COMUNICATO STAMPA
Controversie tributarie pendenti, ecco come definirle
Entro il 2 ottobre la chiusura agevolata delle liti con le Entrate
Definizione facile per le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle
entrate. I contribuenti interessati, infatti, possono risolverle entro il 2 ottobre 2017
pagando un importo agevolato. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, firmato oggi, è stato approvato il modello di domanda per la definizione con le
relative istruzioni. In particolare, la chiusura riguarda non soltanto le controversie
instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche
quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti
relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad
esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali
manchino importi da versare da parte del contribuente.
Le liti definibili – A offrire quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle
controversie è la manovra correttiva (DL 50/2017), che consente di definire le liti in cui
il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e
per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora
concluso con pronuncia definitiva. In sintesi, sono definibili le controversie tributarie in
cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso
quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di
impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.
Come sono determinate le somme per la chiusura – Per la definizione occorre pagare
gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti con l’atto impugnato e ancora in
contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli
interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o
interessi di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40 per cento degli importi in
contestazione. Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di
giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione
agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, scomputa anche gli
importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle
due agevolazioni.
Attenzione alla prima scadenza del 2 ottobre per porre fine in tempo alla lite - Per
chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre
2017. Infatti, entro questa data - primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre
2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata
e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione
telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un
qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia. La definizione consente di pagare in un’unica
soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore ai duemila euro, in due o tre
rate, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
Dove trovare il modello – Il modello di presentazione della domanda di definizione è
reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
Roma, 21 luglio 2017
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