martedì 14 dicembre 2010

DPR 445/2000 - CAPO VI - Art. 76 - Norme penali


CAPO VI
SANZIONI 

Articolo 76    Norme penali 


1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

DPR 445/2000 - Elenco completo degli articoli:



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