venerdì 19 febbraio 2016

Nudo Proprietario e Usufruttuario (divisione spese) - Cassazione 6 novembre 2015 n. 22703


Cassazione 6 novembre 2015 n. 22703

Con la sentenza in rassegna la Cassazione stabilisce che all'usufruttuario, a cui spetta l'uso ed il godimento della Cosa, grava l'onere di provvedere a tutto quello che riguarda la conservazione ed il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre gravano sull'usufruttuario le opere che incidono sulla struttura la sostanza e la destinazione della cosa.

La Corte di Cassazione ha condotto un’attenta analisi ed interpretazione delle norme del codice civile che ripartiscono, fra usufruttuarlo e nudo proprietario, le spese del bene in usufrutto.

Secondo la sentenza in commento, infatti, occorre superare l'equivoco interpretativo che sorge a fronte di una commistione compiuta dal legislatore tra i termini di “manutenzione” e “riparazione”. A tal riguardo la sentenza in commento precisa che “la nozione di manutenzione non si identifica con quella di riparazione [...] ritenendosi per riparazione l'opera che rimedia ad un’alterazione già verificatasi nello stato delle cose in conseguenza dell’uso o di cause naturali e per manutenzione dell’opera che previene l’alterazione”.

Secondo la sentenza l'articolo 1006 del codice civile che recita “Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese [c.c. 1005]. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato” è una norma che deve essere letta ed interpretata con l’articolo 1004 c.c. che a proposito di spese a carico dell’usufruttuario stabilisce al primo comma che “le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario ed al secondo comma che “Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”; nonché con l'articolo 1005 del codice civile che pone a carico del proprietario le riparazioni straordinarie.

Pertanto tenuto conto che le norme in questione effettuano una commistione tra i termini di “manutenzione” e “riparazione” stabilisce che l’articolo 1006 del codice civile deve intendersi riferito non solo alle spese di riparazione ma anche a tutte le spese di manutenzione straordinaria.


di Carlo Patti
Consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio

altro commento sulla Sentenza di Cassazione:
Nudo proprietario e usufruttuario, chi paga e che cosa? a cura di Massimo Ginesi



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