Codice Civile
Libro Secondo
Delle successioni
Titolo I
Disposizioni generali sulle successioni
Capo I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredita'
Art. 456.
Apertura della successione.
Art. 457.
Delazione dell'eredità.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Art. 458. (1)
Divieto di patti successori.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
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Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2009, n. 24450
Art. 459.
Acquisto dell'eredità.
Art. 460.
Poteri del chiamato prima dell'accettazione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.
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Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.
Art. 461.
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
Art. Capo II
Della capacità di succedere
Art. 462.
Capacità delle persone fisiche.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
Capo III
Dell'indegnità
Art. Art. 463.
Casi d'indegnità.
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] (1) dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte,] (1) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) Chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima. (2)
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
(1) Parole soppresse dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.
(2) Numero inserito dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.
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Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 aprile 2008, n. 9274 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 5 marzo 2009, n. 5402
Art. 464.
Restituzione di frutti.
Art. 465.
Indegnità del genitore.
Art. 466.
Riabilitazione dell'indegno.
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
Capo IV
Della rappresentazione
Art. 467.
Nozione. (1)
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
(1) Aricolo così modificato dall'art. 67, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 468.
Soggetti.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi.
(2) Comma così modificato dall'art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22840
Art. 469.
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Capo V
Dell'accettazione dell'eredità
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 470.
Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Art. 471.
Eredità devolute a minori o interdetti.
Art. 472.
Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.
Art. 473. (1)
Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
Il presente articolo non si applica alle società.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192.
Art. 474.
Modi di accettazione.
Art. 475.
Accettazione espressa.
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476.
Accettazione tacita.
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Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.
Art. 477.
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
Art. 478.
Rinunzia che importa accettazione.
Art. 479.
Trasmissione del diritto di accettazione.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 480.
Prescrizione.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. (1)
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
(1) Comma così modificato dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. Art. 481.
Fissazione di un termine per l'accettazione.
Art. 482.
Impugnazione per violenza o dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Art. 483.
Impugnazione per errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.
Sezione II
Del beneficio d'inventario
Art. 484.
Accettazione col beneficio d'inventario.
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” e “nella stessa pretura” sono state rispettivamente sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” e dalle parole: “nello stesso tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 485.
Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
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Cfr. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1920
Art. 486.
Poteri.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.
Art. 487.
Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
Art. 488.
Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.
Art. 489.
Incapaci.
Art. Art. 490.
Effetti del beneficio d'inventario.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Art. 491.
Responsabilità dell'erede nell'amministrazione.
Art. 492.
Garanzia.
Art. 493.
Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494.
Omissioni o infedeltà nell'inventario.
Art. 495.
Pagamento dei creditori e legatari.
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Art. 496.
Rendimento del conto.
Art. 497.
Mora nel rendimento del conto.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498.
Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia. (1)
(1) A norma della L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge sono aboliti i fogli degli annunzi legali delle province.
Art. 499.
Procedura di liquidazione.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500.
Termine per la liquidazione.
Art. 501.
Reclami.
(1) A norma della L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge sono aboliti i fogli degli annunzi legali delle province.
Art. 502.
Pagamento dei creditori e dei legatari.
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Art. 503.
Liquidazione promossa dall'erede.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
Art. 504.
Liquidazione nel caso di più eredi.
Art. 505.
Decadenza dal beneficio.
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'articolo 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'articolo 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Art. 506.
Procedure individuali.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'articolo 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507.
Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla, in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
Art. 508.
Nomina del curatore.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'articolo 502.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 509.
Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 510.
Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.
Art. 511.
Spese.
Capo VI Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512.
Oggetto della separazione.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513.
Separazione contro i legatari di specie.
Art. 514.
Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
Art. 515.
Cessazione della separazione.
Art. 516.
Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.
Art. 517.
Separazione riguardo ai mobili.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518.
Separazione riguardo agli immobili.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.
Capo VII
Della rinunzia all'eredità
Art. 519.
Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 520.
Rinunzia condizionata, a termine o parziale.
Art. 521.
Retroattività della rinunzia.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Art. 522.
Devoluzione nelle successioni legittime.
Art. 523.
Devoluzione nelle successioni testamentarie.
Art. 524.
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Art. 525.
Revoca della rinunzia.
Art. 526.
Impugnazione per violenza o dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Art. 527.
Sottrazione di beni ereditari.
Capo VIII Dell'eredità giacente
Art. 528.
Nomina del curatore.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (2) e iscritto nel registro delle successioni.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 529.
Obblighi del curatore.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 530.
Pagamento dei debiti ereditari.
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 531.
Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.
Art. 532.
Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
Capo IX
Della petizione di eredità
Art. 533.
Nozione.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.
Art. 534.
Diritti dei terzi.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
Art. 535.
Possessore di beni ereditari.
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo.
È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave.
Capo X
Dei legittimari
Sezione I
Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536.
Legittimari.
Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)
A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. (3)
(1) Comma così modificato dall'art. 70, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.____________
(2) Comma così modificato dall'art. 70, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall'art. 70, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002
Art. 537.
Riserva a favore dei figli. (1)
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. (3)
(..........) (4)
(1) Rubrica così modificata dall'art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall'art. 71, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Comma abrogato dall'art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
_______________
Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 18 dicembre 2009, n. 335
Art. 538.
Riserva a favore degli ascendenti. (1)
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
(1) Rubrica così modificata dall'art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall'art. 72, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 539. (1)
[Riserva a favore dei figli naturali.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 540.
Riserva a favore del coniuge.
Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Vedi Giovanni Alessi, Diritti di uso e abitazione nella successione legittima, articolo 1° ottobre 2013.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 gennaio 2009, n. 463.
Art. 541. (1)
[Concorso di figli legittimi e naturali.
I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 542.
Concorso di coniuge e figli.
Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali. (2)
(...........) (3)
(1) Comma così modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall'art. 73, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma abrogato dall'art. 73, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 543. (1)
[Concorso di coniuge e figli naturali.
Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 544.
Concorso di ascendenti e coniuge. (1)
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
(1) Rubrica così modificata dall'art. 74, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 545. (1)
[Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali.
La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 546. (1)
[Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 547. (1)
[Soddisfacimento delle ragioni del coniuge.
Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 548.
Riserva a favore del coniuge separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Art. 549.
Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.
Art. 550.
Lascito eccedente la porzione disponibile.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551.
Legato in sostituzione di legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Art. 552.
Donazioni e legati in conto di legittima.
Sezione II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553.
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.
Art. 554.
Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Art. 555.
Riduzione delle donazioni.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19284
Art. 556.
Determinazione della porzione disponibile.
Art. 557.
Soggetti che possono chiedere la riduzione.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 20 gennaio 2009, n. 1373 in Altalex Massimario.
Art. 558.
Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Art. 559.
Modo di ridurre le donazioni.
Art. 560.
Riduzione del legato o della donazione d'immobili.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561.
Restituzione degli immobili.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
(1) Comma così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
Art. 562.
Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.
Art. 563.
Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. (1)
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. (2)
(1) Comma così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Comma inserito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e poi così modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263.
Art. 564.
Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
Consulta il Codice Civile Italiano:
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