giovedì 10 dicembre 2015

PARCHEGGI IN CONDOMINIO: il condomino può recintare il proprio posto auto?


Può capitare che in un garage condominiale, ove i posti macchina siano delineati con le strisce, numerati ed accatastati individualmente, il proprietario (ma anche l'utilizzatore esclusivo per atto di acquisto), per evitare che altri condomini parcheggino la propria autovettura dove non devono, decida di recintare tale spazio in modo da escludere altri dall'uso abusivo di detto posto.
L'intervento è ammissibile, secondo la giurisprudenza della Corte, a condizione che l'opera sia limitata alla proprietà esclusiva, non invada lo spazio del vicino o quello di proprietà comune e non renda più difficoltose le manovre di parcheggio e salvo il rispetto delle norme regolamentari (Cass.22 novembre 2011, n. 24645).
La precedente giurisprudenza sul punto è conforme avendo più volte affermato che tale facoltà prende vita dal diritto del proprietario di recintare la proprietà esclusiva, con l'eccezione di costituire servitù negative o di compiere atti emulativi. L'art. 841 c.c., che consente la chiusura del proprio fondo si estenderebbe, secondo la Corte Suprema, anche alle strutture di c.d. box apposti in zone condominiali dl parcheggio, ovviamente con il rispetto dei limiti di cui sopra (Case. 14 marzo 2005, n. 5542 e Cats. 25 maggio 1991, n. 5933. Da ultimo Cass. 16 dicembre 2014 per la fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo, nella sussistenza delle predette condizioni, non solo la chiusura a "box" di spazio esclusivo in zona condominiale di parcheggio, ma anche l'apertura di un varco di collegamento con l'adiacente Cantina sempre di proprietà esclusiva).

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