sabato 17 dicembre 2011

DPR 151/2011 - Art. 7 - Deroghe


Articolo 7

Deroghe


1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presen- te regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal de- creto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato 1. 

3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta gior- ni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.



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