venerdì 19 febbraio 2016

L'attribuzione unilaterale di spese a carico del condomino rende nulla la delibera


Tribunale di Milano 09 giugno 2015 n. 71 03

Tribunale di Milano 11 settembre 2015 n. 10247

Le due pronunce del Tribunale di Milano ribadiscono le acquisizioni della giurisprudenza in materia di attribuzione di spese “individuali”.

Quanto alla prima, in tema di imputabilità al singolo condomino delle c.d. spese personali, va ricordato il principio espresso dalla Cassazione (tra le altre, sent. n. 24696/2008) secondo cui “è affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c. - la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza e detta nullità, a norma dell’art 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione”.

Analogamente, per giurisprudenza costante, le spese di corrispondenza, anche verso singoli condomini, rientrano tra le spese di amministrazione o di gestione (non tra le spese personali) e vanno dunque ripartite tra tutti i condomini (cfr. Trip. Napoli, n. 12015/2003).

Analogamente, secondo Tribunale di Milano 11-9-2015 n. 10247 l’assemblea non ha il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa personale, senza che la stessa sia stata accertata e riconosciuta espressamente dal condomino stesso, o sia stata oggetto di accertamento giudiziale e conseguente condanna al pagamento.

II Tribunale di Milano ha quindi dichiarato nulla la deliberazione in forza della quale l’assemblea, solo a maggioranza e non all'unanimità, aveva posto a carico di un condomino somme per spese legali a titolo di debito individuale.

Nella sentenza si statuisce che le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verifica ed applicazione dei criteri di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. La ripartizione delle spese comuni, inoltre, deve sempre avvenire in base ai criteri previsti dall'art. 1123 c.c. o, eventualmente, dal regolamento condominiale contrattuale. Criteri diversi possono essere applicati solo previo consenso unanime dei condomini.



di Carlo Patti
Consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio

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