venerdì 18 febbraio 2011

Legge Fallimentare: TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI


TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI

CAPO III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.



Art. 236.
(Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria).
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 
Nel caso di concordato preventivo si applicano:
1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;
4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori. 
Nel caso di accordo diristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, siapplicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). 



Art. 236-bis
(Falso in attestazioni e relazioni).

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

Art. 237.
(Liquidazione coatta amministrativa).

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226.

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