TITOLO IV
TRADUZIONE DEGLI ATTI
Art. 143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali.
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di
farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del
procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa
contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo
svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto
all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il
difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di
presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione
scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei
diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia,
dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che
dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione
delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti
penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di
essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le
accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su
richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla
sentenza.
4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua
italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il
giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La
prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.
Art. 144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete.
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è
interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Art. 145. Ricusazione e astensione dell'interprete.
1. L'interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.
Art. 146. Conferimento dell'incarico.
1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
Art. 147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete.
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.
Consulta il Codice di procedura penale:
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.