TITOLO V-BIS
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 464-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova.
1.Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale
l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli
421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione
diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme
stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto,
la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.
3. La volontà dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo
di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato
d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso
in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di
elaborazione del predetto programma.
Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo
nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di
reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici
che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le
conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del
danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le
prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero
all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione
con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della
determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente
subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia
giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le
ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle
condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica
dell'imputato. Tali informazioni evono essere portate
tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato.
Art. 464-ter. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e'
presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche'
esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede
ai sensi dell'articolo 464-quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto
scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione
dell'imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le
ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta
prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se
ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo
464-quater.
Art. 464-quater. Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia.
1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel
corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona
offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui
fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona
offesa. Si applica l'articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta'
della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta
quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del
codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e
ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A
tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel
programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela
della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai
sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3
del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di
trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali
e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla
pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e'
prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del
verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero,
anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo'
impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur
essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1.
L'impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova
non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta
nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento.
Art. 464-quinquies. Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con
messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le
prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o
risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo'
essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e
solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso
della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di
esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il
giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare
con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la
congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della
messa alla prova.
Art. 464-sexies. Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova.
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento,
acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle
che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Art. 464-septies. Esito della messa alla prova.
1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se,
tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle
prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito
positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio
di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e
fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla
persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con
ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
Art. 464-octies. Revoca dell'ordinanza.
1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con
messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con
ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa
l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei
presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona
offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per
violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il
procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto
sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi
imposti.
Art. 464-novies. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova.
1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di
revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla
prova, l'istanza non può essere riproposta.
Consulta il Codice di procedura penale:
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