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lunedì 8 gennaio 2018

In merito a cass. N. 6649/2017 e cass. N. 12580/2017 - Giudizio di impugnazione di delibera dell'assemblea

Nel giudizio di impugnazione di deliberazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1137 c.c l’eventuale allegazione della proprietà esclusiva di un bene, può essere oggetto di accertamento di carattere incidentale, funzionale alla decisione della causa sulla validità dell’atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato ai diritti dei singoli.


I. Non è facile, e nemmeno elegante, difendere accoratamente le proprie idee o le proprie opere. Anzi, è talmente scomodo provare a convincere gli altri dell’onestà e della bontà dei propri pensieri e delle proprie azioni, che addirittura Marco Tullo Cicerone (non uno a caso, quindi), per rendere credibile l’orazione contro Publio Clodio Pulcro, pronunciata dinanzi ai pontefici al fine di chiedere la restituzione dell’area del Palatino dove si trovava la sua casa, incendiata dopo il suo esilio, nonché il denaro occorrente per ricostruirla, sentì il bisogno di legittimare la sua dotta opinione di giurista addirittura con un’investitura discendente dagli Dei, perché venissero rispettate le norme religiose e dello Stato.

II. Cass. 15 marzo 2017, n. 6649, ha deciso che, se un condomino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di uno spazio di proprietà comune, proponga (non un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma) una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacchè incidente sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d’ufficio fino ancora al giudizio di legittimità.
Spostandoci dalla retorica latina ancora indietro per giungere all’Ecclesiaste, questa pronuncia poteva essere commentata con un laconico «nihil sub sole novum».
è evidente che Cass. 15 marzo 2017, n. 6649, pronuncia in un caso in cui la domanda del singolo condomino di rivendica della proprietà esclusiva del bene altrimenti comune, stando alla presunzione di cui all’art. 1117 c.c., era stata proposta in via riconvenzionale avverso una domanda del Condominio. Ma nulla cambia, e nulla può cambiare, se una domanda avente simili petitum e causa petendi provenga in via principale dal condomino che convenga egli il condominio. Non esiste nella teoria generale del processo domanda che imponga il litisconsorzio necessario sol se proposta in via riconvenzionale, e non anche se proposta in via principale.
La soluzione è stata già ribadita da Cass. 31 agosto 2017, n. 20612, secondo la quale “esula dai limiti della legittimazione passiva dell’amministratore medesimo una domanda che sia volta ad ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva di un singolo su un bene altrimenti compreso fra le parti comuni ex art. 1117 c.c., imponendo una tale domanda il contraddittorio processuale di tutti i restanti condomini (…). Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di deliberazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1137 c.c., per il quale all’amministratore di condominio spetta la legittimazione passiva, l’eventuale allegazione della proprietà esclusiva di un bene, sul quale l’impugnata delibera abbia inciso, può essere oggetto di accertamento di carattere meramente incidentale, funzionale alla decisione della causa sulla validità dell’atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli”.
«Nihil sub sole novum», perché anche per il condominio, come per ogni persona o soggetto giuridico, ovvero per ogni parte soggettivamente complessa, vige il principio secondo cui la legittimazione processuale va d’ufficio accertata dal giudice con riferimento all’astratta idoneità della veste del soggetto che agisca in nome e per conto dell’ente ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. In tal senso, l’ambito della legittimatio ad processum dell’amministratore di condominio non può non coincidere con l’ambito delle sue attribuzioni, sul fondamento del principio dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non soltanto come obiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come «appartenenza» della stessa a chi agisce, nel senso che la relazione della lite con l’amministratore agente debba consistere in ciò che l’interesse in lite sia «condominiale».
Se, dunque, l’oggetto della controversia riguarda l’estensione dei diritti dominicali dei singoli condomini sulle parti comuni, ossia se l’esito del processo intentato possa essere quello di accertare che un determinato bene, rientrante nella presunzione di attribuzione condominiale ex art. 1117 c.c., sia stato acquistato, a titolo derivativo o originario, da un singolo condomino, o da un terzo rispetto alla compagine dei partecipanti, allora la rappresentanza dell’amministratore rimane del tutto estranea. Come ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c. (applicabile al condominio: art. 1139 c.c.), occorre il consenso di tutti i condomini per gli atti di alienazione dei beni comuni, così sussiste, per la necessaria corrispondenza tra l’unitarietà del rapporto sostanziale sottostante e l’integrità del contrattiddittorio processuale, il litisconsorzio necessario dei condomini tutti ove nel giudizio sia in gioco l’accertamento o la costituzione di una vicenda acquisitiva di taluno di quei beni in favore di chi si sia reso attore nel processo.
«Nihil sub sole novum», soprattutto a rileggere tutto quel che segue:
1) poiché per la sussistenza della rappresentanza processuale occorre sempre il conferimento di un mandato espresso rivestito della forma scritta, ove in un verbale di assemblea condominiale si conferisca all’amministratore l’espresso specifico mandato di stare in giudizio in nome e per conto di alcuni o di tutti i condomini per far valere, nel loro rispettivo interesse, una pretesa assegnata alla loro sfera giuridica dalle fattispecie negoziali di acquisto, lo stesso verbale (sia pure consacrante una deliberazione unanime) in tanto può essere idoneo a conferire all’amministratore il potere di rappresentanza convenzionale nel processo di singoli condomini solo in quanto esso sia stato sottoscritto individualmente da ciascun mandante (Cass. 3 agosto 1984, n. 4623; Cass. 12 febbraio 1981, n. 869);
2) poiché la legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore in caso di pretese concernenti l’affermazione di diritti di proprietà (anche comune), può trovare fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei condomini, l’assenza dell’apposito potere rappresentativo in capo all’amministratore in relazione all’azione esercitata cagiona la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale, inscindibilmente connessa alla capacità di rappresentanza sostanziale, con conseguente nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza (Cass. 13 marzo 2007, n. 5862);
3) in ordine alla legittimazione attiva dell’amministratore, esorbita dai poteri rappresentativi “ex lege” del medesimo la proposizione di una domanda diretta non alla difesa della proprietà comune, ma alla sua estensione mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un’area adiacente al fabbricato condominiale (siccome, si assumeva nella specie, acquistata per usucapione), implicando essa non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati (Cass., 24 settembre 2013, n. 21826; questa sentenza ribadiva che il sistema codicistico creato dagli artt. 1130 e 1131 c.c. separa le situazioni di carattere condominiale da quelle di carattere individuale del singolo condomino, nel senso che soltanto in ordine alle prime l’amministratore è legittimato ad esercitare le funzioni di rappresentanza, rappresentanza, peraltro, del tutto speciale, in ragione della determinazione legale delle relative attribuzioni);
4) in tema di condominio degli edifici, poiché l’accertamento della proprietà di un bene non può essere effettuato se non nei confronti di tutti i soggetti a vantaggio o verso i quali esso è destinato ad operare, secondo l’effetto di giudicato richiesto con la domanda, ove quest’ultima sia proposta da alcuni condomini per far dichiarare la natura comune di un bene nell’ambito di un edificio condominiale, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, i quali, nel caso di esito della lite favorevole agli attori, non potrebbero altrimenti né giovarsi del giudicato, né restare terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-costruttore (ad esempio, Cass. 30 aprile 2012, n. 6607);
5) in tema di condominio degli edifici, l’azione di accertamento della proprietà comune, in quanto ha ad oggetto la contitolarità del diritto di proprietà in capo a tutti i condomini, è relativa a un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario, dando luogo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i condomini; infatti, il giudicato si forma ed è opponibile nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio; d’altra parte, poiché non è applicabile ai rapporti assoluti la disciplina specifica dei rapporti obbligatori, non è estensibile alla specie il criterio dettato in materia di obbligazioni indivisibili dall’art. 1306 cod. civ., in virtù del richiamo di cui all’art.1317 cod. civ., secondo cui gli effetti favorevoli di una sentenza pronunciata nei confronti di uno o di alcuni dei diversi componenti dell’obbligazione solidale o indivisibile si comunicano agli altri (Cass. 17 marzo 2006, n. 6056);
6) in tema di condominio degli edifici, ove alcuni condomini, convenuti per l’accertamento della proprietà comune di un bene, propongano domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva, in base ai titoli o per intervenuta usucapione, dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile. Ne consegue che, qualora nessuna delle parti provveda all’integrazione del contraddittorio, l’eccezione di estinzione sollevata dal convenuto, ancorché limitata alla sola domanda riconvenzionale, investe necessariamente l’intero rapporto processuale, e comporta l’estinzione totale del processo (Cass. 8 settembre 2009, n. 19385. Ma ancora, potrebbero richiamarsi Cass. 8 febbraio 2012, n. 1768 (in motivazione), o Cass. 6 agosto 2001, n. 10828, per cui: in tema di condominio negli edifici, l’art. 1131, comma secondo, cod. civ. prevede la legittimazione passiva dell’amministratore solo in ordine alle liti riguardanti le parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che, ove un condomino chieda che l’accertamento della proprietà esclusiva di parte del sottotetto, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore, dovendo la causa, riguardante l’estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini; nell’ipotesi in cui la suddetta controversia venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio deve essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.
C’è poi stata Cass. sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454, la quale ha affrontato la questione della necessità del litisconsorzio di tutti i comproprietari con riguardo a controversia tra due singoli condomini, volta all’accertamento della natura condominiale di un’area adiacente ad un box auto ed alla rimozione dei manufatti ivi realizzati dal convenuto, il quale aveva, tuttavia, eccepito di essere titolare dello spazio conteso in forza di precedente assegnazione, senza formulare al riguardo un’apposita domanda riconvenzionale.

III.  Vengo ora a Cass. 18 maggio 2017, n. 12580. Questa pronuncia ha ritenuto valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l’obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all’unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l’indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all’impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c. L’autonomia privata può infatti derogare alla disciplina dell’art. 1118 c.c., prescegliendo un accordo di valore negoziale che si risolve in un impegno irrevocabile di determinare quantitativamente le quote di contribuzione alle spese in un certo modo (cosi già Cass. 26 marzo 2010, n. 7300; e poi Cass. 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. 28 gennaio 2004, n. 1558).
I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali possono, invero, essere derogati, come prevede l’art. 1123 c.c., e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che perciò si definisce “di natura contrattuale”), sia in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità, o col consenso di tutti i condomini. La natura delle disposizioni contenute negli artt. 1118, comma 1, e 1123 c.c. non preclude, infatti, l’adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei artecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall’art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime (Cass. 4 agosto 2016, n. 16321; Cass 25 marzo 2004, n. 5975; Cass. 16 dicembre 1988).
Una volta, però, rinvenuto il fondamento scriminante delle convenzioni in tema di spese condominiali nell’esercizio dell’autonomia privata e nella disponibilità e derogabilità dei criteri legali di ripartizione, non c’è fondamento giuridico per ritenere valide le sole convenzioni sulle spese che obblighino uno o più condomini a pagare di più o, rispettivamente, di meno di quanto avrebbero comunque dovuto pagare in proporzione al valore della loro proprietà o all’uso, e per ritenere, invece, invalide le clausole che obblighino a contribuire alle spese il condomino che altrimenti non vi sarebbe affatto tenuto. Sarebbe come dire che è valido il patto con cui Tizio, che dovrebbe per legge pagare uno, si obblighi invece a pagar cento, mentre è nullo il contratto con cui lo stesso Tizio si obblighi a pagare soltanto uno, quando per legge non doveva pagare nulla.

di Antonio Scarpa
Consigliere della Corte di Cassazione
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Cassazione: vasi e ringhiere su lastrico comune possono non configurare una menomazione del diritto altrui - 28 GIUGNO 2017, N. 16260 - Il commento



La trasformazione, da parte di un condomino, di una finestra in porta finestra per accedere al lastrico solare posto a copertura di un edificio e la collocazione di fioriere e ringhiere non costituisce una violazione dell’art. 1102 c.c.. se rapportate alle caratteristiche strutturali dell'immobile. Il condomino è legittimato a servirsi della cosa comune per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, «non potendosi intendere la nozione di “uso paritetico” in termini di assoluta identità di utilizzazione della “res”», lettura che comporterebbe un divieto sostanziale per ogni condomino di fare della cosa comune un miglior uso personale della cosa comune.

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Cassazione: vasi e ringhiere su lastrico comune possono non configurare una menomazione del diritto altrui - 28 GIUGNO 2017, N. 16260 - Il testo


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CASSAZIONE 28 GIUGNO 2017, N. 16260

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. D’ASCOLA  Pasquale  -  Presidente  
Dott. ORILIA    Lorenzo -  Consigliere 
Dott. CORRENTI  Vincenzo  -  Consigliere 
Dott. SCARPA    Antonio  -  rel. Consigliere  
Dott. CRISCUOLO Mauro -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:   
                                       
ORDINANZA
                                      
sul ricorso 17753-2016 proposto da: 
G.Y.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F.G., che la rappresenta e difende; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato E, C,, che lo rappresenta e difende; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 645/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

So. Ga. y Mo. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. e motivazione insufficiente o contraddittoria in merito ai presupposti di applicabilità dell'art. 1102 c.c.) avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 645/2016 del 1. febbraio 2016.
Resiste con controricorso il Condominio di via (omissis...).
La decisione impugnata ha rigettato l'appello di So. Ga. y Mo. avverso la sentenza n. 6204/2009 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato estinta, per mancata integrazione del contraddittorio, la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla medesima attuale ricorrente, ed aveva invece accolto la domanda formulata dal Condominio di via (omissis...), diretta a condannare So. Ga. y Mo. a rimuovere le ringhiere, le fioriere e le altre mobilie poste dalla convenuta sul lastrico solare di proprietà condominiale, costituente copertura degli edifici C e D del complesso di via (omissis...).
La Corte d'Appello di Roma ha osservato che la trasformazione di una finestra in porta finestra, esistente nell'appartamento di proprietà esclusiva della condomina So. Ga. y Mo., in maniera da poter accedere al lastrico solare percorrendo tre scalini, l'installazione sul lastrico di una ringhiera ed il posizionamento di attrezzatura da giardino, abbiano trasformato la destinazione del bene condominiale, rendendolo di uso esclusivo dell'appellante, con conseguente privazione dell'utilizzo da parte degli altri condomini e correlata violazione dell'art. 1102 c.c..
I due motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. ed il vizio di motivazione, adducendo che il lastrico solare è di proprietà condominiale, funge da copertura agli edifici C e D, è esteso mq. 43,35 e non è accessibile in alcun modo se non dall'appartamento della condomina So. Ga. y Mo., la quale, del resto, ne utilizza, grazie ai contestati manufatti, solo una parte, senza arrecare pregiudizio agli altri partecipanti né alterarne la destinazione di copertura.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c, su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Questa Corte ha più volte affermato come l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, secondo il disposto dell'art. 1102 c.c., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Simmetricamente, la norma in parola, intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi intendere la nozione di "uso paritetico" in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio. I rapporti condominiali, invero, sono informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non possano fare un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. Sez. 2, 14/04/2015, n. 7466; Cass. Sez. 2, 30/05/2003, n. 8808; Cass. Sez. 2, 12/02/1998, n. 1499; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 23/03/1995, n. 3368). La Corte d'Appello di Roma ha affermato che il sol fatto che la condomina, attuale ricorrente, avesse sostituito una finestra con una porta finestra, in maniera da poter accedere direttamente dall'appartamento di sua proprietà esclusiva al lastrico solare condominiale, ed avesse poi realizzato sul lastrico una ringhiera ed ivi riposto attrezzatura da giardino, valesse a mutare la destinazione del bene comune ed ad escluderne il pari uso da parte degli altri condomini.
Con ciò, i giudici del merito non hanno considerato che il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non configura ex se una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato (giacché, come sosteneva la stessa appellante, trattasi di lastrico solare al quale sia possibile accedere da uno solo degli appartamenti di proprietà esclusiva: cfr. Cass. Sez. 2, 09/06/1986, n. 3822). Perché poi le opere realizzate dalla condomina So. Ga. y Mo. sul lastrico solare comune, al servizio esclusivo del proprio appartamento, concretino un atto di utilizzazione della cosa comune non consentita dall'art. 1102 c.c., occorre accertare se la collocazione dei denunciati manufatti abbia comportato una definitiva sottrazione della relativa porzione di bene comune ad ogni possibilità di futura utilizzazione degli altri condomini con limitazione del piano di calpestio e compromissione della sua funzione di copertura e protezione delle sottostanti unità immobiliari; ovvero se, al contrario, la non significativa portata delle modifiche realizzate e l'adeguatezza dell'intervento abbiano lasciato intatta la destinazione principale del bene (arg. anche da Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107; Cass. Sez. 6 - 2, 04/02/2013, n. 2500).
Il ricorso va pertanto accolto e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che deciderà tenendo conto dei richiamati principi e dei rilievi svolti.
Il giudice del rinvio provvedere anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017
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martedì 26 dicembre 2017

Le spese per la manutenzione e “sostituzione” delle scale: chi paga?

La Suprema Corte ha affermato che le scale, essendo mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in mancanza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell’art. 1117 c.c.


1. - L’art. 1224, primo comma, c.c., dopo avere premesso che le scale egli ascensori sono mantenuti e “sostituiti” dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono, aggiunge che a spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Il secondo comma, poi, precisa che al fine del concorso nella metà della spesa che è ripartita in ragione del valore l’altezza si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari qualora non siano di proprietà comune.
Il legislatore ha inteso stabilire che contribuiscono alle spese da ripartire in base al valore anche quelle parti dell’edificio servite dalle scale che non possono considerarsi unità immobiliari nel senso in cui tale espressione è utilizzata nelle disposizioni in tema di condominio, pur avendo una loro autonomia fisica (i lastrici solari non in proprietà comune), oppure che hanno caratteristiche tali da non consentirne la normale vivibilità (i palchi morti, le soffitte o camere a tetto) oppure ancora costituiscono pertinenze di unità immobiliari servite dalle scale (le cantine).
Il primo problema interpretativo che tali disposizioni pongono consiste nello stabilire se alle spese ripartite in base ai millesimi devono contribuire anche i proprietari dei locali a piano terra e dei locali strada, i quali non utilizzano le scale per accedere a tali unità immobiliari.
Recentemente la S.C. ha affermato che le scale, essendo mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in mancanza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell’art. 1117 c.c., anche relativamente ai proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono, quantomeno in ordine alla conservazione e manutenzione dell’edificio; ne consegue l’applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo del quorum per la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) cui anche detti condomini sono obbligati a concorrere in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne.
Prima di procedere alla critica della correttezza della conclusione cui è pervenuta la S.C., pur partendo dalla esatta premessa che le scale sono comuni anche ai proprietari dei locali a piano terra o esterni con accesso dalla strada, non si possono non rilevare alcune perplessità che suscita la “massima” trascritta.
Non è esatto, in primo luogo, che le scale consentano sempre l’accesso al tetto ed al lastrico solare. E’ difficile, poi, comprendere il senso della affermazione che i condomini di cui si discute fruiscono delle scale “quantomeno in ordine alla conservazione e manutenzione dell’edificio”.
La menzione del “computo del quorum per la ripartizione delle spese” non tiene conto il termine quorum è riferibile al calcolo delle maggioranze assembleari.
Ugualmente non si comprende il senso del riferimento alla tabella millesimale generale, che comporterebbe l’obbligo anche dei condomini di cui si discute di contribuire in base al valore delle unità immobiliari di cui sono proprietari, se poi contraddittoriamente si afferma che la misura della contribuzione deve essere determinata in base all’utilità che a tali condomini forniscono le scale e che pertanto dovrebbe essere prevista da una tabella millesimale ad hoc.
Venendo al merito del problema, la lettera della legge sembra contrastare con la conclusione cui è giunta la S.C., in quanto individua i soggetti su cui gravano le spese relative alle scale nei “proprietari delle unità immobiliari a cui servono”.
Se il legislatore avesse voluto stabilire che l’obbligo di contribuzione grava anche a carico dei proprietari dei locali di cui si discute, avrebbe usato una formulazione diversa, analoga a quella dell’art. 1123, secondo comma, c.c., cioè avrebbe previsto tale obbligo a carico di tutti i condomini e in misura proporzionale all’utilità che essi possono trarre dalle scale.
Dalla interpretazione proposta dalla S.C., poi, risulterebbe una improbabile dimenticanza del legislatore, il quale, pur dovendo essere a conoscenza che anche i proprietari di locali a piano terra o esterni all’edificio possono accedere ad altre parti comuni (il tetto e il lastrico solare) utilizzando le scale ha posto le spese che le riguardano a carico soltanto dei condomini che se ne servono per accedere alle unità immobiliari in loro proprietà esclusiva.
Sembra pertanto preferibile ritenere che il legislatore non ha tenuto conto di tali elementi quando nell’art. 1123, ultimo comma, e nell’art. 1124 c.c. ha posto le spese di manutenzione delle scale a carico dei soli condomini che traggano utilità ai fini dell’accesso alle unità immobiliari in loro proprietà esclusiva.
A ciò si deve aggiungere che, come rilevato dalla stessa S.C., sarebbe difficile accertare l’entità della utilità alla quale fa riferimento può l’orientamento in questione, va osservato che, basandosi il criterio dettato dall’art. 1124 c.c. sul presupposto che le scale servano per accedere ad unità immobiliari di proprietà esclusiva, esso non essere applicato per calcolare l’eventuale contribuito nelle spese con riferimento all’ipotesi che le scale servano anche ad accedere a parti comuni.
Ne consegue che non può essere condivida la tesi sostenuta in dottrina , secondo la quale non costituendo il lastrico solare comune un piano a sé, in quanto è comune ai proprietari dei piani dell’edificio, il numero dei piani da conteggiare per la distribuzione della metà della spesa che è ripartita in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, comprenderà anche il piano terreno, così come comprenderebbe anche le cantine (che verrebbero considerate come un piano a sé) qualora il proprietario di queste fosse proprietario del lastrico solare.
Non si vede, infatti, come si possano addebitare delle spese da ripartire in base all’altezza dei piani dal suolo al proprietario del piano terra, che ha un’altezza dal suolo pari a zero, e al proprietario delle cantine che sono al di sotto del livello del suolo.
Non si può, poi, non rilevare l’iniquità di tale soluzione, in quanto in base i proprietari delle cantine e del piano terra verrebbero a contribuire - sia pure per la sola metà - alle spese delle scale, che non utilizzano per accedere alle loro unità in proprietà esclusiva, sulla base di un criterio dettato per i condomini per i quali, invece, tale utilizzo è normale.


2. - Il secondo problema che pone l’interpretazione dell’art. 1124 c.c. è costituito dall’inserimento delle cantine, unitamente ai palchi morti alle soffitte o camere a tetto ed i lastrici solari che non siano di proprietà comune, tra i “piani” in base al cui valore va ripartita metà della spesa, dal momento che le cantine, di regola, si trovano al di sotto del suolo e quindi, non potrebbero essere considerate come “piani”.
In dottrina è sorto il dubbio se, nel caso in cui la cantina appartiene in proprietà esclusiva al proprietario del piano terreno o ad un terzo estraneo alla comunione e la scala della cantina è collegata alla scale principale, la cantina si debba considerare come piano, per cui il proprietario a contribuire alle spese di tutta la scala (dalla cantina all’ultimo piano) così come avverrebbe per il proprietario della soffitta o del lastrico solare, e si è osservato che la conseguenza, pur essendo coerente alla lettera della legge, urterebbe contro il principio che le spese relative alle scale devono essere sopportate dai proprietari dei diversi piani a cui servono.
In definitiva, le scale di accesso alle cantine devono essere considerate come entità fisiche e giuridiche a sé stanti e non come una semplice parte delle scale dell’edificio . Si è, in proposito, osservato che. se altrimenti si ritenesse, il proprietario del piano terreno, per il semplice fatto di essere titolare di una cantina, sarebbe assurdamente tenuto a contribuire alle spese delle scale dal piano terreno all’ultimo piano, di cui egli non usa.
I proprietari delle altre strutture considerate unitamente alle cantine, infatti, utilizzano la scala “principale” (quella, cioè, che dal piano terra porta all’ultimo piano ed eventualmente anche al tetto o al lastrico solare) per accedere dal piano terra ad esse, anche se, in base all’id quod plerumque accidit, con una intensità minore dei proprietari delle altre unità immobiliari il che giustifica l’obbligo di contribuire in misura ridotta alle spese relative a tale scala.
I proprietari delle cantine, invece, ai fini dell’accesso a tali locali, non utilizzano la scala principale, ma la scala che ha la funzione specifica di consentire tale accesso. 
La menzione delle cantine ha pertanto una diversa giustificazione logica.
L’obbligo di contribuzione è da considerare a carico dei soli proprietari di unità immobiliari cui acceda come pertinenza la cantina e trova il suo fondamento nel fatto che essi per accedere a tale cantina utilizzano, prima in discesa e poi in risalita la scala principale.
Se la cantina appartiene in proprietà esclusiva al proprietario del piano terreno o ad un terzo estraneo alla comunione la scala della cantina è collegata alla scale principale, dovendosi la cantina considerare come piano, dovrebbe obbligarsi il proprietario a contribuire alle spese di tutta la scala (dalla cantina all’ultimo piano) così come avverrebbe per il proprietario della soffitta o del lastrico solare.
In definitiva, quindi, il proprietario di una unità immobiliare cui acceda come pertinenza una cantina dovrà contribuire alle spese per scale per la metà sommando il valore di tale unità immobiliare a quello della cantina.
Il problema è stato creato dalla imperfetta formulazione dell’art. 1124, secondo comma, c.c., quando ha unificato ai fini di un parziale obbligo di contribuzione nelle spese delle scale i proprietari di cantine, palchi morti, soffitte o camere a tetto e lastrici solari non di proprietà comune, come se tale obbligo avesse la stessa ratio, costituita dalla utilizzazione della scala “principale”, che, invece, è diversa per le cantine.


3. - Il legislatore non disciplina espressamente la ripartizione delle spese relative alla scala di accesso alle cantine.
Tali spese devono essere ripartite dai proprietari esclusivi delle cantine in base ai millesimi ove, come in genere accade, le cantine siano tutte ad uno stesso livello.
Ove, invece, le cantine fossero su più livelli, si sostiene che troverebbe applicazione anche il criterio dell’altezza di cui al primo comma dell’art. 1124 c.c., e le altezze si stabilirebbero dal piano delle singole cantine al piano terreno, restando invertita la progressione del concorso, venendo, cioè, ad essere gradualmente aumentata la quota dal basso all’alto.
Si tratta una affermazione che desta perplessità. Se, infatti, si considera che l’art. 1124, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede che metà delle spese relative alle scale si ripartisce in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, è dettata per la scale principale e costituisce norma eccezionale, in quanto deroga al principio secondo il quale tali spese andrebbero ripartite integralmente in base al valore delle singole unità immobiliari che di tali scale si servono, l’estendere tale disposizione alle spese relative alla scala di accesso alle cantine comporta la applicazione analogica (sotto il profilo della analogia iuris) vietata.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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lunedì 24 luglio 2017

MANUTENZIONE E ALLACCIO DI UN CONDOMINO ALLA FOGNA. IL COMUNE NON PUO’ RICHIEDERE IL PARERE PREVENTIVO DEL CONDOMINIO

In caso di realizzazione di un'opera da parte di un singolo sulle parti comuni dell'edificio, ma strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, l'ente locale non è tenuto a richiedere il previo assenso del condominio interessato, posto che il singolo condomino ha facoltà di eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere il provvedimento abilitativo e che il mancato assenso del condominio concerne esclusivamente tematiche privatistiche, cui resta estranea l'amministrazione pubblica. (La fattispecie riguardava l'installazione di una conduttura in materiale plastico di collegamento dell'impianto igienico sanitario alla rete fognante e, in particolare, al sottoservizio fognario posto nel cortile condominiale).

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TAR CAMPANIA 26 FEBBRAIO 2016, N. 1077: allaccio fognatura e parere preventivo al condominio



TAR CAMPANIA 26 FEBBRAIO 2016, N. 1077

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA         
(SEZIONE OTTAVA)


ha pronunciato la presente 
                                     
SENTENZA
                          
sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2011,  integrato  da motivi aggiunti, proposto da:                                        
Vi. Ca.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  U.  G.,  con domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.  A.  A.,  in Napoli;                                         

CONTRO

Comune  di  Pignataro  Maggiore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. G. D'A., legalmente  domiciliato  in  Napoli,  presso  la Segreteria del T.A.R. Campania;      
                                
PER L'ANNULLAMENTO,

previa adozione di misura cautelare,                 
- con  ricorso  principale,  del  provvedimento  prot.  n.  3755/2011 dell'11 aprile 2011 di sospensione  dei  lavori  e  ripristino  dello stato dei luoghi, nonché di irrogazione di una sanzione  pari  a  516 euro;                                                                
- con ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza dirigenziale n.  59 del 19.7.2011, di  sgombero  della  medesima  unità  immobiliare  nel termine di 45 giorni, pena l'acquisizione del  bene  e  dell'area  di sedime.                                                              
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;           
Visto l'atto di costituzione in  giudizio  del  Comune  di  Pignataro Maggiore;                                                            
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio  2016  il  dott. Fabrizio  D'Alessandri  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come specificato nel verbale;                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente comunicava al Comune l'effettuazione di interventi di ordinaria manutenzione relativi alla ritinteggiatura di un immobile, alla sostituzione-riparazione dei rivestimenti di una cucina e di un bagno, con la sostituzione degli igienici e riparazione o sostituzione dei tubi della fecale-acque chiare, su un suo immobile sito nel Comune di Pignataro Maggiore, in via (omissis).
Da un sopralluogo dell'8.4.2011 (verbale prot. n. 3678) risultava l'intervenuta installazione di una conduttura di materiale plastico (PVC) di collegamento dell'impianto igienico-sanitario alla rete fognante e, in particolare, al sottoservizio fognario nel cortile condominiale.
Il Comune adottava, quindi, il provvedimento prot. n. 3755/2011, dell'11 aprile 2011, ordinando la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, o, in alternativa, la presentazione di una D.I.A., nonché l'irrogazione di una sanzione pari a 516,00 euro.
Parte ricorrente impugnava quest'ultimo provvedimento, formulando articolati motivi.
Successivamente, il medesimo Comune adottava il provvedimento n. 59 del 19.7.2011, di sgombero della medesima unità immobiliare, nel termine di 45 giorni, pena l'acquisizione del bene e dell'area di sedime.
Il ricorrente impugnava anche questo provvedimento con ricorso per motivi aggiunti.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, deducendo argomentazioni difensive.

DIRITTO

1) Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti si rivelano fondati.
2) Quanto al ricorso principale, il provvedimento di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi è stato motivato dall'amministrazione in base alle circostanze che l'intervento posto in essere risulterebbe qualificabile come di manutenzione straordinaria e non di manutenzione ordinaria. Lo stesso avrebbe comportato una variazione allo schema delle fognature; riguarderebbe parti condominiali dell'edificio; avrebbe necessitato di preventive verifiche del rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché della preventiva autorizzazione di tutti i condomini.
Il medesimo provvedimento ha irrogato la sanzione demolitoria in base all'art. 37, comma 5, D.P.R. n. 380/2001.
Parte ricorrente, nel primo motivo del ricorso principale, ha dedotto che l'intervento in questione consiste nella posa di una tubatura in PVC per collegare un impianto igienico alla rete fognaria preesistente, senza l'esecuzione di opere murarie, e in quanto tale non è soggetto al regime della D.I.A. ma rientra nell'attività libera edilizia, ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001, che non necessita di alcun titolo abilitativo.
Il medesimo ricorrente ha rilevato, inoltre, l'incongruità del provvedimento che, dopo aver qualificato come di manutenzione straordinaria le opere poste in essere dal ricorrente, ha irrogato la sanzione demolitoria ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 380/2001.
Nel secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che l'art. 37 in questione limita la sanzione alla comminazione di una pena pecuniaria e non prevede la sospensione dei lavori, né tantomeno la riduzione in pristino.
Nel terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 23 D.P.R. n. 380/2001, oltre il quale l'amministrazione può intervenire in sede repressiva solo in via di autotutela.
Nel quarto e quinto motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato che l'intervento in questione non ha comportato alcuna modifica della rete fognante e che non era necessario il consenso di tutti i condomini.
Alla luce di tali censure, il provvedimento gravato si rivela illegittimo.
La posa in opera della conduttura in PVC per il collegamento di un impianto igienico alla rete fognante rientra nell'ambito dell'attività libera ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), di quest'ultimo D.P.R., sono ricomprese nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
L'opera posta in essere rientra in quest'ultima categoria.
La stessa è, infatti, volta a realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e non ha alterato volumi o superfici.
Il citato art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che potessero essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo "gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".
Nel caso di specie l'intervento non riguarda parti strutturali dell'edificio, né comporta aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.
L'opera in esame non necessitava, pertanto, della D.I.A., e risulta, pertanto, illegittima la sanzione comminata ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, riservata all'omissione di tale titolo edilizio.
Inoltre, il Collegio rileva per completezza come, in ogni caso, l'omissione della D.I.A. avrebbe potuto comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria ma non di quella ripristinatoria adottata invece dal Comune, peraltro sommandola a quella pecuniaria.
Fermo quanto indicato, si rileva ancora come da accogliere risulti anche la censura relativa alla mancanza della necessità del consenso di tutti i condomini per l'esecuzione dell'opera.
Ciò in primo luogo perché, una volta esclusa la necessità di un titolo abilitativo edilizio, l'indispensabilità del consenso dei condomini per la realizzazione dell'opera diviene una questione relativa all'esercizio del diritto di proprietà o, comunque, inerente ai rapporti civilistici tra condomini.
L'eventuale necessità del consenso, e la pretesa alla stessa connessa, sarà quindi nel caso tutelabile ad opera degli interessati dinanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria, ma non riguarderà l'esercizio del potere autorizzatorio o sanzionatorio del Comune in materia di governo del territorio e, in particolare, in materia urbanistica ed edilizia.
Il Collegio, inoltre, ritiene di poter applicare quella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di realizzazione di un'opera da parte di un singolo sulle parti comuni dell'edificio, ma strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, l'ente locale non è tenuto a richiedere il previo assenso del condominio interessato, ovvero degli altri condomini (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 367), assumendosi che il singolo condomino ha facoltà di eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere il provvedimento abilitativo e che il mancato assenso del condominio concerne esclusivamente tematiche privatistiche, cui resta estranea l'amministrazione (Cons. Stato Sez. VI, 09-02-2009, n. 717).
Il suddetto principio costituisce evidentemente applicazione della norma contenuta nell'articolo 1102 c.c. , in base al quale "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
Il ricorso principale va quindi accolto.
3) Parimenti fondato si rivela il ricorso per motivi aggiunti.
Innanzitutto per illegittimità derivata, in quanto il provvedimento di sgombero gravato in sede di motivi aggiunti fa chiaro riferimento all'inottemperanza al primo ordine di riduzione in pristino, di cui è stata però acclarata l'illegittimità, e all'assenza di un titolo abilitativo edilizio che, per quanto sovraindicato, non risultava in realtà necessario.
Inoltre, il Comune in questione ha utilizzato un potere inerente alla disciplina delle sanzioni edilizie per mancanza di titolo, rinviando espressamente all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, per sanzionare supposte, ma peraltro non specificatamente evidenziate, carenze rispetto ad aspetti igienico-sanitari.
Infine, del tutto generica è la motivazione del provvedimento impugnato sul punto del cattivo stato di manutenzione e delle pessime condizioni dell'immobile, con la conseguenza di essere inidonea a giustificare un'ordinanza di sgombero.
4) Per i suesposti motivi il ricorso il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno accolti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti gravati.
Condanna il Comune di Pignataro Maggiore al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 FEB. 2016.
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