mercoledì 16 febbraio 2011

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Capo II - Sezione V: Disposizioni relative al Libro V

 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE



Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

  
CAPO II


Disposizioni transitorie

SEZIONE V
Disposizioni relative al Libro V





Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.

Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 (*) del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
(*) L'art. 2097 Cod. Civ. è stato abrogato dall'art. 9 l. 18 aprile 1962, n. 630.

Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.

Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio (Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese (att. Cod. Civ. 99 e seguenti), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.

Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 204
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici (Cod. Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1° luglio 1945 (*). Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società (205 e seguenti; Cod. Civ. 2325 e seguenti).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 205
Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.

Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 (*). Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

Art. 208
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli artt. 320371397424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.

Art. 209
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362236723732377 a 237923892391 a 2396,2398 a 24092422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 (*).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 210
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 24152416241724182419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

Art. 211
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306, 2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).

Art. 211-bis (*)
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
(*) Articolo introdotto dall'art. 210, 5° comma, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 2351, 3° comma). Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

Art. 213
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945 (*). Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell'art. 2385 del codice.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 214
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 216
Le società a garanzia limitata (*), esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 (**) alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata (Cod. Civ. 2472 e seguenti).
(*) Cfr. legge austriaca 6 marzo 1906, B.L.I. n. 58.
(**) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e seguenti) costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Art. 220
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.

Art. 221
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 (*), uniformare alla disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 222
La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.

Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945 (*).
Entro il 30 giugno 1945 (*) tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.





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