martedì 7 luglio 2009

DPR 223/89 - CAPO III - Art. 17 - Termine per le registrazioni anagrafiche



CAPO III - ADEMPIMENTI ANAGRAFICI


Art. 17.
Termine per le registrazioni anagrafiche


1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti. 



DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:

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