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martedì 20 dicembre 2016

LEGITTIMO VIETARE LA SOSTA CON DISSUASORI DAVANTI ALLO STABILE

Secondo la Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., sentenza n. 18187 del 16/09/2016, la delibera con cui il condominio vieta la sosta nell’area antistante il fabbricato mediante apposizione di paletti e fioriere è legittima in quanto essa tende a regolamentare l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 del codice civile senza capacità di alterarne la funzione o la destinazione sicché non dà luogo ad innovazioni ai sensi dell’art. 1120 del codice civile da approvare a maggioranza qualificata.



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CASSAZIONE 16 SETTEMBRE 2016, N. 18187 - E' legittimo vietare la sosta con dissuasori




CASSAZIONE 16 SETTEMBRE 2016, N. 18187

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. PETITTI  Stefano -  Presidente  
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni -  rel. Consigliere   
Dott. PICARONI Elisa -  Consigliere  
Dott. ABETE Luigi -  Consigliere  
Dott. SCALISI Antonino -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          

ORDINANZA

sul ricorso 11497/2015 proposto da: 
G.F.D., T.S., elettivamente domiciliati presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'Avvocato E. R., giusti mandati a margine del ricorso; 
- ricorrenti - 

contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. P., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C. I., giusta mandato in calce al controricorso; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1208/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 18/08/2014, depositata il 02/10/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. L. G. L.; 
udito l'Avvocato F. P, difensore del controricorrente, che chiede il rigetto del ricorso.                   

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
"Ritenuto che:
- G.F.D. convenne in giudizio il Condominio dell'edificio sito in (OMISSIS), chiedendo dichiararsi la nullità delle Delib. assemblea condominiale 29 marzo 1995 e Delib. 22 giugno 2004, che avevano vietato l'utilizzo dell'area antistante il fabbricato per la sosta di automezzi, limitandone l'uso da parte dei condomini alle sole operazione di carico e scarico delle merci;
- nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Genova rigettò la domanda;
- sul gravame proposto dall'attore, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;
- per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.F.D. sulla base di un unico motivo;
- resiste con controricorso il Condominio dell'edificio sito in (OMISSIS);
Atteso che:
- l'unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame col quale l'appellante aveva lamentato la violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e per avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità delle Delib. che vietavano ai condomini di parcare le loro auto nell'area condominiale antistante il fabbricato, disponendo la collocazione di paletti e di fioriere) appare manifestamente infondato, in quanto trattasi di delibere che hanno regolamentato l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza alterarne la funzione o la destinazione, e che - in quanto tali - non danno luogo ad innovazioni ai sensi dell'art. 1120 c.c., da approvare a maggioranza qualificata, non potendosi ritenere che l'apposizione di ostacoli alla sosta (paletti, fioriere) dia luogo ad opere di trasformazione che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013, Rv. 624969; Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013, Rv. 625186; Sez. 2, Sentenza n. 18052 del 19/10/2012, Rv. 623897; Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 12/07/1968, Rv. 334891);
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato";
Considerato che:
- il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (anzi il resistente ha depositato memoria adesiva alla detta relazione);
- il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
- le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016
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mercoledì 18 novembre 2015

Rumori in condominio: quali sono i limiti delle immissioni sonore?


Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9660 del 12 Maggio 2015


La sentenza definisce i limiti da rispettare in tema di immissioni sonore, di disturbo alla quiete condominiale e di rispetto del decoro architettonico.
“In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 Codice Civile”. 
Secondo il ragionamento della Corte Suprema le immissioni che, di fatto, non superino il limite consentito dalla norma in automatico non possono essere ritenute idonee a provocare un danno. 
Il giudice procederà comunque a una valutazione caso per caso al fine di verificare comunque la sussistenza di qualsiasi lesione. “Se le immissioni superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accessibilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono perciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 Codice Civile e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico”.
Non si può prescindere dalla rumorosità di fondo; in definitiva, la valutazione ex art. 844 del Codice Civile è riferita alla “sensibilità dell’uomo medio” e della situazione del caso.
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martedì 4 febbraio 2014

Articolo 1120 c.c. - Innovazioni



[I]. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

[II]. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

[III]. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

[IV]. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
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domenica 17 novembre 2013

Articolo 1120 Codice Civile



(1) I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (2).

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico (3) o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

NOTE

(1) Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.


L’articolo, che disciplina le innovazioni, è stato profondamente mutato:

- è rimasto inalterato il primo comma, che rinvia ai nuovi quorum di cui all’art. 1136 del c.c. quinto comma (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio).

- le innovazioni che abbiano ad oggetto le opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti e le altre elencate nel nuovo secondo comma dell'articolo (che si possono definire "virtuose") potranno invece essere approvate con quorum inferiori (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio); chiunque voglia far deliberare l'assemblea su queste innovazioni ha titolo per chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea. L’amministratore deve provvedere alla convocazione, salvo che non ritenga di chiedere necessarie integrazioni del contenuto e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

(2) La giurisprudenza ha elaborato il concetto di "innovazione", che non è mai stato definito normativamente. Le innovazioni possono essere definite come tutte quelle modificazioni che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.

(3) E' stata la giurisprudenza ad enucleare il significato di "decoro architettonico", definendolo come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità.L'azione del condomino a tutela del decoro architettonico, in quanto estrinsecazione di una facoltà insita nel diritto di proprietà, è imprescrittibile.




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venerdì 16 novembre 2012

Quando si può fare rumore in condominio?


Non esiste una specifica norma di legge che stabilisca quali siano gli orari entro cui debba essere rispettato il riposo delle persone, pertanto l’unico vincolo da rispettare, in qualsiasi fascia della giornata, è la cosiddetta normale tollerabilità dei rumori; salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente stabilendo delle precise pause orarie entro cui si considerano interdette determinate attività che comportino immissioni rumorose.
La legge pertanto lascia ampio spazio al giudice di definire cosa si possa considerare normalmente tollerabile e cosa, invece, non lo sia.
Per definire quindi la tollerabilità del rumore riveste una notevole importanza il momento del giorno in cui il rumore viene propagato.
In genere, il giudice nomina un consulente tecnico che, con una perizia fonometrica, provvede a valutare se un determinato rumore sia tale da arrecare disturbo ai condomini.
Non sempre peraltro è possibile seguire questa prassie la stessa Cassazione, con sentenza nr. 3000/1997 ha stabilito che la perizia non è sempre necessaria e che il giudice è libero di basarsi su altri elementi acquisiti come prove agli atti del processo, se questi siano sufficienti a convincerlo che vi sia stato il superamento dei limiti di tollerabilità.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità viene, di norma, effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente in cui vengono percepiti i rumori fastidiosi ed è del tutto irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi; in ogni caso si ritiene che i rumori o i suoni provenienti da altre unità immobiliari si possano considerare di disturbo delle normali attività materiali e intellettuali quando superano il rumore di fondo riscontrabile in una data abitazione di oltre tre decibel come stabilito dalla Cassazione con sentenza nr. 10735 del 03-08-2001 anche se, peraltro, va tenuta nella giusta considerazione anche la consistenza delle pareti dello stabile che potrebbero agevolare, se non correttamente insonorizzate, la propagazione dei rumori.
La soglia dei tre decibel costituisce pertanto l’unico riferimento certo a cui riferirsi in aula di tribunale.
Altro elemento essenziale per comprendere se scatti o meno il reato di disturbo del riposo delle persone è il numero dei soggetti disturbati, infatti se i rumori intollerabili disturbano una cerchia indeterminata di persone allora scatta il penale , diversamente, quando le vittime siano una o più persone individuabili come ad esempio i proprietari degli appartamenti confinanti, resta in piedi solo la tutela civilistica del risarcimento del danno.
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mercoledì 16 novembre 2011

Cassazione 21/12/2010 n. 25872




Cassazione 21/12/2010 n. 25872: Nel caso in cui l'innovazione non sia pagata da tutti condomini ma da un condomino solo si applica l'articolo 1102 e non il 1120 c.c.

Cassazione civile, Sezione II, 21 dicembre 2010, n. 25872


La norma di cui all' art.1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini.

Ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all' art. 1102 c.c. che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune.
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