DPR 223/89 - CAPO II - Art. 10 - Mutazioni anagrafiche
CAPO II - ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 10. Mutazioni anagrafiche
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle
mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene
effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente
regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune ((o del territorio nazionale)), non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
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