martedì 7 agosto 2012

DPR 223/89 - CAPO IX - Art. 56 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni





CAPO IX  

VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 56.
 Procedura per l'applicazione delle sanzioni 


1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe. 

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. 

3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

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