DPR 223/89 - CAPO IV - Art. 22. - Schede di convivenza
CAPO IV - FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDE ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Art. 22. Schede di convivenza
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere
compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le
posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei
conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il
nominativo della persona che la dirige. Per ciascuna convivenza
residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza,
conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni
anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi
residenti.
2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua
istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far
parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne
parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni
relative alla denominazione o specie della convivenza, al
responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni
anagrafiche dei conviventi.
4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione
della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.
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