mercoledì 16 febbraio 2011

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Capo I - Sezione V Disposizione relative al libro V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE



Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

  
CAPO I

Disposizioni di attuazione

SEZIONE V
Disposizione relative al libro V





Art. 85-91 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, in quanto privi di oggetto a seguito della soppressione degli organi corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono tuttavia riprodotti per il rinvio operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att. Cod Civ.

Art. 92
La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.
Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.

Art. 93
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 94
L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 95
Quando le leggi o le norme corporative (*) non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo.

Art. 96
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali (**) che rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
(*) Ora Ispettorato del lavoro.
(**) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso le associazioni professionali.

Art. 97
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.

Art. 98
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative (*) o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del periodo feriale (Cod. Civ. 2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), la misura dell'indennità sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo

Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento (att. Cod. Civ. 100, 101-bis).

Art. 100
Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 5° comma, 424), gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure institorie (Cod. Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209) nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296, 2317, 2330 1°comma, 2411, 2436 e seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3° comma, 2498 2° comma, 2502 2° comma, 2504, 2506, 2519), sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori (*).
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice (**).
(*) L'art. 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito l'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio; per il relativo regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
(**) Articolo così modificato dall'art. 8, l. 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 101
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale (*).
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.
(*) L'art. 1.5-bis, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in l. 17 marzo 1993, n. 63, dispone che "Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Art. 101-bis (*)
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
(*) Articolo introdotto dall'art. 20 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127.

Art. 101-ter (*)
Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (**).
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
(**) L'art. 29, 1° comma, l. 7 agosto 1997, n. 266 dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle siocietà cooperative,è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese".

Art. 101-quater (*)
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.

Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori (*).
(*) Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n. 1548e, attualmente, d. lgs. 24 gennaio 1992, n. 88.

Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.
L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 2409 del codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari (*). A lui si applicano gli artt. 9293 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.
(*) Il ruolo degli amministratori giudiziari è stato soppresso con d. lgs. c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153. L'amministratore giudiziario deve attualmente essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori dei conti di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n. 1548. Cfr. ora d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.

Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106
Le norme degli artt. 9293 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108
Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le società, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.

Art. 109
Per le società per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore (Cod. Civ. 2355).

Art. 110
La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.

Art. 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica (*).
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
(*) L'originale dicitura "decreto reale" deve intendersi sostituita con il termine "decreto del Presidente della Repubblica".

  




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