Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Articolo n. 734 bis
Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
1. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 , 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.
Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione
Articolo n. 731
Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.
1. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a 30 euro.
Articolo n. 732 Abrogato
Articolo n. 733
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o una altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a 2.065 euro.
2. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata .
Articolo n. 733 bis
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
Articolo n. 734
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da 1.032 euro a 6.197 euro.
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
PARAGRAFO 1
Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Articolo n. 650
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
Articolo n. 651
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro .
Articolo n. 652
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo , ovvero nella flagranza di un reato , rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio , nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000".
2. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.
Articolo n. 653
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.
1. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno .
Articolo n. 654
Grida e manifestazioni sediziose.
1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro .
Articolo n. 655
Radunata sediziosa.
1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.
2. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.
3. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
Articolo n. 656
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.
1. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.
Articolo n. 657 Abrogato
Articolo n. 658
Procurato allarme presso l'Autorità.
1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 10 euro a 516 euro .
Articolo n. 659
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Articolo n. 660
Molestia o disturbo alle persone.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro .
Articolo n. 661
Abuso della credulità popolare.
1. Chiunque, pubblicamente , cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto , se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
PARAGRAFO 2
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
Articolo n. 662
Articolo n. 663
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro.
2. Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni .
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.
Articolo n. 663 bis
Divulgazione di stampa clandestina.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo n. 664
Distruzione o deterioramento di affissioni.
1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro.
2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
PARAGRAFO 3
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Articolo n. 665 Abrogato
Articolo n. 666
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 1.549 euro.
2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 413 euro a 2.478 euro.
3. è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 15 aprile 1970, n. 56), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo e dell'art. 68 t.u.l.p.s. "nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza dell'autorità competente".
Articolo n. 667 Abrogato
Articolo n. 668
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.
3. Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
PARAGRAFO 4
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio
Articolo n. 669
Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'ammenda da 10 euro a 258 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
Il testo originario constava di un terzo comma, da ritenere abrogato. Il testo recitava: "3. La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire quattromila a ottantamila e può essere ordinata la libertà vigilata: 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità; 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo".
Articolo n. 670 Abrogato
Articolo n. 671 Abrogato
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE II
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
PARAGRAFO 1
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Articolo n. 672
Omessa custodia e mal governo di animali.
1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'ammenda da 25 euro a 258 euro.
2. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone .
Articolo n. 673
Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.
1. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione .
Articolo n. 674
Getto pericoloso di cose.
1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.
Articolo n. 675
Collocamento pericoloso di cose.
1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro.
Articolo n. 676
Rovina di edifici o di altre costruzioni.
1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che, poi, per sua colpa , rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro.
2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a 309 euro.
Articolo n. 677
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro .
2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a 309 euro.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE II
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
PARAGRAFO 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Articolo n. 678
Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato , ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 247 euro .
Articolo n. 678 bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi.
1. Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.
Articolo n. 679
Omessa denuncia di materie esplodenti.
1. Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.
2. Soggiace all'ammenda fino a 247 euro chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità .
3. Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da 37 euro a 619 euro .
Articolo n. 679 bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi.
1. Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Articolo n. 680
Circostanze aggravanti.
1. Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata .
Articolo n. 681
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.
1. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a 103 euro .
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
PARAGRAFO 1
Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
Articolo n. 682
Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.
1. Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da 51 euro a 309 euro.
2. Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
Articolo n. 683
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.
1. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro.
Articolo n. 684
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione , è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro.
Articolo n. 685
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
1. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale , è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 25 euro a 103 euro.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
PARAGRAFO 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Articolo n. 686
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.
1. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 413 euro a 2.478 euro.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
3. è sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo n. 687
Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita.
1. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con l'ammenda fino a 51 euro.
Articolo n. 688
Ubriachezza.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro .
2. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale .
3. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale .
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 17 luglio 2002, n. 354), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2.
Articolo n. 689
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
1. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.
4. Se dal fatto deriva l'ubriachezza , la pena è aumentata .
5. La condanna importa la sospensione dall'esercizio .
Articolo n. 690
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui , somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 30 euro a 309 euro .
Articolo n. 691
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.
1. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
2. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio .
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
PARAGRAFO 3
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Articolo n. 692
Detenzione di misure e pesi illegali.
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro .
Articolo n. 693
Rifiuto di monete aventi corso legale.
1. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato , è punito con l'ammenda fino a 30 euro.
Articolo n. 694
Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.
1. Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione , indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l'ammenda fino a 206 euro.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
PARAGRAFO 4
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Articolo n. 695
Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato , o esporta, o pone comunque in vendita armi , ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a 1.239 euro .
2. Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Articolo n. 696
Vendita ambulante di armi.
1. Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a 1.239 euro .
Articolo n. 697
Detenzione abusiva di armi.
1. Chiunque detiene armi , caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, o o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.
2. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 258 euro .
Articolo n. 698
Omessa consegna di armi.
1. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a 123 euro .
Articolo n. 699
Porto abusivo di armi.
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
2. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate .
Articolo n. 700
Circostanze aggravanti.
1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
PARAGRAFO 4
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Articolo n. 700
Circostanze aggravanti.
1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.
Articolo n. 701
Misura di sicurezza.
1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata .
Articolo n. 702
Articolo n. 703
Accensioni ed esplosioni pericolose.
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a 103 euro .
2. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese .
Articolo n. 704
Armi.
1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
PARAGRAFO 5
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Articolo n. 705
Commercio non autorizzato di cose preziose.
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 1.549 euro .
2. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.
Articolo n. 706
Articolo n. 707
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
1. Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio , è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni .
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 2 febbraio 1971, n. 14), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".
Articolo n. 708
Possesso ingiustificato di valori.
1. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 2 novembre 1996, n. 370), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Articolo n. 709
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.
1. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.
Articolo n. 710 Abrogato
Articolo n. 711 Abrogato
Articolo n. 712
Acquisto di cose di sospetta provenienza.
1. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a 10 euro .
2. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza .
Articolo n. 713
Misura di sicurezza.
1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata .
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
PARAGRAFO 6
Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute Rubrica modificata dall'art. 101 l. 13 maggio 1978, n. 180.
Articolo n. 714 Abrogato
Articolo n. 715 Abrogato
Articolo n. 716
Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori.
1. Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da 10 euro a 206 euro.
2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza .
Articolo n. 717
Abrogato
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Articolo n. 718
Esercizio di giuochi d'azzardo.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 206 euro .
2. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale , alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta .
Articolo n. 719
Circostanze aggravanti.
1. La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco ;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti ;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto .
Articolo n. 720 Abrogato
Partecipazione a giuochi d'azzardo.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.
2. La pena è aumentata :
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti .
Articolo n. 721
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco.
1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
Articolo n. 722
Pena accessoria e misura di sicurezza.
1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza . è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
Articolo n. 723
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.
1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo , ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da 5 euro a 103 euro.
2. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 51 euro a 516 euro.
3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a 51 euro .
Articolo n. 724
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro .
2. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti .
Articolo n. 725
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro .
Articolo n. 726
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
Articolo n. 727
Abbandono di animali.
1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Articolo n. 727 bis
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
SEZIONE II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Articolo n. 728
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.
1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da 30 euro a 516 euro .
2. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Articolo n. 729 Abrogato
Articolo n. 730
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.
1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a 516 euro .
2. Soggiace all'ammenda fino a 103 euro chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Articolo n. 314
Peculato .
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi .
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita .
Articolo n. 315
Articolo n. 316
Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .
Articolo n. 316 bis
Malversazione a danno dello Stato .
1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .
Articolo n. 316 ter
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato .
1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Articolo n. 317
Concussione.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Articolo n. 317 bis
Pene accessorie.
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici . Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea .
Articolo n. 318
Corruzione per l'esercizio della funzione .
1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Articolo n. 319
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio .
1. Il pubblico ufficiale , che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni .
Articolo n. 319 bis
Circostanze aggravanti .
1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Articolo n. 319 ter
Corruzione in atti giudiziari .
1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Articolo n. 319 quater
Induzione indebita a dare o promettere utilità.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Articolo n. 320
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio .
1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo .
Articolo n. 321
Pene per il corruttore .
1. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità .
Articolo n. 322
Istigazione alla corruzione .
1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri , soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo .
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo .
3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .
Articolo n. 322 bis
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri .
1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Articolo n. 322 ter
Confisca .
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Articolo n. 322 quater
Riparazione pecuniaria.
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Articolo n. 323
Abuso d'ufficio.
1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti , intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Articolo n. 323 bis
Circostanze attenuanti.
1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite .
2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. .
Articolo n. 324 [Abrogato]
Articolo n. 325
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
Articolo n. 326
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete , o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione è soltanto colposa , si applica la reclusione fino a un anno.
3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Articolo n. 327 [Abrogato]
Articolo n. 328
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Articolo n. 329
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Articolo n. 330 [Abrogato]
Articolo n. 331
Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.
1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio , è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro .
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.
3. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo n. 332 [Abrogato]
Articolo n. 333 [Abrogato]
Articolo n. 334
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia , al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro .
2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia .
3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
Articolo n. 335
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro .
Articolo n. 335 bis
Disposizioni patrimoniali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.
CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
Articolo n. 336
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .
2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa .
Articolo n. 337
Resistenza a un pubblico ufficiale.
1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .
Articolo n. 337 bis
Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
1. Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
3. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.
Articolo n. 338
Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni .
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità , qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi .
Articolo n. 339
Circostanze aggravanti.
1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite , o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte .
2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone , pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni , e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Articolo n. 340
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge , cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo n. 341
Articolo n. 341 bis
Oltraggio a pubblico ufficiale.
1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
3. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Articolo n. 342
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
3. La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato .
4. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo n. 343
Oltraggio a un magistrato in udienza.
1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato .
3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Articolo n. 343 bis
Corte penale internazionale.
1. Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Articolo n. 344
Articolo n. 345
Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
1. Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro.
Articolo n. 346
Millantato credito.
1. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale , o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio , riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare .
Articolo n. 346 bis
Traffico di influenze illecite.
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena èdiminuita
Articolo n. 347
Usurpazione di funzioni pubbliche.
1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni .
2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle .
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza .
Articolo n. 348
Abusivo esercizio di una professione.
1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro .
Articolo n. 349
Violazione di sigilli.
1. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
2. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da 309 euro a 3.098 euro .
Articolo n. 350
Agevolazione colposa.
1. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro.
Articolo n. 351
Violazione della pubblica custodia di cose.
1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato , atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo n. 352
Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro.
Articolo n. 353
Turbata libertà degli incanti.
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni , ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ; ma sono ridotte alla metà.
Articolo n. 353 bis
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Articolo n. 354
Astensione dagli incanti.
1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.
Articolo n. 355
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.
2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
3. Se il fatto è commesso per colpa , si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.
4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura .
Articolo n. 356
Frode nelle pubbliche forniture.
1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.
2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente .
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Articolo n. 357
Nozione del pubblico ufficiale.
1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Articolo n. 358
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
2. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .
Articolo n. 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione .
Articolo n. 360
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.
1. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale , o di incaricato di un pubblico servizio , o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.