mercoledì 23 febbraio 2011

Codice Penale - Libro primo: TITOLO VII - Delle sanzioni civili

LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO VII
Delle sanzioni civili


Articolo n. 185
Restituzioni e risarcimento del danno.
1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili .
2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale , obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui .

Articolo n. 186
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
1. Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge , ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna , qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato .

Articolo n. 187
Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.
1. L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile .
2. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale .

Articolo n. 188
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
1. Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena , e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili .
2. L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 6 aprile 1998, n. 98), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 "nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale".

Articolo n. 189
Abrogato

Articolo n. 190
Abrogato

Articolo n. 191
Abrogato

Articolo n. 192
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.
1. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 .

Articolo n. 193
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.
1. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
2. Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente .

Articolo n. 194
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.
1. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode .
2. La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente .
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Articolo n. 195
Diritti dei terzi.
1. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili .

Articolo n. 196
Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.
1. Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente .
2. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Articolo n. 197
Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende .
1. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta .
2. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Articolo n. 198
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.
1. L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato , salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.





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