giovedì 9 dicembre 2010

DPR 445/2000 - CAPO II - Art. 14 - Trasmissione del documento informatico


CAPO II - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE III 

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI




Articolo 14 
Trasmissione del documento informatico


1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.






DPR 445/2000 - Elenco completo degli articoli:

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