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venerdì 26 febbraio 2016

Sentenza 905/2015 Corte di Appello di Lecce - Il Condominio è responsabile per i danni da infiltrazione


E' obbligatoria la tutela dei condomini anche se i vizi dipendono dal costruttore e/o dal progettista.

Con la Sentenza in oggetto (905/2015) la Corte d’Appello di Lecce ha precisato che il condominio non è responsabile di eventuali danni causati solamente in presenza di un caso fortuito, ovvero in presenza di una rottura o di un guasto che non era possibile prevedere, mentre nel caso trattato, un condomino aveva lamentato la presenza di forte umidità e di infiltrazioni nel proprio appartamento e, dopo le opportune verifiche, si è stabilito che la causa delle stesse era dovuta alla pessima coibentazione dell’edificio.

Il condominio aveva deciso di risarcire il danno, con l'intenzione di rivalersi verso la compagnia di assicurazioni con cui aveva stipulato la polizza sull'immobile

Come era ovvio, la compagnia stessa aveva rifiutato il pagamento sostenendo, giustamente, che l’assicurazione copriva solo i danni provocati da caso accidentale, mentre nel caso specifico l'unico responsabile era il condominio.

I giudici, con la sentenza 905/2015 hanno dato ragione alla compagnia assicuratrice ribadendo che il condominio è sempre responsabile dei danni provocati ai singoli derivanti dalle parti comuni. Il condominio, infatti, è il custode del bene e deve adottare tutte le precauzioni necessarie.

Il principio è sempre valido, anche se i danni derivano da vizi edificatori imputabili al costruttore, al direttore dei lavori o al progettista; sarà il condominio a rivalersi su tali soggetti se ritenuti responsabili.
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