CAPO IX
Art. 56.
VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 56.
Procedura per l'applicazione delle sanzioni
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle
persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con
apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia
stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione
la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge
l'ufficiale di anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito
pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre
e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
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