CAPO III - ADEMPIMENTI ANAGRAFICI
Art. 15.
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti
1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle
indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che
non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la
mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di
cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli
interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe
provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati
entro dieci giorni.
DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.