DPR 223/89 - CAPO VII - Art. 42 - Numerazione civica
CAPO VII - ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI
Art. 42. Numerazione civica
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione
all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale
resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai
fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in
ambienti destinati all'esercizio di attività professionali,
commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
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