DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.
Art. 6. Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche
1. Ciascun componente della famiglia e' responsabile per se' e per
le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle
dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle
posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo
responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la
convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono
comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento
di riconoscimento.
CAPO IV - FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDE ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Art. 20. Schede individuali
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata
una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente
indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di
nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo
dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati:
la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo
stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi
atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la
condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della
carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza
fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque
indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere
intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente
aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali
sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.
Art. 57 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 LUGLIO 2015, N. 126
------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il presente articolo e' abrogato fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del suindicato D.P.R.
Art. 55. Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni
1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto nazionale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.
Art. 58. Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica
1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione
regolamentare contraria al presente regolamento.