mercoledì 16 novembre 2011

Cassazione 21/12/2010 n. 25872




Cassazione 21/12/2010 n. 25872: Nel caso in cui l'innovazione non sia pagata da tutti condomini ma da un condomino solo si applica l'articolo 1102 e non il 1120 c.c.

Cassazione civile, Sezione II, 21 dicembre 2010, n. 25872


La norma di cui all' art.1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini.

Ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all' art. 1102 c.c. che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune.

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