martedì 14 dicembre 2010

DPR 445/2000 - CAPO IV - Art. 62 - Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema


CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

SEZIONE TERZA 

TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI 


Articolo 62   
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema 

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile. 

2. é consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici. 

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva. 






DPR 445/2000 - Elenco completo degli articoli:


Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...