mercoledì 18 novembre 2015

Lo stillicidio dai vasi, dai condizionatori, come devono essere regolati i rapporti tra vicinato?



Fermo restando che il regolamento di condominio può prevedere delle limitazioni stabilendo regole minime quali ad esempio l’utilizzo dei sottovasi, quando ciò non avviene, i rapporti tra vicini devono essere regolati alla luce del buon senso e di quelle poche disposizioni contenute nel codice civile.
Il semplice gocciolamento dell’acqua dal balcone del vicino non integra un uso indebito del bene comune e non costituisce un pericolo per l’incolumità altrui, ma se dovesse superare la soglia della normale tollerabilità il condomino è tutelato dall’articolo 844 del codice civile potendo chiedere al giudice, anche in via d’urgenza, l’inibitoria di tale comportamento, oltre al risarcimento del danno. 
Il ricorso al procedimento cautelare d’urgenza, il cosiddetto articolo 700 del codice di procedura civile, non consente di domandare, nello stesso procedimento, anche l’indennizzo per il danno subìto; per ottenerlo è quindi necessario avviare una normale causa di merito. 
Tuttavia è bene tenere presente come avvertire che non si possa chiedere un risarcimento se il danno non è debitamente provato, infatti non può trattarsi di un danno eventuale, ma deve essere certo e attuale e non può neanche trattarsi di un danno morale se non lede diritti costituzionali o la condotta di controparte non integra un reato. 
In sostanza, se è vero che è facile ottenere una sentenza che vieti alla controparte di porre nuovamente tali condotte illecite, eventualmente prevedendo una penale per ogni giorno di mancato rispetto di quanto stabilito dal giudice, è anche vero che per il risarcimento del danno le cose potrebbe essere più complicate. 
In ogni caso lo stillicidio dell’acqua proveniente dall’innaffiatura delle piante, per essere legittimamente esercitato, deve necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, qualora legato alla realizzazione un balcone aggettante sull’area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale. 
Nei confronti del condomino che annaffia i fiori del proprio appartamento senza usare precauzioni, facendo in tale modo cadere al piano di sotto acqua e terriccio ed imbrattando il davanzale, i vetri e altre suppellettili scatta il reato di getto pericolo di cose. 
Precauzioni sono necessarie anche per quanto riguarda l’acqua di condensa prodotta dall’unità esterna di un impianto di condizionamento singolo, che deve essere convogliata in maniera da evitare lo stillicidio verso altre unità immobiliari. 
Non è possibile invece, come fanno in molti, inserire il tubo di scarico della condensa del condizionatore nel pluviale condominiale, comportando tale attività un’alterazione della cosa comune perché il pluviale ha la finalità di scaricare solamente acque meteoriche.

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