giovedì 10 dicembre 2015

PARCHEGGI IN CONDOMINIO: è possibile installare telecamere neII'autorimessa condominiale a tutela di furti o atti vandalici?

Con l'entrata in vigore della legge n. 220/2012, l'art. 1122 ter c.c. ha stabilito che l'assemblea può, con la maggioranza di cui all'art. 1136 secondo comma (maggioranza dei partecipanti al condominio, pari a 501 mm.) deliberare di installare impianti volti a consentire la videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio. E' comunque necessario che un cartello avvisi della presenza di tale sistema, considerato che il garage condominiale può essere utilizzato anche da soggetti non condomini, quali ad esempio: conduttori, usufruttuari, comodatari ecc.
E' controverso, in giurisprudenza e dottrina, se anche al condomino sia consentito installare una telecamera nel garage condominiale che riprenda esclusivamente il proprio posto macchina.
Non sussistendo una normativa specifica sul punto, occorre fare riferimento al provvedimento del Garante della privacy del 10 ottobre 2013 e, quindi, successivo all'entrata in vigore delle nuova legge sul condominio. Il Garante, il quale ha precisato che "quando l'installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali -e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso web cam)- non si applicano le norme previste dal Codice della privacy", sicché non è necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello, rimanendo comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati.
In questo caso, pertanto, premesso che dovrebbe realmente sussistere una situazione di pericolo (ad esempio se l'autovettura sia stata oggetto di ripetuti atti vandalici e l'assemblea non abbia deliberato per l'installazione di un sistema condominiale di videosorveglianza), il condomino potrà -con tutte le cautele del caso- installare una telecamera sull'area esclusiva. Ciò comporta, ovviamente, che il posto-auto sia assegnato esclusivamente al singolo condomino (escludendosi, quindi, l'ipotesi di parcheggio in autorimessa comune senza designazione fissa di posti) e che l'angolo di visuale del dispositivo sia limitato alla zona di pertinenza privata, senza inquadrare né porzioni esclusive né condominiali. A maggiore tutela il condomino potrà installare un cartello dal quale risulti che il proprio posto macchina è sorvegliato.

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