mercoledì 23 febbraio 2011

Codice Penale - Libro primo: TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena

LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO VI
Della estinzione del reato e della pena

CAPO I
Della estinzione del reato Per i reati di competenza del giudice di pace, v. l'art. 35 (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie) d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

Articolo n. 150
Morte del reo prima della condanna.
1. La morte del reo, avvenuta prima della condanna , estingue il reato.

Articolo n. 151
Amnistia.
1. L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna , fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie .
2. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
3. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto , salvo che questo stabilisca una data diversa .
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi .
5. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali , o professionali o per tendenza , salvo che il decreto disponga diversamente.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 14 luglio 1971, n. 175), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 "nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".

Articolo n. 152
Remissione della querela.
1. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato .
2. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela .
3. La remissione può intervenire solo prima della condanna , salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti .
4. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno .

Articolo n. 153
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.
1. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente , il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante .
2. I minori , che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante , ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
3. Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato , ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria .
4. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

Articolo n. 154
Più querelanti: remissione di uno solo.
1. Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
2. Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela , la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Articolo n. 155
Accettazione della remissione.
1. La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
2. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti , ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
3. Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.
4. Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale .

Articolo n. 156
Estinzione del diritto di remissione.
1. Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 19 giugno 1975, n. 151), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano".

Articolo n. 157
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere .
1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
5. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater .
7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
8. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 28 maggio 2014, n. 143), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma, "nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale)".

Articolo n. 158
Decorrenza del termine della prescrizione.
1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione ; per il reato tentato , dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente , dal giorno in cui è cessata la permanenza.
2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione , il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela , istanza o richiesta , il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Articolo n. 159
Sospensione del corso della prescrizione .
1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge , oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale .
2. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
4. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
(N.B.) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo 2015, n. 45 a dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui "ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile".

Articolo n. 160
Interruzione del corso della prescrizione .
1. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna .
2. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto , l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice , l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio , il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione , la richiesta di rinvio a giudizio , il decreto di fissazione della udienza preliminare , l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato , il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena , la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo , il decreto che dispone il giudizio immediato , il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio .
3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Articolo n. 161
Effetti della sospensione e della interruzione.
1. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
2. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

Articolo n. 162
Oblazione nelle contravvenzioni.
1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento , ovvero prima del decreto di condanna , una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento .
2. Il pagamento estingue il reato .

Articolo n. 162 bis
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento , ovvero prima del decreto di condanna , una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
5. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado .
6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Articolo n. 163
Sospensione condizionale della pena .
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione . In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
2. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
3. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
4. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

Articolo n. 164
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
1. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati .
2. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione , né al delinquente o contravventore abituale o professionale ;
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale , perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
3. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca .
4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 28 aprile 1976, n. 95), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 "nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale".

Articolo n. 165
Obblighi del condannato.
1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno ; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa , secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna .
2. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito , deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
3. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
4. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
5. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti .

Articolo n. 166
Effetti della sospensione.
1. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie .
2. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Articolo n. 167
Estinzione del reato.
1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole , e adempie gli obblighi impostigli , il reato è estinto .
2. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Articolo n. 168
Revoca della sospensione.
1. Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto , qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole , per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli ;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.
2. Qualora il condannato riporti una altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
3. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Articolo n. 168 bis
Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
3. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
4. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
5. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Articolo n. 168 ter
Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova.
1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Articolo n. 168 quater
Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.
1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede

Articolo n. 169
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.
1. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
2. Qualora si proceda al giudizio il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.
4. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta .
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 5 luglio 1973, n. 108), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 "nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio". Con sentenza 7 luglio 1976, n. 154 ha dichirato inoltre l'illegittimità costituzionale della stessa norma "nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicazione del beneficio".

Articolo n. 170
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
1. Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
2. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso .
3. L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione .

CAPO II
Della estinzione della pena

Articolo n. 171
Morte del reo dopo la condanna.
1. La morte del reo, avvenuta dopo la condanna , estingue la pena.

Articolo n. 172
Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.
1. La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
2. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
3. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
4. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile , ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena .
5. Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
6. Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza .
7. L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali , professionali o per tendenza ; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole .

Articolo n. 173
Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo.
1. Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali , professionali o per tendenza .
2. Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
3. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Articolo n. 174
Indulto e grazia.
1. L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta , o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge . Non estingue le pene accessorie , salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
2. Nel concorso di più reati , l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati .
3. Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Articolo n. 175
Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
1. Se, con una prima condanna , è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale .
2. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
3. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato .
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 7 giugno 1984, n. 155) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 "nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio" e con sentenza 17 marzo 1988, n. 304 "nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'articolo 135 c.p.".

Articolo n. 176
Liberazione condizionale.
1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
2. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
4. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato , salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle .

Articolo n. 177
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.
1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo . La liberazione condizionale è revocata , se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole , ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.
2. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali , ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo .
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 25 maggio 1989, n. 282) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e dal suo comportamento durante tale periodo"; con sentenza 4 giugno 1997, n. 161 "nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i presupposti" e con sentenza 23 dicembre 1998, n. 418 "nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio".

Articolo n. 178
Riabilitazione.
1. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna , salvo che la legge disponga altrimenti .

Articolo n. 179
Condizioni per la riabilitazione.
1. La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
2. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
3. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali , professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro .
4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
6. La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza , tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca , e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato , salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Articolo n. 180
Revoca della sentenza di riabilitazione.
1. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni , od un'altra pena più grave .

Articolo n. 181
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.
1. Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12 .

CAPO III
Disposizioni comuni

Articolo n. 182
Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti , l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Articolo n. 183
Concorso di cause estintive.
1. Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono .
2. Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.
3. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
4. Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Articolo n. 184
Estinzione della pena dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.
1. Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia , la pena dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
2. Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.





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