venerdì 18 febbraio 2011

Legge Fallimentare: TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI


TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI

CAPO II

REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO



Art. 223.
(Fatti di bancarotta fraudolenta).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'.
Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

Art. 224.
(Fatti di bancarotta semplice).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Art. 225.
(Ricorso abusivo al credito).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Art. 226.
(Denuncia di crediti inesistenti).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Art. 227.
(Reati dell'institore).

All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Art. 228.
(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 229.
(Accettazione di retribuzione non dovuta).

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Art. 230.
(Omessa consegna o deposito di cose del fallimento).

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Art. 231.
(Coadiutori del curatore).
Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

Art. 232.
(Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito).
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;
2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.
La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attivita' commerciale.

Art. 233.
(Mercato di voto).
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

Art. 234.
(Esercizio abusivo di attivita' commerciale).
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 235.
(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari).
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

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