martedì 14 dicembre 2010

DPR 445/2000 - CAPO IV - Art. 60 - Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni


CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

SEZIONE SECONDAACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA 


Articolo 60   
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni 

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario; 

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito. 

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso  ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.





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