TITOLO VI
TERMINI
Art. 172. Regole generali.
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad
anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è
prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
Art. 173. Termini a pena di decadenza. Abbreviazione.
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.
Art. 174. Prolungamento dei termini di comparizione.
1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.
Art. 175. Restituzione nel termine.
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono
restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di
non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto
tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e'
restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione,
salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.(1)
2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena di
decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato
ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di
estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della
richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3. (periodo soppresso dal d.l. n. 17/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 60/2005).
La restituzione non può essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun
grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al
tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il
giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla
opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la
proposizione della impugnazione o della opposizione puo' essere
impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla
opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per
proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la
scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti
necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del
termine.
8. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2,
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo
intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del
decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di
deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
(1) La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto
2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato
emesso il decreto di irreperibilità".
Art. 176. Effetti della restituzione nel termine.
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
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