla rete fognante rientra nell'ambito dell'attività libera ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), di quest'ultimo D.P.R., sono ricomprese nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
L'opera posta in essere rientra in quest'ultima categoria.
La stessa è, infatti, volta a realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e non ha alterato volumi o superfici.
Il citato art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che potessero essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo "gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".
Nel caso di specie l'intervento non riguarda parti strutturali dell'edificio, né comporta aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.
L'opera in esame non necessitava, pertanto, della D.I.A., e risulta, pertanto, illegittima la sanzione comminata ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, riservata all'omissione di tale titolo edilizio.
Inoltre, il Collegio rileva per completezza come, in ogni caso, l'omissione della D.I.A. avrebbe potuto comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria ma non di quella ripristinatoria adottata invece dal Comune, peraltro sommandola a quella pecuniaria.
Fermo quanto indicato, si rileva ancora come da accogliere risulti anche la censura relativa alla mancanza della necessità del consenso di tutti i condomini per l'esecuzione dell'opera.
Ciò in primo luogo perché, una volta esclusa la necessità di un titolo abilitativo edilizio, l'indispensabilità del consenso dei condomini per la realizzazione dell'opera diviene una questione relativa all'esercizio del diritto di proprietà o, comunque, inerente ai rapporti civilistici tra condomini.
L'eventuale necessità del consenso, e la pretesa alla stessa connessa, sarà quindi nel caso tutelabile ad opera degli interessati dinanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria, ma non riguarderà l'esercizio del potere autorizzatorio o sanzionatorio del Comune in materia di governo del territorio e, in particolare, in materia urbanistica ed edilizia.
Il Collegio, inoltre, ritiene di poter applicare quella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di realizzazione di un'opera da parte di un singolo sulle parti comuni dell'edificio, ma strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, l'ente locale non è tenuto a richiedere il previo assenso del condominio interessato, ovvero degli altri condomini (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 367), assumendosi che il singolo condomino ha facoltà di eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere il provvedimento abilitativo e che il mancato assenso del condominio concerne esclusivamente tematiche privatistiche, cui resta estranea l'amministrazione (Cons. Stato Sez. VI, 09-02-2009, n. 717).
Il suddetto principio costituisce evidentemente applicazione della norma contenuta nell'articolo 1102 c.c. , in base al quale "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
Il ricorso principale va quindi accolto.
3) Parimenti fondato si rivela il ricorso per motivi aggiunti.
Innanzitutto per illegittimità derivata, in quanto il provvedimento di sgombero gravato in sede di motivi aggiunti fa chiaro riferimento all'inottemperanza al primo ordine di riduzione in pristino, di cui è stata però acclarata l'illegittimità, e all'assenza di un titolo abilitativo edilizio che, per quanto sovraindicato, non risultava in realtà necessario.
Inoltre, il Comune in questione ha utilizzato un potere inerente alla disciplina delle sanzioni edilizie per mancanza di titolo, rinviando espressamente all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, per sanzionare supposte, ma peraltro non specificatamente evidenziate, carenze rispetto ad aspetti igienico-sanitari.
Infine, del tutto generica è la motivazione del provvedimento impugnato sul punto del cattivo stato di manutenzione e delle pessime condizioni dell'immobile, con la conseguenza di essere inidonea a giustificare un'ordinanza di sgombero.
4) Per i suesposti motivi il ricorso il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno accolti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti gravati.
Condanna il Comune di Pignataro Maggiore al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 FEB. 2016.

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